IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
  Visto l'articolo 2, comma 92, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
che ha disposto la soppressione della qualifica di Dirigente generale
di  pubblica  sicurezza di livello B e delle corrispondenti posizioni
di  organico  di  livello B, nonche' l'inquadramento dei dirigenti in
possesso  della  predetta  qualifica  alla data del 31 dicembre 2007,
nella qualifica di prefetto, con decorrenza 1° gennaio 2008;
  Visto  l'articolo  2,  comma 95, lettera f) della legge 24 dicembre
2007,  n.  244, che ha disposto all'articolo 59, comma 1, del decreto
legislativo  5  ottobre 2000, n. 334, la sostituzione delle parole «e
dai  dirigenti  generali  di livello B» con le parole «e dai prefetti
provenienti  dai  ruoli  della Polizia di Stato in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza»;
  Visto  l'articolo  4  del decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre  2001,  n.  398, recante il regolamento sull'organizzazione
degli  uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero
dell'interno;
  Visto  il  decreto legislativo n. 334 del 2000, recante il riordino
dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato,
ed  in  particolare  l'articolo  59  che  prevede  l'istituzione,  da
adottarsi   con   regolamento   del   Ministro   dell'interno,  della
Commissione   per   la   progressione   in   carriera  del  personale
appartenente  ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di
Stato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335,  concernente  l'ordinamento del personale della Polizia di Stato
che espleta funzioni di polizia;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337,  concernente  l'ordinamento del personale della Polizia di Stato
che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
338,  concernente l'ordinamento del personale dei ruoli professionali
dei sanitari della Polizia di Stato;
  Visto  il decreto ministeriale 15 gennaio 2002, n. 5, recante norme
per   l'istituzione,   l'organizzazione  ed  il  funzionamento  della
Commissione   per   la   progressione   in   carriera  del  personale
appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dipendenti della Polizia di
Stato  ed in particolare l'articolo 3, comma 2, che sancisce, ai fini
della  regolarita'  delle  riunioni, la necessaria presenza di almeno
sette dei componenti della Commissione medesima;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerato  che alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo
2, comma 95, lettera f), della legge n. 244 del 2007, la composizione
della  Commissione  potrebbe non risultare sufficiente a garantire la
validita' delle riunioni;
  Ritenuto di dover modificare, al fine di garantire la funzionalita'
della  Commissione,  le  disposizioni  dell'articolo  3, comma 2, del
predetto   decreto   del   Ministro   dell'interno  n.  5  del  2002,
commisurando  il  numero legale utile ai fini della regolarita' delle
sedute   ad   una  previsione  frazionaria  rispetto  al  numero  dei
componenti;
  Udito  il  parere  n.  4706/08  del  Consiglio  di  Stato, espresso
nell'adunanza  della Sezione consultiva per gli atti normativi del 17
settembre 2008, le cui osservazioni sono state recepite integralmente
nel presente regolamento;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

  Modifica  al  decreto del Ministro dell'interno 15 gennaio 2002, n.
5,   recante   «Norme   per  l'istituzione,  l'organizzazione  ed  il
funzionamento  della  Commissione per la progressione in carriera del
personale  appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dipendenti della
Polizia di Stato»;

                               Art. 1.



  1.  All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 15 gennaio
2002, n. 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2.  Per  la  validita'  delle riunioni e' necessaria, di norma, la
presenza di due terzi e, comunque, di almeno quattro dei componenti».
  Il  presente  decreto,  munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 19 gennaio 2009

