IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  l'articolo  1,  comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n.
296  («legge  finanziaria  2007»), che autorizza un contributo di 100
milioni  di  euro,  per  l'anno  2008,  per lo sviluppo delle filiere
logistiche   dei  servizi  ed  interventi  concernenti  i  porti  con
connotazioni  di  hub portuali di interesse nazionale, nonche' per il
potenziamento   dei  servizi  mediante  interventi  finalizzati  allo
sviluppo dell'intermodalita' e delle attivita' di transhipment;
  Visti  i commi 1004, 1005, 1006 e 1007 dell'articolo 1 della citata
legge,  i  quali  forniscono ulteriori indicazioni sulla destinazione
delle  risorse  di cui al predetto comma 1003 nonche' sulle modalita'
del loro utilizzo;
  Considerato  che il comma 1003 del citato articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, prevede che il Ministro dei trasporti, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, definisca, con proprio
decreto,  adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto   1988,   n.   400,   i   criteri  e  le  caratteristiche  per
l'individuazione  degli  hub portuali di interesse nazionale, ai fini
di  cui  al  comma  medesimo  e,  pertanto,  allo scopo di consentire
l'assegnazione delle risorse in esso previste;
  Considerata  la necessita' di emanare il decreto di cui al predetto
comma 1003, allo scopo di definire i criteri e le caratteristiche per
l'individuazione  degli  hub  portuali di interesse nazionale, per le
anzidette finalita';
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuto  che gli elementi indicatori da prendere in considerazione
per  1'individuazione  di  un hub portuale di interesse nazionale, ai
predetti  fini,  debbano  essere  riferiti, per valori relativi ad un
triennio,  ai volumi delle principali categorie di merci movimentate,
al   numero   di   contenitori  imbarcati  e  sbarcati  nonche'  alla
disponibilita'  di  adeguate  infrastrutture  ed aree al servizio dei
traffici  nazionali ed internazionali, alla sussistenza di servizi di
trasporto  marittimo  di  feederaggio, nonche' alla disponibilita' di
connessioni con strutture logistiche di lavorazione della merce;
  Ritenuto  opportuno  fare  riferimento,  per  l'individuazione  del
valore degli indicatori di carattere quantitativo, ai dati pubblicati
dall'Istituto  nazionale di statistica (ISTAT) ovvero, in mancanza di
questi,  ai  dati  rilevati  dalle  autorita'  portuali,  per i porti
ricompresi  nell'ambito  delle  circoscrizioni  territoriali di dette
autorita',  ovvero  a  quelli  rilevati  dalle  competenti  autorita'
marittime;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 28 febbraio 2008;
  Considerato  che  la  predetta  Conferenza  permanente  ha espresso
parere  favorevole,  alla  duplice condizione che, nel provvedimento,
sia  evitato ogni riferimento alla qualificazione del porto hub e sia
previsto  che  il  quantitativo  complessivo  di  merce imbarcata per
l'estero e sbarcata in provenienza da porti esteri non inferiore a 10
milioni   di  tonnellate,  quale  valore  medio  annuale  dell'ultimo
triennio, possa costituire indicatore alternativo a quello del numero
medio  annuo  di  contenitori  (espresso  in  twenty  feet equivalent
unit-teu)  imbarcati e sbarcati nell'ultimo triennio, non inferiore a
500.000, fermi restando gli altri elementi indicatori;
  Ritenuto  di  non accogliere la richiesta emendativa della predetta
Conferenza  permanente con riguardo alla seconda condizione di cui al
precedente  Considerato, in quanto detta richiesta ne snaturerebbe la
finalita',  non potendosi prefigurare, i criteri e le caratteristiche
degli  hub  portuali,  prescindendo  da  un  indicatore, quale quello
relativo  alla  movimentazione  dei contenitori (articolo 1, comma 1,
lettera b), che e' essenziale per tale tipologia di porti;
  Considerato   che,   nel   provvedimento,  non  e'  presente  alcun
riferimento alla qualificazione del porto hub e, pertanto, anche tale
richiesta non risulta suscettibile di accoglimento;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 22 settembre
2008;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, effettuata con la nota prot. n. 16941 del 20 ottobre 2008;
                               Adotta
                      il presente regolamento:

                               Art. 1.



  1.  Agli  esclusivi  fini  di cui all'articolo 1, comma 1003, della
legge   27  dicembre  2006,  n.  296,  gli  indicatori  quantitativi,
strutturali  e  funzionali per l'individuazione degli hub portuali di
interesse  nazionale  ammissibili  ai  relativi  contributi,  sono  i
seguenti:
   a)  volume complessivo del traffico medio annuo di merci imbarcate
e  sbarcate,  negli  ultimi  tre  anni, non inferiore a 20 milioni di
tonnellate;
   b)  numero  medio  annuo  di  contenitori (espresso in twenty feet
equivalent  unit-teu)  imbarcati e sbarcati nell'ultimo triennio, non
inferiore a 500.000;
   c)   disponibilita'   di  banchine  o  punti  di  ormeggio  idonei
all'accosto  di  naviglio  specializzato per il trasporto di merci in
colli e di merci alla rinfusa, solide e liquide, in servizio su rotte
nazionali ed internazionali, in misura adeguata ai volumi di traffico
di cui agli indicatori individuati alle lettere a) e b);
   d)  disponibilita' di spazi e di strutture a terra per la sosta ed
il  deposito  delle  merci  in  colli  e  delle  merci alla rinfusa o
liquide,  in  misura  adeguata  ai  volumi  di  traffico  di cui agli
indicatori individuati alle lettere a) e b);
   e)  sussistenza  o avviata realizzazione, in prossimita' del porto
ed  in  collegamento con esso, di strutture logistiche di lavorazione
della  merce  e  disponibilita'  di servizi di trasporto marittimo di
feederaggio in partenza dal porto.
