IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 14 agosto 1971, n. 822; 
  Vista la legge 6 marzo 1987, n. 110, recante ratifica  dell'Accordo
tra Italia ed Austria del 4  ottobre  1985  per  l'utilizzazione  del
porto di Trieste; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  1988,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153; 
  Visto il decreto del Ministro della marina mercantile del 18  marzo
1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 82 dell'8 aprile 1988; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n.
1340, ed, in particolare, l'articolo 36; 
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
  Visto l'articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007), e successive modificazioni,  che  autorizza
il Governo ad adottare un regolamento,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  volto  a  rivedere  la
disciplina delle tasse e dei diritti marittimi; 
  Attesa la necessita' di dare esecuzione al  comma  989  sopracitato
mediante  la  riformulazione,  nei  limiti   dei   relativi   criteri
direttivi, della vigente normativa in  materia  di  tasse  e  diritti
marittimi, nell'ottica di un  riordino  e  di  una  razionalizzazione
della disciplina tramite l'accorpamento di taluni di detti tributi  e
delle relative procedure di riscossione  e  con  l'obiettivo  di  una
semplificazione della normativa e di una riduzione del  numero  delle
tasse e dei diritti marittimi; 
  Considerato che la revisione della vigente disciplina delle tasse e
dei diritti marittimi contribuisce ad una migliore  e  piu'  efficace
gestione dei porti e ne accresce le potenzialita' competitive; 
  Ritenuto opportuno accorpare in due soli  tributi  la  tassa  e  la
soprattassa d'ancoraggio, da una parte, e la tassa erariale e  quella
cosiddetta «portuale» sulle merci imbarcate e sbarcate, dall'altra; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 25 luglio 2008; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 2009; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 maggio 2009; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
                 E m a n a il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
 
 
                         Tassa di ancoraggio 
 
  1. Le navi nazionali, le navi estere equiparate alle  nazionali  in
virtu'  di  trattati,  nonche'  le  navi  operate  da  compagnie   di
navigazione di Stati con i quali  l'Unione  europea  abbia  stipulato
accordi di  navigazione  e  di  trasporto  marittimo,  ancorche'  non
battano  la  bandiera  di  detti  Stati,  che   compiono   operazioni
commerciali in un porto, rada o spiaggia dello Stato o  negli  ambiti
richiamati al successivo  articolo  3,  comma  1,  sono  soggette  al
pagamento di una tassa di ancoraggio per ogni  tonnellata  di  stazza
netta, nella seguente misura: 
   a) euro 0,09 per ogni tonnellata eccedente le prime 50,  se  hanno
una stazza netta non superiore a 200 tonnellate; 
   b) euro 0,14 se hanno una stazza netta superiore a 200  e  fino  a
350  tonnellate,  ovvero  se,  avendo  una  stazza  superiore  a  350
tonnellate, navigano esclusivamente tra i porti dello Stato; 
   c) euro 0,72 se hanno una stazza netta superiore a 350  tonnellate
e provengono o sono dirette all'estero. 
  2.  Per  le  navi  di  stazza  netta  superiore  a  350  tonnellate
provenienti o dirette all'estero,  aventi  merci  in  coperta  ovvero
nelle sovrastrutture, la stazza delle quali  non  sia  gia'  compresa
nella stazza lorda, la tassa di ancoraggio  di  cui  al  comma  1  si
applica altresi', in occasione dell'approdo nei porti, rade,  spiagge
dello Stato o negli ambiti di cui al successivo articolo 3, comma  1,
ovvero in occasione del primo giorno di imbarco di tali  merci,  alle
tonnellate di stazza corrispondenti allo spazio occupato dalle  merci
suddette secondo le norme vigenti sulla stazzatura delle navi,  nella
misura di cui al comma 1, lettera c), con  la  sola  eccezione  delle
esenzioni previste per le navi dagli articoli 20 e 21 della  legge  9
febbraio 1963, n. 82. 
