IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of training, certification and watchkeeping for seafarers (STCW 78 nella versione aggiornata di seguito denominata Convenzione STCW), nonche' il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'articolo XIV; Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopraccitata Convenzione del 1978; Vista la risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale con la quale e' stato adottato il Codice STCW sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW 95 nella versione aggiornata di seguito denominato Codice STCW); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, concernente il regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 e 98/35/CE del 25 maggio 1998; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 1987, concernente l'istituzione dei corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo; Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 1987, concernente l'istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 1991, concernente l'istituzione del corso di sicurezza per navi petroliere; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 1991, concernente l'istituzione del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 1991, concernente l'istituzione del corso di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di prodotti chimici; Visto il decreto direttoriale 19 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2001, concernente l'istituzione del corso di sicurezza personale e responsabilita' sociale (Personal safety and social responsabilities - PSSR); Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2001, concernente l'istituzione del corso all'uso del radar osservatore normale; Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 2001, concernente l'istituzione del corso all'uso dei sistemi radar ed elaborazione automatica dei dati - ARPA; Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2001, istitutivo del corso di addestramento radar ARPA - bridge team work - ricerca e salvataggio; Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 2001, concernente l'istituzione del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere; Visto il decreto direttoriale 14 dicembre 2001, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, istitutivo del corso di primo soccorso sanitario elementare; Visto il decreto direttoriale 7 marzo 2007, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2007, concernente le prove pratiche per l'aggiornamento professionale; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2008, concernente qualifiche ed abilitazioni per il settore coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare; Vista l'intesa intervenuta con il Ministero degli affari esteri, in sede di conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella riunione del 2 febbraio 2006; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 marzo 2008; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con la nota prot. n. 6040 in data 8 luglio 2008; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Validita' dei certificati 1. I certificati adeguati rilasciati al personale marittimo, redatti in lingua italiana e in lingua inglese, ai sensi del Capo I, articolo 2, lettera nn) del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, sono soggetti a rinnovo dopo sessanta mesi dal loro rilascio. 2. I certificati adeguati di cui al comma 1, sono rinnovati dalle autorita' marittime di iscrizione del marittimo. 3. I certificati adeguati, di cui alla Regola II/4 della Convenzione STCW, abilitanti a comune in servizio di guardia di coperta, ovvero, di cui alla Regola III/4 della Convenzione STCW, abilitanti a comune in servizio di guardia in macchina rilasciati ai sensi del Capo I, articolo 2, lettera nn) del decreto del Presidente della Repubblica n. 324/2001, sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, e' il seguente: «Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza puo' essere altresi' indetta quando nello stesso termine e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate. 3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale. 5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto. 5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.». Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 2, lettera nn) del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, recante: «Regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2001, n. 187, S.O., e' il seguente: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) - mm) (omissis); nn) "certificato adeguato" il documento previsto nell'annesso alla Convenzione STCW, rilasciato e convalidato conformemente al presente regolamento, che abilita il titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni corrispondenti al livello di responsabilita' menzionate sul certificato medesimo a bordo di una nave del tipo e dalle caratteristiche di tonnellaggio e potenza di propulsione considerati e nel particolare viaggio cui essa e' adibita;».