IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto l'art. 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti 1'art. 10, commi 6, 7, 8 e 9, e l'art. 25, commi 3, 4 e 5, dello statuto del comune di Pisa, introdotti con la deliberazione consiliare n. 44 in data 8 giugno 2006, nella parte in cui riconoscono il diritto di elettorato attivo e passivo nell'elezione del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale agli apolidi e od agli stranieri «non comunitari» legalmente soggiornanti in Italia e residenti nel comune; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, sezione I, n. 4852/2006 del 24 gennaio 2007, n. 1707/2007 del 6 giugno 2007 e n. 1707/2007 del 10 ottobre 2007, i cui testi sono allegati al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui riprodotte; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2008; Sulla proposta del Ministro dell'interno; Decreta: E' disposto l'annullamento straordinario, per illegittimita' e a tutela dell'unita' dell'ordinamento, delle seguenti disposizioni dello statuto del comune di Pisa, introdotte dalla deliberazione del consiglio comunale n. 44 in data 8 giugno 2006: a) art. 10, commi 6, 7, 8 e 9; b) art. 25, commi 3, 4 e 5. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 16 gennaio 2008 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Amato, Ministro dell'interno Registrato alla Corte di conti il 28 gennaio 2008 Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 1, foglio n. 252