IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985,
n. 950, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  e in
particolare l'articolo 1 in materia di attribuzioni del C.I.P.E.;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in materia di
controllo interno;
  Visto  il  decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.  188, recante
attuazione  della  direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e
della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n.
184,  recante  riorganizzazione  del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti,  e in particolare l'articolo 16, comma 4, e seguenti,
con  il  quale  e'  stato  istituito l'Ufficio per la regolazione dei
servizi ferroviari;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   17  luglio  2006,  n.  233,  recante
disposizioni  urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministeri,  e  in
particolare  l'articolo  1,  comma 5, che istituisce il Ministero dei
trasporti,  trasferendo  ad esso le funzioni attribuite dall'articolo
42,  comma  1,  lettere  c),  d) e, per quanto di competenza, lettera
d-bis),  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni,  con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Visto  il  decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5
luglio  2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto
2006, e in data 5 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
154  del  5  luglio  2007,  con  i  quali e' stata data attuazione al
decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di
investimenti,  delega  al  Governo  per  il  riordino degli incentivi
all'occupazione  e  della  normativa  che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni  per  il  riordino  degli  enti  previdenziali,  ed,  in
particolare,  l'articolo  1,  comma  1,  con  il  quale,  al  fine di
migliorare  e  dare  maggiore  qualita'  ed efficienza al processo di
programmazione  delle  politiche  di  sviluppo,  e' stata prevista la
costituzione presso le amministrazioni centrali e regionali di propri
nuclei   di   valutazione  e  verifica  degli  investimenti  pubblici
(Nucleo);
  Vista  la  direttiva  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  10  settembre  1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241
del   13   ottobre   1999,  con  la  quale  sono  state  indicate  le
caratteristiche organizzative dei nuclei di valutazione e verifica;
  Visto   il   Protocollo  di  intesa  sui  Nuclei,  approvato  dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano in data 10 febbraio 2000;
  Vista  la  direttiva  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  24 aprile 2001, recante indirizzi operativi per la costituzione
dei  nuclei  di  valutazione  e  verifica degli investimenti pubblici
previsti dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in vista
del  riparto  delle risorse previste dal comma 10, dell'articolo 145,
della legge finanziaria per il 2001;
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e
in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416 e 921;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13  aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana   n.  152  del  3  luglio  2007,  recante  linee  guida  per
l'attuazione  delle  disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da
404  a  416  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007);
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 luglio 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;
  Ritenuto  di  non aderire alle osservazioni del Consiglio di Stato,
di  cui  al  citato parere, relative all'articolo 4, comma 1, lettera
a);
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 novembre 2007;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dei  trasporti,  di  concerto con i
Ministri   dell'economia  e  delle  finanze,  per  le  riforme  e  le
innovazioni  nella  pubblica  amministrazione e per i rapporti con il
Parlamento e le riforme istituzionali;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
              Competenze e organizzazione del Ministero

  1.  Il Ministero dei trasporti, di seguito denominato: "Ministero",
esercita  le funzioni di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d)
e,  per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
  2.  Nell'ambito  del  Ministero  operano  gli  organismi collegiali
individuati,  ai  sensi  dell'articolo  29 del decreto-legge 4 luglio
2006,  n.  223,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006,  n.  248,  con  il  decreto  del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 93, e dalle altre disposizioni vigenti.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operante  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  L'art.  17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  recante  "Disciplina  dell'attivita' di Governo e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
              "4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
              -  La  legge  15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63.
              -  L'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.
