IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  l'articolo  5  della  legge  24  ottobre  1966, n. 887, come
modificato dall'articolo 57 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
69, e, in particolare, il relativo comma 5;
  Vista  la  legge  23  aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del
Corpo della Guardia di finanza";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999,
n.   34,   recante  "Norme  per  la  determinazione  della  struttura
ordinativa del Corpo della Guardia di finanza";
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68,  recante
"Adeguamento  dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante
"Riordino  del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli   ufficiali  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  a  norma
dell'articolo   4   della  legge  31  marzo  2000,  n.  78",  ed,  in
particolare, gli articoli 19, comma 2, e 57;
  Visto  il  proprio  decreto  1°  aprile  2004,  n.  125, recante il
"Regolamento  concernente  l'individuazione  delle  finalita',  degli
obiettivi,  dell'organizzazione,  nonche' delle modalita' concorsuali
per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria";
  Ritenuto di dover operare talune modifiche al citato decreto n. 125
del  2004,  in  relazione alla disciplina concernente le modalita' di
ammissione  al corso superiore di polizia tributaria e di valutazione
finale  del  medesimo, al fine di renderla maggiormente aderente alle
esigenze istituzionali del Corpo della Guardia di finanza;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza dell'11 febbraio
2008;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 3-2588 del 21 febbraio 2008;
                            A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° aprile
2004, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
    "1. I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione al
corso  superiore  di  polizia tributaria, per un massimo di 30 punti,
sono:
      a)  le qualita' morali, di carattere, fisiche e professionali e
le  doti  intellettuali  e  di  cultura  dell'ufficiale emergenti dal
libretto personale, per un massimo di 20 punti;
      b)  l'esito  di  un corso, destinato agli ufficiali da valutare
per  l'avanzamento  al  grado di maggiore per l'anno di indizione del
concorso,  per  un  massimo  di  10  punti. Il corso e' istituito con
determinazione  del Comandante Generale della Guardia di finanza, che
stabilisce,  altresi', i criteri e le modalita' secondo i quali viene
disposta l'ammissione al corso in epoca successiva degli ufficiali da
valutare  per  l'avanzamento  al  grado di maggiore nei cui confronti
sussistano,  per  effetto di provvedimenti di legge, impedimenti alla
frequenza connessi alla loro posizione di impiego, stato giuridico ed
avanzamento.";
    b) il comma 1 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
    "1.  La  commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e
delle  prove  di  esame,  di  cui  agli  articoli  4 e 5, e' nominata
annualmente  con determinazione del Comandante Generale della Guardia
di  finanza.  La stessa e' presieduta dal Comandante in Seconda della
Guardia di finanza e composta da due ufficiali generali della Guardia
di   finanza,   da   un   colonnello  del  Corpo,  da  un  professore
universitario  in  diritto  tributario  e  da  un  esperto esterno in
scienza  dell'organizzazione.  Le funzioni di segretario, senza voto,
sono esercitate da un ufficiale superiore della Guardia di finanza.";
    c) il comma 3 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
    "3.  La graduatoria generale di merito del concorso e' formata in
base  alla  media  aritmetica ponderata, calcolata sino al centesimo,
tra  il  punteggio  conseguito  nella  valutazione dei titoli, di cui
all'articolo  4, ed il punteggio complessivo riportato nelle prove di
esame, di cui all'articolo 5, attribuendo a quest'ultimo coefficiente
doppio.  E'  data  precedenza  in  graduatoria, a parita' di voto, al
concorrente  piu'  elevato  in  grado  e,  a  parita'  di  grado,  al
concorrente piu' anziano in ruolo.";
    d) il comma 3 dell'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
    "3. Una commissione presieduta dal direttore del corso e composta
dal   comandante   del   corso,  dal  docente  titolare  di  cattedra
coordinatore  dei  lavori  per  l'elaborazione  del progetto finale e
dagli  insegnanti  titolari  di  cattedra  dei  moduli  didattici che
presentano profili di contiguita' tematica con l'argomento sviluppato
nel  progetto  di  cui  al  comma  4, sulla base delle griglie di cui
all'articolo 14, comma 4:
      a)  attribuisce a ciascun frequentatore e per ogni voce oggetto
di valutazione, un giudizio complessivo;
      b)  calcola,  quindi,  per ciascun ufficiale e per ognuna delle
voci  oggetto di valutazione, la media dei voti attribuiti durante la
frequenza del corso;
      c)  determina,  infine,  la  media  ponderata  di  tali  ultimi
punteggi,  applicando  a ciascuna voce oggetto di valutazione il peso
percentuale  stabilito  nella  determinazione  di cui all'articolo 8,
comma 1.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 5 marzo 2008
                                          Il Ministro: Padoa Schioppa
Visto, Il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2008
Ufficio  controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 387
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Il  decreto  ministeriale  1° aprile  2004,  n. 125,
          recante  "Regolamento  concernente  la individuazione delle
          finalita',  degli  obiettivi,  dell'organizzazione, nonche'
          delle   modalita'   concorsuali   per  l'accesso  al  corso
          superiore  di  polizia  tributaria",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2004, n. 112.