  3. La tassa di ancoraggio, nel caso di cui al comma 1, lettera  a),
e' valevole per un anno, nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c),
per trenta giorni. Le navi, nei casi di cui alle  lettere  b)  e  c),
possono abbonarsi alla tassa di ancoraggio per il periodo di un  anno
pagando rispettivamente euro 0,50 ed euro 1,58 per ogni tonnellata di
stazza netta. Le  predette  navi  possono  abbonarsi  alla  tassa  di
ancoraggio per il periodo di un anno anche relativamente  alle  merci
ed  ai  contenitori  pieni  trasportati  in  coperta   ovvero   nelle
sovrastrutture della nave, il cui spazio non e' compreso nella stazza
lorda della stessa, pagando rispettivamente euro 0,50  ed  euro  1,58
per ogni tonnellata di stazza, calcolata  secondo  le  norme  vigenti
sulla stazzatura delle navi, corrispondente  allo  spazio  occupabile
dalla quantita' massima di merce e dal numero massimo di  contenitori
pieni trasportabili in coperta, o negli spazi chiusi non  considerati
nel calcolo della stazza, in accordo alle condizioni  di  caricamento
prescritte nelle «Istruzioni al  Comandante  sulla  stabilita'  della
nave». La tassa di ancoraggio decorre dal giorno dell'approdo. 
  4. Le navi portacontenitori adibite a servizi regolari di linea  in
attivita'  di  transhipment  di   traffico   internazionale   possono
avvalersi della facolta' di cui all'articolo 10, commi 5 e  6,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  5.  Alla  tassa  di  ancoraggio  sono  applicabili  le  ipotesi  di
esenzione di cui all'articolo 13 della legge 9 febbraio 1963, n.  82,
e, ai fini del calcolo, trovano altresi' applicazione i  coefficienti
di correzione di cui al decreto del Ministro della marina  mercantile
in data 18 marzo 1988, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  82
dell'8 aprile 1988. 
  6. La quota di gettito della  tassa  di  ancoraggio  relativa  alle
merci ed ai contenitori collocati in coperta o  nelle  sovrastrutture
di cui, rispettivamente, al comma 2 ed al comma 4, nonche' il diritto
sostitutivo della tassa di ancoraggio, la tassa di ancoraggio  per  i
rimorchiatori e quella per le navi che effettuano la pesca oltre  gli
stretti di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 7 e 14 della  legge
9 febbraio 1963, n. 82, sono attribuiti a ciascuna autorita' portuale
per la circoscrizione territoriale di competenza. 
  7. Le navi estere non ammesse ad un  trattamento  uguale  a  quello
delle navi nazionali sono soggette  al  pagamento  del  doppio  della
tassa di cui al comma 1 e non hanno diritto all'abbonamento. 
  8.  Al  fine  di  consentire  una  puntuale   identificazione   dei
pertinenti introiti delle autorita' portuali, a decorrere dalla  data
di entrata in vigore del presente  regolamento,  alle  riscossioni  a
titolo di abbonamento alla tassa di ancoraggio  sono  attribuiti,  ai
sensi della vigente normativa, appositi codici tributi, differenziati
per modalita' di pagamento o validita' temporale delle tasse. 
  9.  Alla  tassa  di  ancoraggio  si  applicano  le   procedure   di
riscossione previste dall'articolo  1,  comma  119,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. Nelle more dell'adozione del decreto del  Capo
del Dipartimento delle finanze, la tassa di  ancoraggio  e'  riscossa
secondo la procedura di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340. 
  10. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei
porti della Sicilia che non siano sede di autorita'  portuale,  ferma
restando l'attribuzione alla  Regione  siciliana  del  gettito  della
tassa di ancoraggio di cui al presente articolo e fatto salvo  quanto
disposto dal comma 6 per le autorita' portuali della regione  stessa,
nonche' dall'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006,  n.
296. 
 
                                    N O T E 
          Avvertenza: 
             Il testo delle note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali  e'  operante  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
             - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione: 
             «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica  e'  il  capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
             Puo' inviare messaggi alle Camere. 
             Indice le elezioni delle nuove  Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione. 
