IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                                  e
                     IL MINISTRO PER LE RIFORME
                          E LE INNOVAZIONI
                   NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  Vista   la   legge   23 agosto  1988,  n.  400  ed  in  particolare
l'articolo 17, comma 3;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  2001,  n.  155,  recante
riordino  dei  ruoli  del  personale  direttivo e dirigente del Corpo
forestale  dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge
31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n.
264,   recante   il   regolamento  per  l'individuazione  dell'unita'
dirigenziale  generale  del  Corpo  forestale  dello  Stato, ai sensi
dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2001;
  Vista  la  legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante «Nuovo ordinamento
del  Corpo  forestale dello Stato»" e successive modificazioni, ed in
particolare l'articolo 5, comma 5;
  Visto il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge
31 maggio   2005,   n.  89,  recante  «Disposizioni  urgenti  per  la
funzionalita'  dell'Amministrazione  della  pubblica sicurezza, delle
Forze  di  polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», ed in
particolare l'articolo 3;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
in  data  12 gennaio  2005,  registrato  alla Corte dei conti in data
3 marzo  2005,  registro  n. 1, foglio n. 208, recante individuazione
degli   uffici  dirigenziali  di  livello  non  generale  centrali  e
periferici dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato,
cosi'  come  modificato  ed  integrato dal decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali del 9 febbraio 2007;
  Ritenuto  che,  ai  sensi  del  predetto articolo 5, comma 5, della
legge  n.  36  del  2004, la dotazione organica relativa al ruolo dei
dirigenti  del  Corpo  forestale  dello  Stato, di cui alla Tabella B
allegata   al   decreto  legislativo  3 aprile  2001,  n.  155,  come
sostituita  da quella allegata al decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45,
convertito   dalla   legge   31 maggio  2005,  n.  89,  debba  essere
incrementata  di  83  unita'  per la qualifica di primo dirigente, da
preporre ai comandi provinciali;
  Considerato  che  la  modifica  della  Tabella  B  non  comportera'
variazioni  di  spesa  per  il  bilancio  dello Stato se avverra' con
decorrenza dal 1° gennaio 2005, in quanto i maggiori oneri finanziari
connessi  al predetto incremento saranno compensati con i risparmi di
spesa   derivanti   da  31  cessazioni  dal  servizio  di  funzionari
verificatesi negli anni 2003 e 2004;
  Ravvisata  pertanto  la necessita' di procedere alla corrispondente
riduzione,  pari  a  complessive 114 unita', della dotazione organica
del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di
cui  alla Tabella A allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n.
155, come modificata dal predetto decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45,
convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;
  Ravvisata  altresi'  la  necessita',  in  relazione all'istituzione
della  dirigenza  provinciale,  di  includere,  nella  Tabella  B, in
corrispondenza del livello di funzione « E»" della qualifica di primo
dirigente, la funzione di «comandante provinciale»;
  Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale del
Corpo forestale dello Stato rappresentative sul piano nazionale;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 marzo 2007;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 905/ris del 4 aprile 2007;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Dotazioni organiche
  1. In applicazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio
2004,  n.  36,  per  esigenze funzionali connesse alla organizzazione
degli  uffici  periferici  del  Corpo forestale dello Stato, mediante
l'istituzione  della  dirigenza  a  livello provinciale connessa alla
funzione  di  comandante  di  ufficio  provinciale,  a  decorrere dal
1° gennaio  2005  le  dotazioni  organiche  dei  ruoli  direttivo dei
funzionari  e  dei  dirigenti  del  Corpo  forestale dello Stato sono
stabilite,  rispettivamente, nelle Tabelle A e B allegate al presente
regolamento, di cui costituiscono parte integrante, che sostituiscono
quelle  previste  dal  decreto  legislativo  3 aprile  2001, n. 155 e
modificate  dal  decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla
legge  31 maggio  2005, n. 89, nei limiti della dotazione complessiva
dei due ruoli.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con decreto D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
          solo  fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il testo dell'art. 5, comma 5, della legge 6 febbraio
          2004, n. 36, e' il seguente:
              «5.  Nell'ambito  del  ruolo direttivo dei funzionari e
          del  ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le
          dotazioni   organiche  sono  modificate,  a  decorrere  dal
          1° gennaio  2003,  per  esigenze  funzionali  connesse alla
          organizzazione  degli uffici periferici del Corpo forestale
          dello  Stato, mediante la previsione dell'istituzione della
          dirigenza  a  livello provinciale connessa alla funzione di
          comandante  di  ufficio provinciale, senza oneri aggiuntivi
          per  il  bilancio  dello Stato e nei limiti della dotazione
          complessiva  dei  due  ruoli,  con regolamento del Ministro
          delle  politiche  agricole  e forestali, di concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il Ministro
          per  la  funzione pubblica, adottato ai sensi dell'art. 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge.
