IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
  Visto  l'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
come  modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.
233;
  Visto l'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
  Visto  l'articolo  2,  commi 138 e 139, del decreto-legge 3 ottobre
2006,  n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286;
  Visto,  in  particolare,  il  comma  140  del citato articolo 2 del
decreto-legge   n.   262  del  2006,  il  quale  stabilisce  che  con
regolamento,  emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23  agosto  1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e
della   ricerca,   previo   parere   delle   competenti   Commissioni
parlamentari,  sono  disciplinati  la  struttura  e  il funzionamento
dell'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del sistema universitario e
ricerca  (ANVUR),  nonche'  la  nomina  e  la  durata  in  carica dei
componenti dell'organo direttivo;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 aprile 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2007;
  Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 2007;
  Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca;

                              E m a n a


                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                       Ambito di applicazione

  1.   Il   presente   regolamento  disciplina  la  struttura  ed  il
funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
universitario   e   della   ricerca   (ANVUR)   costituita  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
  2. Agli effetti del presente regolamento si intendono:
    a)  per  Ministro  e  Ministero, rispettivamente il Ministro e il
Ministero dell'universita' e della ricerca;
    b)  per  Agenzia,  l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), di cui al comma 1;
    c)  per  universita', tutte le istituzioni universitarie italiane
statali  e  non  statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole
superiori ad ordinamento speciale;
    d) per enti di ricerca, tutti gli enti e le istituzioni pubbliche
di  ricerca non universitari, di esclusiva vigilanza del Ministero, e
gli  enti  privati  di ricerca destinatari di finanziamenti pubblici,
relativamente alle somme erogate dal Ministero.
  3.  Le attivita' dell'Agenzia disciplinate nel presente regolamento
possono  essere  svolte, sulla base di apposite convenzioni stipulate
tra  il Ministro e gli altri Ministri vigilanti, in tutto o in parte,
anche  nei  confronti  degli  enti  di  ricerca  non  sottoposti alla
vigilanza esclusiva del Ministero. Sono fatte salve le competenze del
Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali, di cui all'articolo
29, commi 8 e 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'articolo 10,   comma   3,   del   testo   unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 2, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              La legge 9 maggio 1989, n. 168 recante «Istituzione del
          Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
          tecnologica»   e'   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale
          11 maggio 1989, n. 108, supplemento ordinario.
              - Il   testo   dell'art.  5,  del  decreto  legislativo
          5 giugno  1998,  n. 204 (Disposizioni per il coordinamento,
          la programmazione e la valutazione della politica nazionale
          relativa  alla  ricerca  scientifica e tecnologica, a norma
          dell'art.  11,  comma 1,  lettera d),  della legge 15 marzo
          1997, n. 59) prevede:
              «Art. 5 (Comitato di indirizzo per la valutazione della
          ricerca). - 1.  E'  istituito, presso il MURST, il comitato
          di  indirizzo  per  la  valutazione  della  ricerca (CIVR),
          composto  da  non piu' di sette membri, anche stranieri, di
          comprovata  qualificazione  ed  esperienza,  scelti  in una
          pluralita'   di  ambiti  metodologici  e  disciplinari.  Il
          comitato,  sulla  base  di  un  programma  annuale  da esso
          approvato:
                a) svolge  attivita'  per il sostegno alla qualita' e
          alla  migliore  utilizzazione  della  ricerca scientifica e
          tecnologica    nazionale.    A   tal   fine   promuove   la
          sperimentazione,   l'applicazione   e   la   diffusione  di
          metodologie,  tecniche  e  pratiche  di  valutazione  della
          ricerca;
                b) determina  i  criteri generali per le attivita' di
          valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni
          scientifiche   e   di  ricerca  e  dell'ASI,  verificandone
          l'applicazione;
                c) d'intesa   con   le   pubbliche   amministrazioni,
          progetta  ed  effettua  attivita' di valutazione esterna di
          enti  di  ricerca da esse vigilati o finanziati, nonche' di
          progetti  e  programmi  di  ricerca  da  esse  coordinati o
          finanziati;
                d) predispone   rapporti  periodici  sulle  attivita'
          svolte  e  una  relazione annuale in materia di valutazione
          della  ricerca, che trasmette al Ministero dell'universita'
          e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica, ai Ministri
          interessati e al CIPE;
                e) determina criteri e modalita' per la costituzione,
          da  parte  di  enti  di  ricerca  e  dell'ASI, ove cio' sia
          previsto  dalla  normativa vigente, di un apposito comitato
          incaricato  della  valutazione  dei risultati scientifici e
          tecnologici  dell'attivita'  complessiva  dell'ente  e, ove
          ricorrano, degli istituti in cui si articola.
              2.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  sentito  il  Consiglio dei Ministri, su proposta
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica,  sono  nominati i componenti del comitato e ne
          e' determinata la durata del mandato. I dipendenti pubblici
          possono  essere  collocati in aspettativa per la durata del
          mandato. Il comitato elegge nel suo seno il presidente.
              3. (Omissis).
              4.  Le indennita' spettanti ai membri del comitato sono
          determinate  con  decreto  del  Ministro dell'universita' e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica, a valere sullo
          stato di previsione del MURST.
              5. (Omissis).
              6.  Le  competenze  di  indirizzo  e  di promozione del
          comitato  non possono essere delegate ad altri soggetti. Il
          comitato si avvale della segreteria tecnica di cui all'art.
          2,   comma 3,   del  presente  decreto  e  puo'  ricorrere,
          limitatamente   a   specifici  adempimenti  strumentali,  a
          societa' od enti prescelti ai sensi del decreto legislativo
          17 marzo   1995,  n.  157  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, in materia di appalti di servizi.».
