IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di porre rimedio alla frammentarieta' e alla lacunosita' del quadro normativo necessario per fronteggiare le emergenze nel settore delle risorse idriche, nonche' in tema di tutela ambientale; Considerato che occorre assicurare la continuita' e la funzionalita' dell'esercizio delle delicate funzioni di alcuni organismi istituzionali operanti nel sistema della tutela ambientale e della protezione civile, anche con riferimento al tempestivo svolgimento delle procedure di autorizzazione all'apertura di impianti di smaltimento e conversione energetica di rifiuti, nonche' in funzione di un piu' efficace contrasto dell'inquinamento delle acque; Considerato che non risulta ulteriormente prorogabile l'attuale sospensione dell'attivita' delle Autorita' di bacino e che va convalidata l'attivita' posta in essere dalle stesse e disciplinato il periodo di transizione sino all'adozione della nuova normativa prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Considerata l'urgenza di garantire la certezza del diritto in relazione al diffuso contenzioso in materia di danno ambientale, nonche' agli obiettivi di bonifica, di risanamento e di risarcimento dell'ulteriore danno ambientale provocato, con riferimento ai siti contaminati di interesse nazionale; Ritenuto che occorre predisporre misure indilazionabili per assicurare la funzionalita' di base di alcuni organismi operanti nel sistema della tutela ambientale, evitando la dispersione di professionalita' adeguate e garantendo la disponibilita' delle risorse finanziarie per il funzionamento; Ritenuto necessario un differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni concernenti la nuova tariffa integrata ambientale, in relazione all'imminente scadenza del precedente regime transitorio, nonche' di alcune disposizioni concernenti lo smaltimento di rifiuti non pericolosi in discarica, per consentire la gestione delle emergenze in atto in funzione della predisposizione di adeguate misure esecutive e dello sviluppo delle strutture impiantistiche necessarie; Ritenuto infine che occorra urgentemente modificare alcune disposizioni concernenti il regime delle responsabilita' e degli obblighi del produttore in relazione ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Autorita' di bacino di rilievo nazionale 1. Il comma 2-bis dell'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: "2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63 del presente decreto.". 2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorita' di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006. 3. Fino alla data di cui al comma 2, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale restano escluse dall'applicazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del medesimo articolo 74 da considerare ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2.