IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 9 febbraio  1942,  n.  194,  recante  la  disciplina
giuridica della professione di attuario; 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive  modificazioni,
concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  successive
modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni  in  materia
di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21  della
legge 6 febbraio 1996, n. 52; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice delle Assicurazioni Private ed in particolare: 
    l'articolo 31, comma 2, che  stabilisce  che  il  Ministro  dello
sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta  dell'ISVAP,
definisce i requisiti di onorabilita' e di  professionalita'  di  cui
deve  essere  in  possesso  l'attuario  incaricato  dall'impresa  che
esercita i rami vita; 
    l'articolo 34, comma 2, che  stabilisce  che  il  Ministro  dello
sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta  dell'ISVAP,
definisce i requisiti di onorabilita' e di  professionalita'  di  cui
deve essere in possesso l'attuario incaricato  che  esercita  i  rami
responsabilita' civile veicoli e natanti; 
    l'articolo 34, comma 4, che  stabilisce  che  il  Ministro  dello
sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta  dell'ISVAP,
determina le funzioni dell'attuario dell'impresa che esercita i  rami
responsabilita' civile veicoli e natanti; 
  Vista la nota n. 02.07.000828 in data 3 ottobre 2007 con  la  quale
l'ISVAP ha formulato la propria proposta ai fini dell'emanazione  del
Regolamento di cui agli articoli 31, comma 2 e 34, commi 2 e  3,  del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 25 febbraio 2008; 
  Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei  Ministri
n. DAGL/12.2.2.1/1/2008 del 15 aprile 2008; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento si applica: 
    a) alle imprese di assicurazione aventi  sede  legale  in  Italia
autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nei rami vita e nei rami
responsabilita' civile veicoli a motore e natanti; 
    b) alle imprese di assicurazione aventi sede legale in uno  Stato
terzo autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nei  rami  vita  e
nei rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti che  hanno
sedi secondarie in Italia, limitatamente a tali sedi secondarie e per
l'attivita' svolta nel territorio della Repubblica. 
 
          Avvertenza: 
 
              Le   note   qui   pubblicate   sono    state    redatte
          dall'Amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Per  le  direttive  CE  vengono  forniti  gli  estremi   di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee  (GUCE)  o  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          europea (GUUE). 
 
          Nota al titolo: 
 
              -  Il  testo  degli  articoli  31  e  34  del   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle
          assicurazioni private», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          13 ottobre 2005,  n.  239,  supplemento  ordinario,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 31 (Attuario incaricato dall'impresa che esercita
          i rami vita). - 1.  L'impresa  che  esercita  i  rami  vita
          incarica un attuario per lo svolgimento in via continuativa
          delle  funzioni  previste  nel  presente  codice  e   nelle
          disposizioni di attuazione ed in particolare quelle di  cui
          agli articoli 32, comma 3, 36, comma 2, e 93, comma 5. 
              2. L'attuario incaricato deve essere  in  possesso  dei
          requisiti di onorabilita' e professionalita' stabiliti  con
          regolamento   adottato   dal   Ministro   delle   attivita'
          produttive, su proposta dell'ISVAP. 
              3 . L'impresa deve garantire  le  condizioni  affinche'
          l'attuario incaricato sia messo in grado  di  espletare  le
          funzioni in piena autonomia,  avendo  libero  accesso  alle
          informazioni  aziendali  ritenute  necessarie.  Gli  organi
          preposti  al   controllo   interno   si   avvalgono   della
          collaborazione  dell'attuario   incaricato   al   fine   di
          consentire la corretta rilevazione dei dati, in particolare
          di  quelli  relativi  ai  costi  dell'impresa  ed  al  loro
          prevedibile  andamento,  che   sono   utilizzati   per   le
          valutazioni di competenza dell'attuario medesimo. 
              4.  L'attuario  deve   dare   immediata   comunicazione
          all'impresa e all'ISVAP della perdita dei requisiti o della
          sussistenza   o   della   sopravvenienza   di   cause    di
          incompatibilita'   che   ne   determinano   la    decadenza
          dall'incarico. 
              5.  In  caso  di  gravi  inadempienze  alle  norme  del
          presente codice o alle disposizioni di attuazione,  nonche'
          alle   regole   applicative   dei    principi    attuariali
          riconosciute    dall'Istituto,     l'incarico     conferito
          all'attuario e' revocato dall'impresa,  direttamente  o  su
          richiesta dell'ISVAP. L'ISVAP informa della revoca l'ordine
          degli attuari. 