          430,  recante: "Unificazione dei Ministeri del tesoro e del
          bilancio  e della programmazione economica e riordino delle
          competenze  del  CIPE,  a  norma  dell'art.  7  della legge
          3 aprile  1997, n. 94", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          17 dicembre 1997, n. 293, cosi' recita:
              "Art. 1 (Attribuzioni del CIPE). - 1. Nell'ambito degli
          indirizzi     fissati     dal    Governo,    il    Comitato
          interministeriale  per  la programmazione economica (CIPE),
          sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per
          materia,  svolge  funzioni  di  coordinamento in materia di
          programmazione  e  di politica economica nazionale, nonche'
          di  coordinamento della politica economica nazionale con le
          politiche comunitarie, provvedendo, in particolare, a:
                a) definire   le   linee  di  politica  economica  da
          perseguire    in    ambito    nazionale,   comunitario   ed
          internazionale,  individuando gli specifici indirizzi e gli
          obiettivi  prioritari  di  sviluppo  economico  e  sociale,
          delineando  le azioni necessarie per il conseguimento degli
          obiettivi  prefissati,  tenuto conto anche dell'esigenza di
          perseguire   uno  sviluppo  sostenibile  sotto  il  profilo
          ambientale,  ed  emanando  le  conseguenti direttive per la
          loro attuazione e per la verifica dei risultati;
                b) definire   gli   indirizzi  generali  di  politica
          economica  per  la  valorizzazione dei processi di sviluppo
          delle diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle
          aree  depresse,  e verificarne l'attuazione, attraverso una
          stretta cooperazione con le regioni, le province autonome e
          gli  enti locali interessati, con le modalita' previste dal
          decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n. 281. A tale fine
          approva,  fra  l'altro,  piani  e  programmi  di intervento
          settoriale  e ripartisce, su proposta delle amministrazioni
          interessate,   le   risorse   finanziarie  dello  Stato  da
          destinare,  anche  attraverso  le  intese  istituzionali di
          programma, allo sviluppo territoriale;
                c) svolgere  funzioni  di  coordinamento ed indirizzo
          generale  in materia di intese istituzionali di programma e
          di altri strumenti di programmazione negoziata, al fine del
          raggiungimento degli obiettivi generali di sviluppo fissati
          dal  Governo  e  del pieno utilizzo delle risorse destinate
          allo   sviluppo   regionale,   territoriale  e  settoriale;
          approvare,  ai  sensi  dell'art.  2, commi 205 e 206, della
          legge   23 dicembre   1996,   n.  662,  le  singole  intese
          istituzionali    di   programma   e   la   disciplina   per
          l'approvazione   ed   il  finanziamento  dei  contratti  di
          programma,  dei patti territoriali e dei contratti di area,
          nonche'  definire  ulteriori tipologie della contrattazione
          programmata,  disciplinandone  le modalita' di proposta, di
          approvazione, di attuazione, di verifica e controllo;
                d) rideterminare    periodicamente    obiettivi    ed
          indirizzi  sulla  base  di valutazioni sull'efficacia degli
          interventi,   riallocando,   ove   necessario,  le  risorse
          finanziarie  assegnate  e  non  adeguatamente  utilizzate e
          prospettando  se  del  caso al Presidente del Consiglio dei
          Ministri le opportune iniziative, anche legislative;
                e) definire  le  linee guida ed i principi comuni per
          le  amministrazioni  che  esercitano funzioni in materia di
          regolazione   dei   servizi  di  pubblica  utilita',  ferme
          restando le competenze delle autorita' di settore.
              2.  I  compiti  di  gestione  tecnica, amministrativa e
          finanziaria  attualmente attribuiti al CIPE sono trasferiti
          alle  amministrazioni  competenti per materia, tenuto conto
          dei  settori  ai quali si riferiscono le relative funzioni.
          Con deliberazione del CIPE da emanare entro sessanta giorni
          dalla   data   di   entrata   in   vigore   della  presente
          disposizione, previo parere della Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di   Trento   e   di  Bolzano  e  quindi  delle  competenti
          Commissioni  parlamentari  permanenti,  che  si pronunciano
          entro  quindici giorni dalla richiesta, sono individuate le
          tipologie  dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le
          amministrazioni  rispettivamente  competenti. Con la stessa
          deliberazione   sono   individuate   le  attribuzioni,  non
          concernenti  compiti  di gestione tecnica, amministrativa e
          finanziaria, previste da norme vigenti che il CIPE continua
          ad  esercitare.  A  decorrere  dalla  data  della  predetta
          deliberazione    sono   abrogate   tutte   le   norme   che
          attribuiscono  al  CIPE  poteri  di autorizzazione, revoca,
          concessione   di   contributi   e,  in  genere,  competenze
          tecniche,  amministrative o gestionali. Sono fatte salve le
          ulteriori    modifiche    derivanti    dalle   disposizioni
          eventualmente  emanate  in  attuazione della legge 15 marzo
          1997, n. 59.