                                                 Il Ministro : Maroni

Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 4 Interno, foglio n. 1
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  La  legge  1° aprile 1981, n. 121 e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O.
             - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 92, della legge
          24  dicembre  2007,  n.  244  ,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:
             «Art. 2. - 1. (omissis).
             92.  In  relazione  a quanto previsto dall'art. 1, comma
          430,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la qualifica di
          dirigente    generale    di   pubblica   sicurezza   e   le
          corrispondenti  posizioni  di  organico  di  livello B sono
          soppresse.   I   dirigenti   che  rivestivano  la  predetta
          qualifica alla data del 31 dicembre 2007 sono inquadrati, a
          decorrere   dal   giorno  successivo,  nella  qualifica  di
          prefetto   e   collocati   in   un   ruolo  ad  esaurimento
          soprannumerario,  riassorbibile all'atto del collocamento a
          riposo.  Agli  stessi  e'  garantito  l'impiego  sino  alla
          cessazione  del  servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 433,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 2, comma 95 della legge
          24  dicembre  2007,  n.  244  ,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:
             «Art. 2.  - 1. (omissis).
             95.  In  relazione  alla soppressione della qualifica di
          dirigente  generale  di pubblica sicurezza di livello B, al
          decreto  legislativo  5  ottobre 2000, n. 334, e successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a)  all'art.  10,  commi  1  e  2  sono  sostituiti dal
          seguente:
             "1.   Il   percorso   di   carriera  occorrente  per  la
          partecipazione  allo scrutinio per l'ammissione al corso di
          formazione  per l'accesso alla qualifica di primo dirigente
          ed  al concorso, per titoli ed esami, previsti dall'art. 7,
          comma  1,  nonche'  per  l'ammissione allo scrutinio per la
          promozione   alla  qualifica  di  dirigente  superiore,  e'
          definito  con decreto del Ministro dell'interno su proposta
          della  commissione  di  cui all'art. 59, secondo criteri di
          funzionalita'     dell'Amministrazione    della    pubblica
          sicurezza, comunque non inferiori ad un anno";
              b)  all'art.  1, comma 2, le parole "dirigente generale
          di   pubblica  sicurezza  di  livello  B"  sono  soppresse;
          all'art. 2, il comma 8 e' abrogato;
              c)  all'art.  11,  comma  2, le parole "e dai dirigenti
          generali   di   pubblica  sicurezza  di  libello  B)"  sono
          sostituite  dalle  seguenti "e dai prefetti provenienti dai
          ruoli   della  Polizia  di  Stato  in  servizio  presso  il
          Dipartimento della pubblica sicurezza";
              d)  all'art. 13, comma 1, le parole "dirigente generale
          di pubblica sicurezza di livello B)" sono soppresse;
              e)  all'art.  58,  comma  3, le parole "e dai dirigenti
          generali di livello B)" sono soppresse;
              f)  all'art.  59,  comma  1, le parole "e dai dirigenti
          generali  di  livello B)" sono sostituite dalle seguenti "e
          dai  prefetti  provenienti dai ruoli della Polizia di stato
          in   servizio   presso   il   Dipartimento  della  pubblica
          sicurezza";
              g)   all'art.  62,  comma  3,  le  parole "un  apposito
          comitato  composto  da  almeno  tre  dirigenti  generali di
          pubblica  sicurezza  di  livello  B)" sono sostituite dalle
          seguenti:  "un  comitato  composto  da  almeno tre prefetti
          provenienti  dai  ruoli  della Polizia di Stato in servizio
          presso il Dipartimento della pubblica sicurezza"».
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  59  del  decreto
          legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271, S.O.:
             «Art.  59 (Commissione per la progressione in carriera).
          -  1.  Con regolamento del Ministro dell'interno da emanare
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  e'  istituita  la  Commissione  per  la
          progressione  in  carriera  del  personale  appartenente ai
          ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato,
          presieduta  dal  Capo  della  polizia -  direttore generale
          della  pubblica  sicurezza  e  composta  dal vice direttore
          generale  della  pubblica  sicurezza con funzioni vicarie e
          dai  prefetti  provenienti dai ruoli della Polizia di Stato
          in   servizio   presso   il   Dipartimento  della  pubblica
          sicurezza. Il Capo della Polizia - direttore generale della
          pubblica  sicurezza puo' delegare le funzioni di presidente
          al   vice  direttore  generale  con  funzioni  vicarie.  Il
          suddetto regolamento determina le norme di organizzazione e
          funzionamento della commissione.
             2.  Ai fini della progressione in carriera del personale
          direttivo  e  dirigente appartenente ai ruoli professionali
          dei   sanitari   e   dei   ruoli  che  espletano  attivita'
          tecnico-scientifca  o  tecnica,  la  Commissione  di cui al
          comma  1,  e' integrata dal direttore centrale di sanita' e
          da un dirigente superiore dei ruoli dei dirigenti tecnici.
             3.  Le  funzioni  di  segretario  della Commissione sono
          svolte  da  un  funzionario  della  Polizia di Stato con la
          qualifica  non  inferiore  a  vice  questore  aggiunto,  in
          servizio  presso  la  direzione  centrale del personale del
          Dipartimento della pubblica sicurezza.
             4. Ai lavori della Commissione partecipa, in qualita' di
          relatore  e senza voto, il direttore centrale del personale
          o,  in  caso di impedimento, su sua delega, il direttore di
          un servizio della sua direzione.
             5.  Per  l'espletamento  delle  funzioni di cui ai commi
          precedenti  la  direzione  centrale del personale trasmette
          alla   commissione   tutti   gli   elementi   valutativi  e
          informativi in suo possesso.
             6.    La    Commissione    formula   al   consiglio   di
          amministrazione   la  proposta  di  graduatoria  di  merito
          relativa   ai  funzionari  ammessi  a  valutazione  per  la
          promozione  alle  qualifiche  di commissario capo e di vice
          questore  aggiunto  del  ruolo  direttivo speciale, di vice