             Autorizza la presentazione alle Camere  dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
             Promulga le leggi ed emana i decreti  aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
             Indice il referendum popolare nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
             Nomina, nei casi  indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
             Accredita  e  riceve   i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
             Ha il comando delle Forze armate, presiede il  Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
             Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
             Conferisce le onorificenze della Repubblica.». 
             - Si riporta il testo del comma  2  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400: 
             «2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.». 
             - La legge 9 febbraio 1963, n. 82, e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  23  febbraio
          1963, n. 52. 
             - La legge 14 agosto 1971, n. 822, e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  15  ottobre
          1971, n. 262. 
             - La legge 6 marzo 1987, n.  110,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 marzo 1987,
          n. 70. 
             - Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 marzo
          1988, n. 61. 
             - La legge 13 maggio 1988, n. 153, e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  14  maggio
          1988, n. 112. 
             - Il decreto del Ministro della marina mercantile del 18
          marzo 1988 e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana 8 aprile 1988, n. 82. 
             - Si riporta il  testo  dell'art.  36  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30  agosto  1966,  n.  1340,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 8 marzo 1967, n. 60: 
             «Art. 36 (Accertamento e riscossione delle  tasse  sulle
          merci imbarcate e sbarcate in determinati porti)  -  1.  Le
          tasse di cui agli articoli 33 34  e  35  della  legge  sono
          accertate  e  riscosse  dalla  Dogana  sui  documenti   che
          scortano la merce con separata bolletta.». 
             - La legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e'  la  legge  13
          maggio 1988, n. 153, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          della  Repubblica  italiana  30  dicembre  1997,  n.   302,
          supplemento ordinario. 
             - Si riporta il testo del comma 989  dell'art.  1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 27  dicembre  2006,  n.
          299, supplemento ordinario: 
             «989. Il Governo e' autorizzato ad adottare, entro il 30
          ottobre 2007 un regolamento, ai sensi dell'art.  17,  comma
          2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere  la
          disciplina delle tasse  e  dei  diritti  marittimi  tenendo
          conto dei seguenti criteri direttivi: 
              a) semplificazione,  con  accorpamento  delle  tasse  e
          delle procedure di riscossione; 
              b) accorpamento della  tassa  e  della  sovrattassa  di
          ancoraggio, con attribuzione alle Autorita' portuali; 
              c) adeguamento graduale dell'ammontare  delle  tasse  e
          dei diritti sulla base del tasso d'inflazione  a  decorrere
          dalla data della loro ultima  determinazione,  con  decreto
          del Ministro dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze; 
              d)   abrogazione   espressa   delle   norme    ritenute
          incompatibili.». 
          Nota all'art. 1: 
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  20  della  legge  9
          febbraio 1963, n. 82: 
             «Art. 20 (Navi esenti dal pagamento della soprattassa di
          ancoraggio). - Sono esenti dal pagamento della  soprattassa
          di ancoraggio le navi che trasportano le merci di cui  alle
          sottoindicate categorie ed hanno  nelle  stive  uno  spazio
          vuoto corrispondente al volume  delle  merci  collocate  in
          coperta: 
              a) le materie pericolose, in quei casi in cui, in  base
          alle norme sull'imbarco, trasporto  in  mare  e  sbarco  di
          dette  materie,  e'  fatto  divieto  di  imbarcarle   sotto
          coperta; 
              b) le merci facilmente deperibili; 
              c) le merci voluminose le quali per le loro  dimensioni
          non possono essere introdotte nelle stive; 
              d) le merci emananti cattivi odori; 
              e) gli animali vivi.». 
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  21  della  legge  9
          febbraio 1963, n. 82: 
             «Art. 21 (Esenzione dal pagamento della  soprattassa  di
          ancoraggio per fusti e recipienti vuoti). - Sono esenti dal
          pagamento della  soprattassa  di  ancoraggio  le  navi  che
          trasportano fusti, cassoni e recipienti  in  genere  vuoti,
          che debbano  servire  o  abbiano  servito  per  prendere  o
          lasciare un carico in un porto dello  Stato,  quando  anche
          non abbiano nelle stive un corrispondente spazio vuoto.». 
