IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  concernente  l'adesione
alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente  di
mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di  guardia,  adottata  a
Londra il 7 luglio  1978  Standard  of  training,  certification  and
watchkeeping for seafarers (STCW  78  nella  versione  aggiornata  di
seguito denominata  Convenzione  STCW),  nonche'  il  comunicato  del
Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il Segretariato
generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO)  in  data
26  agosto  1987,  dello  strumento  di  adesione  dell'Italia   alla
convenzione suddetta, entrata, pertanto in vigore, per l'Italia il 26
novembre 1987, conformemente all'articolo XIV; 
  Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti  all'IMO
tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati  adottati
gli emendamenti all'annesso della sopraccitata Convenzione del 1978; 
  Vista la risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale
con la quale e' stato adottato il Codice STCW sull'addestramento,  la
certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW 95 nella versione
aggiornata di seguito denominato Codice STCW); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001,  n.
324,  concernente  il  regolamento  di  attuazione  delle   direttive
94/58/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 e 98/35/CE del 25  maggio
1998; 
  Visto il decreto  ministeriale  4  aprile  1987,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  113  del   18   maggio   1987,   concernente
l'istituzione dei  corsi  antincendio  di  base  e  avanzato  per  il
personale marittimo; 
  Visto il decreto  ministeriale  6  aprile  1987,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  113  del   18   maggio   1987,   concernente
l'istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio; 
  Visto il decreto ministeriale  18  luglio  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  202  del   29   agosto   1991,   concernente
l'istituzione del corso di sicurezza per navi petroliere; 
  Visto il decreto ministeriale  18  luglio  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  202  del   29   agosto   1991,   concernente
l'istituzione del corso di sicurezza per  navi  cisterna  adibite  al
trasporto di gas liquefatti; 
  Visto il decreto ministeriale  31  luglio  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  202  del   29   agosto   1991,   concernente
l'istituzione del corso di sicurezza per  navi  cisterne  adibite  al
trasporto di prodotti chimici; 
  Visto il decreto direttoriale  19  giugno  2001,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  173  del   27   luglio   2001,   concernente
l'istituzione del corso  di  sicurezza  personale  e  responsabilita'
sociale (Personal safety and social responsabilities - PSSR); 
  Visto il decreto  ministeriale  7  agosto  2001,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  211  dell'11  settembre  2001,   concernente
l'istituzione del corso all'uso del radar osservatore normale; 
  Visto il decreto  ministeriale  7  agosto  2001,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  209  dell'8  settembre   2001,   concernente
l'istituzione del corso all'uso dei  sistemi  radar  ed  elaborazione
automatica dei dati - ARPA; 
  Visto il decreto  direttoriale  7  agosto  2001,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2001, istitutivo del corso
di  addestramento  radar  ARPA  -  bridge  team  work  -  ricerca   e
salvataggio; 
  Visto il decreto  direttoriale  7  agosto  2001,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  209  dell'8  settembre   2001,   concernente
l'istituzione  del  corso  di  familiarizzazione  alle  tecniche   di
sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di  gas  liquefatti,
prodotti chimici e per navi petroliere; 
  Visto il decreto direttoriale 14 dicembre 2001,  pub-blicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, istitutivo  del  corso
di primo soccorso sanitario elementare; 
  Visto il decreto  direttoriale  7  marzo  2007,  pubbli-cato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21  marzo  2007,  concernente  le  prove
pratiche per l'aggiornamento professionale; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2008, concernente  qualifiche
ed abilitazioni per il settore coperta e di macchina per gli iscritti
alla gente di mare; 
  Vista l'intesa intervenuta con il Ministero degli affari esteri, in
sede di conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, nella riunione del 2 febbraio 2006; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 marzo 2008; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata con la nota prot. n. 6040 in data 8 luglio 2008; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                      Validita' dei certificati 
 
  1.  I  certificati  adeguati  rilasciati  al  personale  marittimo,
redatti in lingua italiana e in lingua inglese, ai sensi del Capo  I,
articolo 2, lettera nn) del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 2001, n. 324, sono soggetti a rinnovo dopo sessanta  mesi  dal
loro rilascio. 
  2. I certificati adeguati di cui al comma 1, sono  rinnovati  dalle
autorita' marittime di iscrizione del marittimo. 
  3.  I  certificati  adeguati,  di  cui  alla  Regola   II/4   della
Convenzione STCW, abilitanti a  comune  in  servizio  di  guardia  di
coperta, ovvero, di cui alla Regola  III/4  della  Convenzione  STCW,
abilitanti a comune in servizio di guardia in macchina rilasciati  ai
sensi del Capo I, articolo 2, lettera nn) del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 324/2001, sono esclusi dalle disposizioni di  cui
al comma 1. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'   di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n.  214,  S.O.,  e'  il  seguente:  «3.  Con  decreto
          ministeriale  possono  essere  adottati  regolamenti  nelle
          materie  di  competenza  del  Ministro   o   di   autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto  1990,  n.
          241: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
          e di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192,
          e' il seguente: «Art. 14  (Conferenza  di  servizi).  -  1.
          Qualora sia opportuno effettuare un  esame  contestuale  di
          vari  interessi  pubblici  coinvolti  in  un   procedimento
          amministrativo,  l'amministrazione  procedente  indice   di
          regola una conferenza di servizi. 
              2. La conferenza di servizi e'  sempre  indetta  quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni pubbliche e non li  ottenga,  entro  trenta
          giorni  dalla  ricezione,  da  parte   dell'amministrazione
          competente, della relativa richiesta.  La  conferenza  puo'
          essere altresi' indetta  quando  nello  stesso  termine  e'
          intervenuto il  dissenso  di  una  o  piu'  amministrazioni
          interpellate. 
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per l'esame contestuale  di  interessi  coinvolti  in  piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesimi
          attivita' o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza  e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una delle amministrazioni che curano  l'interesse  pubblico
          prevalente.  L'indizione  della  conferenza   puo'   essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 
              4. Quando l'attivita' del privato  sia  subordinata  ad
          atti di consenso, comunque  denominati,  di  competenza  di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione   competente   per   l'adozione    del
          provvedimento finale. 
              5. In caso di  affidamento  di  concessione  di  lavori
          pubblici  la  conferenza  di  servizi  e'   convocata   dal
          concedente ovvero, con il  consenso  di  quest'ultimo,  dal
          concessionario entro quindici  giorni  fatto  salvo  quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
          ad istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso  al
          concedente il diritto di voto. 
              5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
          la conferenza di servizi e' convocata e svolta  avvalendosi
          degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi  e
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.». 
          Nota all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 2, lettera  nn)  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, recante: 
          «Regolamento  di  attuazione  delle  direttive  94/58/CE  e
          98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per  la
          gente di mare»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          agosto 2001, n. 187, S.O., e' il seguente: 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          regolamento si intende per: 
                a) - mm) (omissis); 
                nn)  "certificato  adeguato"  il  documento  previsto
          nell'annesso   alla   Convenzione   STCW,   rilasciato    e
          convalidato  conformemente  al  presente  regolamento,  che
          abilita il titolare a prestare servizio nella qualifica e a
          svolgere  le  funzioni   corrispondenti   al   livello   di
          responsabilita' menzionate sul certificato medesimo a bordo
          di  una  nave  del  tipo   e   dalle   caratteristiche   di
          tonnellaggio e potenza di  propulsione  considerati  e  nel
          particolare viaggio cui essa e' adibita;».