La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.
                    Autorizzazione alla ratifica

    1. Il  Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il
Protocollo  n.  13  alla  Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali,  relativo all'abolizione
della  pena  di  morte in qualsiasi circostanza, fatto a Vilnius il 3
maggio 2002.