          Note alle premesse:
              -  Il  testo  dell'art.  17,  commi  3  e 4 della legge
          23 agosto  1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri",   pubblicata   nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta   Ufficiale  12 settembre  1988,  n.  214,  e'  il
          seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".
              - Il  testo dell'art. 5 della legge 24 ottobre 1966, n.
          887,  recante "Avanzamento degli ufficiali della Guardia di
          finanza",  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 3 novembre
          1966, n. 274, e' il seguente:
              "Art.  5. - 1. Il corso superiore di polizia tributaria
          provvede   all'alta   qualificazione   professionale  degli
          ufficiali  del  ruolo  normale  del  Corpo della Guardia di
          finanza,  mediante  il  perfezionamento  e il completamento
          della  loro  preparazione  tecnica  e  culturale,  ai  fini
          dell'assolvimento   di   incarichi  di  comando,  di  stato
          maggiore   o   di   elevato   impegno,   anche   in  ambito
          internazionale,  che  richiedono  la  soluzione di problemi
          complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse
          umane e organizzative.
              2.  Alla  frequenza  del  corso  superiore  di  polizia
          tributaria,  della  durata  di  due  anni,  sono  ammessi i
          tenenti colonnelli e i maggiori del ruolo normale vincitori
          di  un concorso per titoli ed esami, da bandire annualmente
          con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
          finanza.  Alla  data di indicazione del concorso, i tenenti
          colonnelli   devono  essere  ricompresi  nell'ultimo  terzo
          dell'organico  del  grado.  Sulla  domanda di ammissione al
          concorso  esprimono  parere  tutti  i  superiori gerarchici
          dell'ufficiale.
              3.  Per  essere ammessi alla procedura concorsuale, gli
          ufficiali superiori:
                a)  devono  aver  riportato, nell'ultimo quinquennio,
          calcolato   a   ritroso   dal  termine  di  scadenza  della
          presentazione delle domande, la qualifica di "eccellente" o
          equivalente;
                b)  non  devono  essere, al termine di scadenza della
          presentazione   delle  domande,  imputati  in  procedimenti
          penali   per   delitto   non   colposo,  ne'  sottoposti  a
          procedimento   disciplinare   da  cui  possa  derivare  una
          sanzione   di   stato  ovvero  sospesi  dall'impiego  o  in
          aspettativa;
                c)  devono  essere  in  possesso  di  una  laurea  in
          discipline giuridiche o economiche.
              4.  La  partecipazione  al  concorso non e' ammessa per
          piu'  di  due volte, ancorche' non consecutive. Dal computo
          di  tale  limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi
          al  termine  dei  quali  il concorrente sia stato giudicato
          idoneo  e  classificato  nella  graduatoria  di  merito  in
          soprannumero  con  punteggio  non  inferiore  a 26/30. Alla
          valutazione  dei  titoli  e  delle  prove  d'esame provvede
          apposita  commissione  presieduta dal Comandante in seconda
          della  Guardia  di  finanza.  Tale  commissione puo' essere
          suddivisa   in   sottocommissioni   ed   e'   nominata  con
          determinazione  del  Comandante  Generale  della Guardia di
          finanza.
