IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

                           di concerto con

                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

                                 e

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni
urgenti   per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto  2008, n. 133, ed in particolare il suo articolo 61, comma 23,
che  ha  disposto  che  le  somme di denaro sequestrate ed i proventi
derivanti  dai beni confiscati affluiscono ad un unico fondo, nonche'
stabilito  che per la gestione di tali risorse puo' essere utilizzata
la  societa'  prevista  dall'articolo  1,  comma  367, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e che con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  di concerto con il Ministro della giustizia e con il
Ministro  dell'interno,  sono  adottate le disposizioni di attuazione
del medesimo comma;
  Visto   il   decreto-legge  16  settembre  2008,  n.  143,  recante
interventi   urgenti   in   materia   di  funzionalita'  del  sistema
giudiziario,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, e successive modificazioni, ed in particolare i commi 1
e  2  del suo articolo 2 che hanno denominato "Fondo unico giustizia"
il  fondo  di cui all'articolo 61, comma 23, del citato decreto-legge
n.  112  del  2008,  nonche'  integrato e specificato il novero delle
somme  di  denaro  ovvero dei proventi che, con i relativi interessi,
rientrano  nel  Fondo unico giustizia e stabilito che quest'ultimo e'
gestito  da  Equitalia Giustizia S.p.a. con le modalita' previste con
il   decreto   di   cui  all'articolo  61,  comma  23,  del  predetto
decreto-legge n. 112 del 2008;
  Visto  altresi',  in  particolare,  il  comma 6 dell'articolo 2 del
citato  decreto-legge  n.  143 del 2008 che ha previsto, fra l'altro,
che  con  il  decreto  di cui all'articolo 61, comma 23, del predetto
decreto-legge   n.   112   del   2008   e'  determinata  altresi'  la
remunerazione  massima spettante a titolo di aggio, nei cui limiti il
Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto
quella  dovuta  a  Equitalia  Giustizia  S.p.a. per la gestione delle
risorse  intestate  Fondo  unico giustizia, nonche' sono stabilite le
modalita'  di  utilizzazione  delle  somme  afferenti  al Fondo unico
giustizia  da  parte  dell'amministratore  delle somme o dei beni che
formano  oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al pagamento
delle  spese  di  conservazione  o  amministrazione,  le modalita' di
controllo  e  di  rendicontazione  delle  somme  gestite da Equitalia
Giustizia  S.p.a.,  la natura delle risorse utilizzabili ai sensi del
comma  7  del medesimo articolo 2 del citato decreto-legge n. 143 del
2008,  i  criteri e le modalita' da adottare nella gestione del Fondo
unico  giustizia in modo che venga garantita la pronta disponibilita'
delle  somme  necessarie  per  eseguire le restituzioni eventualmente
disposte;
  Visto  altresi', in particolare, l'articolo 27 del decreto-legge 29
novembre  2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio  2009,  n.  2,  ed  in particolare il suo comma 21-ter con il
quale  sono  stati  inseriti  i  commi  3-bis  e  7-quater nel citato
articolo  2  del  decreto-legge  n.  143  del  2008,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  n.  181  del  2008,  nonche' modificata
l'alinea del comma 7 del medesimo articolo;
  Visto  altresi', in particolare, l'articolo 42, comma 7-octies, del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha apportato
modificazioni  ai  commi  3-bis,  7,  alinea,  e 7-quater, del citato
articolo  2  del  decreto-legge  n.  143  del  2008,  convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008;
  Visto  altresi',  in  particolare,  l'articolo  6, comma 2-bis, del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  23 aprile 2009, n. 38, recante norma di interpretazione
autentica  della  disposizione  di  cui  all'articolo 2, comma 2, del
citato  articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008;
  Visto  il  decreto  del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il Ministero della giustizia, in data 23 ottobre 2008,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 252
del  27 ottobre 2008, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del
citato decreto-legge n. 143 del 2008;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva  per gli atti normativi nelle adunanze del 16 marzo 2009 e
dell' 8 giugno 2009;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17  della legge n. 400 del 1988, effettuata con
nota prot. n. 3-10690/UCL del 23 luglio 2009;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.