              3.  Il  CIPE,  nell'esercizio  delle sue funzioni, puo'
          costituire,  con  propria delibera, comitati, commissioni o
          gruppi di lavoro ai fini dell'esame e della formulazione di
          proposte  su problemi e materie di particolare complessita'
          e   riguardanti  competenze  intersettoriali,  nei  casi  e
          secondo le modalita' stabiliti con il regolamento di cui al
          comma 5.
              4.  Il  Presidente  del  CIPE puo' richiedere, anche su
          proposta   di   amministrazioni  statali  o  regionali,  la
          trattazione    collegiale   di   questioni   che   incidono
          sull'azione di politica economica del Governo.
              5.  Il CIPE, entro novanta giorni dalla data di entrata
          in  vigore  del  presente decreto legislativo, provvede, su
          proposta  del  Presidente, sentita la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  fra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano,  ad  adeguare  il proprio
          regolamento interno al fine di assicurare, fra l'altro:
                a) che la partecipazione alle riunioni collegiali sia
          riservata   ai   Ministri  interessati,  limitando  a  casi
          eccezionali  la  possibilita' di delega e prevedendo che un
          Sottosegretario  di  Stato  al  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione economica partecipi alle
          riunioni  in rappresentanza dello stesso Ministero, qualora
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica partecipi alle riunioni in qualita' di Presidente
          delegato del CIPE;
                b) che  il  procedimento di formazione delle proposte
          di  delibera sia riordinato in coerenza con quanto disposto
          dal  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e in modo
          da consentire la partecipazione della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  fra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e Bolzano e delle regioni interessate
          all'elaborazione delle proposte sin dalla fase iniziale;
                c) che  le proposte delle amministrazioni competenti,
          sulla  base  delle  quali il CIPE e' chiamato a deliberare,
          siano   corredate  dalle  opportune  valutazioni  tecniche,
          economiche e finanziarie.
              6.  Il  CIPE  si  avvale  di  una  segreteria presso il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,   che   provvede   ai  compiti  operativi  e  di
          amministrazione  ed  alle  esigenze  di  coordinamento e di
          supporto   tecnico  delle  istruttorie.  All'organizzazione
          della segreteria si provvede ai sensi dell'art. 2, comma 2,
          nell'ambito   del   dipartimento  avente  competenza  nelle
          materie di cui all'art. 3, comma 2, lettera c).".
              -  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, e
          successive       modificazioni,      recante:      "Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
              -  Il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e
          successive    modificazioni,   recante:   "Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche"  e'  pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
              -  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  286,
          recante:   "Riordino   e  potenziamento  dei  meccanismi  e
          strumenti  di  monitoraggio  e  valutazione  dei costi, dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
          15 marzo   1997,   n.  59"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
              -   Il  decreto  legislativo  8 luglio  2003,  n.  188,
          recante:  "Attuazione  della  direttiva  2001/12/CE,  della
          direttiva   2001/13/CE  e  della  direttiva  2001/14/CE  in
          materia   ferroviaria"   e'   pubblicato   nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2003, n. 170.
              -  I  commi 4  e  seguenti dell'art. 16 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante
          "Riorganizzazione  del Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti"  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 27 luglio
          2004, n. 174, cosi' recitano:
              "4.  Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 37 del
          decreto   legislativo   8 luglio   2003,  n.  188,  recante
          attuazione  della  direttiva  2001/12/CE,  della  direttiva
          2001/13/CE   e   della   direttiva  2001/14/CE  in  materia
          ferroviaria, e' istituito l'"Ufficio per la regolazione dei
          servizi  ferroviari".  Per  garantire  assoluta autonomia e
          piena  indipendenza di carattere organizzativo, giuridico e
          decisionale, l'ufficio e' posto alle dirette dipendenze del
          Ministro. Il predetto ufficio non rientra tra gli uffici di
          diretta  collaborazione  di  cui  al decreto del Presidente
          della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320.
