IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007); Visto in particolare l'articolo 1, comma 942, che dispone la concessione di un contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2007 a favore degli enti fieristici per la promozione del «made in Italy» anche attraverso l'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento degli impianti gia' esistenti; Visto altresi' il medesimo articolo 1, comma 942, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalita', i criteri ed i limiti del contributo in questione; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese»; Ritenuto opportuno destinare le risorse previste dalla suddetta legge ad investimenti riguardanti le strutture dei quartieri entro le quali si realizzano le manifestazioni fieristiche, ripartendo il contributo sulla base degli interventi volti a favorire ovvero a consolidare la loro internazionalizzazione; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2008; Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL/10.3.4/120 del 1° aprile 2008; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Soggetti beneficiari e criteri di concessione delle agevolazioni 1. Possono accedere ai contributi previsti dall'articolo 1, comma 942, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti fieristici, pubblici e privati, anche informa associata, che promuovono lo sviluppo del «made in Italy» attraverso progetti di investimento volti all'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento degli impianti gia' esistenti, sia al fine di realizzare sistemi idonei di rilevazione e di certificazione dei dati attinenti agli espositori e ai visitatori delle manifestazioni fieristiche, sia al fine di migliorare le infrastrutture ed i servizi per i quartieri fieristici che ospitano manifestazioni fieristiche internazionali. 2. I progetti di investimento di cui al comma 1 devono consentire di adeguare i quartieri fieristici e, inoltre o in alternativa, le manifestazioni fieristiche a standard internazionali di offerta fieristica. Puo' essere presentato un solo progetto complessivo di investimento relativo a ciascun quartiere fieristico o relativo a piu' quartieri fieristici facenti capo alla stessa proprieta' e ubicati nella stessa regione, anche riguardante piu' manifestazioni fieristiche. La durata massima del progetto di investimento non puo' essere superiore a due anni. 3. Ai fini della valutazione della corrispondenza dei progetti ai requisiti ed alle finalita' di cui al comma 1, per i sistemi di certificazione dei dati attinenti agli espositori e ai visitatori e per l'attribuzione della qualifica di internazionalita' alle manifestazioni fieristiche, si fa riferimento alle deliberazioni, in materia, delle regioni e delle province autonome.
Avvertenza: Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE) o nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note al titolo: - Il testo dell'art. 1, comma 942, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario, e' il seguente: «942. Allo scopo di potenziare l'attivita' di promozione e sviluppo del «made in Italy», anche attraverso l'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento degli impianti gia' esistenti, e' concesso, a favore degli enti fieristici, un contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2007 a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 14-vicies semel del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che e' contestualmente abrogato. Le modalita', i criteri ed i limiti del contributo sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.». Note alle premesse: Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 24 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Per il testo dell'art. 1, comma 942, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si veda la nota al titolo. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge. 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99. - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, e' il seguente: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno». Nota all'art. 1: - Per il testo dell'1, comma 942, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si veda la nota al titolo.