          L'adeguamento dei posti in organico di livello dirigenziale
          deve  essere  compensato con una corrispondente diminuzione
          del  numero  dei  posti nel ruolo direttivo dei funzionari,
          con  riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in
          servizio,  equivalente  sul  piano  finanziario  al fine di
          assicurare  l'invarianza  di  spesa  a  carico del bilancio
          dello Stato.».
          Note alle premesse:
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, recante
          «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del
          Corpo  forestale dello Stato, a norma dell'art. 3, comma 1,
          della  legge  31 marzo  2000,  n.  78», e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2001, n. 99.
              - Il  testo  dell'art. 3, comma 1, della legge 31 marzo
          2000, n. 78, e' il seguente:
              «Art.   3  (Delega  al  Governo  concernente  il  Corpo
          forestale  dello  Stato).  -  1.  Il Governo e' delegato ad
          emanare,  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
          riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello
          Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive
          specificita',   omogeneita'   di   disciplina  con  i  pari
          qualifica  dei  ruoli  dei commissari e dei dirigenti della
          Polizia  di  Stato,  secondo  i seguenti principi e criteri
          direttivi    prevedendo    le    occorrenti    disposizioni
          transitorie:
                a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del
          Corpo   forestale  dello  Stato  con  determinazione  della
          relativa   consistenza   organica,  in  sostituzione  delle
          dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale,
          nonche'  delle  modalita' di progressione di carriera e del
          corso di formazione;
                b) revisione  delle  disposizioni  per l'accesso alle
          qualifiche  dirigenziali  per l'attribuzione delle relative
          funzioni,  prevedendo  l'accesso  alla  qualifica  di primo
          dirigente  limitatamente al personale del ruolo di cui alla
          lettera a),  e  prevedendo  altresi'  la  ripartizione  dei
          dirigenti anche nelle sedi periferiche;
                c) soppressione,  riduzione organica o istituzione di
          altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle
          relative consistenze organiche, delle modalita' di accesso,
          di formazione e di progressione.».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
          2003,    n.    264,    recante   «Regolamento   concernente
          l'individuazione   dell'unita'  dirigenziale  generale  del
          Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 7, comma 3,
          del   decreto  legislativo  n.  155  del  2001»,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2003, n.
          217.
              - Il   testo   dell'art.   7,   comma 3,   del  decreto
          legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e' il seguente:
              «3.   La  individuazione  dell'unita'  dirigenziale  di
          livello  generale  del  Corpo  forestale  dello  Stato, che
          presiede  anche all'amministrazione del relativo personale,
          e, nell'ambito della stessa, quella degli uffici di livello
          dirigenziale non generale centrali e periferici, nonche' la
          definizione  dei relativi compiti e funzioni sono stabilite
          per  la  prima  con  regolamento e per le altre con decreti
          ministeriali   di   natura   non  regolamentare,  ai  sensi
          dell'art.  17,  comma 4-bis,  rispettivamente  lettera b) e
          lettera e),   della   legge   23 agosto  1988,  n.  400,  e
          successive  modificazioni.  Fino  all'adozione dei predetti
          provvedimenti, da emanare entro diciotto mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  del presente decreto, le funzioni ed i
          compiti  attuali  restano  attribuiti  alla responsabilita'
          degli  uffici  di livello dirigenziale gia' operanti per il
          Corpo forestale dello Stato.».
              - Per  il  testo  dell'art.  5,  comma 5,  della  legge
          6 febbraio 2004, n. 36, si veda la nota al titolo.
              - Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 31 marzo 2005,
          n.  45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, e' il
          seguente:
              «Art. 3 (Personale del Corpo della Guardia di finanza e
          del   Corpo   forestale   dello   Stato).   -  1.  Ai  fini
          dell'applicazione  dell'art.  25,  commi 1 e 2, della legge
          23 agosto  2004,  n.  226, fatti salvi i posti gia' coperti
          attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
          n.  332,  per l'anno 2005, gli ulteriori posti derivanti da
          incremento  degli  organici  della  Guardia  di  finanza si
          intendono  comunque  riservati,  con  le modalita' previste
          dall'ordinamento  del  medesimo  Corpo,  a  coloro  che  vi
          prestano  servizio di leva in qualita' di ausiliari. Per la
          copertura  dei  rimanenti  posti  disponibili  si  provvede
          mediante  i  concorsi previsti dall'art. 25, comma 2, della
          legge  23 agosto  2004,  n. 226. A decorrere dal 1° gennaio
          2006,  ai  fini  della  copertura  dei  posti  di  cui agli
          articoli 17,  comma 2,  e  18,  comma 2,  lettera a), della
          stessa  legge  n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente
          alle  modalita'  di  reclutamento previste dall'ordinamento
          del  medesimo Corpo per il personale che vi presta servizio
          di leva in qualita' di ausiliario.
              2.  Le  somme  finalizzate all'assunzione dei cinquanta
          allievi  vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, di
          cui  all'art. 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77,
          sono  utilizzate  per  l'assunzione  di  fino  a 63 allievi
          operatori del Corpo forestale dello Stato.
              2-bis.  Per  le  esigenze  connesse  al mantenimento di
          elevati standard nel concorso all'ordine pubblico a livello
          territoriale,  fermo  restando quanto previsto dall'art. 5,
          comma 5,  della  legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B
          allegata  al  decreto  legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e
          successive  modificazioni,  e'  sostituita  dalla tabella B
          allegata al presente decreto.
              2-ter.  La  dotazione  organica del ruolo direttivo dei
          funzionari  del  Corpo  forestale  dello  Stato di cui alla
          tabella A allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n.
          155, e successive modificazioni, e' fissata in 616 unita'.
              2-quater.   Le   promozioni  e  le  nomine  di  cui  al
          comma 2-bis  hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
          Per  la  promozione  alla qualifica di dirigente superiore,
          per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzianita'
          di  effettivo  servizio nella qualifica di cui all'art. 10,
          comma 1,  del  decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, a
          condizione   che   il  personale  promosso  abbia  compiuto
          venticinque  anni  di  effettivo  servizio  nella  carriera
          direttiva.
              2-quinquies.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione dei
          commi 2-bis   e   2-quater,  valutati  in  500.000  euro  a
          decorrere    dall'anno    2006,    si   provvede   mediante
          corrispondente    riduzione    delle    proiezioni    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2005-2007,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2005,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo   al   Ministero   delle   politiche   agricole  e
          forestali.».
              - Il  decreto  del  Ministero  delle politiche agricole
          alimentari    e    forestali   12 gennaio   2005,   recante
          «Individuazione  degli  uffici  dirigenziali di livello non
          generale  centrali  e  periferici dell'Ispettorato generale
          del Corpo forestale dello Stato», e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2005, n. 70.
              - Il  decreto  del  Ministero  delle politiche agricole
          alimentari    e    forestali   9 febbraio   2007,   recante
          «Individuazione  degli  uffici dirigenziali non generali di
          livello  regionale  e provinciale del Corpo forestale dello
          Stato»,   e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          2 marzo 2007, n. 51.
          Note all'art. 1:
              - Per  il  testo  dell'art.  5,  comma 5,  della  legge
          6 febbraio 2004, n. 36, si veda la nota al titolo.
              - Per  il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si
          veda le note alle premesse.
              - Il   decreto-legge  31 marzo  2005,  n.  45,  recante
          «Disposizioni      urgenti     per     la     funzionalita'
          dell'Amministrazione  della pubblica sicurezza, delle Forze
          di  polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e'
          stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2005,
          n. 75 e convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.