             - Si riporta il testo del comma dell'art. 10 della legge
          27 dicembre 1997, n. 449: 
             «5.  Nelle  more  della  revisione   dei   criteri   per
          l'applicazione della tassa e sovrattassa di ancoraggio,  le
          navi porta contenitori adibite a servizi regolari di linea,
          in attivita' di transhipment  di  traffico  internazionale,
          hanno facolta' di pagare,  in  alternativa  alla  tassa  di
          abbonamento annuale, prevista dall'articolo 1, terzo comma,
          della  legge  9  febbraio  1963,  n.  82  ,  e   successive
          modificazioni, una tassa di ancoraggio  per  singolo  scalo
          nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale.». 
             - Si riporta il testo del comma  6  dell'art.  10  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449: 
             «6. Le navi di cui al comma 5, provenienti o dirette  ad
          un porto  estero,  pagano  nel  primo  scalo  nazionale  la
          sovrattassa di ancoraggio prevista dall'art. 17 della legge
          9 febbraio 1963, n. 82 , e successive modificazioni,  nella
          misura  pari  ad  un  dodicesimo  della  tassa  annuale  di
          ancoraggio   calcolata   sulle   tonnellate    di    stazza
          corrispondenti  al  volume   delle   merci   effettivamente
          trasportate nei contenitori collocati in coperta.». 
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  della  legge  9
          febbraio 1963, n. 82: 
             «Art. 13 (Navi  esenti  dal  pagamento  della  tassa  di
          ancoraggio). - Sono esenti dal  pagamento  della  tassa  di
          ancoraggio: 
              a) le navi di stazza netta inferiore a 50 tonnellate; 
              b) le navi da guerra; 
              c)  le  navi   da   diporto   di   qualunque   bandiera
          riconosciute tali dai rispettivi governi; 
              d) le navi in disarmo; 
              e) le navi in rilascio forzato o volontario quando  non
          facciano operazioni di commercio e quelle che approdano  in
          zavorra  per  passare  in  disarmo,  esservi   riparate   o
          trasformate o per svernare; 
              f) le navi porta-cavi; 
              g) le navi ospedale; 
              h) le navi nazionali che  esercitano  la  pesca  e  che
          siano adibite esclusivamente al trasporto  del  pescato  di
          alti navi nazionali  ed  eccezione  di  quelle  di  cui  al
          successivo articolo; 
              i) le navi addette  ai  servizi  marittimi  dei  porti,
          delle rade e delle spiagge dello Stato,  eccettuate  quelle
          di cui all'art. 7,  ed  i  galleggianti  mobili  in  genere
          adibiti  ai  servizi  attinenti  alla  navigazione  ed   al
          traffico marittimo; 
              l) le navi di proprieta' dello Stato addette ai servizi
          di vigilanza costiera.». 
             - Il decreto del Ministro della marina mercantile del 18
          marzo 1988 e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana 8 aprile 1988, n. 82. 
             - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 9 febbraio
          1963, n. 82: 
             «Art. 5 (Diritto sostitutivo  della  tassa  d'ancoraggio
          per navi in crociera turistica). - Le navi nazionali  e  le
          estere, equiparate in virtu' di trattati alle nazionali, le
          quali  compiano  crociere  turistiche,  hanno  facolta'  di
          pagare in luogo della tassa di  ancoraggio  un  diritto  di
          lire 300 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato. 
             Il diritto di lire  300  viene  pagato  una  sola  volta
          qualunque sia il numero degli sbarchi o imbarchi effettuati
          dallo stesso passeggero durante la crociera. 
             L'esercizio della facolta' di  cui  al  primo  comma  e'
          indipendente da quanto dovuto in base  all'art.  2  per  le
          merci imbarcate o sbarcate.». 
             - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 9 febbraio
          1963, n. 82: 
             «Art. 7 (Tassa di ancoraggio per i rimorchiatori).  -  I
          rimorchiatori nazionali  e  quelli  esteri,  equiparati  in
          virtu' di trattati ai nazionali, sono soggetti al pagamento
          di una tassa di ancoraggio, con validita' annuale, di  lire
          25 per ogni cavallo indicato di  potenza  delle  rispettive
          macchine motrici. 
