IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2007; Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2008; Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, dello sviluppo economico, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori di cui al comma 2, nonche' la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio. 2. Il presente decreto si applica alle pile e agli accumulatori, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati. 3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le pile e gli accumulatori utilizzati in: a) apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, armi, munizioni e materiale bellico, purche' destinati a fini specificamente militari; b) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 25 febbraio 2008, n. 34, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2008, n. 56, S.O. - La direttiva 2006/66/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 26 settembre 2006, n. L 266. - La direttiva 91/157/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 26 marzo 1991, n. L 78. Nota all'art. 1: - Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante: «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2003, n. 182, S.O».