              L'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59), come modificato
          dall'art.  1  del  decreto-legge  18 maggio  2006,  n.  181
          (Disposizioni   urgenti   in   materia  di  riordino  delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei  Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge
          17 luglio   2006,   n.   233   Conversione  in  legge,  con
          modificazioni,  del  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181,
          recante  disposizioni  urgenti in materia di riordino delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle
          disposizioni  in materia di funzioni e organizzazione della
          Presidenza  del  Consiglio dei Ministri e dei Ministeri) e'
          il seguente:
              «Art. 1. - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300, il comma 1 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
              «1. I Ministeri sono i seguenti:
                1) Ministero degli affari esteri;
                2) Ministero dell'interno;
                3) Ministero della giustizia;
                4) Ministero della difesa;
                5) Ministero dell'economia e delle finanze;
                6) Ministero dello sviluppo economico;
                7) Ministero del commercio internazionale;
                8) Ministero delle comunicazioni;
                9)  Ministero  delle  politiche agricole alimentari e
          forestali;
                10)   Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare;
                11) Ministero delle infrastrutture;
                12) Ministero dei trasporti;
                13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                14) Ministero della salute;
                15) Ministero della pubblica istruzione;
                16) Ministero dell'universita' e della ricerca;
                17) Ministero per i beni e le attivita' culturali;
                18) Ministero della solidarieta' sociale.».
              2.   Al   Ministero   dello   sviluppo  economico  sono
          trasferite,    con   le   inerenti   risorse   finanziarie,
          strumentali e di personale, le funzioni di cui all'art. 24,
          comma 1,  lettera c),  del  decreto  legislativo  30 luglio
          1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del fondo per le aree
          sottoutilizzate,   fatta   eccezione  per  le  funzioni  di
          programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle
          politiche  di  sviluppo  e  di coesione, fatto salvo quanto
          previsto  dal  comma 19-bis del presente articolo, e per le
          funzioni  della  segreteria  del Comitato interministeriale
          per   la  programmazione  economica  (CIPE),  la  quale  e'
          trasferita  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
          le   inerenti   risorse   finanziarie,   strumentali  e  di
          personale.  Sono  trasferiti  altresi'  alla Presidenza del
          Consiglio   dei   Ministri,   con   le   inerenti   risorse
          finanziarie,  strumentali  e  di  personale,  il  Nucleo di
          consulenza  per  l'attuazione  delle  linee  guida  per  la
          regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'  (NARS) e
          l'Unita'  tecnica  -  finanza  di  progetto  (UTPF)  di cui
          all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
              2-bis.  All'art.  23,  comma 2, del decreto legislativo
          30 luglio   1999,   n.   300,  sono  soppresse  le  parole:
          «programmazione,  coordinamento e verifica degli interventi
          per  lo  sviluppo  economico,  territoriale  e settoriale e
          politiche di coesione».
              2-ter.   All'art.  27,  comma 2,  alinea,  del  decreto
          legislativo  30 luglio 1999, n. 300, le parole da: «secondo
          il  principio  di»  fino  a:  «politica  industriale»  sono
          sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusi gli interventi in
          favore  delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di
          sussidiarieta'  e  di  leale  collaborazione  con  gli enti
          territoriali  interessati  e  in coerenza con gli obiettivi
          generali di politica industriale».
              2-quater.  All'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n.
          48,  il decimo comma e' sostituito dal seguente: «Partecipa
          alle  riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un
          Sottosegretario  di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri».
              2-quinquies. L'art. 1 del decreto-legge 26 aprile 2005,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
          2005, n. 109, e' abrogato.
              3.    E'   istituito   il   Ministero   del   commercio
          internazionale.  A  detto Ministero sono trasferite, con le
          inerenti  risorse  finanziarie, strumentali e di personale,
          le   funzioni   attribuite  al  Ministero  delle  attivita'
          produttive    dall'art.    27,   comma 2,   lettera a),   e
          comma 2-bis,  lettere b), e)  e,  per  quanto  attiene alla
          lettera a),  le  competenze  svolte in relazione al livello
          internazionale,  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300.
              4.  E'  istituito  il Ministero delle infrastrutture. A
          detto  Ministero  sono  trasferite, con le inerenti risorse
          finanziarie,   strumentali  e  di  personale,  le  funzioni
          attribuite   al   Ministero   delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  dall'art.  42,  comma 1, lettere a), b), d-ter),
          d-quater)  e,  per quanto di competenza, lettera d-bis) del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
              5.  E'  istituito  il  Ministero dei trasporti. A detto
          Ministero   sono   trasferite,   con  le  inerenti  risorse
          finanziarie,   strumentali  e  di  personale,  le  funzioni
          attribuite   al   Ministero   delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  dall'art.  42,  comma 1,  lettere c), d)  e, per
          quanto   di   competenza,   lettera   d-bis),  del  decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  300.  Il  Ministero  dei
          trasporti  propone,  di  concerto  con  il  Ministero delle
          infrastrutture,  il  piano  generale  dei trasporti e della
          logistica  e i piani di settore per i trasporti, compresi i
          piani  urbani  di  mobilita',  ed  esprime,  per  quanto di
          competenza,  il concerto sugli atti di programmazione degli
          interventi    di    competenza    del    Ministero    delle
          infrastrutture.   All'art.  42,  comma 1,  lettera a),  del
          decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, le parole: «;
          integrazione  modale  fra  i  sistemi  di  trasporto»  sono
          soppresse.
              6.   E'   istituito  il  Ministero  della  solidarieta'
          sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti
          risorse   finanziarie,   strumentali  e  di  personale:  le
          funzioni   attribuite  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  dall'art.  46, comma 1, lettera c), del
          decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, in materia di
          politiche  sociali  e  di  assistenza,  fatto  salvo quanto
          disposto  dal  comma 19 del presente articolo; i compiti di
          vigilanza  dei  flussi di entrata dei lavoratori esteri non
          comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 46
          del  citato  decreto  legislativo  n.  300  del 1999, e neo
          comunitari,   nonche'  i  compiti  di  coordinamento  delle
          politiche  per  l'integrazione  degli  stranieri immigrati.
          Restano  ferme  le  attribuzioni del Ministero del lavoro e
          della   previdenza   sociale   in   materia   di  politiche
          previdenziali.  Con il decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono
          individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni
          aventi  natura assistenziale o previdenziale, nonche' delle
          funzioni  di  indirizzo  e vigilanza sugli enti di settore;
          possono  essere, altresi', individuate forme di avvalimento
          per  l'esercizio  delle  rispettive funzioni. Sono altresi'
          trasferiti  al Ministero della solidarieta' sociale, con le
          inerenti  risorse  finanziarie  e con l'Osservatorio per il
          disagio  giovanile  legato alle tossicodipendenze di cui al
          comma 556 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
          i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri. L'art. 6-bis del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' abrogato. Il
          personale  in  servizio  presso  il  soppresso dipartimento
          nazionale  per  le  politiche  antidroga  e' assegnato alle
          altre   strutture   della   Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,  fatto  comunque  salvo quanto previsto dall'art.