             I rimorchiatori battenti bandiera estera, non equiparata
          a quella nazionale, sono soggetti al pagamento  del  doppio
          della tassa di cui al comma precedente. 
             La forza in cavalli delle macchine  motrici  e'  desunta
          dai documenti di bordo.». 
             - Le navi nazionali che effettuano la  pesca  oltre  gli
          stretti o che siano adibite esclusivamente al trasporto del
          pescato di dette navi, sono soggette,  al  pagamento  della
          tassa di ancoraggio di cui all'art. 1, o di quella  ridotta
          di cui all'art. 2 quando, ritornando nello Stato,  compiano
          nel porto di arrivo operazioni di commercio. 
             Lo sbarco dei prodotti  della  pesca,  che  non  abbiano
          subito trasformazione  non  e'  considerato  operazione  di
          commercio.». 
             - Si riporta il testo del comma 119  dell'art.  1  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 28  dicembre  2007,  n.
          300, supplemento ordinario: 
             «119. A fine  di  consentire  la  semplificazione  degli
          adempimenti degli operatori doganali  e  la  riduzione  dei
          costi gestionali a carico dell'Amministrazione finanziaria,
          e' consentito  il  pagamento  o  il  deposito  dei  diritti
          doganali mediante bonifico bancario o postale. A tale  fine
          e'  autorizzata  l'apertura  di  un'apposita   contabilita'
          speciale, presso la Banca d'Italia, su cui far affluire  le
          relative somme. Le modalita' di riversamento  all'Erario  o
          agli altri enti beneficiari sono stabilite  con  successivo
          decreto del capo del Dipartimento per le politiche  fiscali
          del Ministero dell'economia e delle finanze.». 
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340: 
             «Art. 1 (Ordini di introito e bollette di pagamento).  -
          Le tasse di cui ai Titoli I, II (Capo 2°) della legge  sono
          riscosse dai ricevitori della Dogana  su  presentazione  di
          ordini di introito rilasciati dall'autorita' marittima. 
             Gli ordini di introito  devono  essere  staccati  da  un
          bollettario a matrice del  modello  stabilito,  numerato  e
          firmato  al  sommo  di  ciascuna  pagina   a   cura   della
          Capitaneria di  porto  competente.  Di  qualunque  tassa  o
          diritto pagati il  ricevitore  doganale  rilascia  ricevuta
          mediante  bolletta  di  pagamento  staccata   da   apposito
          registro a matrice. 
             L'ordine di introito, dopo il rilascio della bolletta di
          pagamento, viene allegato alla matrice di questo. 
             La  bolletta  di   pagamento   viene   presentata   alla
          Capitaneria competente, che dopo averla registrata nel modo
          di   cui   al   successivo   art.    4,    la    restituice
          all'interessato.». 
             - Si riporta il testo del comma 982  dell'art.  1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296: 
             «982.  Per  assicurare  l'autonomia   finanziaria   alle
          autorita'     portuali     nazionali      e      promuovere
          l'autofinanziamento delle attivita' e la  razionalizzazione
          della spesa, anche al fine di finanziare gli interventi  di
          manutenzioni ordinaria e straordinaria delle  parti  comuni
          nell'ambito portuale, con priorita' per quelli previsti nei
          piani triennali gia' approvati, ivi compresa quella per  il
          mantenimento  dei  fondali,  sono  attribuiti  a   ciascuna
          autorita' portuale, a  decorrere  dall'anno  2007,  per  la
          circoscrizione territoriale di competenza: 
              a) il gettito della tassa erariale di cui  all'art.  2,
          primo comma, del decreto-legge 28  febbraio  1974,  n.  47,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile  1974,
          n. 117, e successive modificazioni; 
              b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al  capo
          I del titolo I della  legge  9  febbraio  1963,  n.  82,  e
          successive modificazioni.».