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1, sono hub portuali di interesse
nazionale i porti marittimi che dispongono degli indicatori di cui al
medesimo comma 1.
  3. Per l'individuazione del valore degli indicatori quantitativi di
cui  al  comma  1, si fa riferimento ai dati pubblicati dall'Istituto
nazionale  di  statistica relativi all'ultimo triennio o, in mancanza
di  questi,  ai  dati  rilevati dalle autorita' portuali, per i porti
ricompresi  nell'ambito  delle  circoscrizioni  territoriali di dette
autorita',  ovvero  a  quelli  rilevati  dalle  competenti  autorita'
marittime.
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  d.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse.
             Si  riporta  il  testo  del comma 1003 dell'art. 1 della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296:
             «1003.  Per  lo  sviluppo  delle  filiere logistiche dei
          servizi  ed interventi concernenti i porti con connotazioni
          di  hub  portuali  di  interesse  nazionale, nonche' per il
          potenziamento  dei  servizi mediante interventi finalizzati
          allo  sviluppo  dell'intermodalita'  e  delle  attivita' di
          transhipment,  e'  autorizzato un contributo di 100 milioni
          di  euro  per  l'anno  2008  da  iscrivere  nello  stato di
          previsione  della  spesa  del  Ministero  dei trasporti. Il
          Ministro  dei  trasporti,  sentita la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, definisce con proprio
          decreto,  adottato  ai  sensi  dell'art. 17, comma 3, della
          legge   23   agosto   1988,   n.   400,   i  criteri  e  le
          caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di
          interesse nazionale.».
             Si  riporta  il  testo  del comma 1004 dell'art. 1 della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296:
             «1004. Le risorse di cui al comma 1003 sono finalizzate,
          fino  alla  concorrenza  del 50 per cento, ad assicurare lo
          sviluppo  del  porto  di  Gioia  Tauro,  quale  piattaforma
          logistica  del  Mediterraneo  in  aggiunta  ai  porti  gia'
          individuati,  tra  i  quali  quello  di  Augusta e il porto
          canale  di  Cagliari,  nonche'  al  fine  di incentivare la
          localizzazione  nella  relativa  area portuale di attivita'
          produttive  anche  in  regime di zona franca in conformita'
          con la legislazione comunitaria vigente in materia.».
             Si  riporta  il  testo  del comma 1005 dell'art. 1 della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296:
             «1005.  Per  l'adozione  del  piano  di  sviluppo  e  di
          potenziamento dei sistemi portuali di interesse nazionale e
          per  la  determinazione  dell'importo  di spesa destinato a
          ciascuno   di  essi,  e'  istituito  un  apposito  Comitato
          composto   dal   Ministro   dei   trasporti,  dal  Ministro
          dell'interno,  dal  Ministro dell'economia e delle finanze,
          dal  Ministro  dello sviluppo economico, dal Ministro delle
          infrastrutture,  dal  Ministro dell'ambiente e della tutela
          del  territorio e del mare, dal Ministro dell'universita' e
          della   ricerca   nonche'   dai  presidenti  delle  regioni
          interessate,  Il  Comitato,  presieduto  dal Presidente del
          Consiglio  dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dei
          trasporti,  approva  il  piano di sviluppo, su proposta del
          Ministro dei trasporti.».
             Si  riporta  il  testo  del comma 1006 dell'art. 1 della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296:
             «1006.  Le somme di cui al comma 1003 non utilizzate dai
          soggetti  attuatori  al  termine  della realizzazione delle
          opere, comprese quelle provenienti dai ribassi d'asta, sono
          versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere
          riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  ad  apposito capitolo da istituire nello stato di
          previsione  del  Ministero dei trasporti per gli interventi
          di cui ai commi 1003, 1004 e 1005.».
             Si  riporta  il  testo  del comma 1007 dell'art. 1 della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296:
             «1007.  Agli  interventi  realizzati  ai sensi dei commi
          1003,  1004 e 1005 si applicano le disposizioni della parte
          II, titolo I, capo IV, sezione II, del codice dei contratti
          pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».
             Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge
          23 agosto 1988, n. 400:
             «3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie  d competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati da
          Governo.  Essi  debbono essere comunicati al Presidente del
          Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
          Nota all'art. 1:
             Per  il  comma  1003 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
          2006, n. 296. Si veda note alle premesse.