          12,  comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          e  successive  modificazioni.  Sono,  infine, trasferite al
          Ministero della solidarieta' sociale le funzioni in materia
          di  Servizio  civile  nazionale  di cui alla legge 8 luglio
          1998,  n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto
          legislativo  5 aprile  2002,  n.  77, per l'esercizio delle
          quali   il  Ministero  si  avvale  delle  relative  risorse
          finanziarie,  umane  e  strumentali.  E  Ministro esercita,
          congiuntamente   con   il   Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia
          nazionale italiana del programma comunitario gioventu'.
              7. E' istituito il Ministero della pubblica istruzione.
          A  detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse
          finanziarie,   strumentali  e  di  personale,  le  funzioni
          attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della   ricerca  dall'art.  50,  comma 1,  lettera a),  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezione di
          quelle   riguardanti  le  istituzioni  di  cui  alla  legge
          21 dicembre 1999, n. 508.
              8.  E'  istituito il Ministero dell'universita' e della
          ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti
          risorse   finanziarie,   strumentali  e  di  personale,  le
          funzioni    attribuite    al   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  dall'art. 50, comma 1,
          lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          nonche'  quelle  in  materia  di alta formazione artistica,
          musicale  e  coreutica.  Il  Ministero  si  articola  in un
          Segretariato   generale   ed   in  sei  uffici  di  livello
          dirigenziale  generale, nonche' un incarico dirigenziale ai
          sensi  dell'art.  19,  comma 10,  del  decreto  legislativo
          31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
              8-bis.   Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  il
          Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti,
          il  Ministero  della  pubblica  istruzione si articolano in
          dipartimenti.   Le   direzioni  generali  costituiscono  le
          strutture di primo livello del Ministero della solidarieta'
          sociale e del Ministero del commercio internazionale.
              9.  Le  funzioni  di cui all'art. 1 della legge 6 marzo
          1958,  n.  199,  rientrano nelle attribuzioni del Ministero
          delle politiche agricole alimentari e forestali.
              9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la
          vigilanza  sui  consorzi agrari di concerto con il Ministro
          delle  politiche  agricole alimentari e forestali, ai sensi
          dell'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
          I    consorzi    agrari   sono   societa'   cooperative   a
          responsabilita'  limitata, disciplinate a tutti gli effetti
          dagli  articoli 2511  e  seguenti  del codice civile; l'uso
          della  denominazione  di  consorzio  agrario  e'  riservato
          esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente
          comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410,
          e  successive  modificazioni,  sono  abrogate  ad eccezione
          dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'art. 6.
          E' abrogato, altresi', il comma 227 dell'art. 1 della legge
          30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente
          in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorita'
          di  vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico,
          ai  sensi  dell'art.  198,  primo  comma, del regio decreto
          16 marzo  1942,  n.  267, in sostituzione dei commissari in
          carica  alla  data  di  entrata  in  vigore  della legge di
          conversione   del  presente  decreto,  con  il  compito  di
          chiudere   la   liquidazione  entro  il  31 dicembre  2007,
          depositando  gli atti di cui all'art. 213 del regio decreto
          16 marzo  1942,  n. 267 la medesima disposizione si applica
          anche   ai   consorzi   agrari   in  stato  di  concordato,
          limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico. In
          mancanza  della  presentazione e della autorizzazione della
          proposta   di  concordato  l'autorita'  amministrativa  che
          vigila  sulla  liquidazione  revoca l'esercizio provvisorio
          dell'impresa  dei  consorzi  agrari  in liquidazione coatta
          amministrativa.  Per tutti gli altri consorzi, i commissari
          in  carica  provvedono,  entro  il  31 dicembre  2006, alla
          ricostituzione  degli  organi  statutari e cessano, in pari
          data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti
          alle  disposizioni  del  codice civile entro il 31 dicembre
          2007.
              9-ter.  All'art.  17,  comma 1, del decreto legislativo
          29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, le parole
          da:   «,   ivi   compresi   la   registrazione   a  livello
          internazionale»    fino    a:   «specialita'   tradizionali
          garantite» sono soppresse.
              10.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  d'intesa  con  il Ministro dell'economia e delle
          finanze  e  sentiti  i  Ministri  interessati,  si  procede
          all'immediata  ricognizione  in  via  amministrativa  delle
          strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonche'
          alla  individuazione,  in  via provvisoria, del contingente
          minimo    degli    uffici    strumentali   e   di   diretta
          collaborazione,  garantendo in ogni caso l'invarianza della
          spesa.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze,   su   proposta   dei  Ministri  competenti,  sono
          apportate   le   variazioni   di  bilancio  occorrenti  per
          l'adeguamento  del  bilancio di previsione dello Stato alla
          nuova  struttura  del  Governo.  Le funzioni di controllo e
          monitoraggio  attribuite  alla  Ragioneria  generale  dello
          Stato,  nella  fase  di  prima  applicazione, continuano ad
          essere   svolte   dagli  uffici  competenti  in  base  alla
          normativa previgente.
              10-bis.  In  sede  di  prima  applicazione del presente
          decreto  e  al  fine  di  assicurare il funzionamento delle
          strutture  trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti
          nell'ambito   delle   predette   strutture   ai  sensi  dei
          commi 5-bis  e  6  dell'art.  19  del  decreto  legislativo
          30 marzo  2001,  n.  165, e successive modificazioni, salvo
          quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono
          essere  mantenuti  fino  alla scadenza attualmente prevista
          per  ciascuno  di  essi,  anche  in  deroga  ai contingenti
          indicati  dai  citati  commi 5-bis  e  6  dell'art.  19 del
          decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che
          utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente
          agli  stessi, possono conferire, relativamente ai contratti
          in  corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla
          rispettiva   scadenza,  nuovi  incarichi  dirigenziali,  di
          durata non superiore al 30 giugno 2008.
