IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva
lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta;
  Vista   la   proposta   della   commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo
3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
  Acquisito   il   parere   del   Consiglio   regionale  della  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 18 ottobre 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto
con i Ministri delle infrastrutture, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dell'economia e delle finanze;

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

  1.  Sono  trasferite  alla  regione  autonoma  Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste  tutte  le  funzioni tecniche ed amministrative relative alle
dighe  che  non  superano  i 15 metri di altezza e che determinano un
invaso inferiore a 1.000.000 di metri cubi.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 7 marzo 2008
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Lanzillotta,  Ministro  per  gli affari
                              regionali e le autonomie locali
                              Di      Pietro,      Ministro     delle
                              infrastrutture
                              Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente
                              e  della  tutela  del  territorio e del
                              mare
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
Visto, Il Guardasigilli: Scotti
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              -  Il testo dell'art. 48-bis della legge costituzionale
          26 febbraio 1948, n. 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 59 del 10 marzo 1948) introdotto dall'art. 3 della legge
          costituzionale  23 settembre  1993,  n. 2 (pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  226  del 25 settembre 1993), e' il
          seguente:
              "Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
          piu'   decreti   legislativi  recanti  le  disposizioni  di
          attuazione  del  presente  statuto  e  le  disposizioni per
          armonizzare  la  legislazione  nazionale  con l'ordinamento
          della   regione   Valle   d'Aosta,   tenendo   conto  delle
          particolari   condizioni   di   autonomia  attribuita  alla
          regione.
              Gli  schemi  dei  decreti legislativi sono elaborati da
          una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
          rispettivamente,  tre  dal  Governo  e  tre  dal  consiglio
          regionale  della  Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
          del consiglio stesso.".