              5.  L'ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari
          svolge  i  compiti  individuati  nell'art.  37  del decreto
          legislativo   8 luglio   2003,   n.   188  con  particolare
          riferimento  alla  vigilanza  sulla concorrenza nei mercati
          del trasporto ferroviario, al controllo sulle attivita' del
          gestore   delle  infrastrutture  ed  alla  risoluzione  del
          relativo contenzioso.
              6.   All'ufficio   di  cui  al  precedente  comma 4  e'
          preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva,
          un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi
          ai  sensi  dell'art.  19,  comma 4, del decreto legislativo
          30 marzo   2001,   n.   165,  allo  scopo  provvisoriamente
          utilizzando  uno  dei  posti  funzione  di  cui all'art. 1,
          comma 3, del presente regolamento.".
              -  L'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 maggio 2006,
          n.  181,  recante:  "Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          riordino  delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  e  dei Ministeri", pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale   18 maggio   2006,   n.   114.  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 17 settembre n. 233, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  17 luglio  2006,  n. 164, cosi'
          recita:
              "5.  E'  istituito  il Ministero dei trasporti. A detto
          Ministero   sono   trasferite,   con  le  inerenti  risorse
          finanziarie,   strumentali  e  di  personale,  le  funzioni
          attribuite   al   Ministero   delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  dall'art.  42,  comma 1,  lettere c), d)  e, per
          quanto   di   competenza,   lettera   d-bis),  del  decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  300.  Il  Ministero  dei
          trasporti  propone,  di  concerto  con  il  Ministero delle
          infrastrutture,  il  piano  generale  dei trasporti e della
          logistica  e i piani di settore per i trasporti, compresi i
          piani  urbani  di  mobilita',  ed  esprime,  per  quanto di
          competenza,  il concerto sugli atti di programmazione degli
          interventi    di    competenza    del    Ministero    delle
          infrastrutture.   All'art.  42,  comma 1,  lettera a),  del
          decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, le parole: ";
          integrazione  modale  fra  i  sistemi  di  trasporto"  sono
          soppresse.".
              -   L'art.  42,  commi 1,  lettera c) d)  e d-bis)  del
          decreto legislativo n. 300/1999, cosi' recitano:
              "Art. 42 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in
          particolare  le  funzioni  e i compiti di spettanza statale
          nelle seguenti aree funzionali:
                a)-b) (omissis).
                c) navigazione  e  trasporto marittimo; vigilanza sui
          porti;  demanio  marittimo;  sicurezza  della navigazione e
          trasporto   nelle  acque  interne;  programmazione,  previa
          intesa  con  le regioni interessate, del sistema idroviario
          padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;
                d) trasporto  terrestre,  circolazione  dei veicoli e
          sicurezza dei trasporti terrestri;
                d-bis)  sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto
          disposto  da leggi e regolamenti, concernenti le competenze
          disciplinate   dall'art.  41  e  dal  presente  comma,  ivi
          comprese le espropriazioni.".
              -  Il  decreto-legge  4 luglio  2006,  n. 223, recante:
          "Disposizioni  urgenti per il rilancio economico e sociale,
          per  il  contenimento  e  la  razionalizzazione della spesa
          pubblica,  nonche'  interventi  in  materia di entrate e di
          contrasto  all'evasione fiscale", pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale   4 luglio   2006,  n.  153,  e  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   4 agosto   2006,  n.  248,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186.
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          5 luglio 2006, recante: "Organizzazione del Ministero delle
          infrastrutture"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          3 agosto 2006, n. 179.
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          5 aprile   2007,   recante:   "Modifiche   al  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  20 ottobre  2006
          relativo  alla  ricognizione  in  via  amministrativa delle
          strutture  trasferite  del Ministero delle infrastrutture e
          del  Ministero  dei  trasporti,  ai sensi del decreto-legge
          18 maggio  2006,  n.  181",  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 5 luglio 2007, n. 154.