              6. In caso di  cessazione  dell'incarico  dell'attuario
          per   qualsiasi    causa,    l'impresa    provvede    entro
          quarantacinque giorni ad incaricare un nuovo attuario ed  a
          comunicare  all'ISVAP  le   ragioni   della   sostituzione,
          fornendo  all'ISVAP  e  al  nuovo  attuario,  nei  medesimi
          termini, una relazione dettagliata che  l'attuario  uscente
          ha l'obbligo di predisporre, nella quale siano riassunti  i
          rilievi  e   le   osservazioni   formulate   negli   ultimi
          ventiquattro mesi. Qualora, in casi eccezionali, l'attuario
          si trovi nell'impossibilita' di predisporre  la  relazione,
          vi provvede l'impresa.». 
              «Art. 34 (Attuario incaricato dall'impresa che esercita
          i rami responsabilita' civile  veicoli  e  natanti).  -  1.
          L'impresa  di   assicurazione   autorizzata   all'esercizio
          dell'assicurazione   obbligatoria   della   responsabilita'
          civile dei veicoli a  motore  e  dei  natanti  incarica  un
          attuario per la verifica preventiva delle tariffe  e  delle
          riserve tecniche relative ai rami 10 e 12 di  cui  all'art.
          2, comma 3, anche al  fine  di  agevolare  l'esercizio  dei
          poteri di vigilanza da parte dell'ISVAP. 
              2. L'attuario incaricato deve essere  in  possesso  dei
          requisiti di onorabilita' e professionalita' stabiliti  con
          regolamento   adottato   dal   Ministro   delle   attivita'
          produttive, su proposta dell'ISVAP. 
              3. L'attuario  incaricato  e'  preposto  alla  verifica
          delle basi tecniche, delle metodologie  statistiche,  delle
          ipotesi  tecniche  e   finanziarie   utilizzate   ed   alla
          valutazione della coerenza  dei  premi  di  tariffa  con  i
          parametri di riferimento  adottati.  L'attuario  incaricato
          verifica inoltre la  correttezza  dei  procedimenti  e  dei
          metodi seguiti dall'impresa per il  calcolo  delle  riserve
          tecniche. 
              4.   Le   funzioni   dell'attuario   incaricato    sono
          determinate dal Ministro delle attivita' produttive con  il
          regolamento di  cui  al  comma  2,  fermo  restando  quanto
          previsto  dall'art.  37,   comma   2.   Si   applicano   le
          disposizioni di cui all'art. 31, commi 3, 4, 5 e 6.». 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 24 agosto
          1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, supplemento ordinario, e' il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - La legge 9 febbraio 1942, n. 194, recante «Disciplina
          giuridica della professione  di  attuario»,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1942, n. 69. 
              - La legge 12 agosto 1982,  n.  576,  recante  «Riforma
          della vigilanza sulle assicurazioni», e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229. 
              - Il decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,
          recante «Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  26  marzo  1998,  n.  71,  supplemento
          ordinario. 
              - Il testo degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio
          1996, n. 52, recante  «Disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee -  legge  comunitaria  1994»,  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  10  febbraio   1996,   n.   34,
          supplemento ordinario, sono i seguenti: 
              «Art.  8   (Riordinamento   normativo   nelle   materie
          interessate dalle direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo
          e' delegato ad  emanare,  entro  due  anni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, testi  unici  delle
          disposizioni dettate in attuazione  della  delega  prevista
          dall'art. 1, coordinandovi le norme  vigenti  nelle  stesse
          materie ed  apportando  alle  medesime  le  integrazioni  e
          modificazioni necessarie al predetto coordinamento. 
              2. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera
          dei   deputati   e   al   Senato   della   Repubblica   per
          l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti  per
          materia.  Decorsi  quarantacinque  giorni  dalla  data   di
          trasmissione il testo unico e' emanato  anche  in  mancanza
          del parere.». 