          questore  aggiunto  e  di  dirigente superiore e qualifiche
          equiparate  e  per  l'ammissione al corso di formazione per
          l'accesso  alla  qualifica  di primo dirigente e qualifiche
          equiparate,   sulla   base   dei  criteri  di  valutazione,
          determinati  dal  consiglio  di  amministrazione secondo le
          disposizioni  di  cui  agli articoli 61 e 62, ultimo comma,
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n. 335, su proposta della medesima Commissione.
             7.   Il   consiglio   di   amministrazione   approva  la
          graduatoria  motivando le decisioni adottate in difformita'
          alla proposta formulata dalla Commissione.
             8.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo si
          applicano  alle  nomine  e alle promozioni successive al 31
          dicembre 2001.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  7  settembre  2001,  n. 398,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6 novembre 2001, n.
          258:
             «Art. 4 (Dipartimento della pubblica sicurezza). - 1. Il
          Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni ed
          i  compiti  spettanti  al  Ministero  in  materia di tutela
          dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica  stabiliti dalla
          legge   1°  aprile  1981,  n.  121,  e  dalle  altre  norme
          concernenti  le  attribuzioni  del  Ministro dell'interno -
          Autorita'  nazionale di pubblica sicurezza del Dipartimento
          della   pubblica  sicurezza  e  delle  altre  autorita'  di
          pubblica  sicurezza,  anche  relativamente  alle  Forze  di
          polizia ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
             2.   Il   Dipartimento   della   pubblica  sicurezza  e'
          articolato   secondo  i  criteri  di  organizzazione  e  le
          modalita'  stabiliti  dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e
          in   armonia   con  i  principi  generali  dell'ordinamento
          ministeriale, nelle seguenti Direzioni centrali e uffici di
          pari livello anche a carattere interforze:
              a) Segreteria del Dipartimento;
              b)   Ufficio   per   l'amministrazione   generale   del
          Dipartimento;
              c)  Ufficio  per  il  coordinamento e la pianificazione
          delle Forze di polizia;
              d) Ufficio centrale ispettivo;
              e)  Direzione  centrale  per  gli affari generali della
          Polizia di Stato;
              f) Direzione centrale della polizia criminale;
              g) Direzione centrale della polizia di prevenzione;
              h)   Direzione   centrale   per  la  polizia  stradale,
          ferroviaria,  delle  comunicazioni e per i reparti speciali
          della Polizia di Stato;
              i) Direzione centrale dei servizi antidroga;
              l) Direzione centrale per le risorse umane;
              m) Direzione centrale per gli istituti di istruzione;
              n) Direzione centrale di sanita';
              o)  Direzione  centrale dei servizi tecnico-logistici e
          della gestione patrimoniale;
              p) Direzione centrale per i servizi di ragioneria.
             Dal  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza dipende la
          Direzione   investigativa   antimafia.  Dipendono  altresi'
          l'istituto  superiore  di  polizia  per  la  formazione, la
          qualificazione   e  l'aggiornamento  dei  funzionari  della
          Polizia  di Stato, nonche' la Scuola di perfezionamento per
          le Forze di polizia per l'alta formazione e l'aggiornamento
          dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia.
             3.  Al Dipartimento della pubblica sicurezza e' preposto
          un   prefetto  con  le  funzioni  di  Capo  della  Polizia,
          direttore   generale   della  pubblica  sicurezza,  e  sono
          assegnati  secondo  quanto  previsto dalla legge n. 121 del
          1981   e   dal  decreto-legge  29  ottobre  1991,  n.  345,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30 dicembre
          1991, n. 410, un vice direttore generale per l'espletamento
          delle  funzioni  vicarie,  un  vice  direttore generale per
          l'attivita'  di coordinamento e di pianificazione e un vice
          direttore  generale al quale e' affidata la responsabilita'
          della   Direzione  centrale  della  polizia  criminale.  Ai
          prefetti  con  funzioni  di  vice direttore generale, ferme
          restando   le   attribuzioni   agli   stessi  conferite  da
          disposizioni  di  legge  o  di  regolamento,  il Capo della
          Polizia,  direttore generale della pubblica sicurezza, puo'
          delegare,  di  volta in volta o in via generale, specifiche
          funzioni.».
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
          1982,  n. 335 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10
          giugno 1982, n. 158, S.O.
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
          1982,  n. 337 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10
          giugno 1982, n. 158, S.O.
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
          1982,  n. 338 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10
          giugno1982, n. 158, S.O.
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  3  del  decreto
          ministeriale  15  gennaio  2002,  n.  5,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2002, n. 24:
             «Art.   3   (Attivita'   della  Commissione).  -  1.  La
          Commissione  si  riunisce  sulla  base  dei  programmi  dei
          lavori,  definito  ai  sensi  dell'art. 5, ed in ogni altra
          circostanza  ritenuta  necessaria  per  lo  svolgimento dei
          propri  compiti. La Commissione e' convocata dal Presidente
          o,  in  sua sostituzione, dal vice direttore generale della
          pubblica sicurezza con funzioni vicarie.
             2.  Per  la  validita'  delle  riunioni e' necessaria la
          presenza di almeno sette dei componenti.
             3. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei
          componenti presenti. in caso di parita' prevale il voto del
          Presidente.
             4.  Delle  deliberazioni  viene redatto processo verbale
          sottoscritto dal presidente e dal segretario.».
             - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
             «3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo.».

          Nota all'art. 1:
             -  Per l'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno 15
          gennaio 2002, n. 5, si vedano le note alle premesse.