IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  l'articolo 1-bis,  commi 6 e 7, del decreto-legge 5 dicembre
2005,  n.  250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio
2006, n. 27;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di  istruzione,
approvato   con   decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n.  297,  e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni,
recante  norme  per  la parita' scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio e all'istruzione;
  Visto  l'articolo 1,  comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.
233,   concernente   l'istituzione   del   Ministero  della  pubblica
istruzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 novembre 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 dicembre 2007;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizione
  1.  Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalita'
per la stipula delle convenzioni con le scuole primarie paritarie che
ne  fanno richiesta, i criteri per la determinazione dell'importo del
contributo a carico dello Stato, i requisiti prescritti per i gestori
e per i docenti.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.  R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - Si riporta il testo dell'art. 1-bis, commi 6 e 7, del
          decreto-legge  5 dicembre  2005,  n.  250,  convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   3 febbraio   2006,  n.  27
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          5 dicembre  2005, n. 250, recante misure urgenti in materia
          di  universita',  beni  culturali  ed in favore di soggetti
          affetti   da   gravi   patologie,   nonche'   in   tema  di
          rinegoziazione di mutui):
              «6. Dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione   del   presente  decreto  non  possono  essere
          rilasciati  nuove  autorizzazioni,  riconoscimenti legali o
          pareggiamenti,  secondo  le  disposizioni di cui alla parte
          II,  titolo  VIII,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  16 aprile  1994,  n. 297. Nelle scuole che non
          hanno  chiesto  ovvero  ottenuto  il  riconoscimento  della
          parita' di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di
          studio  gia' attivati, alla data di entrata in vigore della
          legge  di  conversione  del presente decreto, sulla base di
          provvedimenti  di  parificazione,  riconoscimento  legale e
          pareggiamento  adottati  ai  sensi degli articoli 344, 355,
          356  e  357  del  citato  testo  unico  di  cui  al decreto
          legislativo  n.  297 del 1994, continuano a funzionare fino
          al  loro  completamento.  Le  convenzioni  in  corso con le
          scuole  parificate  non  paritarie  di cui all'art. 344 del
          medesimo  testo  unico  si  intendono risolte di diritto al
          termine  dell'anno  scolastico in cui si completano i corsi
          funzionanti  in  base alle convenzioni; conseguentemente, i
          contributi statali previsti dalle predette convenzioni sono
          progressivamente    ridotti   in   ragione   delle   classi
          funzionanti  in  ciascun  anno  scolastico  e  degli alunni
          frequentanti,   fino   al   completamento   dei  corsi.  Le
          disposizioni  di  cui  agli  articoli 339,  340, 341 e 342,
          quelle   di   cui   all'art.  345  e  quelle  di  cui  agli
          articoli 352,  comma 6,  353,  358,  comma 5, 362 e 363 del
          citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del
          1994    continuano    ad    applicarsi    nei    confronti,
          rispettivamente,  delle  scuole dell'infanzia, delle scuole
          primarie  e  delle scuole secondarie riconosciute paritarie
          ai sensi della citata legge n. 62 del 2000. Le condizioni e
          le  modalita' per la stipula delle nuove convenzioni con le
          scuole  primarie  paritarie  che  ne  facciano richiesta, i
          criteri  per  la determinazione dell'importo del contributo
          ed  i  requisiti  prescritti  per i gestori e per i docenti
          sono   stabiliti   con   le  norme  regolamentari  previste
          dall'art.  345  del  citato  testo  unico di cui al decreto
          legislativo   n.   297   del  1994.  Le  nuove  convenzioni
          assicurano  in  via  prioritaria  alle scuole primarie gia'
          parificate,  nel  rispetto  dei  criteri  definiti  con  le
          medesime norme regolamentari, un contributo non inferiore a
          quello corrisposto sulla base della convenzione di parifica
          in  corso  alla  data  di  entrata in vigore della legge di
          conversione   del   presente  decreto.  Le  convenzioni  di
          parifica  attualmente  in  corso  con  le  scuole  primarie
          paritarie  si  risolvono  di  diritto  al termine dell'anno
          scolastico  in  corso  alla data di entrata in vigore delle
          norme regolamentari previste dall'art. 345 del citato testo
          unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.
              7.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della
          legge  di conversione del presente decreto sono abrogate le
          disposizioni contenute nella parte II, titolo VIII, capi I,
          II  e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n.
          297  del  1994,  fatto  salvo  quanto previsto dal comma 6,
          secondo  e  terzo  periodo,  del  presente articolo e fatta
          eccezione per le disposizioni degli articoli 336, 339, 340,
          341,  342,  345,  352,  comma 6,  degli  articoli 353, 358,
          comma 5,  e  degli articoli 362 e 363, che si applicano con
          riferimento   alle   scuole   paritarie,   nonche'  per  le
          disposizioni  dell'art.  366,  riguardanti  le  scuole e le
          istituzioni   culturali   straniere  in  Italia.  E'  fatto
          altresi'   salvo   il   comma 6   dell'art.   360,  le  cui
          disposizioni  continuano  ad  applicarsi  nei confronti del
          personale  dirigente  e  docente gia' di ruolo nelle scuole
          pareggiate   che   sia   assunto   con   rapporto  a  tempo
          indeterminato  nelle  scuole  statali in applicazione delle
          disposizioni  vigenti. L'art. 334 del citato testo unico si
          applica  limitatamente  agli  effetti  di  cui  all'art. 1,
          comma 4-bis, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n.
          62.  L'art. 353 si applica anche alle scuole non paritarie.
          Sono  abrogati  altresi',  dalla  data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  gli
          articoli 156, 157, 158, 159 e 161 del regolamento di cui al
          regio  decreto  26 aprile  1928,  n.  1297.  L'art. 160 del
          predetto regio decreto continua ad applicarsi nei confronti
          delle scuole primarie paritarie. All'art. 1, comma 7, della
          legge   10 marzo   2000,  n.  62,  il  secondo  periodo  e'
          soppresso.».
              - Il   decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n.  297,
          recante  «Approvazione  del  testo unico delle disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole  di  ogni  ordine e grado» e' stato pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  19 maggio  1994,  n.  115, supplemento
          ordinario.
              - La  legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la
          parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
          all'istruzione»   e'   stata   pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 marzo 2000, n. 67.
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma 7,  del decreto-legge
          18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, dalla
          legge  17 luglio  2006,  n.  233 (Conversione in legge, con
          modificazioni,  del  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181,
          recante  disposizioni  urgenti in materia di riordino delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle
          disposizioni  in materia di funzioni e organizzazione della
          Presidenza  del  Consiglio dei Ministri e dei Ministeri) e'
          il seguente:
              «7. E'    istituito   il   Ministero   della   pubblica
          istruzione.  A  detto  Ministero  sono  trasferite,  con le
          inerenti  risorse  finanziarie, strumentali e di personale,
          le   funzioni   attribuite  al  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  dall'art. 50, comma 1,
          lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          ad  eccezione  di  quelle riguardanti le istituzioni di cui
          alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.».
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e)».