IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva
lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta;
  Vista   la   proposta   della   commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 48-bis  dello  Statuto  speciale  per la Valle d'Aosta,
introdotto  dall'articolo 3  della  legge costituzionale 23 settembre
1993, n. 2;
  Acquisito   il   parere   del   Consiglio   regionale  della  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 7 novembre 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto
con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze;
                             E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
        Trasferimento di funzioni in materia di salute umana
                        e sanita' veterinaria
  1.  Sono trasferite alla regione autonoma Valle d'Aosta le funzioni
in  materia  di  salute  umana  e  sanita'  veterinaria  di  cui alla
tabella A  allegata  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  in data 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 238 dell'11 ottobre 2000, come aggiornata ai sensi dei regolamenti
(CE)  n. 853/2004 e 854/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004.
  2.  Sono  trasferiti,  altresi',  tutte  le ulteriori funzioni ed i
compiti  in  materia di sanita' veterinaria trasferiti alle regioni a
statuto  ordinario,  in  attuazione  del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
  3.   I   procedimenti   amministrativi   pendenti   alla  data  del
trasferimento  delle  funzioni sono conclusi dallo Stato e ogni onere
ad essi relativo resta a carico del medesimo.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            - L'art.  87,  quinto,  della  Costituzione conferisce al
          Presidente  della  Repubblica  il  potere  di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              Il  testo  dell'art.  48-bis della legge costituzionale
          26 febbraio  1948,  n.  4  (Statuto  speciale  per la Valle
          d'Aosta),  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del
          10 marzo   1948,   introdotto   dall'art.   3  della  legge
          costituzionale  23 settembre  1993,  n. 2 (pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  226  del 25 settembre 1993), e' il
          seguente:
            «Art.  48-bis  -  Il Governo e' delegato ad emanare uno o
          piu'   decreti   legislativi  recanti  le  disposizioni  di
          attuazione  del  presente  statuto  e  le  disposizioni per
          armonizzare  la  legislazione  nazionale  con l'ordinamento
          della   regione   Valle   d'Aosta,   tenendo   conto  delle
          particolari   condizioni   di   autonomia  attribuita  alla
          regione.
            Gli  schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una
          commissione  paritetica  composta  da  sei membri nominati,
          rispettivamente,  tre  dal  Governo  e  tre  dal  consiglio
          regionale  della  Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
          del consiglio stesso.».
          Note all'art. 1:
            - I regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n.
          853/2004  (Norme  specifiche  in  materia di igiene per gli
          alimenti   di   origine   animale)  e  n.  854/2004  (Norme
          specifiche  per l'organizzazione di controlli ufficiali sui
          prodotti  di  origine  animale destinati al consumo umano),
          entrambi del 29 aprile 2004, sono pubblicati nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Comunita'  europea  n.  139 del 30 aprile
          2004.
            -   Il   decreto   legislativo   31 marzo  1998,  n.  112
          (Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          Capo  I  della  legge  15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato
          nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  92  del  21  aprile  1998,
          supplemento ordinario.