              10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa,
          le    amministrazioni   cedenti   rendono   temporaneamente
          indisponibili  un  numero  di  incarichi  corrispondente  a
          quello  di  cui al comma 10-bis del presente articolo, fino
          alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di
          cui  al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle
          strutture  trasferite,  si procede all'individuazione degli
          incarichi  dirigenziali  conferiti  ai  sensi dell'art. 19,
          commi 5-bis  e  6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
          da   parte   delle   amministrazioni  di  cui  al  predetto
          comma 10-bis.
              11.   La   denominazione:  «Ministero  delle  politiche
          agricole  alimentari  e  forestali»  sostituisce,  ad  ogni
          effetto  e  ovunque  presente, la denominazione: «Ministero
          delle politiche agricole e forestali».
              12.   La   denominazione   «Ministero   dello  sviluppo
          economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
          la  denominazione «Ministero delle attivita' produttive» in
          relazione  alle  funzioni  gia' conferite a tale Dicastero,
          nonche'  a  quelle  di  cui  al comma 2, fatto salvo quanto
          disposto dai commi 13, 19 e 19-bis.
              13.   La   denominazione   «Ministero   del   commercio
          internazionale»  sostituisce,  ad  ogni  effetto  e ovunque
          presente,   la  denominazione  «Ministero  delle  attivita'
          produttive» in relazione alle funzioni di cui al comma 3.
              13-bis.  La  denominazione:  «Ministero dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio  e del mare» sostituisce, ad
          ogni   effetto   e   ovunque  presente,  la  denominazione:
          «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».
              14.  La  denominazione «Ministero delle infrastrutture»
          sostituisce   ad   ogni  effetto  e  ovunque  presente,  la
          denominazione   «Ministero   delle   infrastrutture  e  dei
          trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 4.
              15.   La   denominazione   «Ministero   dei  trasporti»
          sostituisce,   ad  ogni  effetto  e  ovunque  presente,  la
          denominazione   «Ministero   delle   infrastrutture  e  dei
          trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 5.
              16.   La   denominazione   «Ministero   della  pubblica
          istruzione»   sostituisce,   ad   ogni  effetto  e  ovunque
          presente,   la  denominazione  «Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della  ricerca»  in  relazione  alle
          funzioni di cui al comma 7.
              17.  La  denominazione  «Ministero  dell'universita'  e
          della  ricerca»  sostituisce,  ad  ogni  effetto  e ovunque
          presente,   la  denominazione  «Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della  ricerca»  in  relazione  alle
          funzioni di cui al comma 8.
              18.  La  denominazione  «Ministero  della  solidarieta'
          sociale»  sostituisce,  ad ogni effetto e ovunque presente,
          la  denominazione  «Ministero  del lavoro e delle politiche
          sociali»  in relazione alle funzioni di cui al comma 6. Per
          quanto  concerne  tutte le altre funzioni del Ministero del
          lavoro   e   delle   politiche  sociali,  la  denominazione
          esistente   e'   sostituita,  ad  ogni  effetto  e  ovunque
          presente, dalla denominazione «Ministero del lavoro e della
          previdenza sociale».
              19.  Sono  attribuite  al  Presidente del Consiglio dei
          Ministri:
                a) le  funzioni  di  competenza statale attribuite al
          Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  dagli
          articoli 52,   comma 1,   e   53  del  decreto  legislativo
          30 luglio  1999,  n. 300, in materia di sport. Entro trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
          per  il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
          la  vigilanza  da  parte  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri   e  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali;
                b) le   funzioni   di   vigilanza   sull'Agenzia  dei
          segretari  comunali  e  provinciali  nonche'  sulla  Scuola
          superiore  per  la  formazione  e  la  specializzazione dei
          dirigenti della pubblica amministrazione locale;
                c) l'iniziativa    legislativa    in    materia    di
          individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di
          comuni,  province  e  citta'  metropolitane di cui all'art.
          117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonche'
          le  competenze  in  materia  di  promozione e coordinamento
          relativamente all'attuazione dell'art. 118, primo e secondo
          comma, della Costituzione;
                d) le   funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in
          materia  di  politiche  giovanili,  nonche'  le funzioni di
          competenza  statale  attribuite  al  Ministero del lavoro e
          delle  politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c),
          del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
          di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni,
          ivi   comprese   le   funzioni  di  indirizzo  e  vigilanza
          sull'Agenzia  nazionale  italiana del programma comunitario
          gioventu',  esercitate congiuntamente con il Ministro della
          solidarieta'  sociale.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  puo'  prendere  parte  alle  attivita'  del Forum
          nazionale dei giovani;
                e) le   funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in
          materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e
          problematiche   generazionali   nonche'   le   funzioni  di
          competenza  statale  attribuite  al  Ministero del lavoro e
          delle  politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c),
          del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
          di  coordinamento  delle politiche a favore della famiglia,
          di  interventi  per  il  sostegno  della maternita' e della
          paternita',  di  conciliazione  dei  tempi  di lavoro e dei
          tempi  di  cura  della famiglia, di misure di sostegno alla
          famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', di supporto
          all'Osservatorio  nazionale  sulla  famiglia. La Presidenza
          del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro
          e  delle  politiche  sociali  in  tutti i suoi rapporti con
          l'Osservatorio  nazionale  sulla famiglia e tiene informato
          il  Ministero  della  solidarieta'  sociale  della relativa
          attivita'.   La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
          unitamente   al   Ministero   della  solidarieta'  sociale,
          fornisce   il   supporto   all'attivita'  dell'Osservatorio
          nazionale   per   l'infanzia  e  del  Centro  nazionale  di
          documentazione  e  di  analisi  per  l'infanzia di cui agli
          articoli 2  e  3  della  legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed
          esercita  altresi'  le funzioni di espressione del concerto
          in  sede  di esercizio delle funzioni di competenza statale
          attribuite  al  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale  in  materia di «Fondo di previdenza per le persone
          che  svolgono  lavori  di  cura non retribuiti derivanti da
          responsabilita'  familiari»,  di cui al decreto legislativo
          16 settembre 1996, n. 565;
                f) le funzioni di espressione del concerto in sede di
          esercizio  delle  funzioni di competenza statale attribuite
          al  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali dagli
          articoli  8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48
          del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui
          al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
                g) le  funzioni  di  competenza statale attribuite al
          Ministero    delle   attivita'   produttive   dalla   legge
          25 febbraio  1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53,
          54  e  55  del  citato codice di cui al decreto legislativo
          11 aprile 2006, n. 198.
