IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice delle assicurazioni private; 
  Visti in particolare gli articoli 115 e 343, comma 5, del  predetto
Codice  concernenti,  fra  l'altro:  la  costituzione  del  Fondo  di
garanzia per i mediatori di assicurazione e di  riassicurazione  come
patrimonio separato presso la CONSAP; lo  scopo  di  tale  Fondo;  la
composizione del Comitato di gestione  cui  spetta  l'amministrazione
del Fondo; la procedura di determinazione del relativo  contributo  e
la sua misura massima; la successione  di  tale  Fondo  nei  rapporti
attivi e passivi al Fondo di garanzia gia' previsto dall'articolo  4,
comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792; nonche' la
previsione di norme relative all'amministrazione, alla  contribuzione
ed ai limiti di intervento stabilite  con  regolamento  del  Ministro
delle attivita' produttive, sentito 1'ISVAP; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro
istituito il Ministero dello  sviluppo  economico,  subentrato  nella
predetta competenza del Ministero delle attivita' produttive; 
  Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private  ed
acquisito per ragioni di opportunita' anche il parere  del  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2008; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
n. 27397 del 18 dicembre 2008 e il nulla osta  della  Presidenza  del
Consiglio di Ministri rilasciato in data 8  gennaio  2009,  prot.  n.
DAGL/12.3.4./19/51; 
 
                             A d o t t a 
 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
 
                             Definizioni 
 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) «codice»: il codice delle  assicurazioni  private  di  cui  al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
    b) «CONSAP»:  la  Concessionaria  servizi  assicurativi  pubblici
S.p.A.; 
    c) «contributo»: la contribuzione annuale dei mediatori a  favore
del Fondo determinata a sensi dell'articolo 115, comma 3, del codice; 
    d) «Fondo»: il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione
e di riassicurazione, di cui all'articolo 115 del codice; 
    e) «ISVAP»:  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni
private e di interesse collettivo; 
    f)  «mediatori»:  gli  intermediari   di   assicurazione   e   di
riassicurazione iscritti nella sezione di cui all'articolo 109, comma
2, lettera b), del codice; 
    g) «polizza»: la polizza di assicurazione  della  responsabilita'
civile, di cui agli articoli 110,  comma  3,  e  112,  comma  3,  del
codice; 
    h) «registro»: il registro unico elettronico  degli  intermediari
assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma  1,  del
codice; 
    i) «Comitato»: il Comitato di gestione di  cui  all'articolo  115
del codice. 
 
          Avvertenza: 
 
