IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  6,  comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e
successive   modificazioni,   che,   nel   dettare  disposizioni  per
l'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  e per alcune attivita'
delle  Forze  di  polizia  e  delle  Forze  armate,  prevede  che con
regolamento  da  emanare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della
legge  23  agosto 1988, n. 400, siano determinate le modalita' per il
reclutamento  e  il  trasferimento  ad  altri  ruoli per sopravvenuta
inidoneita'  alle  specifiche  mansioni  del  personale  delle  bande
musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate;
  Visto  il  decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive
modificazioni,  in  materia di riordino del reclutamento, dello stato
giuridico   e   dell'avanzamento   degli   ufficiali   dell'Arma  dei
carabinieri;
  Visto  il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive
modificazioni,  recante  riordinamento della banda musicale dell'Arma
dei carabinieri;
  Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni,  in  materia  di  riordino  dei ruoli e modifica delle
norme  di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del  personale  non
direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri;
  Vista  la  legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante delega al Governo
per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice
delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna, ed in particolare gli
articoli 31, 32, 33 e 34;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981,
n.  738,  recante  utilizzazione del personale delle forze di polizia
invalido per causa di servizio;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  superiore  delle  Forze  armate,
espresso nell'adunanza del l° dicembre 2006;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 19 febbraio
  2007;
Ritenuto di non poter recepire l'indicazione del citato Consesso
relativa  all'articolo  11,  comma  2,  del  presente regolamento, in
quanto  il  grado  massimo  del  maestro  vice  direttore della banda
musicale dell'Arma dei carabinieri, previsto dall'articolo 29 e dalla
tabella E del citato decreto legislativo n. 78 del 1991, e' quello di
tenente colonnello;
  Ritenuto  altresi',  in  ordine all'indicazione del citato Consesso
relativa all'articolo 14, comma 1, che i maestri della banda musicale
dell'Arma  dei  carabinieri  non  appartengano  al ruolo speciale, ma
abbiano  un  proprio  stato giuridico disciplinato dal citato decreto
legislativo n. 78 del 1991, e che pertanto occorra prevedere che essi
possano  transitare,  e  non  permanere,  nel  ruolo  speciale  degli
ufficiali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 gennaio 2008;
  Sulla proposta del Ministro della difesa;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

                            Reclutamento
  1. Il reclutamento del personale della banda musicale dell'Arma dei
carabinieri  ha  luogo  mediante concorsi per titoli ed esami indetti
dalla   Direzione   generale   per  il  personale  militare,  con  le
limitazioni   previste   dalla   normativa   vigente  in  materia  di
assunzioni.
  2. I bandi di concorso stabiliscono:
    a)  il  numero  dei  posti da mettere a concorso per i ruoli o le
parti da ricoprire;
    b) il termine e le modalita' di presentazione delle domande;
    c)  la  data  entro  la  quale  gli  aspiranti dovranno essere in
possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso;
    d) la nomina delle commissioni;
    e) i criteri per la formazione delle graduatorie.
  3.  Con  decreti  del  Direttore  della  Direzione  generale per il
personale  militare sono approvate le graduatorie finali e nominati i
vincitori dei concorsi.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'articolo 10,   comma   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - L'articolo 87   della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il   testo   dell'articolo 6,  comma 4,  della  legge
          31 marzo   2000,   n.   78,   e   successive  modificazioni
          (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 79 del 4 aprile
          2000)  recante  «Delega  al  Governo in materia di riordino
          dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato,
          del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  e della Polizia di
          Stato.  Norme  in  materia  di coordinamento delle Forze di
          polizia», e' il seguente:
              «4.  Con  uno  o  piu'  regolamenti da emanare ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono  determinate  le  modalita'  per il reclutamento ed il
          trasferimento  ad  altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
          alle  specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
          e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
          armate,  nonche'  le  condizioni  per  le  sponsorizzazioni
          individuali  e  collettive,  con  l'osservanza dei seguenti
          criteri:
                a) valutazione,  per  il  personale  da reclutare nei
          gruppi  sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
          ottenuti nell'anno precedente;
                b) previsione  che  i  gruppi  sportivi  delle  Forze
          armate,  delle  Forze  di polizia e del Corpo nazionale dei
          vigili  del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il
          Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati
          nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti
          ai  fini  sportivi  e  possano ottenere l'affiliazione alle
          federazioni  sportive  sulla  base delle disposizioni dello
          statuto  del  CONI,  anche  in  deroga  ai  principi e alle
          disposizioni  per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
          societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
                c) valutazione,  per  il personale da reclutare nelle
          bande  musicali,  della  specifica  professionalita'  e  di
          titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
                d) previsione  che  il personale non piu' idoneo alle
          attivita'  dei  gruppi  sportivi e delle bande musicali, ma
          idoneo  ai  servizi  d'istituto,  possa essere impiegato in
          altre  attivita'  istituzionali o trasferito in altri ruoli
          delle Amministrazioni di appartenenza;
                d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per
          l'autorizzazione  delle  sponsorizzazioni e di destinazione
          dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43,
          comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».
