IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, ed in particolare l'articolo 14, comma 2; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n.
258, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo  2004,  n.
84; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  2006,
n. 309; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2007,
n. 175; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 2007,
n. 187; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in  particolare
l'articolo 1, comma 20; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
13 novembre 2008,  in  attuazione  dell'articolo  1,  comma  18,  del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 
  Sentite le Organizzazioni sindacali; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 luglio 2008; 
  Visti i pareri del  Consiglio  di  Stato,  espressi  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 24 luglio e  del
28 agosto 2008; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 novembre 2008; 
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per
la pubblica amministrazione e l'innovazione; 
 
                 E m a n a il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente regolamento si intendono per: 
    a) uffici  di  diretta  collaborazione:  gli  uffici  di  diretta
collaborazione con il Ministro dello  sviluppo  economico,  e  con  i
Sottosegretari di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico,
di cui all'articolo 14, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  ed  all'articolo  7  del
decreto  legislativo  30  luglio   1999,   n.   300,   e   successive
modificazioni; 
    b) Ministro: il Ministro dello sviluppo economico; 
    c) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico; 
    d) decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 
    e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato  presso  il
Ministero dello sviluppo economico. 
 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 24/12/2008,  n.
300 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Avvertenza: 
             Il testo delle note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali  e'  operante  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
             L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
             - Si riporta il testo dell'art. 17,  comma  4-bis  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400: "Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri". 
             4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri sono  determinate,  con  regolamenti  emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.". 
             - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
          "Riordino e potenziamento dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  18  agosto
          1999, n. 193. 
             - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
          "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: 
             - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  14  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  "Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni  pubbliche",  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: 
             "2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1  il
          Ministro si avvale di  uffici  di  diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
          agosto 1988, n. 400. A  tali  uffici  sono  assegnati,  nei
          limiti  stabiliti  dallo  stesso  regolamento:   dipendenti
          pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o
          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo
          determinato disciplinati dalle norme  di  diritto  privato;
          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le assegnazioni di personale, ivi  compresi  gli  incarichi
          anche  di  livello  dirigenziale  e  le  consulenze   e   i
          contratti, anche a  termine,  conferiti  nell'ambito  degli
          uffici di cui al presente comma,  decadono  automaticamente
          ove non confermati entro trenta giorni dal  giuramento  del
          nuovo Ministro. Per i dipendenti  pubblici  si  applica  la
          disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della  legge  15
          maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si  provvede
          al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari
          di Stato. Con decreto adottato  dall'autorita'  di  Governo
          competente, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, e'  determinato,
          in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge
          15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi  di  spesa  e,  per  il
          personale disciplinato dai contratti  collettivi  nazionali
          di lavoro, fino ad una specifica  disciplina  contrattuale,
          il  trattamento  economico  accessorio,  da   corrispondere
          mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi
          di reperibilita' e di disponibilita' ad  orari  disagevoli,
          ai dipendenti assegnati agli  uffici  dei  Ministri  e  dei
          Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste  in  un
          unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro
          straordinario, per la produttivita'  collettiva  e  per  la
          qualita'  della  prestazione   individuale.   Con   effetto
          dall'entrata in vigore del regolamento di cui  al  presente
          comma sono abrogate le norme  del  regio  decreto-legge  10
          luglio  1924,  n.  1100,  e  successive  modificazioni   ed
          integrazioni,  ed   ogni   altra   norma   riguardante   la
          costituzione e la disciplina dei gabinetti dei  Ministri  e
          delle   segretarie   particolari   dei   Ministri   e   dei
          Sottosegretari di Stato.". 
             - Il decreto del Presidente della Repubblica  14  maggio
          2001, n. 258, abrogato dal presente  decreto  ("Regolamento
          di organizzazione degli uffici  di  diretta  collaborazione
          all'opera del  Ministro  delle  comunicazioni"),  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2001, n. 153 . 
             - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  2  marzo
          2004, n. 84, recante "Modifiche ed integrazioni al  decreto
          del Presidente della Repubblica 14  maggio  2001,  n.  258,
          concernente  l'organizzazione  degli  uffici   di   diretta
          collaborazione  del  Ministro  delle   comunicazioni",   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 31 marzo 2004, n. 76. 
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
          2006, n. 309, recante  "Regolamento  recante  modifiche  ed
          integrazioni al D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258,  concernente
          l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del
          Ministro delle comunicazioni", e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 30 gennaio 2007, n. 24. 