                       Definizioni ed oggetto


  1. Nel presente decreto si intendono per:
   a)  "decreto-legge  n.  112",  il decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  recante  disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo economico, la
semplificazione,  la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria;
   b) "legge n. 133", la legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione,
con modificazioni, del decreto-legge n.112;
   c)  "decreto-legge n. 143", il decreto-legge 16 settembre 2008, n.
143,  recante  interventi  urgenti  in  materia  di funzionalita' del
sistema giudiziario;
   d)  "legge  n.  181",  la  legge  13  novembre  2008,  n.  181, di
conversione,  con  modificazioni,  del  decreto-legge n. 143, nonche'
ogni   ulteriore   successiva   modificazione  del  suo  articolo  2,
richiamata nel preambolo del presente regolamento;
   e)  "decreto informazioni", il decreto del Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministero della giustizia, in
data  23  ottobre  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  Italiana  n.  252  del 27 ottobre 2008, adottato ai sensi
dell'articolo  2,  comma 3, del citato decreto-legge n. 143 del 2008,
nonche'   ogni   ulteriore   decreto   di   modificazione  ovvero  di
integrazione  della  sua  disciplina  adottato  ai sensi del medesimo
articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 143 del 2008;
   f)  "Fondo  unico  giustizia", il fondo previsto dall'articolo 61,
comma  23,  del  decreto-legge  n.  112  del  2008 e cosi' denominato
dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 143 del 2008;
   g)  "Equitalia  Giustizia",  Equitalia  Giustizia S.p.a., societa'
prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n.
244,  nonche' individuata dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge
n. 143 del 2008 come la societa' che gestisce Fondo unico giustizia;
   h) "Poste Italiane", "Banche", "Operatori Finanziari", "Operatori"
ovvero "Operatore", rispettivamente Poste italiane S.p.a., le banche,
gli altri operatori finanziari, ovvero tali soggetti complessivamente
intesi, depositari delle risorse;
   i) "risorse", i seguenti valori, con i relativi interessi, esclusi
in  ogni  caso quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti
di sequestro o confisca:
    1)  somme di denaro, e relativi proventi, inclusi tra gli altri i
dividendi,   le   cedole,   gli  interessi,  i  frutti  civili  e  il
controvalore  dei titoli alla scadenza o in caso di vendita, relativi
ai titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche
se  non  al  portatore,  ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai
conti  correnti, ai conti di deposito titoli, ai depositi a risparmio
e  a  ogni  altra  attivita'  finanziaria  a  contenuto  monetario  o
patrimoniale:
     1.a)  oggetto  di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o
per  l'applicazione  di  misure  di  prevenzione di cui alla legge 31
maggio  1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di
sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231;
     1.b)   oggetto   di   confisca   ovvero   che  costituiscono  il
controvalore   o  i  proventi  dei  beni  confiscati  nell'ambito  di
procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di
prevenzione  di  cui  alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni,  nonche'  alla  legge  27  dicembre  1956,  n. 1423, e
successive    modificazioni,    o    di   irrogazione   di   sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, e successive modificazioni;
    2)  somme  di  denaro  di  cui all'articolo 262, comma 3-bis, del
codice di procedura penale;
    3)  somme di denaro e proventi depositati presso gli Operatori in
relazione  ai  procedimenti civili e fallimentari di cui all'articolo
2, comma 2, lettere c-bis) e c-ter), della legge n. 181;
    4)  somme  di  denaro  e proventi che Equitalia Giustizia intesta
Fondo  unico  giustizia in applicazione dell'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge n. 143;
   l)  "prodotti  assicurativi",  le  polizze  in  cui alla copertura
assicurativa  e'  abbinata  una  componente  di  tipo finanziario e/o
previdenziale,   nonche'   i   fondi   assicurativi,  direttamente  o
indirettamente  riferiti  o  riferibili  a  specifiche polizze vita a
prestazione rivalutabile;
   m)   "intestazione"   ovvero   "intestazioni",   il  mutamento  di
titolarita'  in favore di Fondo unico giustizia ovvero l'attribuzione
di  titolarita'  a Fondo unico giustizia, effettuati dagli Operatori,
dei rapporti aventi ad oggetto le risorse;
   n)  "dati  delle intestazioni", tutti i dati e le informazioni che
gli   Operatori   Finanziari  comunicano  a  Equitalia  Giustizia  in
applicazione  del  decreto  informazioni  relativamente  a  tutte  le
intestazioni  che  gli stessi hanno effettuato a decorrere dalla data
di entrata in vigore del decreto-legge n. 143 del 2008;
   o)  "dati delle risorse", tutti i dati e le informazioni necessari