              5.  Le  finalita', gli obiettivi e l'organizzazione del
          corso  superiore,  nonche'  le  modalita'  concorsuali  per
          l'accesso  sono  stabilite  con  decreto del Ministro delle
          finanze  da  emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23  agosto  1988, n. 400. Il corso si svolge secondo
          programmi  e  modalita'  coerenti  con le norme concernenti
          l'autonomia   didattica  degli  atenei.  Le  materie  ed  i
          relativi  programmi  sono  approvati con determinazione del
          Comandante Generale della Guardia di finanza.
              6.  La  disposizione  di cui al comma 3, lettera c), si
          applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.".
              - Il   testo   dell'art.  57  del  decreto  legislativo
          19 marzo  2001,  n. 69, recante "Riordino del reclutamento,
          dello  stato  giuridico  e dell'avanzamento degli ufficiali
          del  Corpo  della  Guardia  di finanza, a norma dell'art. 4
          della   legge   31  marzo  2000,  n.  78",  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  n.  59/L alla Gazzetta Ufficiale 26
          marzo 2001, n. 71, e' il seguente:
              "Art.  57  (Disciplina  del  corso superiore di polizia
          tributaria). - 1. L'art. 5, della legge 24 ottobre 1966, n.
          887, come modificato dall'art. l della legge 3 maggio 1971,
          n.  320,  e dall'art. 3, comma 209, della legge 28 dicembre
          1995, n. 549, e' sostituito dal seguente:
              "1.  Il  corso superiore di polizia tributaria provvede
          all'alta  qualificazione  professionale degli ufficiali del
          ruolo  normale del Corpo della Guardia di finanza, mediante
          il   perfezionamento   e   il   completamento   della  loro
          preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento
          di  incarichi  di  comando,  di stato maggiore o di elevato
          impegno,  anche in ambito internazionale, che richiedono la
          soluzione  di problemi complessi in campo operativo e nella
          gestione delle risorse umane e organizzative.
              2.  Alla  frequenza  del  corso  superiore  di  polizia
          tributaria,  della  durata  di  due  anni,  sono  ammessi i
          tenenti colonnelli e i maggiori del ruolo normale vincitori
          di  un concorso per titoli ed esami, da bandire annualmente
          con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
          finanza.  Alla  data di indicazione del concorso, i tenenti
          colonnelli   devono  essere  ricompresi  nell'ultimo  terzo
          dell'organico  del  grado.  Sulla  domanda di ammissione al
          concorso  esprimono  parere  tutti  i  superiori gerarchici
          dell'ufficiale.
              3.  Per  essere ammessi alla procedura concorsuale, gli
          ufficiali superiori:
                a)  devono  aver  riportato, nell'ultimo quinquennio,
          calcolato   a   ritroso   dal  termine  di  scadenza  della
          presentazione delle domande, la qualifica di "eccellente" o
          equivalente;
                b)  non  devono  essere, al termine di scadenza della
          presentazione   delle  domande,  imputati  in  procedimenti
          penali   per   delitto   non   colposo,  ne'  sottoposti  a
          procedimento   disciplinare   da  cui  possa  derivare  una
          sanzione   di   stato  ovvero  sospesi  dall'impiego  o  in
          aspettativa;
                c)  devono  essere  in  possesso  di  una  laurea  in
          discipline giuridiche o economiche.
              4.  La  partecipazione  al  concorso non e' ammessa per
          piu'  di  due volte, ancorche' non consecutive. Dal computo
          di  tale  limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi
          al  termine  dei  quali  il concorrente sia stato giudicato
          idoneo  e  classificato  nella  graduatoria  di  merito  in
          soprannumero  con  punteggio  non  inferiore  a 26/30. Alla
          valutazione  dei  titoli  e  delle  prove  d'esame provvede
          apposita  commissione  presieduta dal Comandante in seconda
          della  Guardia  di  finanza.  Tale  commissione puo' essere
          suddivisa   in   sottocommissioni   ed   e'   nominata  con
          determinazione  del  Comandante  Generale  della Guardia di
          finanza.
              5.  Le  finalita', gli obiettivi e l'organizzazione del
          corso  superiore,  nonche'  le  modalita'  concorsuali  per
          l'accesso  sono  stabilite  con  decreto del Ministro delle
          finanze  da  emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23  agosto  1988, n. 400. Il corso si svolge secondo
          programmi  e  modalita'  coerenti  con le norme concernenti
          l'autonomia   didattica  degli  atenei.  Le  materie  ed  i
          relativi  programmi  sono  approvati con determinazione del
          Comandante Generale della Guardia di finanza.