              «Art. 21  (Servizi  di  investimento  nel  settore  dei
          valori mobiliari e adeguatezza patrimoniale  delle  imprese
          di investimento mobiliare e degli enti  creditizi:  criteri
          di delega). - 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio
          93/6/CEE e 93/22/CEE sara' informata ai seguenti principi e
          criteri direttivi: 
                a) prevedere che la prestazione  a  terzi,  a  titolo
          professionale, dei servizi  d'investimento  indicati  nella
          sezione  A  dell'allegato  alla  direttiva  93/22/CEE   sia
          riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che
          gli agenti di cambio continuino ad esercitare le  attivita'
          loro consentite dall'ordinamento vigente; 
                b)  prevedere  che   le   imprese   di   investimento
          autorizzate in conformita' alla direttiva 93/22/CEE possano
          prestare in Italia  i  servizi  di  cui  all'allegato  alla
          direttiva  stessa  in  libera  prestazione  ovvero  per  il
          tramite  di  succursali;  stabilire,   altresi',   che   la
          vigilanza sulle imprese autorizzate  sia  esercitata  dalle
          autorita' che  hanno  rilasciato  l'autorizzazione,  mentre
          restano ferme  le  attribuzioni  delle  autorita'  italiane
          competenti in materia di elaborazione e applicazione  delle
          norme di comportamento, di politica monetaria,  nonche'  di
          costituzione,  funzionamento   e   controllo   di   mercati
          regolamentati; 
                c) definire la ripartizione delle competenze  tra  la
          Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri gia' previsti nel
          titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1,  ed  assicurando
          uniformita' di disciplina in relazione a  servizi  prestati
          ed evitando duplicazioni di  compiti  nell'esercizio  delle
          funzioni di controllo; 
                d) prevedere che le  autorita'  italiane  collaborino
          tra loro e  con  le  autorita'  degli  altri  Stati  membri
          dell'Unione europea, degli Stati dell'Associazione  europea
          di libero scambio (EFTA), ai  quali  si  applica  l'Accordo
          sullo  Spazio  economico  europeo  e,  mediante  accordi  a
          condizione di reciprocita', con le  autorita'  degli  Stati
          terzi  preposte  alla  vigilanza  sugli  intermediari  e  i
          mercati finanziari e sulle imprese assicurative; 
                e) stabilire le condizioni di accesso all'attivita' e
          la  disciplina  delle  partecipazioni  al  capitale   delle
          imprese di investimento, ispirandole a criteri obiettivi  e
          garantendo in ogni caso la sana e prudente  gestione  delle
          imprese d'investimento; 
                f) stabilire che l'esercizio  dei  poteri  attribuiti
          alle autorita' competenti si esplichi avendo riguardo  alla
          trasparenza e  alla  correttezza  dei  comportamenti  degli
          intermediari,   alla   tutela   degli   investitori,   alla
          stabilita', alla competitivita' ed  al  buon  funzionamento
          del sistema  finanziario,  nonche'  alla  sana  e  prudente
          gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra
          gli intermediari ammessi allo svolgimento  di  uno  o  piu'
          servizi di investimento; 
                g)  prevedere  forme  di   vigilanza   regolamentare,
          informativa   e   ispettiva,   riguardanti    l'adeguatezza
          patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse
          configurazioni,     le      partecipazioni      detenibili,
          l'organizzazione amministrativa e  contabile,  i  controlli
          interni, le  norme  di  comportamento,  l'informazione,  la
          correttezza e la regolarita'  delle  negoziazioni.  Dovra',
          inoltre, essere  prevista  la  riduzione  al  minimo  e  la
          trasparenza dei conflitti di interesse; 
                h) stabilire la  disciplina  di  comportamento  degli
          intermediari,   ispirandola    ai    principi    di    cura
          dell'interesse del cliente e dell'integrita'  del  mercato,
          di diligenza, di correttezza, di trasparenza e di  equita'.
          Nella applicazione dei principi si dovra'  altresi'  tenere
          conto della esperienza professionale degli investitori; 
                i) nell'applicazione dei  principi  si  dovra'  tener
          conto  della  professionalita'  dei  promotori  finanziari,
          anche  al  fine  della  consulenza  relativa   ai   servizi
          finanziari   e   ai   valori   mobiliari   oggetto    della
          sollecitazione fuori sede; 
                l) prevedere che  i  diritti  degli  investitori  sui
          fondi e sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano
          servizi di investimento  siano  distinti  da  quelli  delle
          imprese affidatarie ed  adeguatamente  salvaguardati  anche
          attraverso l'eventuale affidamento dei fondi e  dei  valori
          mobiliari a soggetti depositari terzi. La disciplina  delle
          crisi  dovra'  essere  uniforme  per   tutti   i   soggetti
          autorizzati  all'attivita'  di  intermediazione  in  valori
          mobiliari, in particolare mediante l'assoggettamento  delle
          imprese  di  investimento  a  provvedimenti  cautelari,  ad
          amministrazione  straordinaria,  nonche'   a   liquidazione
          coatta amministrativa; 
                m) prevedere il potere delle autorita' competenti  di
          disciplinare, in conformita' alla direttiva  93/22/CEE,  le
          ipotesi in  cui  le  transazioni  relative  agli  strumenti
          finanziari negoziati  nei  mercati  regolamentati  italiani