per  la  individuazione  dei  procedimenti  ovvero  dei provvedimenti
civili,   fallimentari,  penali,  per  l'applicazione  di  misure  di
prevenzione,  nonche' amministrativi nell'ambito dei quali ovvero per
effetto dei quali si determinano le risorse;
   p)  "Ministero  della giustizia", gli uffici della amministrazione
della  giustizia che formano ovvero detengono i dati delle risorse di
loro competenza;
   q)  "Ministero  dell'interno",  gli  uffici  della amministrazione
dell'interno  che  formano  ovvero  detengono i dati delle risorse di
loro competenza;
   r)  "Demanio",  gli  uffici  della Agenzia del demanio che formano
ovvero detengono i dati delle risorse di loro competenza;
   s)  "MEF",  il  Ministro ovvero il Ministero dell'economia e delle
finanze;
   t) "devoluzione allo Stato", alternativamente:
    1)  il  versamento  in  conto  entrate  al  bilancio  dello Stato
effettuato  da  Equitalia Giustizia nei soli limiti applicativi e per
le   sole   finalita'   previsti   dall'articolo   2,  comma  5,  del
decreto-legge n. 143 del 2008;
    2)  il  versamento  in  conto  entrate  al  bilancio  dello Stato
effettuato  da  Equitalia  Giustizia  delle  somme  da  destinare con
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 7-ter dell'articolo
2 della legge n. 181 del 2008.
  2.  Il  presente decreto reca disposizioni attuative delle norme di
cui  all'articolo  61, comma 23, del decreto-legge n. 112, convertito
dalla  legge n. 133 del 2008, nonche' delle norme di cui all'articolo
2,  commi 1 e 6, del decreto-legge n. 143, come integrato dalla legge
n. 181.
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             «Decreto  interministeriale di attuazione degli articoli
          61,   comma   23,   del  decreto-legge  n.  112  del  2008,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
          nonche'  dall'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008,
          e  successive  modificazioni,  in materia di Fondo unico di
          giustizia».
          Nota all'art. 1:
             -  Il  decreto  direttoriale del 23 ottobre 2008 emanato
          dal  Direttore  generale del Dipartimento delle finanze del
          Ministero  dell'economia e delle finanze di concerto con il
          Capo  Dipartimento  affari di giustizia del Ministero della
          giustizia   reca   «Interventi   urgenti   in   materia  di
          funzionalita' del sistema giudiziario».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 16
          settembre  2008  n.  143  recante  «Interventi  urgenti  in
          materia   di   funzionalita'   del   sistema   giudiziario»
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2008, n.
          217, convertito dalla legge n. 181 del 13 novembre 2008:
             «Art.  2.  (Fondo  unico giustizia) - 1. Il Fondo di cui
          all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008,  n.  133,  denominato:  «Fondo  unico  giustizia», e'
          gestito  da  Equitalia  Giustizia  S.p.A.  con le modalita'
          stabilite  con il decreto di cui al predetto art. 61, comma
          23.
             2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i relativi
          interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:
              a) di cui al medesimo art. 61, comma 23;
              b)  di  cui  all'art.  262,  comma 3-bis, del codice di
          procedura penale;
              c)  relativi  a  titoli al portatore, a quelli emessi o
          garantiti  dallo Stato anche se non al portatore, ai valori
          di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti
          di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra
          attivita'  finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale
          oggetto   di  provvedimenti  di  sequestro  nell'ambito  di
          procedimenti  penali  o  per  l'applicazione  di  misure di
          prevenzione  di  cui  alla  legge 31 maggio 1965, n. 575, e
          successive  modificazioni,  o  di  irrogazione  di sanzioni
          amministrative,   inclusi   quelli   di   cui   al  decreto
          legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
              c-bis)  depositati presso Poste Italiane S.p.A., banche
          e  altri  operatori finanziari, in relazione a procedimenti
          civili  di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o
          non  reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla
          data  in  cui  il  procedimento  si  e'  estinto o e' stato
          comunque  definito  o e' divenuta definitiva l'ordinanza di
          assegnazione,   di  distribuzione  o  di  approvazione  del
          progetto  di  distribuzione ovvero, in caso di opposizione,
          dal  passaggio in giudicato della sentenza che definisce la
          controversia;
              c-ter)  di  cui  all'art.  117, quarto comma, del regio
          decreto  16  marzo  1942, n. 267, come sostituito dall'art.