              6.  La  disposizione  di cui al comma 3, lettera c), si
          applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.".
              2.  I vantaggi di carriera conseguenti all'acquisizione
          del  titolo  di  Scuola di polizia tributaria non sono piu'
          previsti  a  partire dal concorso per l'ammissione al Corso
          Superiore che verra' bandito in data successiva all'entrata
          in vigore del presente decreto.
              3.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del
          presente  decreto  e'  abrogata  la tabella 2 allegata alla
          legge  24 ottobre 1966, n. 887, come modificata dalla legge
          3 maggio 1971, n. 320.".
              - La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento
          del  Corpo  della  Guardia di finanza", e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
          1999,  n. 34, concernente "Regolamento recante norme per la
          determinazione  della  struttura ordinativa del Corpo della
          Guardia  di  finanza,  ai  sensi dell'art. 27, commi 3 e 4,
          della  legge 27 dicembre 1997, n. 449", e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44.
              - Il  decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante
          "Adeguamento   dei  compiti  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza,  a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
          78",  e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71.
              - Il  testo  dell'art.  19, comma 2, del citato decreto
          legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' il seguente:
              "Art.   19   (Elementi   di   giudizio.  Documentazione
          caratteristica   e   matricolare.   Pareri  facoltativi  ed
          obbligatori). - (Omissis).
              2.  Il  superamento  del  Corso  Superiore  di  Polizia
          Tributaria, istituito con la legge 3 maggio 1971, n. 320, e
          successive modificazioni e integrazioni, costituisce titolo
          per  l'avanzamento  in  carriera con preferenza rispetto ad
          altri corsi o titoli acquisiti.".
              -  Per  i riferimenti al decreto ministeriale 1° aprile
          2004, n. 125, si veda le note al titolo.
          Nota all'art. 1:
              -  Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 6 e 15
          del  citato  decreto  del  Ministero  dell'economia e delle
          finanze   1° aprile  2004,  n.  125,  come  modificato  dal
          presente decreto:
              "Art.  4  (Valutazione  dei  titoli).  - 1. I titoli da
          valutare  ai  fini  del  concorso per l'ammissione al corso
          superiore  di  polizia  tributaria,  per  un  massimo di 30
          punti, sono:
                a)  le  qualita'  morali,  di  carattere,  fisiche  e
          professionali   e   le  doti  intellettuali  e  di  cultura
          dell'ufficiale  emergenti  dal  libretto  personale, per un
          massimo di 20 punti;
                b)  l'esito  di un corso, destinato agli ufficiali da
          valutare  per l'avanzamento al grado di maggiore per l'anno
          di  indizione  del concorso, per un massimo di 10 punti. Il
          corso   e'  istituito  con  determinazione  del  Comandante
          Generale   della   Guardia   di  finanza,  che  stabilisce,
          altresi',  i  criteri  e le modalita' secondo i quali viene
          disposta  l'ammissione  al  corso in epoca successiva degli
          ufficiali   da  valutare  per  l'avanzamento  al  grado  di
          maggiore  nei  cui  confronti  sussistano,  per  effetto di
          provvedimenti di legge, impedimenti alla frequenza connessi
          alla   loro   posizione  di  impiego,  stato  giuridico  ed
          avanzamento.
              2.  Nel  bando  di  concorso  previsto  all'art. 3 sono
          indicati   i  singoli  titoli  valutabili  ed  il  relativo
          punteggio.  Nella  determinazione dei punteggi da assegnare
          alle  qualita'  e doti di cui al comma 1, lettera a), viene
          attribuita    maggiore    rilevanza   alla   documentazione
          caratteristica.".
              "Art.  6 (Commissione giudicatrice e graduatoria). - 1.
          La commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e
          delle  prove  di  esame,  di  cui  agli  articoli 4 e 5, e'
          nominata  annualmente  con  determinazione  del  Comandante
          Generale  della Guardia di finanza. La stessa e' presieduta
          dal  Comandante  in  Seconda  della  Guardia  di  finanza e
          composta   da  due  ufficiali  generali  della  Guardia  di
          finanza,  da  un  colonnello  del  Corpo,  da un professore
          universitario in diritto tributario e da un esperto esterno
          in  scienza dell'organizzazione. Le funzioni di segretario,
          senza voto, sono esercitate da un ufficiale superiore della
          Guardia di finanza.