              - Il  decreto  legislativo  27 febbraio  1991,  n.  78,
          recante  «Riordinamento  della banda musicale dell'Arma dei
          carabinieri»,  e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1991.
              - Il   decreto  legislativo  5 ottobre  2000,  n.  298,
          recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
          dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,
          a  norma  dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000.
              - Il   decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  198,
          recante  «Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
          n.  216,  in  materia di riordino dei ruoli, modifica delle
          norme  di  reclutamento,  stato e avanzamento del personale
          non  direttivo  e non dirigente dell'Arma dei carabinieri»,
          e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995.
              - La  legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al
          Governo  per l'istituzione del servizio militare volontario
          femminile»,  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255
          del 29 ottobre 1999.
              - Si  riporta  il testo degli articoli 31, 32, 33, e 34
          del  decreto  legislativo  11 aprile  2006,  n. 198 (Codice
          delle  pari  opportunita' tra uomo e donna), pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 125 del
          31 maggio 2006:
              «Art.  31 (Divieti di discriminazione nell'accesso agli
          impieghi  pubblici)  (legge 9 febbraio 1963, n. 66, art. 1,
          comma 1; legge 13 dicembre 1986, n. 874, articoli 1 e 2). -
          1.  La  donna puo' accedere a tutte le cariche, professioni
          ed impieghi pubblici, nei vari ruoli, carriere e categorie,
          senza  limitazione  di  mansioni  e  di  svolgimento  della
          carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge.
              2.  L'altezza  delle  persone non costituisce motivo di
          discriminazione   nell'accesso  a  cariche,  professioni  e
          impieghi  pubblici  ad eccezione dei casi in cui riguardino
          quelle  mansioni  e  qualifiche  speciali,  per le quali e'
          necessario  definire  un  limite  di altezza e la misura di
          detto  limite,  indicate  con  decreto  del  Presidente del
          Consiglio  dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, le
          organizzazioni   sindacali   piu'   rappresentative   e  la
          Commissione per la parita' tra uomo e donna, fatte salve le
          specifiche  disposizioni  relative  al  Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco.».
              «Art.  32 (Divieti di discriminazione nell'arruolamento
          nelle   forze   armate   e   nei  corpi  speciali  (decreto
          legislativo  31 gennaio 2000, n. 24, art. 1). - 1. Le Forze
          armate  ed  il Corpo della guardia di finanza si avvalgono,
          per   l'espletamento   dei  propri  compiti,  di  personale
          maschile e femminile.».
              «Art.  33  (Divieti di discriminazione nel reclutamento
          nelle  Forze  armate  e nel Corpo della guardia di finanza.
          (decreto  legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 2). - 1.
          Il  reclutamento  del  personale  militare  femminile delle
          Forze  armate  e  del  Corpo  della  guardia  di finanza e'
          effettuato  su  base  volontaria  secondo  le  disposizioni
          vigenti  per  il  personale maschile, salvo quanto previsto
          per  l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare del
          personale femminile dai decreti di cui all'art. 1, comma 5,
          della  legge  20 ottobre  1999, n. 380, e salve le aliquote
          d'ingresso  eventualmente previste, in via eccezionale, con
          il decreto adottato ai sensi della legge medesima.