          107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
             3.  Entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto,  Poste Italiane S.p.A., le banche e
          gli  altri  operatori finanziari, depositari delle somme di
          denaro,  dei proventi, dei crediti, nonche' dei beni di cui
          al  comma  2, intestano «Fondo unico giustizia» i titoli, i
          valori,   i  crediti,  i  conti,  i  libretti,  nonche'  le
          attivita'  di  cui  alla  lettera  c) del comma 2. Entro lo
          stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri
          operatori  finanziari  trasmettono  a  Equitalia  Giustizia
          S.p.A.,  con modalita' telematica e nel formato elettronico
          reso  disponibile  dalla medesima societa' sul proprio sito
          internet    all'indirizzo   www.equitaliagiustizia.it,   le
          informazioni   individuate   con   decreto   del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          della  giustizia,  da  emanarsi entro quindici giorni dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere
          dalla  data  di  intestazione  di  cui  al  primo  periodo,
          Equitalia  Giustizia  S.p.A. provvede, se non gia' eseguite
          alla  medesima  data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche
          ovvero  dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni
          delle   somme   sequestrate   disposte  anteriormente  alla
          predetta data.

              3-bis.  Entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  disposizione,  in  caso  di omessa
          intestazione  ovvero di mancata trasmissione delle relative
          informazioni   ai   sensi   del   comma   3,  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze applica nei riguardi della
          societa'  Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri
          operatori  finanziari  autori  dell'illecito  una  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  nella misura prevista dall'art.
          1,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto legislativo 18
          dicembre  1997, n. 471, con riferimento all'ammontare delle
          risorse  di  cui  al  comma  3 del presente articolo per le
          quali  risulta omessa l'intestazione ovvero la trasmissione
          delle  relative  informazioni. Il Ministero dell'economia e
          delle   finanze  verifica  il  corretto  adempimento  degli
          obblighi  di  cui  al comma 3 da parte della societa' Poste
          italiane  S.p.A.,  delle  banche  e  degli  altri operatori
          finanziari,  anche  avvalendosi  del Corpo della guardia di
          finanza,  che  opera a tal fine con i poteri previsti dalle
          leggi  in  materia  di imposte sui redditi e di imposta sul
          valore aggiunto.
             4. Sono altresi' intestati «Fondo unico giustizia» tutti
          i  conti  correnti  ed  i  conti  di deposito che Equitalia
          Giustizia  S.p.A.,  successivamente alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire
          le  ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell'art.
          61,  comma  23,  del  decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
          n. 133, dell'art. 262, comma 3-bis, del codice di procedura
          penale,   i   relativi   utili   di   gestione,  nonche'  i
          controvalori degli atti di disposizione dei beni confiscati
          di cui al predetto art. 61, comma 23.
             5.  Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al
          bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con decreto
          del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, alle unita'
          previsionali  di base dello stato di previsione della spesa
          del  Ministero  della  giustizia  concernenti  le  spese di
          investimento  di  cui all'art. 2, comma 614, della legge 24
          dicembre  2007,  n.  244,  le somme di denaro per le quali,
          anteriormente  alla  data di entrata in vigore del presente
          decreto,  ai  sensi  dell'art.  676, comma 1, del codice di
          procedura    penale,    e'   stata   decisa   dal   giudice
          dell'esecuzione  ma non ancora eseguita la devoluzione allo
          Stato delle somme medesime.
