IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34;
  Vista   la  direttiva  2006/87/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le
navi  della  navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE
del Consiglio;
  Vista  la  direttiva  2006/137/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/87/CE
che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;
  Vista  la  direttiva  2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008,
che  adegua  la  direttiva  2006/87/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio,   che   fissa  i  requisiti  tecnici  per  le  navi  della
navigazione  interna  a  motivo  dell'adesione  della  Repubblica  di
Bulgaria e della Romania;
  Visto  l'articolo  11  della  direttiva  2008/68/CE  del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto
interno di merci pericolose;
  Vista  la  direttiva 2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre
2008,  che  modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  che  fissa  i  requisiti  tecnici  per le navi della
navigazione interna;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 febbraio 2009;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

                                Emana
                  il presente decreto legislativo:


                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1.  Le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti
unita' navali che effettuano navigazione nelle vie navigabili interne
situate nel territorio nazionale e indicate nell'Allegato I:
   a)  alle  navi  nuove  di  lunghezza  pari o superiore a 20 metri;
ovvero
   b)  alle  navi  nuove  per  le  quali il prodotto tra lunghezza L,
larghezza  B  e immersione T e' pari o superiore in volume a 100 m³,
indipendentemente dalla lunghezza.
  2.  Le  disposizioni del presente decreto si applicano inoltre alle
seguenti unita' navali nuove:
   a)  ai  rimorchiatori  e agli spintori destinati a rimorchiare o a
spingere oppure alla propulsione in formazione di coppia delle unita'
navali;
   b) alle navi da passeggeri;
   c) ai galleggianti.
  3.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  non si applicano alle
seguenti unita' navali:
   a)  alle  navi esistenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7,
comma 2;
   b) alle navi traghetto che hanno funzione di mero collegamento tra
due sponde opposte di un fiume o canale;
   c)   alle   navi  militari  e  da  guerra,  nonche'  alle  navi  e
galleggianti in servizio governativo non commerciale;
   d) alle navi della navigazione marittima, che
    1) navigano o si trovano in acque soggette a formazione di marea;
    2)   navigano   temporaneamente   nelle  acque  interne,  purche'
provviste:
    2.1) di un certificato attestante la conformita' alla convenzione
internazionale  per  la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS)
del  1974  o  uno strumento equivalente, un certificato attestante la
conformita'  alla  convenzione  internazionale sulla linea di massimo
carico  del  1966  o  uno  strumento  equivalente,  e  un certificato
internazionale  per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale
(IOPP) che attesti la conformita' alla convenzione internazionale per
la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL) del 1973; o
    2.2)  di  un  certificato  rilasciato  in  conformita' al decreto
legislativo  4  febbraio  2000,  n.  45, ovvero ad altra disposizione
dello  Stato  di  bandiera  attuativa  della  direttiva  98/18/CE del
Consiglio,  del  17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di
sicurezza  per  le navi da passeggeri, per le navi passeggeri cui non
si applicano le convenzioni di cui all'alinea precedente; o
    2.3)  di  un  certificato  di sicurezza rilasciato dallo Stato di
bandiera per le unita' da diporto cui non si applicano le convenzioni
di cui al numero 2.1).
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
             -   L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  La legge 25 febbraio 2008, n. 34, reca: «Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee.  (Legge  comunitaria
          2007). Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n.
          56, S.O.».
             -  La  direttiva 2006/87/CE e la direttiva 2006/137 sono
          pubblicate nella G.U.C.E. n. L 389 del 30 dicembre 2006.
             -  La  direttiva 82/714/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          28 ottobre 1982 n. L 301.
             -  La  direttiva 2008/59/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          27 giugno 2008 n. L 166.
             -  La  direttiva 2008/68/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          n. L 260 del 30 settembre 2008.
             -  La  direttiva 2008/87/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          n. L 255 del 23 settembre 2008.
          Note all'art. 1:
             -  Il  decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, reca:
          «Attuazione   della   direttiva   98/18/CE   relativa  alle
          disposizioni  e  alle  norme  di  sicurezza  per le navi da
          passeggeri adibite a viaggi nazionali.
             Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2000, n. 55,
          S.O.».
             -  La direttiva 98/18/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n.
          L 144 del 15/5/98.