             Il testo delle note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e' operante  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
             - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della  legge
          23 agosto 1988, n. 400: 
             «3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sott'ordinate  al  Ministro,  quando  la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
             Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante
          il Codice delle assicurazioni private e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n.  239  del  13-10-2005  -  supplemento
          ordinario n. 163). 
             - Si riporta il testo dell'art.  115  del  Codice  delle
          assicurazioni private: 
             «Art.  115.  Fondo  di  garanzia  per  i  mediatori   di
          assicurazione e di riassicurazione. 
             1. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di
          cui all'art. 109, comma 2,  lettera  b),  deve  aderire  al
          Fondo di garanzia costituito presso la CONSAP per risarcire
          il  danno  patrimoniale  causato  agli  assicurati  e  alle
          imprese di assicurazione  o  di  riassicurazione  derivante
          dall'esercizio dell'attivita' di mediatore  assicurativo  o
          riassicurativo    che    non    sia     stato     risarcito
          dall'intermediario o non sia stato indennizzato  attraverso
          la polizza di cui, rispettivamente, all'art. 110, comma  3,
          e all'art. 112, comma 3. 
             2. L'amministrazione del Fondo  spetta  ad  un  comitato
          nominato  con  decreto   del   Ministro   delle   attivita'
          produttive, che e' composto da un dirigente  del  Ministero
          delle attivita' produttive, con funzioni di presidente,  da
          un dirigente del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          da un funzionario dell ' ISVAP,  da  un  funzionario  della
          CONSAP, da due rappresentanti degli  intermediari  iscritti
          nella  corrispondente   sezione   del   registro,   da   un
          rappresentante  delle  imprese  di   assicurazione   e   di
          riassicurazione. 
             3.   Le   norme   relative   all'amministrazione,   alla
          contribuzione ed ai limiti di intervento sono stabilite con
          regolamento  del  Ministro  delle   attivita'   produttive,
          sentito l'ISVAP. Il contributo e'  determinato  annualmente
          con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'   produttive,
          sentito l'ISVAP ed il comitato di gestione, in  misura  non
          superiore allo  zero  virgola  cinquanta  per  cento  delle
          provvigioni  annualmente  acquisite,  anche  al   fine   di
          garantire   comunque   la   copertura   degli   oneri    di
          funzionamento del comitato di cui al comma 2. 
             4. Il Fondo costituisce patrimonio  separato  da  quello
          del soggetto presso il quale e' costituito e  da  eventuali
          altri fondi. Sul Fondo non sono ammesse azioni, sequestri o
          pignoramenti dei creditori del soggetto che  li  amministra
          ne'   dei   creditori   dei   singoli    intermediari,    o
          nell'interesse degli stessi,  diversi  dagli  assicurati  o
          dalle imprese. Il Fondo  non  puo'  essere  compreso  nelle
          procedure concorsuali che riguardano  il  soggetto  che  li
          amministra o i singoli intermediari partecipanti. 
             5. Il Fondo e' surrogato nei diritti degli assicurati  e
          delle imprese di assicurazione e  di  riassicurazione  fino
          alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.». 
             - Si riporta il testo del 5°  comma  dell'art.  343  del
          Codice delle assicurazioni private: 
             «5. Il Fondo di cui all'art. 115  succede  nei  rapporti
          attivi e passivi al Fondo di garanzia per  l'attivita'  dei
          mediatori di assicurazione e  di  riassicurazione,  di  cui
          all'art. 4, comma 1, lettera f), della  legge  28  novembre
          1984, n. 792, e continua ad operare nei casi  previsti  dal
          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato in data 30 aprile 1985,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 110 dell'11 maggio 1985. 
             6. Le persone fisiche di  cui  al  presente  articolo  e
          quelle  iscritte  nel  registro   degli   intermediari   di
          assicurazione e di riassicurazione non sono  soggette  agli
          obblighi previsti a carico degli  agenti  di  commercio  in
          materia di previdenza integrativa.». 
             - Si riporta il testo  dell'art.  4,  comma  1,  lettera
          f)della legge 28 novembre 1984, n. 792 recante «Istituzione
          e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione»: 
             «f)  aver  aderito  al  Fondo  di  garanzia   costituito
          nell'ambito del Ministero dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato per risarcire gli assicurati e le  imprese
          di  assicurazione  dei  danni   derivanti   dalla   propria
          attivita'  e  non  garantiti  dalla  polizza  di  cui  alla
          successiva lettera g).  Il  Fondo  e'  amministrato  da  un
          comitato, composto  da  tre  rappresentanti  del  Ministero
          dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  da  tre
          rappresentanti del Ministero del tesoro e da tre  mediatori
          eletti dagli iscritti all'albo, nominato  con  decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
          presieduto da un componente eletto dal Comitato stesso, che
          lo   sceglie   tra   i   rappresentanti    del    Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il  fondo
          e' alimentato dai contributi degli aderenti; la misura  dei
          contributi, comunque non  inferiore  allo  0,50  per  cento
          delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai
          mediatori   di   assicurazione   e   dai    mediatori    di
          riassicurazione, e' fissata  annualmente  con  decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          tenendo conto dell'anzianita' di esercizio dell'attivita' e
          del  volume   di   affari.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  saranno
          stabilite le disposizioni necessarie alla costituzione e al
          funzionamento del fondo.». 
             Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio  2006,  n.  233,  reca
          «Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri  e
          dei Ministeri» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          114 del 18 maggio 2006. 
             «3. Ai fini dell'iscrizione, la societa'  deve  altresi'
          avere  stipulato  la   polizza   di   assicurazione   della
          responsabilita' civile professionale di cui  all'art.  110,
          comma 3, per l'attivita' di  intermediazione  svolta  dalla
          societa', dalle persone fisiche di cui al comma 2,  nonche'
          per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed
          infedelta'  dei  dipendenti,  dei  collaboratori  o   delle
          persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.». 
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  109,  comma  1,  del
          «Codice»: 
             «1. L'ISVAP disciplina, con regolamento, la formazione e
          l'aggiornamento del registro unico  elettronico  nel  quale
          sono   iscritti    gli    intermediari    assicurativi    e
          riassicurativi  che  hanno  residenza  o  sede  legale  nel
          territorio della Repubblica.». 
             Per l'art. 115 del «Codice», si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
          Nota all'art. 1: 
             Per l'art. 115 e 343 del decreto legislativo 7 settembre
          2005, n. 209 («Codice» delle assicurazioni private)si  veda
          nelle note alle premesse. 
             L'art. 109, comma 2,  lettera  b),  del  «Codice»  cosi'
          recita: 
              «b) i mediatori di assicurazione o di  riassicurazione,
          altresi' denominati broker, in qualita' di intermediari che
          agiscono  su  incarico  del  cliente  e  senza  poteri   di
          rappresentanza   di   imprese   di   assicurazione   o   di
          riassicurazione». 
             - Si riporta il testo degli articoli 110, comma 3 e 112,
          comma 3 del «Codice». 
             «3. Salvo quanto previsto  all'art.  109,  comma  3,  ed
          all'art.  112,  comma  3,  la  persona  fisica,   ai   fini
          dell'iscrizione nella sezione del registro di cui  all'art.
          109, comma 2, lettere a) o b), deve altresi' stipulare  una
          polizza di assicurazione della responsabilita'  civile  per
          l'attivita' svolta in forza dell'iscrizione al registro con
          massimale di almeno un milione di euro per ciascun sinistro
          e di un milione e mezzo di euro  all'anno  globalmente  per
          tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell'Unione
          europea,  per  danni  arrecati  da  negligenze  ed   errori
          professionali   propri   ovvero   da   negligenze,   errori
          professionali   ed   infedelta'   dei    dipendenti,    dei
          collaboratori  o  delle  persone  del  cui   operato   deve
          rispondere a norma di legge. I limiti di copertura  possono
          essere elevati dall'ISVAP, con regolamento,  tenendo  conto
          delle  variazioni  dell'indice  europeo   dei   prezzi   al
          consumo.». 
             «3. Ai fini dell'iscrizione, la societa'  deve  altresi'
          avere  stipulato  la   polizza   di   assicurazione   della
          responsabilita' civile professionale di cui  all'art.  110,
          comma 3, per l'attivita' di  intermediazione  svolta  dalla
          societa', dalle persone fisiche di cui al comma 2,  nonche'
          per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed
          infedelta'  dei  dipendenti,  dei  collaboratori  o   delle
          persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.». 
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  109,  comma  1,  del
          «Codice»: 
             «1. L'ISVAP disciplina, con regolamento, la formazione e
          l'aggiornamento del registro unico  elettronico  nel  quale
          sono   iscritti    gli    intermediari    assicurativi    e
          riassicurativi  che  hanno  residenza  o  sede  legale  nel
          territorio della Repubblica.». 
             Per l'art. 115 del «Codice», si  veda  nelle  note  alle
          premesse.