              - L'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144
          recante:  "Misure  in  materia  di  investimenti, delega al
          Governo  per  il riordino degli incentivi all'occupazione e
          della    normativa    che   disciplina   l'INAIL,   nonche'
          disposizioni  per  il  riordino  degli enti previdenziali",
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, cosi' recita:
              "Art.  1 (Costituzione  di  unita' tecniche di supporto
          alla  programmazione,  alla  valutazione  e al monitoraggio
          degli  investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e
          dare   maggiore  qualita'  ed  efficienza  al  processo  di
          programmazione    delle    politiche    di   sviluppo,   le
          amministrazioni  centrali e regionali, previa intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
          propri  nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
          pubblici  che,  in  raccordo  fra  loro  e con il Nucleo di
          valutazione  e  verifica  degli  investimenti  pubblici del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  garantiscono  il supporto tecnico nelle fasi di
          programmazione,   valutazione,  attuazione  e  verifica  di
          piani,  programmi  e  politiche  di  intervento  promossi e
          attuati  da  ogni  singola  amministrazione.  E' assicurata
          l'integrazione  dei  nuclei di valutazione e verifica degli
          investimenti  pubblici con il Sistema statistico nazionale,
          secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112.".
              -   La  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri   10 settembre  1999,  recante:  "Costituzione  di
          appositi  nuclei  con  la funzione di garantire il supporto
          tecnico   alla   programmazione,  alla  valutazione  ed  al
          monitoraggio  degli  interventi  pubblici",  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1999, n. 241.
              -  L'art.  145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000,
          n.   388,  recante  "Disposizioni  per  la  formazione  del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria  2001),  pubblicata  nel  supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  29 dicembre  2000, n. 302, cosi'
          recita:
              "10.  Per  fare fronte alle esigenze connesse all'avvio
          del  sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di
          cui  all'art.  1  della  legge  17 maggio 1999, n. 144, ivi
          comprese  le spese relative al funzionamento della rete dei
          nuclei   di   valutazione  e  verifica  degli  investimenti
          pubblici  ed  al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, la
          dotazione  annuale  del  fondo  previsto  dal  comma 7  del
          predetto  art.  1  e' incrementata di lire 30 miliardi, per
          una autorizzazione complessiva di spesa di lire 40 miliardi
          annue  a  decorrere  dall'anno  2001. Tali risorse potranno
          altresi'  cofinanziare  anche  i costi di funzionamento dei
          predetti  nuclei  relativamente ai compensi per gli esperti
          interni  ed  esterni.  In  sede di ripartizione annuale del
          CIPE  una  quota  del  predetto  fondo  sara'  destinata al
          finanziamento  delle  attivita'  di  raccordo,  indirizzo e
          coordinamento della rete da parte del nucleo di valutazione
          e  verifica  del Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica.".
              -  L'art.  1,  commi da  404  a  416  e 921 della legge
          27 dicembre  2006,  n.  296,  recante: "Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria   2007),  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299,
          cosi' recitano:
              "404.   Al   fine   di   razionalizzare  e  ottimizzare
          l'organizzazione  delle  spese e dei costi di funzionamento
          dei   Ministeri,  con  regolamenti  da  emanare,  entro  il
          30 aprile  2007,  ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
                a) alla  riorganizzazione  degli  uffici  di  livello
          dirigenziale  generale  e  non  generale,  procedendo  alla
          riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
          di  livello  dirigenziale  generale  ed  al  5 per cento di
          quelli  di  livello  dirigenziale non generale nonche' alla
          eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative esistenti,
          garantendo    comunque    nell'ambito    delle    procedure
          sull'autorizzazione  alle  assunzioni la possibilita' della
          immissione,  nel  quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
          assunti  ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  in  misura  non  inferiore  al 10 per cento
          degli uffici dirigenziali;
                b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
          comuni    anche    mediante    strumenti   di   innovazione
          amministrativa e tecnologica;
                c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
          prevedendo   la   loro   riduzione  e,  ove  possibile,  la
          costituzione  di  uffici  regionali  o  la riorganizzazione
          presso  le  prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
          risulti  sostenibile  e  maggiormente funzionale sulla base
          dei  principi  di  efficienza  ed economicita' a seguito di