             6.  Con  il  decreto  di  cui all'art. 61, comma 23, del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133, e'
          determinata  altresi'  la remunerazione massima spettante a
          titolo  di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e
          delle  finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta
          a  Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle risorse
          intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al
          predetto  art.  61,  comma  23,  sono  inoltre stabilite le
          modalita'  di  utilizzazione delle somme afferenti al Fondo
          da  parte  dell'amministratore  delle  somme o dei beni che
          formano  oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al
          pagamento  delle  spese di conservazione o amministrazione,
          le  modalita' di controllo e di rendicontazione delle somme
          gestite  da  Equitalia  Giustizia S.p.A., nonche' la natura
          delle  risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i criteri
          e le modalita' da adottare nella gestione del Fondo in modo
          che  venga  garantita  la pronta disponibilita' delle somme
          necessarie   per  eseguire  le  restituzioni  eventualmente
          disposte.  Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di concerto con il Ministro della giustizia e con
          il   Ministro   dell'interno,   puo'  essere  rideterminata
          annualmente   la  misura  massima  dell'aggio  spettante  a
          Equitalia Giustizia S.p.A.
             7.   Con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di concerto con il Ministro della giustizia e con
          il  Ministro  dell'interno,  sono  stabilite,  fermo quanto
          disposto  al  comma  5,  le  quote  delle risorse intestate
          «Fondo  unico  giustizia», anche frutto di utili della loro
          gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore
          al  30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di
          sequestro  penale  o amministrativo, disponibili per massa,
          in  base  a criteri statistici e con modalita' rotativa, da
          destinare mediante riassegnazione:

              a)  in  misura  non inferiore ad un terzo, al Ministero
          dell'interno  per  la tutela della sicurezza pubblica e del
          soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
          solidarieta'  per  le  vittime delle richieste estorsive di
          cui  all'art.  18,  comma  1,  lettera  c),  della legge 23
          febbraio  1999,  n.  44,  e  del  Fondo di rotazione per la
          solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
          all'art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
              b)  in  misura  non inferiore ad un terzo, al Ministero
          della  giustizia  per  assicurare  il  funzionamento  e  il
          potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
          istituzionali;
              c) all'entrata del bilancio dello Stato.
             7-bis.  Le  quote  minime delle risorse intestate «Fondo
          unico  giustizia», di cui alle lettere a) e b) del comma 7,
          possono  essere  modificate  con decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  ministri  in  caso  di  urgenti necessita',
          derivanti   da   circostanze   gravi  ed  eccezionali,  del
          Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.
             7-ter.  Con  riferimento  alle  somme di cui al comma 2,
          lettere  c-bis)  e  c-ter), le quote di cui al comma 7 sono
          formate   destinando  le  risorse  in  via  prioritaria  al
          potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della
          giustizia.
             7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di  concerto  con i Ministri dell'interno e della
          giustizia,  la  percentuale  di  cui all'alinea del comma 7
          puo'  essere  elevata  fino al 50 per cento in funzione del
          progressivo consolidamento dei dati statistici.
             8.  Il comma 24 dell'art. 61 del decreto-legge 25 giugno
          2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
          agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
             9.  All'art.  676,  comma  1,  del  codice  di procedura
          penale, come modificato dall'art. 2, comma 613, della legge
          24  dicembre  2007,  n. 244, le parole: «o alla devoluzione
          allo  Stato  delle somme di denaro sequestrate ai sensi del
          comma 3-bis dell'art. 262» sono soppresse.
             10.  Dalla  gestione  del  «Fondo  unico giustizia», non
          devono  derivare  oneri,  ne'  obblighi  giuridici a carico
          della finanza pubblica».
             -  Si  riporta  il testo del comma 23, dell'art. 61, del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni
          urgenti  per  lo sviluppo economico, la semplificazione, la
          competitivita',  la  semplificazione, la competitivita', la
          stabilizzazione  della  finanza  pubblica e la perequazione
          tributaria»:  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
          2008, n. 147, S.O.:
             «Art.  61. (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
          abolizione  della  quota  di partecipazione al costo per le
          prestazioni   di   assistenza   specialistica)  -  1  -  22
          (omissis).