              19-bis.  Le funzioni di competenza statale assegnate al
          Ministero delle attivita' produttive dagli articoli 27 e 28
          del   decreto   legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  e
          successive  modificazioni,  in  materia  di  turismo,  sono
          attribuite   al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri;
          il Ministro   dello  sviluppo  economico  concerta  con  il
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri l'individuazione e
          l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie
          da  destinare  al  turismo, ivi comprese quelle incluse nel
          Fondo  per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali
          funzioni  e'  istituito, presso la Presidenza del Consiglio
          dei   Ministri,  il  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la
          competitivita'   del  turismo,  articolato  in  due  uffici
          dirigenziali   di   livello   generale,   che,   in  attesa
          dell'adozione   dei   provvedimenti   di  riorganizzazione,
          subentra   nelle  funzioni  della  Direzione  generale  del
          turismo che e' conseguentemente soppressa.
              19-ter.  All'art.  54 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:
                a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
                «1. Il Ministero si articola in dipartimenti;
                b) al  comma 2,  alinea,  sono  soppresse le seguenti
          parole: "di cui all'art. 53";
                c)  al  comma 2,  dopo  la lettera d), e' aggiunta la
          seguente:
                "d-bis) turismo"».
              19-quater. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la  competitivita'  del
          turismo    sono    trasferite    le   risorse   finanziarie
          corrispondenti   alla   riduzione   della  spesa  derivante
          dall'attuazione   del   comma 1,   nonche'   le   dotazioni
          strumentali   e  di  personale  della  soppressa  Direzione
          generale   del   turismo   del  Ministero  delle  attivita'
          produttive.   In  attesa  dell'emanazione  del  regolamento
          previsto   dal  comma 23,  l'esercizio  delle  funzioni  e'
          assicurato  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  d'intesa  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali  e  il  Ministro dell'economia e delle
          finanze.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e'
          autorizzato  a  provvedere,  per  l'anno  2006,  con propri
          decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri   delle   risorse   finanziarie   della  soppressa
          Direzione  generale  del  turismo  iscritte  nello stato di
          previsione  del  Ministero dello sviluppo economico nonche'
          delle  risorse  corrispondenti  alla  riduzione della spesa
          derivante   dall'attuazione   del   comma 1,  da  destinare
          all'istituzione  del  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e la
          competitivita' del turismo.
              19-quinquies.   Con   regolamento   adottato  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono  ridefiniti,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per il
          bilancio  dello  Stato,  la  composizione e i compiti della
          Commissione  di  cui all'art. 38 della legge 4 maggio 1983,
          n.  184,  e  successive modificazioni, nonche' la durata in
          carica  dei suoi componenti sulla base delle norme generali
          contenute  nella  medesima legge. A decorrere dalla data di
          entrata  in vigore del regolamento sono abrogati l'art. 38,
          commi 2,  3  e 4, e l'art. 39 della citata legge n. 184 del
          1983.
              20.  All'art.  10,  comma 1,  del  decreto  legislativo
          30 luglio  1999, n. 303, dopo la lettera a), e' inserita la
          seguente:
                «b)  italiani  nel  mondo  al  Ministero degli affari
          esteri;».
              21.   All'art.  8,  comma 2,  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n. 281, dopo le parole: «Ministro per gli
          affari regionali» sono inserite le seguenti: «nella materia
          di rispettiva competenza».
              22.  Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi
          del comma 19:
                a) quanto   alla  lettera a),  sono  trasferite  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri le inerenti strutture
          organizzative  del  Ministero  per  i  beni  e le attivita'
          culturali,  con  le  relative  risorse finanziarie, umane e
          strumentali;
                b) quanto  alle  lettere b)  e c),  il Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  utilizza  le  inerenti  strutture
          organizzative  del  Ministero dell'interno. L'utilizzazione
          del  personale  puo'  avvenire  mediante avvalimento ovvero
          nelle  forme  di  cui  agli  articoli 9,  comma 2, e 9-bis,
          comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
                c) quanto   alla   lettera d),   la   Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri puo' avvalersi del Forum nazionale
          dei giovani;
                d) quanto   alla   lettera e),   il   Presidente  del
          Consiglio    dei   Ministri   si   avvale,   tra   l'altro,
          dell'Osservatorio  per il contrasto della pedofilia e della
          pornografia minorile di cui all'art. 17, comma 1-bis, della
          legge 3 agosto 1998, n. 269.
              22-bis.  La  Commissione e la segreteria tecnica di cui
          all'art.  3,  commi da  6-duodecies  a  6-quaterdecies, del
          decreto-legge   14 marzo   2005,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  14 maggio  2005,  n.  80,  e
          successive   modificazioni,   sono   soppresse.  Presso  la
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e' costituita, con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio, una Unita' per la
          semplificazione   e  la  qualita'  della  regolazione,  con
          relativa  segreteria  tecnica  che costituisce struttura di
          missione   ai  sensi  dell'art.  7,  comma 4,  del  decreto
          legislativo   30 luglio  1999,  n.  303.  L'unita'  per  la
          semplificazione  e  la  qualita' della regolazione opera in
          posizione  di  autonomia  funzionale e svolge, tra l'altro,
          compiti  di  supporto tecnico di elevata qualificazione per
          il  Comitato  interministeriale  per l'indirizzo e la guida
          strategica delle politiche di semplificazione e di qualita'
          della  regolazione  di  cui  all'art.  1  del decreto-legge
          10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  9 marzo  2006,  n.  80.  Non  trova conseguentemente
          applicazione  l'art.  24,  comma 3, del decreto legislativo
          30 marzo  2001, n. 165. Non si applicano l'art. 1, comma 9,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' l'art. 29 del
          decreto-legge   4 luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4 agosto  2006, n. 248, fermo
          restando  il  vincolo  di  spesa  di cui al presente comma.