          valutazione   congiunta  tra  il  Ministro  competente,  il
          Ministro  dell'interno,  il  Ministro dell'economia e delle
          finanze,  il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
          riforme  istituzionali  ed  il Ministro per le riforme e le
          innovazioni  nella  pubblica amministrazione, attraverso la
          realizzazione   dell'esercizio   unitario   delle  funzioni
          logistiche  e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
          e  l'utilizzazione  in via prioritaria dei beni immobili di
          proprieta' pubblica;
                d) alla  riorganizzazione  degli  uffici con funzioni
          ispettive e di controllo;
                e) alla   riduzione   degli   organismi  di  analisi,
          consulenza e studio di elevata specializzazione;
                f) alla  riduzione  delle dotazioni organiche in modo
          da  assicurare  che il personale utilizzato per funzioni di
          supporto    (gestione    delle   risorse   umane,   sistemi
          informativi,   servizi   manutentivi  e  logistici,  affari
          generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque
          il  15  per  cento  delle  risorse  umane  complessivamente
          utilizzate  da  ogni  amministrazione, mediante processi di
          riorganizzazione   e  di  formazione  e  riconversione  del
          personale  addetto alle predette funzioni che consentano di
          ridurne  il  numero in misura non inferiore all'8 per cento
          all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
                g) all'avvio  della  ristrutturazione,  da  parte del
          Ministero  degli  affari  esteri,  della  rete diplomatica,
          consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
          mutato  contesto  geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
          particolare  all'unificazione  dei  servizi contabili degli
          uffici  della  rete  diplomatica  aventi  sede nella stessa
          citta'  estera,  prevedendo che le funzioni delineate dagli
          articoli 3,  4  e  6  del regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 marzo 2000, n. 120, siano
          svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
          tutte le rappresentanze medesime.
              405.  I  regolamenti  di  cui al comma 404 prevedono la
          completa  attuazione dei processi di riorganizzazione entro
          diciotto mesi dalla data della loro emanazione.
              406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al
          comma 404   sono   abrogate   le   previgenti  disposizioni
          regolatrici  delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi
          regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.
              407.  Le  amministrazioni, entro due mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, trasmettono al
          Dipartimento  della  funzione pubblica della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle
          finanze  gli  schemi di regolamento di cui al comma 404, il
          cui  esame  deve  concludersi  entro  un  mese  dalla  loro
          ricezione, corredati:
                a) da  una  dettagliata relazione tecnica asseverata,
          ai  fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui
          al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 20 febbraio
          1998,  n.  38, dai competenti uffici centrali del bilancio,
          che  specifichi,  per  ciascuna  modifica organizzativa, le
          riduzioni di spesa previste nel triennio;
                b) da  un  analitico  piano  operativo asseverato, ai
          fini  di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
          n.  38,  dai  competenti  uffici centrali del bilancio, con
          indicazione  puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle
          azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.
              408.   In  coerenza  con  le  disposizioni  di  cui  al
          comma 404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo
          delle   assunzioni   di  cui  alla  normativa  vigente,  le
          amministrazioni  statali  attivano con immediatezza, previa
          consultazione  delle  organizzazioni  sindacali,  piani  di
          riallocazione   del   personale   in  servizio,  idonei  ad
          assicurare  che  le  risorse umane impegnate in funzioni di
          supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata
          al  comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre
          entro  il  31 marzo  2007,  sono  approvati con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  per  le  riforme  e le innovazioni nella pubblica
          amministrazione,  di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non
          possono  essere  disposte nuove assunzioni. La disposizione
          di  cui  al  presente  comma si  applica  anche  alle Forze
          armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
          del fuoco.
              409.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e il
          Ministro  per  le  riforme  e le innovazioni nella pubblica
          amministrazione   verificano  semestralmente  lo  stato  di
          attuazione  delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416
          e  trasmettono  alle  Camere una relazione sui risultati di
          tale verifica.