             -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   17
          settembre 2007,  n.  175,  abrogato  dal  presente  decreto
          ("Regolamento di organizzazione  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione del Ministro del commercio internazionale"),
          e' stato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  25  ottobre
          2007, n. 249. 
             -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   20
          settembre 2007,  n.  187,  abrogato  dal  presente  decreto
          ("Regolamento di organizzazione  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione del Ministro dello sviluppo economico"),  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre  2007,
          n. 259. 
             - Si riporta il testo  del  comma  20  dell'art.  1  del
          decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14
          luglio 2008, n.  121,  recante  "Disposizioni  urgenti  per
          l'adeguamento delle strutture di  Governo  in  applicazione
          dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007,
          n. 244": 
             "20. Con riferimento  ai  Ministeri  per  i  quali  sono
          previsti accorpamenti, in via provvisoria e, comunque,  per
          un periodo massimo di sei mesi a decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, nelle more dell'approvazione  del  regolamento  di
          organizzazione dei relativi uffici funzionali,  strumentali
          e di diretta collaborazione con le autorita' di Governo, la
          struttura di tali uffici e' definita,  nel  rispetto  delle
          leggi vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri, su proposta del Ministro competente,  sentito  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. Fino alla  data  di
          entrata  in   vigore   di   tale   decreto   si   applicano
          transitoriamente  i  provvedimenti  organizzativi  vigenti,
          purche' resti ferma  l'unicita'  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione  di  vertice.  Con  decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  su  proposta  dei  Ministri
          competenti,  sono  apportate  le  variazioni  di   bilancio
          occorrenti per l'adeguamento  del  bilancio  di  previsione
          dello Stato alla nuova struttura del Governo.". 
          Nota all'art. 1: 
             - Per l'art. 14, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, si veda note alle premesse. 
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   7   del   decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   300,   e   successive
          modificazioni,  recante  "Riforma  dell'organizzazione  del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 
          59": 
             "Art.  7  (Uffici  di  diretta  collaborazione  con   il
          Ministro). - 1.  La  costituzione  e  la  disciplina  degli
          uffici  di  diretta  collaborazione   del   Ministro,   per
          l'esercizio  delle  funzioni  ad  esso   attribuite   dagli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 
          29,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,
          l'assegnazione di personale a tali  uffici  e  il  relativo
          trattamento  economico,  il   riordino   delle   segreterie
          particolari dei  Sottosegretari  di  Stato,  sono  regolati
          dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29. 
             2. I regolamenti di cui al suddetto art.  14,  comma  2,
          del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,   si
          attengono, tra l'altro,  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
              a) attribuzione dei compiti di  diretta  collaborazione
          secondo criteri  che  consentano  l'efficace  e  funzionale
          svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi,  di
          elaborazione delle politiche  pubbliche  e  di  valutazione
          della relativa attuazione e  delle  connesse  attivita'  di
          comunicazione, nel rispetto del  principio  di  distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione; 
              b)   assolvimento   dei   compiti   di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
          del decreto legislativo 7 agosto 1997,  n.  279,  anche  in
          funzione della verifica  della  gestione  effettuata  dagli
          appositi  uffici,  nonche'  del  compito  di  promozione  e
          sviluppo dei sistemi informativi; 
              c) organizzazione degli uffici  preposti  al  controllo
          interno di diretta collaborazione con il Ministro,  secondo
          le disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino  e
          potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio  e
          valutazione dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei  risultati
          dell'attivita' svolta dalle amministrazioni  pubbliche,  in
          modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento  dei
          compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso  la
          provvista di adeguati  mezzi  finanziari,  organizzativi  e
          personali; 
              d) organizzazione del settore giuridico-legislativo  in
          modo da assicurare: il raccordo permanente con  l'attivita'
          normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi
          del Governo  garantendo  la  valutazione  dei  costi  della
          regolazione,  la   qualita'   del   linguaggio   normativo,
          l'applicabilita' delle norme introdotte, lo  snellimento  e
          la semplificazione della normativa, la  cura  dei  rapporti
          con gli  altri  organi  costituzionali,  con  le  autorita'
          indipendenti e con il Consiglio di Stato; 
              e) attribuzione dell'incarico di Capo degli  uffici  di
          cui   al   comma   1    ad    esperti,    anche    estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.".