          Della  Unita'  per  la  semplificazione e la qualita' della
          regolazione  fa  parte  il  capo  del  dipartimento per gli
          affari   giuridici   e  legislativi  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  e  i  componenti  sono scelti tra
          professori    universitari,    magistrati   amministrativi,
          contabili  ed  ordinari,  avvocati  dello Stato, funzionari
          parlamentari,  avvocati del libero foro con almeno quindici
          anni  di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle
          amministrazioni    pubbliche    ed   esperti   di   elevata
          professionalita'.  Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche
          amministrazioni,   gli   esperti   e   i  componenti  della
          segreteria  tecnica possono essere collocati in aspettativa
          o  fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi
          ordinamenti.  Per  il funzionamento dell'Unita' si utilizza
          lo  stanziamento  di  cui all'art. 3, comma 6-quaterdecies,
          del  decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto
          del  venticinque  per cento. Con decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri si provvede, altresi', al riordino
          delle  funzioni  e  delle  strutture  della  Presidenza del
          Consiglio   dei   Ministri   relative  all'esercizio  delle
          funzioni  di  cui  al  presente  comma e alla riallocazione
          delle  relative  risorse. A decorrere dalla data di entrata
          in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  e' abrogato l'art. 11, comma 2, della legge
          6 luglio   2002,  n.  137.  Allo  scopo  di  assicurare  la
          funzionalita'   del   CIPE,  l'art.  29  del  decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  4 agosto  2006,  n.  248,  non si applica, altresi',
          all'Unita'  tecnica-finanza  di  progetto di cui all'art. 7
          della  legge  17 maggio  1999,  n.  144,  e alla segreteria
          tecnica  della cabina di regia nazionale di cui all'art. 5,
          comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e
          all'art. 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  9 febbraio  1999,  n.  61. La segreteria
          tecnico-operativa istituita ai sensi dell'art. 22, comma 2,
          della   legge   9 gennaio   1991,   n.   10,  e  successive
          modificazioni,  costituisce  organo  di direzione ricadente
          tra  quelli  di cui all'art. 29, comma 7, del decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248.
              22-ter.  Il  comma 2  dell'art. 9 della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e' sostituito dal seguente:
              «2.  Ogni  qualvolta  la  legge o altra fonte normativa
          assegni,  anche  in  via  delegata, compiti specifici ad un
          Ministro  senza  portafoglio  ovvero  a  specifici uffici o
          dipartimenti  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          gli    stessi    si    intendono    comunque    attribuiti,
          rispettivamente,  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
          che  puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di
          Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».
              23.  In  attuazione  delle  disposizioni  previste  dal
          presente   decreto  e  limitatamente  alle  amministrazioni
          interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi
          dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo
          delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che
          al   termine  del  processo  di  riorganizzazione  non  sia
          superato,   dalle  nuove  strutture,  il  limite  di  spesa
          previsto  per  i  Ministeri  di origine e si resti altresi'
          entro  il  limite  complessivo  della spesa sostenuta, alla
          data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, per la
          totalita' delle strutture di cui al presente comma.
              23-bis.  Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
          Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,    sentiti    i   Ministri   interessati,   previa
          consultazione  delle  organizzazioni sindacali maggiormente
          rappresentative,  sono determinati i criteri e le modalita'
          per  l'individuazione  delle  risorse  umane  relative alle
          funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
          9 e 19-quater.
              24.  All'art.  13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno
          2001,  n.  217,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          3 agosto 2001, n. 317, dopo le parole: «i singoli Ministri»
          sono inserite le seguenti: «, anche senza portafoglio,».
              24-bis.  All'art.  14, comma 2, del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, e' inserito
          il  seguente:  «All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le  assegnazioni  di  personale, ivi compresi gli incarichi
          anche   di   livello  dirigenziale  e  le  consulenze  e  i
          contratti,  anche  a  termine,  conferiti nell'ambito degli
          uffici  di  cui al presente comma, decadono automaticamente
          ove  non  confermati entro trenta giorni dal giuramento del
          nuovo Ministro».
              24-ter.  Il  termine  di  cui all'art. 14, comma 2, del
          decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
          dal  comma 24-bis  del presente articolo, decorre, rispetto
          al  giuramento  dei Ministri in carica alla data di entrata
          in  vigore della legge di conversione del presente decreto,
          da  tale  ultima  data.  Sono  fatti  salvi,  comunque,  le
          assegnazioni  e  gli incarichi conferiti successivamente al
          17 maggio 2006.
              24-quater. Ai vice Ministri e' riservato un contingente
          di  personale  pari a quello previsto per le segreterie dei
          Sottosegretari   di  Stato.  Tale  contingente  si  intende
          compreso  nel  contingente  complessivo del personale degli
          uffici  di  diretta  collaborazione  stabilito  per ciascun
          Ministro,  con relativa riduzione delle risorse complessive
          a  tal fine previste. 24-quinquies. Il Ministro, in ragione
          della  particolare  complessita'  della  delega attribuita,
          puo'  autorizzare  il vice Ministro, in deroga al limite di
          cui  al  primo periodo del comma 24-quater e comunque entro
          il  limite  complessivo  della spesa per il personale degli
          uffici   di   diretta  collaborazione  del  Ministro,  come
          rideterminato  ai  sensi  dello stesso comma, a nominare un
          consigliere giuridico, che e' responsabile dei rapporti con
          gli  uffici  di  diretta  collaborazione del Ministro, o un
          altro  soggetto  esperto  nelle  materie  delegate, un capo
          della   segreteria,   il  quale  coordina  l'attivita'  del
          personale   di  supporto,  un  segretario  particolare,  un
          responsabile  della  segreteria  tecnica  ovvero  un  altro
          esperto,  un  addetto  stampa  o  un portavoce nonche', ove
          necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un
          responsabile   per   gli  affari  internazionali.  Il  vice
          Ministro,  per  le materie inerenti alle funzioni delegate,
          si   avvale   dell'ufficio   di  gabinetto  e  dell'ufficio
          legislativo del Ministero.