             23.  Le  somme  di  denaro  sequestrate  nell'ambito  di
          procedimenti  penali  o  per  l'applicazione  di  misure di
          prevenzione  di  cui  alla  legge 31 maggio 1965, n. 575, e
          successive  modificazioni,  o  di  irrogazione  di sanzioni
          amministrative,  anche  di  cui  al  decreto  legislativo 8
          giugno  2001,  n.  231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
          stesso  fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai
          beni   confiscati   nell'ambito   di  procedimenti  penali,
          amministrativi   o   per   l'applicazione   di   misure  di
          prevenzione  di  cui  alla  legge 31 maggio 1965, n. 575, e
          successive  modificazioni,  nonche'  alla legge 27 dicembre
          1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
          di   sanzioni  amministrative,  anche  di  cui  al  decreto
          legislativo   8   giugno   2001,   n.   231,  e  successive
          modificazioni.  Per la gestione delle predette risorse puo'
          essere  utilizzata la societa' di cui all'art. 1, comma 367
          della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244. Con decreto del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro  della  giustizia  e con il Ministro dell'interno,
          sono  adottate  le  disposizioni di attuazione del presente
          comma.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 367 dell'art. 1 della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la
          formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
          (legge   finanziaria   2008)   pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300 S.O.:
             «367.  Entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente legge, il Ministero della giustizia
          stipula   con  una  societa'  interamente  posseduta  dalla
          societa'  di  cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30
          settembre  2005,  n.  203,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o piu' convenzioni
          in  base  alle quali la societa' stipulante con riferimento
          alle  spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
          2002,  n.  115,  conseguenti  ai  provvedimenti  passati in
          giudicato  o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio
          2008  o  relative  al mantenimento in carcere per condanne,
          per  le  quali  sia  cessata  l'espiazione  della  pena  in
          istituto  a  decorrere  dalla  stessa  data,  provvede alla
          gestione del credito, mediante le seguenti attivita':
              a)  acquisizione  dei  dati  anagrafici  del debitore e
          quantificazione  del  credito,  nella  misura stabilita dal
          decreto  del  Ministro  della  giustizia  adottato  a norma
          dell'art.  205  (L)  del  testo unico di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30  maggio  2002,  n. 115, e
          successive modificazioni;
              b) iscrizione a ruolo del credito;
              c) (abrogato)».
             -  La  legge  31  maggio  1965,  n.  575,  e  successive
          modificazioni  «Disposizioni contro la mafia» e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138.
             -  Il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n. 231, e
          successive modificazioni, «Disciplina della responsabilita'
          amministrativa  delle  persone giuridiche, delle societa' e
          delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a
          norma  dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»,
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n.
          140.
             -  La  legge  27  dicembre  1956,  n. 1423, e successive
          modificazioni,  «Misure  di prevenzione nei confronti delle
          persone  pericolose  per  la  sicurezza  e  per la pubblica
          moralita'»   e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          dicembre 1956, n. 327.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  262  del codice di
          procedura penale:
             «Art.  262.  (Durata  del sequestro e restituzione delle
          cose  sequestrate)  - 1. Quando non e' necessario mantenere
          il  sequestro  a  fini  di  prova, le cose sequestrate sono
          restituite  a  chi  ne  abbia  diritto,  anche  prima della
          sentenza.  Se occorre, l'autorita' giudiziaria prescrive di
          presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine
          puo' imporre cauzione.
             2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non e'
          ordinata  se  il  giudice dispone, a richiesta del pubblico
          ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti
          all'imputato  o  al  responsabile  civile  sia mantenuto il
          sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'art. 316.
             3.  Non  si fa luogo alla restituzione e il sequestro e'
          mantenuto  ai  fini preventivi quando il giudice provvede a
          norma dell'art. 321.
             3-bis.  Trascorsi  cinque anni dalla data della sentenza
          non  piu'  soggetta  ad  impugnazione,  le  somme di denaro
          sequestrate,  se  non  ne  e'  stata disposta la confisca e
          nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne
          diritto, sono devolute allo Stato.
             4.  Dopo la sentenza non piu' soggetta a impugnazione le
          cose  sequestrate  sono  restituite a chi ne abbia diritto,
          salvo che sia disposta la confisca».