              410.  Alle  amministrazioni  che non abbiano provveduto
          nei  tempi  previsti  alla  predisposizione degli schemi di
          regolamento  di  cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli
          anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
          qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
              411.   I   competenti   organi   di   controllo   delle
          amministrazioni,     nell'esercizio     delle    rispettive
          attribuzioni,  effettuano  semestralmente  il  monitoraggio
          sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
          416  e  ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e
          alla  Corte  dei  conti.  Successivamente al primo biennio,
          verificano  il  rispetto del parametro di cui al comma 404,
          lettera f),  relativamente  al  personale utilizzato per lo
          svolgimento delle funzioni di supporto.
              412.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
          il  Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
          amministrazione,  il Ministro dell'economia e delle finanze
          e   il   Ministro   dell'interno,  emana  linee  guida  per
          l'attuazione  delle  disposizioni  di cui ai commi da 404 a
          416.
              413.    Le    direttive    generali   per   l'attivita'
          amministrativa  e  per la gestione, emanate annualmente dai
          Ministri,   contengono  piani  e  programmi  specifici  sui
          processi  di  riorganizzazione  e  di  riallocazione  delle
          risorse  necessari  per il rispetto del parametro di cui al
          comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408.
              414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
          nel  piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei
          piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini
          della  corresponsione  ai  dirigenti  della retribuzione di
          risultato e della responsabilita' dirigenziale.
              415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
          404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei
          risultati  finanziari  di cui al comma 416 dall'"Unita' per
          la riorganizzazione" composta dai Ministri per le riforme e
          le     innovazioni    nella    pubblica    amministrazione,
          dell'economia  e  delle  finanze  e dell'interno, che opera
          anche   come   centro   di   monitoraggio  delle  attivita'
          conseguenti  alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle
          relative  funzioni  l'Unita'  per  la  riorganizzazione  si
          avvale,  nell'ambito  delle  attivita' istituzionali, senza
          nuovi  o  maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle
          strutture    gia'    esistenti    presso    le   competenti
          amministrazioni.
              416.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
          commi da  404  a  415  e  da  425  a  429 devono conseguire
          risparmi  di  spesa  non  inferiori a 7 milioni di euro per
          l'anno  2007,  14  milioni  di  euro  per  l'anno 2008 e 20
          milioni di euro per l'anno 2009.".
              "921.  A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del
          Ministro   dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo
          2007,  e' stabilito un incremento delle tariffe applicabili
          per  le  operazioni  in  materia  di  motorizzazione di cui
          all'art.  18  della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo
          da  assicurare,  su  base  annua,  maggiori entrate pari ad
          almeno 50 milioni di euro. Di conseguenza e' autorizzata, a
          decorrere  dal  2007,  la  spesa  di 25 milioni di euro, in
          aggiunta  alle somme gia' stanziate sul pertinente capitolo
          di  bilancio,  per il funzionamento del Centro elaborazione
          dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale,
          affari  generali e la pianificazione generale dei trasporti
          del  Ministero  dei  trasporti  e la spesa di 10 milioni di
          euro   per   la   predisposizione  del  piano  generale  di
          mobilita',   i   sistemi   informativi   di   supporto,  il
          monitoraggio   e   la   valutazione   di   efficacia  degli
          interventi.".
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          13 aprile  2007,  recante:  "Linee  guida  per l'attuazione
          delle  disposizioni  contenute  nell'art. 1, commi da 404 a
          416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
          2007)"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 3 luglio
          2007, n. 152.
          Note all'art. 1:
              -  Per  l'art.  42, comma 1, lettere c), d), d-bis) del
          decreto  legislativo  n.  300/1999  si veda nelle note alle
          premesse.
