IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardante «Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
(legge finanziaria 2007);
  Visto  in  particolare  l'articolo 1,  comma 942,  che  dispone  la
concessione  di  un  contributo  nel limite massimo complessivo di 10
milioni di euro per l'anno 2007 a favore degli enti fieristici per la
promozione  del  «made  in  Italy» anche attraverso l'acquisizione di
beni  strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento
degli impianti gia' esistenti;
  Visto   altresi'   il  medesimo  articolo 1,  comma 942,  il  quale
stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono
definite  le  modalita',  i  criteri  ed  i  limiti del contributo in
questione;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni  per  la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese»;
  Ritenuto  opportuno  destinare  le  risorse previste dalla suddetta
legge ad investimenti riguardanti le strutture dei quartieri entro le
quali  si  realizzano  le  manifestazioni  fieristiche, ripartendo il
contributo  sulla  base  degli  interventi  volti a favorire ovvero a
consolidare la loro internazionalizzazione;
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2008;
  Vista  la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. DAGL/10.3.4/120 del 1° aprile 2008;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  Soggetti beneficiari e criteri di concessione delle agevolazioni
  1.   Possono   accedere  ai  contributi  previsti  dall'articolo 1,
comma 942,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti fieristici,
pubblici  e  privati,  anche  informa  associata,  che  promuovono lo
sviluppo  del  «made  in  Italy»  attraverso progetti di investimento
volti  all'acquisizione  di  beni  strumentali  ad  elevato contenuto
tecnologico  e l'ammodernamento degli impianti gia' esistenti, sia al
fine  di realizzare sistemi idonei di rilevazione e di certificazione
dei   dati   attinenti   agli   espositori   e  ai  visitatori  delle
manifestazioni   fieristiche,   sia   al   fine   di   migliorare  le
infrastrutture  ed  i servizi per i quartieri fieristici che ospitano
manifestazioni fieristiche internazionali.
  2.  I  progetti di investimento di cui al comma 1 devono consentire
di  adeguare  i  quartieri fieristici e, inoltre o in alternativa, le
manifestazioni  fieristiche  a  standard  internazionali  di  offerta
fieristica.  Puo'  essere  presentato un solo progetto complessivo di
investimento  relativo  a  ciascun  quartiere fieristico o relativo a
piu'  quartieri  fieristici  facenti  capo  alla  stessa proprieta' e
ubicati  nella  stessa regione, anche riguardante piu' manifestazioni
fieristiche.  La durata massima del progetto di investimento non puo'
essere superiore a due anni.
  3.  Ai  fini della valutazione della corrispondenza dei progetti ai
requisiti  ed  alle  finalita'  di  cui  al comma 1, per i sistemi di
certificazione  dei  dati attinenti agli espositori e ai visitatori e
per   l'attribuzione   della   qualifica  di  internazionalita'  alle
manifestazioni  fieristiche, si fa riferimento alle deliberazioni, in
materia, delle regioni e delle province autonome.
 
          Avvertenza:
              Le    note    qui   pubblicate   sono   state   redatte
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3  del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee  (GUCE)  o  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          europea (GUUE).
          Note al titolo:
              - Il   testo   dell'art.   1,  comma 942,  della  legge
          27 dicembre  2006,  n.  296,  recante  «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria   2007)»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario,
          e' il seguente:
              «942.   Allo   scopo   di   potenziare  l'attivita'  di
          promozione e sviluppo del «made in Italy», anche attraverso
          l'acquisizione  di  beni  strumentali  ad elevato contenuto
          tecnologico   e   l'ammodernamento   degli   impianti  gia'
          esistenti,  e' concesso, a favore degli enti fieristici, un
          contributo  nel limite massimo complessivo di 10 milioni di
          euro  per  l'anno 2007 a valere sulle disponibilita' di cui
          all'art.  14-vicies semel del decreto-legge 30 giugno 2005,
          n.   115,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          17 agosto 2005, n. 168, che e' contestualmente abrogato. Le
          modalita',  i  criteri  ed  i  limiti  del  contributo sono
          definiti  con decreto del Ministro dello sviluppo economico
          entro  due  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge.».
                              Note alle premesse:
              Il  testo  dell'art. 17, comma 3, della legge 24 agosto
          1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, supplemento ordinario, e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Per  il  testo  dell'art.  1,  comma 942, della legge
          27 dicembre 2006, n. 296, si veda la nota al titolo.
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
          «Disposizioni  per la razionalizzazione degli interventi di
          sostegno  pubblico  alle  imprese,  a  norma  dell'art.  4,
          comma 4,  lettera c), della legge. 15 marzo 1997, n. 59» e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99.
              - Il   testo   dell'art.   8  del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento
          delle   attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei  comuni,  con  la  Conferenza Stato-citta' ed autonomie
          locali.»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto
          1997, n. 202, e' il seguente:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno».
          Nota all'art. 1:
              - Per   il   testo   dell'1,   comma 942,  della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, si veda la nota al titolo.