              2.   Il  personale  femminile  che  frequenta  i  corsi
          regolari delle accademie e delle scuole allievi marescialli
          e  allievi  sergenti e i corsi di formazione iniziale degli
          istituti  e  delle scuole delle Forze armate, dell'Arma dei
          carabinieri  e  del Corpo della guardia di finanza, nonche'
          il  personale  femminile  volontario  di  truppa in fase di
          addestramento  e  specializzazione  iniziale,  e'  posto in
          licenza  straordinaria  per  maternita'  a  decorrere dalla
          presentazione   all'amministrazione   della  certificazione
          attestante  lo  stato  di  gravidanza,  fino all'inizio del
          periodo  di  congedo  di  maternita' di cui all'art. 16 del
          decreto  legislativo  26 marzo  2001, n. 151. Il periodo di
          assenza del servizio trascorso in licenza straordinaria per
          maternita' non e' computato nel limite massimo previsto per
          le licenze straordinarie.
              3.   Il  personale  femminile  che  frequenta  i  corsi
          regolari delle accademie e delle scuole allievi marescialli
          e  allievi  sergenti e i corsi di formazione iniziale degli
          istituti  e  delle scuole delle Forze armate, dell'Arma dei
          carabinieri  e del Corpo della guardia di finanza, posto in
          licenza  straordinaria per maternita' ai sensi del comma 2,
          puo'  chiedere  di  proseguire  il  periodo  formativo  con
          esenzione  di  qualsiasi  attivita' fisica, fino all'inizio
          del  periodo  del  congedo di maternita' di cui all'art. 16
          del    decreto   legislativo   26 marzo   2001,   n.   151.
          L'accoglimento  della domanda e' disposto dal Comandante di
          corpo,  in relazione agli obiettivi didattici da conseguire
          e  previo  parere  del  dirigente  del  servizio  sanitario
          dell'istituto di formazione.
              4.  La  licenza  straordinaria per maternita' di cui al
          comma 3  e' assimilata ai casi di estensione del divieto di
          adibire  le donne al lavoro previsti dall'art. 17, comma 2,
          lettera c),  del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
          Al personale femminile, nel predetto periodo di assenza, e'
          attribuito  il trattamento economico di cui all'art. 22 del
          decreto  legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero, qualora
          piu'   favorevole,   quello   stabilito  dai  provvedimenti
          previsti  dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo
          12 maggio 1995, n. 195.
              5.  Il  personale  militare femminile appartenente alle
          Forze  armate,  all'Arma  dei carabinieri e alla Guardia di
          finanza  che,  ai  sensi degli articoli 16 e 17 del decreto
          legislativo  n. 151 del 2001, non possa frequentare i corsi
          previsti  dalle  relative normative di settore, e' rinviato
          al  primo  corso  utile successivo e, qualora lo superi con
          esito  favorevole,  assume  l'anzianita'  relativa al corso
          originario di appartenenza.».
              «Art.  34  (Divieto  di  discriminazione nelle carriere
          militari  (decreto  legislativo  31 gennaio  2000,  n.  24,
          articoli 3,  4  e 5). - 1. Lo stato giuridico del personale
          militare   femminile  e'  disciplinato  dalle  disposizioni
          vigenti  per  il  personale  militare  maschile delle Forze
          armate e del Corpo della guardia di finanza.
              2.  L'avanzamento  del  personale militare femminile e'
          disciplinato  dalle  disposizioni  vigenti per il personale
          militare  maschile  delle  Forze  armate  e del Corpo della
          guardia di finanza.
              3.  Le  amministrazioni  interessate  disciplinano  gli
          specifici  ordinamenti  dei  corsi presso le accademie, gli
          istituti   e   le   scuole   di   formazione  in  relazione
          all'ammissione ai corsi stessi del personale femminile.».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
          1981,  n.  738,  concernente  «Utilizzazione  del personale
          delle  Forze di polizia invalido per causa di servizio», e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre
          1981.
              - Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri),   pubblicata  nel  supplemento  ordinario  della
          Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 novembre 1988:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          delibe-razione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».