              24-sexies.  Alle disposizioni di cui ai commi 24-quater
          e  24-quinquies  si adeguano i regolamenti emanati ai sensi
          dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          e  dell'art.  14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165.  Fino a tale adeguamento, gli incarichi, le
          nomine  o  le assegnazioni di personale incompatibili con i
          commi 24-quater   e   24-quinquies,   a   qualsiasi  titolo
          effettuati,   sono   revocati  di  diritto  ove  non  siano
          utilizzati  per  gli  uffici  di diretta collaborazione del
          Ministro,  nei  limiti  delle dotazioni ordinarie di questi
          ultimi.
              24-septies.  E'  abrogato l'art. 3 della legge 6 luglio
          2002, n. 137.
              24-octies.  All'art. 3, comma 2, del regolamento di cui
          al  decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001,
          n.  258,  e  successive  modificazioni,  sono  soppresse le
          seguenti  parole:  «,  di  cui  uno  scelto tra i dirigenti
          preposti  a  uffici  di  livello  dirigenziale generale del
          Ministero».
              24-novies.  All'art.  3-bis,  comma 3,  lettera b), del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
          modificazioni,   le  parole:  «,  ovvero  espletamento  del
          mandato   parlamentare   di   senatore   o  deputato  della
          Repubblica,   nonche'   di   consigliere   regionale»  sono
          soppresse.
              25.  Le  modalita'  di  attuazione del presente decreto
          devono  essere  tali  da garantire l'invarianza della spesa
          con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane
          in  servizio, strumentali e finanziarie gia' previste dalla
          legislazione  vigente  e stanziate in bilancio, fatta salva
          la   rideterminazione   degli   organici  quale  risultante
          dall'attuazione   dell'art.   1,   comma 93,   della  legge
          30 dicembre 2004, n. 311.
              25-bis.  Dal  riordino delle competenze dei Ministeri e
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri e dal loro
          accorpamento  non  deriva  alcuna revisione dei trattamenti
          economici  complessivi  in  atto  corrisposti ai dipendenti
          trasferiti   ovvero   a   quelli   dell'amministrazione  di
          destinazione  che  si  rifletta  in  maggiori  oneri per il
          bilancio dello Stato.
              25-ter.  Gli  schemi  dei  decreti  del  Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,   attuativi  del  riordino  dei
          Ministeri  e  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri
          previsti  dal presente decreto, sono corredati da relazione
          tecnica   e  sottoposti  per  il  parere  alle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  alle Commissioni
          bilancio  del  Senato  della  Repubblica e della Camera dei
          deputati  per  i  profili di carattere finanziario. Decorsi
          trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti
          possono essere comunque adottati.
              25-quater.  L'onere  relativo  ai contingenti assegnati
          agli  uffici  di  diretta  collaborazione dei Ministri, dei
          vice  Ministri  e  dei  Sottosegretari  di  Stato  non deve
          essere,  comunque, superiore al limite di spesa complessivo
          riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore
          del presente decreto.
              25-quinquies.  All'onere  relativo  alla corresponsione
          del  trattamento  economico  ai  Ministri,  vice Ministri e
          Sottosegretari  di Stato in attuazione dei commi da 1 a 8 e
          19  del  presente articolo, pari ad euro 250.000 per l'anno
          2006  e  ad  euro  375.000  a  decorrere dall'anno 2007, si
          provvede,  quanto ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro
          375.000   per   l'anno   2007,  mediante  riduzione,  nella
          corrispondente  misura, dell'autorizzazione di spesa recata
          dall'art.   3,   comma 6-quaterdecies,   del  decreto-legge
          14 marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  14 maggio  2005,  n. 80, e, quanto ad euro 375.000 a
          decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione
          dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
          2006-2008,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2006,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero degli affari esteri.
              25-sexies.    Al   maggiore   onere   derivante   dalla
          corresponsione   dell'indennita'   prevista   dalla   legge
          9 novembre  1999, n. 418, pari ad euro 4.576.000 per l'anno
          2006  e  ad  euro  6.864.000 a decorrere dall'anno 2007, si
          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2006-2008,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2006,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero degli affari esteri.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  della  legge
          19 ottobre   1999,  n.  370  (Disposizioni  in  materia  di
          universita' e di ricerca scientifica e tecnologica):
              «Art.  2  (Comitato  nazionale  per  la valutazione del
          sistema  universitario).  -  1.  E'  istituito  il Comitato
          nazionale  per  la  valutazione  del sistema universitario,
          costituito  da  nove membri, anche stranieri, di comprovata
          qualificazione  ed  esperienza nel campo della valutazione,
          scelti   in   una  pluralita'  di  settori  metodologici  e
          disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica, previo parere delle competenti
          Commissioni parlamentari. Con distinto decreto dello stesso
          Ministro,   previo   parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari,   sono   disciplinati  il  funzionamento  del
          Comitato  e la durata in carica dei suoi componenti secondo
          principi  di  autonomia  operativa  e  di pubblicita' degli
          atti.
              Il Comitato:
                a) fissa  i criteri generali per la valutazione delle
          attivita'  delle  universita'  previa  consultazione  della
          Conferenza  dei  rettori delle universita' italiane (CRUI),
          del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio
          nazionale   degli   studenti   universitari   (CNSU),   ove
          costituito;
                b) promuove  la  sperimentazione, l'applicazione e la
          diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;
                c) determina    ogni   triennio   la   natura   delle
          informazioni  e  i  dati  che i nuclei di valutazione degli
          atenei sono tenuti a comunicare annualmente;
                d) predispone  ed  attua,  sulla base delle relazioni
          dei  nuclei  di  valutazione  degli  atenei  e  delle altre
          informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni
          esterne   delle   universita'   o   di   singole  strutture
          didattiche, approvato dal Ministro dell'universita' e della
          ricerca   scientifica   e   tecnologica,   con  particolare
          riferimento  alla  qualita'  delle attivita' universitarie,
          sulla    base    di   standard   riconosciuti   a   livello
          internazionale, nonche' della raccomandazione 98/561/CE del
          Consiglio,  del  24 settembre  1998,  sulla cooperazione in
          materia   di   garanzia   della   qualita'  nell'istruzione
          superiore;
                e) predispone   annualmente   una   relazione   sulle
          attivita' di valutazione svolte;
                f) svolge   i   compiti   assegnati  dalla  normativa
          vigente,  alla  data  di  entrata  in vigore della presente
          legge,  all'Osservatorio  per  la  valutazione  del sistema
          universitario    di    cui    al   decreto   del   Ministro
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          5 maggio 1999, n. 229;
                g) svolge, su richiesta del Ministro dell'universita'
          e   della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  ulteriori
          attivita'   consultive,  istruttorie,  di  valutazione,  di
          definizione  di  standard,  di  parametri  e  di  normativa
          tecnica,  anche  in relazione alle distinte attivita' delle
          universita', nonche' ai progetti e alle proposte presentati
          dalle medesime.
