IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto l'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale del 27 aprile
2006, n. 215 che recita: «Per i programmi d'investimento, relativi ad
iniziative agevolate a valere sui Patti Territoriali, superiori a 1,5
milioni  di  euro, la cui realizzazione comporta complessita' tali da
richiedere  piu' articolati e specifici procedimenti autorizzativi, i
quarantotto  mesi o, in caso di rimodulazione, i ventiquattro mesi di
cui  al  comma  1  decorrono  dalla  data  di rilascio da parte delle
amministrazioni  competenti  dell'ultima  autorizzazione necessaria a
dichiarare l'inizio dei lavori»;
  Visto  che  il  disposto  contenuto  nella  norma  sopra richiamata
risulta  diverso da quello che aveva avuto parere favorevole, in base
a quanto previsto dall'articolo 17, della legge n. 400/1998, da parte
del  Consiglio  di  Stato  (parere  n. 750/2006, adunanza 27 febbraio
2006)  che, invece, prevedeva l'applicazione della norma stessa anche
ai Contratti d'area;
  Vista  la  sentenza  sfavorevole n. 6361/2008, emessa dalla Sezione
Terza  ter  del  T.A.R.  del Lazio, che ha disposto l'annullamento in
parte  qua  del  richiamato  articolo  4  del decreto ministeriale n.
215/2006,   laddove   il   comma   2   ha   previsto  la  limitazione
dell'applicazione  delle  disposizioni  ivi  contenute  ai soli Patti
territoriali, escludendo i Contratti d'area;
  Considerato  peraltro  che,  come sottolinea la citata sentenza nel
disporre  l'annullamento  in parte qua del richiamato articolo 4, del
decreto   ministeriale  n.  215/2006,  la  maggiore  complessita'  ed
articolazione  del  Contratto d'area giustifica «a maggior ragione la
funzione   del  differimento  di  termini  per  il  completamento  di
programmi  riconosciuto  ai  patti  territoriali con decorrenza dalla
data   di   rilascio   da   parte  delle  Amministrazioni  competenti
dell'ultima  autorizzazione  necessaria  a  dichiarare  l'inizio  dei
lavori»;
  Ritenuto  pertanto  che  sia  opportuno  procedere  ad una modifica
dell'articolo  4,  comma  2,  del  decreto ministeriale del 27 aprile
2006,  n.  215, in linea con le osservazioni formulate nella sentenza
suddetta;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato n. 4540/2008 espresso dalla
Sezione  Consultiva  per  gli  Atti  Normativi  nell'adunanza  del 19
gennaio 2009;

                             A d o t t a

la seguente modifica al regolamento di cui al decreto ministeriale n.
215/2006:

                               Art. 1.


     Differimento dei termini per il completamento dei programmi


  All'articolo  4,  comma  1,  del decreto 27 aprile 2006, n. 215, il
comma  2  dell'articolo 12-ter del decreto 31 luglio 2000, n. 320, e'
sostituito dal seguente:
  «2.   Per   i  programmi  d'investimento,  relativi  ad  iniziative
agevolate  a  valere  sui  Patti Territoriali e sui Contratti d'Area,
superiori  a  1,5  milioni  di  euro,  la  cui realizzazione comporta
complessita'   tali   da   richiedere  piu'  articolati  e  specifici
procedimenti   autorizzativi,  i  quarantotto  mesi  o,  in  caso  di
rimodulazione,  i ventiquattro mesi di cui al comma 1 decorrono dalla
data   di   rilascio   da   parte  delle  amministrazioni  competenti
dell'ultima  autorizzazione  necessaria  a  dichiarare  l'inizio  dei
lavori».
  Il  presente  regolamento  munito  del  sigillo  dello Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo rispettare.
   Roma, 4 febbraio 2009

                                                Il Ministro : Scajola

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2009
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
   registro n. 1, foglio n. 184
 
          Avvertenza:
             Le    note    qui    pubblicate   sono   state   redatte
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Si  riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
             «3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione  di «regolamento» sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale».

          Nota all'art. 1:
             -  Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto 27 aprile
          2006,  n.  215,  riguardante  il  «Regolamento  concernente
          ulteriori  disposizioni per l'erogazione delle agevolazioni
          relative  ai  contratti  d'area  e  ai patti territoriali»,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2006, n.
          139, come modificato dal presente regolamento:
             «Art.  4  (Differimento dei termini per il completamento
          dei  programmi).  -  Dopo  l'art.  12 del decreto 31 luglio
          2000, n. 320, e' inserito il seguente:
             «Art.   12-ter   (Differimento   dei   termini   per  il
          completamento  dei  programmi).  -  1.  Per  le  iniziative
          imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali e
          sui   contratti   d'area,   qualora  queste  alla  data  di
          ultimazione,  ovvero  alla scadenza dei quarantotto mesi o,
          in  caso  di rimodulazioni, dei ventiquattro mesi, entrambi
          eventualmente   prorogati   di   dodici   mesi,   risultino
          realizzate  in  misura  non inferiore al 50 per cento degli
          investimenti    ammessi,    e'   disposto,   su   richiesta
          dell'impresa  interessata,  un differimento dei termini per
          il  completamento  del  programma, comunque non superiore a
          ulteriori   dodici   mesi.   Per   la  dimostrazione  della
          realizzazione   del   predetto   limite   si  applicano  le
          disposizioni  di  cui  all'art.  12-bis.  In  sede di prima
          applicazione,  il  predetto  limite  del  50 per cento deve
          essere accertato alla data del 31 dicembre 2005.
             2. Per programmi di investimento, relativi ad iniziative
          agevolate  a  valere sui Patti Territoriali e sui Contratti
          d'Area,   superiori   a   1,5   milioni  di  euro,  la  cui
          realizzazione comporta complessita' tali da richiedere piu'
          articolati   e   specifici  procedimenti  autorizzativi,  i
          quarantotto   mesi   o,   in   caso   di  rimodulazione,  i
          ventiquattro mesi di cui al comma 1 decorrono dalla data di
          rilascio   da   parte   delle   amministrazioni  competenti
          dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio
          dei lavori».