IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e urgenza di porre rimedio
alla   frammentarieta'   e  alla  lacunosita'  del  quadro  normativo
necessario  per  fronteggiare  le emergenze nel settore delle risorse
idriche, nonche' in tema di tutela ambientale;
  Considerato   che   occorre   assicurare   la   continuita'   e  la
funzionalita'   dell'esercizio  delle  delicate  funzioni  di  alcuni
organismi  istituzionali operanti nel sistema della tutela ambientale
e  della  protezione  civile,  anche  con  riferimento  al tempestivo
svolgimento   delle   procedure  di  autorizzazione  all'apertura  di
impianti  di smaltimento e conversione energetica di rifiuti, nonche'
in  funzione  di  un  piu' efficace contrasto dell'inquinamento delle
acque;
  Considerato  che  non  risulta  ulteriormente prorogabile l'attuale
sospensione  dell'attivita'  delle  Autorita'  di  bacino  e  che  va
convalidata  l'attivita'  posta in essere dalle stesse e disciplinato
il  periodo  di  transizione  sino all'adozione della nuova normativa
prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  Considerata  l'urgenza  di  garantire  la  certezza  del diritto in
relazione  al  diffuso  contenzioso  in  materia di danno ambientale,
nonche'  agli obiettivi di bonifica, di risanamento e di risarcimento
dell'ulteriore  danno  ambientale  provocato, con riferimento ai siti
contaminati di interesse nazionale;
  Ritenuto   che   occorre  predisporre  misure  indilazionabili  per
assicurare  la funzionalita' di base di alcuni organismi operanti nel
sistema   della   tutela   ambientale,  evitando  la  dispersione  di
professionalita'   adeguate  e  garantendo  la  disponibilita'  delle
risorse finanziarie per il funzionamento;
  Ritenuto  necessario  un  differimento dell'entrata in vigore delle
disposizioni  concernenti  la  nuova tariffa integrata ambientale, in
relazione  all'imminente  scadenza del precedente regime transitorio,
nonche'  di alcune disposizioni concernenti lo smaltimento di rifiuti
non  pericolosi  in  discarica,  per  consentire  la  gestione  delle
emergenze  in  atto  in  funzione  della  predisposizione di adeguate
misure  esecutive  e  dello  sviluppo  delle strutture impiantistiche
necessarie;
  Ritenuto   infine   che   occorra  urgentemente  modificare  alcune
disposizioni  concernenti  il  regime  delle  responsabilita' e degli
obblighi  del  produttore  in relazione ai rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, di
concerto   con   i   Ministri   per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione e dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
              Autorita' di bacino di rilievo nazionale

  1.  Il  comma  2-bis  dell'articolo  170  del decreto legislativo 3
aprile  2006,  n. 152, e' sostituito dal seguente: "2-bis. Nelle more
della  costituzione  dei  distretti  idrografici  di cui al Titolo II
della  Parte  terza  del presente decreto e della eventuale revisione
della  relativa disciplina legislativa, le Autorita' di bacino di cui
alla  legge  18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di
entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63 del presente decreto.".
  2.  Fino  alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del  Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 170, comma 2-bis, del
decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma
1,  sono  fatti  salvi  gli  atti  posti in essere dalle Autorita' di
bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006.
  3.  Fino  alla  data  di  cui al comma 2, le Autorita' di bacino di
rilievo  nazionale restano escluse dall'applicazione dell'articolo 74
del   decreto-legge   25   giugno   2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermi restando gli
obiettivi fissati ai sensi del medesimo articolo 74 da considerare ai
fini  dell'adozione  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 2.