IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  Visto l'art. 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visti  1'art.  10,  commi 6, 7, 8 e 9, e l'art. 25, commi 3, 4 e 5,
dello  statuto  del  comune  di Pisa, introdotti con la deliberazione
consiliare   n.  44  in  data  8 giugno  2006,  nella  parte  in  cui
riconoscono  il  diritto di elettorato attivo e passivo nell'elezione
del  consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale agli apolidi
e  od  agli  stranieri  «non  comunitari»  legalmente soggiornanti in
Italia e residenti nel comune;
  Uditi  i pareri del Consiglio di Stato, sezione I, n. 4852/2006 del
24 gennaio  2007,  n.  1707/2007 del 6 giugno 2007 e n. 1707/2007 del
10 ottobre  2007,  i cui testi sono allegati al presente decreto e le
cui considerazioni si intendono qui riprodotte;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 gennaio 2008;
  Sulla proposta del Ministro dell'interno;
                              Decreta:
  E'  disposto  l'annullamento  straordinario, per illegittimita' e a
tutela  dell'unita'  dell'ordinamento,  delle  seguenti  disposizioni
dello  statuto del comune di Pisa, introdotte dalla deliberazione del
consiglio comunale n. 44 in data 8 giugno 2006:
    a) art. 10, commi 6, 7, 8 e 9;
    b) art. 25, commi 3, 4 e 5.
  Il  presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Dato a Roma, addi' 16 gennaio 2008
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Amato, Ministro dell'interno
Registrato alla Corte di conti il 28 gennaio 2008
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 1, foglio n. 252