          devono essere eseguite nei mercati stessi; 
                n) prevedere la possibilita' di accesso delle imprese
          di investimento e delle  banche  ai  mercati  regolamentati
          secondo scadenze temporali che non  penalizzino  le  banche
          italiane  rispetto  agli  altri  operatori.  Tali  soggetti
          potranno acquistare la qualita' di membri  dei  sistemi  di
          compensazione e liquidazione, nel rispetto  dei  criteri  e
          delle procedure fissati dalle autorita' competenti; 
                o)  disciplinare  gli  obblighi  di  dichiarazione  e
          informazione  in  modo  da  contemperare  le  esigenze   di
          trasparenza ed efficienza dei mercati  regolamentati  e  il
          diritto dei clienti di poter valutare in qualsiasi  momento
          le condizioni di svolgimento dei servizi; 
                p)  le  disposizioni  necessarie  per  adeguare  alle
          direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo
          svolgimento  dei  servizi  di  investimento,  per  la   cui
          adozione non si debba provvedere con atti aventi  forza  di
          legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia,
          secondo le rispettive competenze normativamente previste; 
                q)  disciplinare,  secondo  linee   omogenee   e   in
          un'ottica      di      semplificazione,      l'istituzione,
          l'organizzazione   e   il   funzionamento    dei    mercati
          regolamentati, prevedendo organismi di natura privatistica,
          che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli
          mercati   e   siano   dotati   di   poteri   di   gestione,
          autoregolamentazione  e  intervento,  nonche'  disciplinare
          l'articolazione, le competenze  e  il  coordinamento  delle
          autorita' di  controllo,  tenendo  conto  dei  principi  in
          materia di vigilanza sui mercati contenuti  nella  legge  2
          gennaio  1991,  n.  1,   e   successive   modificazioni   e
          integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica
          29  dicembre  1987,  n.  556,   e   relative   disposizioni
          attuative; 
                r) prevedere che,  fermo  restando  quanto  stabilito
          dall'art. 3, comma 1, lettera c), della presente legge, nel
          definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste per
          assicurare l'osservanza delle norme di recepimento e  delle
          disposizioni generali o particolari emanate sulla  base  di
          esse si tenga conto dei principi della  legge  24  novembre
          1981, n. 689, e successive modificazioni,  con  particolare
          riguardo  all'applicazione  delle  sanzioni  nei  confronti
          delle   persone   fisiche.   Dovra'   essere   sancita   la
          responsabilita' delle imprese di investimento,  alle  quali
          appartengono  i  responsabili  delle  violazioni,  per   il
          pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del  diritto  di
          regresso verso i predetti  responsabili,  nonche'  adottata
          ogni  altra  disposizione  necessaria  per  razionalizzare,
          sotto  il  profilo  sia  sostanziale  che  procedurale,  il
          sistema  dei  provvedimenti  cautelari  e  delle   sanzioni
          amministrative applicabili alle violazioni di  disposizioni
          in materia di servizi di investimento. 
              2. In deroga al termine indicato all'art. 1, comma 1, i
          decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al
          presente articolo dovranno essere emanati entro  centoventi
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, al fine di dare pronta attuazione ai principi  della
          parita' concorrenziale, del buon funzionamento dei  mercati
          e della tutela degli investitori, contenuti nelle direttive
          stesse. 
              3. In sede di  riordinamento  normativo  delle  materie
          concernenti  gli  intermediari,  i  mercati  finanziari   e
          mobiliari e gli altri aspetti  comunque  connessi,  cui  si
          provvedera'   ai   sensi   dell'art.   8,    le    sanzioni
          amministrative e  penali  potranno  essere  coordinate  con
          quelle gia' comminate da leggi vigenti in materia  bancaria
          e creditizia per violazioni che siano omogenee  e  di  pari
          offensivita'.  A  tal  fine  potra'  stabilirsi   che   non
          costituiscono  reato  e  sono   assoggettate   a   sanzioni
          amministrative pecuniarie, sulla base  dei  principi  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
          e fino ad un ammontare massimo di  lire  trecento  milioni,
          violazioni per le quali e' prevista, in via  alternativa  o
          congiunta, la pena dell'ammenda o dell'arresto fino  ad  un
          anno, con esclusione delle  condotte  volte  ad  ostacolare
          l'attivita' delle autorita' di vigilanza ovvero consistenti
          nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che
          offendono in maniera rilevante il bene giuridico tutelato. 
              4. In sede di  riordinamento  normativo  delle  materie
          concernenti  gli  intermediari,  i  mercati  finanziari   e
          mobiliari e gli  altri  aspetti  comunque  connessi  potra'
          essere altresi'  modificata  la  disciplina  relativa  alle
          societa' emittenti titoli sui  mercati  regolamentati,  con
          particolare riferimento al collegio  sindacale,  ai  poteri
          delle minoranze, ai sindacati di  voto  e  ai  rapporti  di
          gruppo,  secondo  criteri  che  rafforzino  la  tutela  del
          risparmio e degli azionisti di minoranza.». 
              - Per il testo degli  articoli  31  e  34  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda  la  nota  al
          titolo.