              2.  Ultimati  gli  esami,  la  commissione procede alla
          formazione  della  graduatoria generale dei candidati sulla
          base  dei punteggi di merito attribuiti con le modalita' di
          cui agli articoli 4 e 5.
              3.  La  graduatoria  generale di merito del concorso e'
          formata  in base alla media aritmetica ponderata, calcolata
          sino  al  centesimo,  tra  il  punteggio  conseguito  nella
          valutazione  dei titoli, di cui all'art. 4, ed il punteggio
          complessivo riportato nelle prove di esame, di cui all'art.
          5,  attribuendo a quest'ultimo coefficiente doppio. E' data
          precedenza   in   graduatoria,   a   parita'  di  voto,  al
          concorrente piu' elevato in grado e, a parita' di grado, al
          concorrente piu' anziano in ruolo.
              4.   La   graduatoria   generale   e'   approvata   con
          determinazione  del  Comandante  Generale  della Guardia di
          finanza e pubblicata sul foglio d'ordini del Corpo.".
              "Art.  15  (Valutazione  finale).  -  1. La valutazione
          finale ha lo scopo di:
                a)  misurare  il livello della partecipazione e della
          prestazione conseguiti da ciascun frequentatore nell'intero
          percorso formativo;
                b)     fornire     orientamenti    circa    l'impiego
          dell'ufficiale   dopo   il   corso   superiore  di  polizia
          tributaria.
              2.  Al  termine  del corso e sulla base di un punteggio
          attribuito  a  ciascun  ufficiale e' redatta la graduatoria
          finale.
              3. Una commissione presieduta dal direttore del corso e
          composta  dal comandante del corso, dal docente titolare di
          cattedra  coordinatore  dei  lavori  per l'elaborazione del
          progetto finale e dagli insegnanti titolari di cattedra dei
          moduli  didattici  che  presentano  profili  di contiguita'
          tematica  con l'argomento sviluppato nel progetto di cui al
          comma 4, sulla base delle griglie di cui all'art. 14, comma
          4:
                a)  attribuisce  a  ciascun  frequentatore e per ogni
          voce oggetto di valutazione, un giudizio complessivo;
                b)  calcola,  quindi,  per  ciascun  ufficiale  e per
          ognuna delle voci oggetto di valutazione, la media dei voti
          attribuiti durante la frequenza del corso;
                c)  determina,  infine,  la  media  ponderata di tali
          ultimi  puntegg  applicando  a  ciascuna  voce  oggetto  di
          valutazione    il    peso   percentuale   stabilito   nella
          determinazione di cui all'art. 8, comma 1.
              4.   Al   termine   del  corso,  ciascun  frequentatore
          presenta,  nell'ambito di un seminario pubblico e di fronte
          alla  commissione di cui al comma 3, un progetto su un tema
          assegnato  dal  direttore  del  corso e tratto da una delle
          esperienze  applicative  esterne svolte durante il corso. A
          tale  lavoro  la  commissione attribuisce collegialmente un
          punteggio  espresso  con  un numero intero compreso tra 1 e
          30.   Ai   fini   dell'assegnazione   del  punteggio  viene
          attribuito  maggior rilievo ai lavori che presentano, nelle
          soluzioni, carattere sperimentale o innovativo.
              5.  Il  punteggio complessivo e' costituito dalla media
          ponderata dei punti:
                a)  derivanti  dalla procedura di cui al comma 3, con
          peso percentuale pari a 90;
                b)  assegnati  alla  presentazione di cui al comma 4,
          con peso percentuale pari a 10.
              6. Conseguono l'idoneita' al corso superiore di polizia
          tributaria   gli   ufficiali  che  riportano  un  punteggio
          complessivo di cui al comma 5 pari ad almeno 18 trentesimi.
              7.  L'idoneita'  o  l'inidoneita', nonche' il punteggio
          complessivo  conseguito sono comunicati agli interessati, a
          cura  del  direttore del corso, al termine del seminario di
          cui al comma 4.".