              - L'art. 29 del decreto-legge n. 223/2006 cosi' recita:
              "Art.  29 (Contenimento  spesa per commissioni comitati
          ed  altri  organismi).  -  1.  Fermo  restando  il  divieto
          previsto  dall'art.  18,  comma 1,  della legge 28 dicembre
          2001,   n.   448,  la  spesa  complessiva  sostenuta  dalle
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e successive
          modificazioni,  per  organi  collegiali  e altri organismi,
          anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
          predette  amministrazioni,  e' ridotta del trenta per cento
          rispetto  a  quella  sostenuta  nell'anno 2005. Ai suddetti
          fini   le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,  e
          comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  le  necessarie  misure  di
          adeguamento  ai  nuovi  limiti  di spesa. Tale riduzione si
          aggiunge  a  quella  prevista  dall'art. 1, comma 58, della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266.
              2.  Per  realizzare  le finalita' di contenimento delle
          spese  di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
          procede,  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, al riordino degli organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con  regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  per gli organismi
          previsti  dalla  legge  o da regolamento e, per i restanti,
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
          proposta  del  Ministro competente. I provvedimenti tengono
          conto dei seguenti criteri:
                a) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
          funzionali;
                b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
          che svolgono funzioni omogenee;
                c) limitazione del numero delle strutture di supporto
          a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
          organismi;
                d) diminuzione   del   numero  dei  componenti  degli
          organismi;
                e) riduzione  dei  compensi  spettanti  ai componenti
          degli organismi;
                e-bis)  indicazione  di  un  termine  di  durata, non
          superiore  a  tre anni, con la previsione che alla scadenza
          l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
                e-ter)  previsione  di  una relazione di fine mandato
          sugli  obiettivi  realizzati dagli organismi, da presentare
          all'amministrazione   competente   e  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri;
              2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
          prima  della scadenza del termine di durata degli organismi
          individuati  dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
          concerto  con  l'amministrazione  di settore competente, la
          perdurante    utilita'    dell'organismo    proponendo   le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso.
              3.   Le  amministrazioni  non  statali  sono  tenute  a
          provvedere,  entro  lo  stesso  termine  e sulla base degli
          stessi  criteri  di  cui  al  comma 2,  con  atti di natura
          regolamentare   previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  da
          sottoporre  alla verifica degli organi interni di controllo
          e   all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,  ove
          prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
              4.  Ferma  restando la realizzazione degli obiettivi di
          risparmio  di  spesa  di  cui al comma 1, gli organismi non
          individuati  dai  provvedimenti  previsti  dai  commi 2 e 3
          entro  il  15 maggio  2007  sono  soppressi. A tale fine, i
          regolamenti  ed  i  decreti  di cui al comma 2, nonche' gli
          atti  di  natura  regolamentare  di  cui al comma 3, devono
          essere  trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
          ovvero  per  la  verifica  da parte degli organi interni di
          controllo     e     per     l'approvazione     da     parte
          dell'amministrazione  vigilante,  ove  prevista,  entro  il
          28 febbraio 2007.
              5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
          si  sia  provveduto  agli adempimenti ivi previsti e' fatto
          divieto  alle  amministrazioni di corrispondere compensi ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1.
              6.  Le  disposizioni  del presente articolo non trovano
          diretta  applicazione alle regioni, alle province autonome,
          agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,   per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
          principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
              7.   Le   disposizioni  del  presente  articolo non  si
          applicano  ai  commissari  straordinari  del Governo di cui
          all'art.  11  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, e agli
          organi di direzione, amministrazione e controllo.".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
          2007,  n.  93  recante:  "Regolamento recante "Riordino, ai
          sensi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
          come  convertito  dalla legge. 4 agosto 2006, n. 248, degli
          organi  collegiali  ed altri organismi operanti nell'ambito
          del   Ministero   dei   trasporti   previsti   da  leggi  o
          regolamenti",   e'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          13 luglio 2007, n. 161.".
              -  L'art.  19,  comma 10,  del  decreto  legislativo n.
          165/2001 cosi' recita:
              "10.   I   dirigenti  ai  quali  non  sia  affidata  la
          titolarita'  di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano   interesse,  funzioni  ispettive,  di  consulenza,
          studio  e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici previsti
          dall'ordinamento,  ivi  compresi quelli presso i collegi di
          revisione   degli   enti   pubblici  in  rappresentanza  di
          amministrazioni ministeriali.".