              2.    A    decorrere   dall'anno   2000   il   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          sentiti  il  CUN,  il  CNSU e la CRUI, riserva, con proprio
          decreto,  unitamente  alla  quota  di  riequilibrio  di cui
          all'art.  5,  commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n.
          537,  e  successive  modificazioni,  un'ulteriore quota del
          fondo  per il finanziamento ordinario delle universita' per
          l'attribuzione  agli  atenei  di  appositi incentivi, sulla
          base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti
          dell'attivita'  di  valutazione  di  cui  all'art.  1  e al
          presente articolo.
              3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per
          la  valutazione  del  sistema  universitario  e'  soppresso
          l'Osservatorio    per    la    valutazione    del   sistema
          universitario. Al Comitato nazionale per la valutazione del
          sistema  universitario  si applicano le disposizioni di cui
          all'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
          la  relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita
          alle  attivita'  del  Comitato,  e'  integrata  di  lire  2
          miliardi a decorrere dal 1° gennaio 1999.
              4.  Alla  data  di  cui al comma 3, primo periodo, sono
          abrogati  il  secondo  e  il  terzo  periodo  del  comma 23
          dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.».
              - I commi 138, 139 e 140 dell'art. 2, del decreto-legge
          3 ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge 24 novembre 2006, n. 286 (disposizioni urgenti
          in materia tributaria e finanziaria) prevedono:
              «138.   Al   fine   di  razionalizzare  il  sistema  di
          valutazione    della   qualita'   delle   attivita'   delle
          universita'  e  degli  enti  di  ricerca pubblici e privati
          destinatari     di    finanziamenti    pubblici,    nonche'
          dell'efficienza  ed  efficacia  dei  programmi  statali  di
          finanziamento   e  di  incentivazione  delle  attivita'  di
          ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale
          di  valutazione  del  sistema universitario e della ricerca
          (ANVUR),  con  personalita'  giuridica di diritto pubblico,
          che svolge le seguenti attribuzioni:
                a) valutazione esterna della qualita' delle attivita'
          delle  universita'  e  degli  enti  di  ricerca  pubblici e
          privati  destinatari  di finanziamenti pubblici, sulla base
          di    un   programma   annuale   approvato   dal   Ministro
          dell'universita' e della ricerca;
                b) indirizzo,   coordinamento   e   vigilanza   delle
          attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione
          interna degli atenei e degli enti di ricerca;
                c) valutazione  dell'efficienza  e dell'efficacia dei
          programmi  statali  di  finanziamento  e  di incentivazione
          delle attivita' di ricerca e di innovazione».
              «139.   I  risultati  delle  attivita'  di  valutazione
          dell'ANVUR   costituiscono   criterio  di  riferimento  per
          l'allocazione  dei finanziamenti statali alle universita' e
          agli enti di ricerca».
              «140.  Con  regolamento  emanato ai sensi dell'art. 17,
          comma 2,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta
          del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  previo
          parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  sono
          disciplinati:
                a) la   struttura   e  il  funzionamento  dell'ANVUR,
          secondo   principi   di   imparzialita',  professionalita',
          trasparenza  e  pubblicita'  degli  atti,  e  di  autonomia
          organizzativa,  amministrativa e contabile, anche in deroga
          alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
                b) la  nomina  e  la  durata in carica dei componenti
          dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti
          stranieri, e le relative indennita'.».

          Note all'art. 1:
              - Per  il  comma 138  dell'art.  2,  del  decreto-legge
          3 ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge 24 novembre 2006, n. 286, si veda la nota alle
          premesse.
              - Si riporta il testo dei commi 8 e 9 dell'art. 29, del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
          culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi dell'art. 10 della
          legge 6 luglio 2002, n. 137):
              «8.   Con   decreto  del  Ministro  adottato  ai  sensi
          dell'art.  17,  comma 3,  della  legge  n.  400 del 1988 di
          concerto  con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
          e  della  ricerca,  sono definiti i criteri ed i livelli di
          qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro».
              «9.  L'insegnamento  del  restauro  e'  impartito dalle
          scuole  di  alta  formazione e di studio istituite ai sensi
          dell'art.  9  del  decreto  legislativo 20 ottobre 1998, n.
          368,  nonche'  dai  centri di cui al comma 11 e dagli altri
          soggetti  pubblici  e  privati accreditati presso lo Stato.
          Con  decreto  del  Ministro adottato ai sensi dell'art. 17,
          comma 3,  della  legge  n.  400 del 1988 di concerto con il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          sono   individuati   le   modalita'  di  accreditamento,  i
          requisiti  minimi  organizzativi  e  di  funzionamento  dei
          soggetti  di  cui  al  presente  comma,  le modalita' della
          vigilanza  sullo  svolgimento  delle attivita' didattiche e
          dell'esame  finale,  abilitante  alle  attivita'  di cui al
          comma 6  e  avente  valore di esame di Stato, cui partecipa
          almeno   un   rappresentante   del   Ministero,  il  titolo
          accademico  rilasciato  a  seguito del superamento di detto
          esame, che e' equiparato al diploma di laurea specialistica
          o magistrale, nonche' le caratteristiche del corpo docente.
          Il   procedimento   di   accreditamento   si  conclude  con
          provvedimento   adottato   entro   novanta   giorni   dalla
          presentazione  della  domanda  corredata  dalla  prescritta
          documentazione».