IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

                           di concerto con

                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

                                  e

              IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE

                                  e

                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto  il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte  sulla  produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 21,
che  prevede  la  sottoposizione  ad  accisa  dei prodotti energetici
secondo  le  aliquote  indicate  nell'Allegato  I al medesimo decreto
legislativo;
  Visto  l'articolo 22-bis, comma 5, del predetto decreto legislativo
n.   504  del  1995,  che  stabilisce,  allo  scopo  di  incrementare
l'utilizzo  di  fonti  energetiche che determinino un ridotto impatto
ambientale, aliquote di accisa ridotte, su taluni prodotti di origine
agricola, impiegati come carburanti da soli o in miscela con prodotti
energetici  nell'ambito  di  un  programma  con decorrenza 1° gennaio
2008;
  Visto   l'articolo   22-bis,  comma  5-bis,  del  predetto  decreto
legislativo  n.  504  del 1995 che prevede l'emanazione di un decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con i
Ministri  dello  sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare  e  delle  politiche  agricole  alimentari e
forestali,  per stabilire, entro il limite complessivo di spesa di 73
milioni di euro annui comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i
criteri  di  ripartizione  della  predetta  agevolazione tra le varie
tipologie  di  prodotti  e  tra  gli  operatori,  le  caratteristiche
tecniche  dei  prodotti  singoli e delle relative miscele ai fini del
loro  impiego  nella  carburazione,  nonche' le modalita' di verifica
della  loro  idoneita'  ad  abbattere i principali agenti inquinanti,
valutata sull'intero ciclo di vita;
  Visto  l'articolo  3  della  direttiva  2003/30/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2003, che dispone che gli Stati
membri provvedono ad immettere nei rispettivi mercati una percentuale
minima di biocarburante e di altri carburanti rinnovabili;
  Visto  il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, di attuazione
della predetta direttiva 2003/30/CE;
  Visto  l'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito  dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in
materia  di  obbligo  di immissione in consumo di quantitativi minimi
prestabiliti di biocarburanti per i soggetti che immettono in consumo
benzina e gasolio;
  Vista  la  decisione  della  Commissione europea C(2008)4589 del 20
agosto  2008  con  la  quale la medesima Commissione statuisce che la
misura di aiuto disposta dall'articolo 22-bis, commi 5, 5-bis e 5-ter
del  predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, e' compatibile con
il  mercato  comune  in  quanto  soddisfa  le  condizioni di cui alla
sezione 3.1.6.2 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per
la tutela dell'ambiente;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 23
maggio   2007   recante   le  modalita'  con  cui  e'  effettuata  la
dichiarazione   sostitutiva   dell'atto  di  notorieta',  concernente
determinati   aiuti   di   Stato,   dichiarati   incompatibili  dalla
Commissione  europea,  di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge
27  dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160
del 12 luglio 2007;
  Visto   il   regolamento  adottato  con  il  decreto  del  Ministro
dell'economia  e delle finanze 20 febbraio 2004, n. 96, contenente la
disciplina del progetto sperimentale, relativo al triennio 2003-2005,
inerente  la  riduzione  delle  aliquote  di accisa sul bioetanolo ed
altri  prodotti  di origine agricola impiegati come carburanti o come
additivi;
  Visti  gli  esiti  del  previgente  progetto  sperimentale previsto
dall'articolo 21, comma 6-bis del predetto decreto legislativo n. 504
del   1995   nella  formulazione  in  vigore  al  31  dicembre  2006,
finalizzato ad incrementare, attraverso l'applicazione di aliquote di
accisa  ridotte,  l'impiego  di  taluni prodotti di origine agricola,
impiegati   come  carburanti  da  soli  o  in  miscela  con  prodotti
energetici, che determinassero un ridotto impatto ambientale;
  Visto  il  decreto  legislativo  21  marzo  2005,  n.  66,  recante
l'attuazione  della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della
benzina e del combustibile diesel;
  Ravvisata la necessita' di disciplinare con un nuovo regolamento le
modalita'   di   attuazione  della  riduzione  dell'accisa  stabilita
dall'articolo 22-bis, comma 5, del citato testo unico nell'ambito del
predetto programma triennale a decorrere dal 1° gennaio 2009;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2009;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota 3-10008 del 9 luglio 2009;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.


                 Campo di applicazione e definizioni


  1.  Ai  fini  del  presente  regolamento  si  applicano le seguenti
definizioni:
   a)  testo  unico:  il  testo  unico delle disposizioni legislative
concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
sanzioni   penali   e   amministrative,   approvato  con  il  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
   b)  programma  agevolativo:  il programma di agevolazione fiscale,
previsto  dall'articolo  22-bis,  comma 5, del testo unico per alcuni
prodotti  destinati  ad  essere  impiegati, nel territorio nazionale,
come carburanti, da soli o in miscela con prodotti energetici;
   c)  aliquote  ridotte del programma: le aliquote ridotte di accisa
di  cui all'articolo 22-bis, comma 5 come eventualmente rideterminate
ai  sensi  dei  commi  5-bis,  ultimo  periodo  e  5-ter del medesimo
articolo 22-bis;
    e)  Ufficio  competente:  l'Ufficio  delle dogane, competente per
territorio;
    f)  rete: l'insieme degli impianti di distribuzione di carburanti
per  autotrazione,  accessibili  al  pubblico,  ubicati lungo la rete
stradale ordinaria e lungo le autostrade;
    g)  extra-rete:  l'insieme  degli  impianti  di  distribuzione di
carburanti diversi da quelli di cui al punto f);
    h)  DAA  e  DAS:  i  documenti  di  accompagnamento  previsti dal
regolamento  adottato  con  il  decreto del Ministro delle finanze 25
marzo  1996,  n.  210,  per  le  spedizioni di prodotti sottoposti ad
accisa rispettivamente in regime sospensivo e ad accisa assolta;
    i) Ufficio incaricato: Agenzia delle dogane - Direzione generale;
    m)   cancello  di  ingresso:  deposito  fiscale,  preventivamente
autorizzato   dall'Ufficio   competente,   ubicato   nel   territorio
nazionale,  attraverso  il  quale  i  soggetti  titolari  di impianti
situati  in  altri Paesi comunitari introducono i prodotti rientranti
nei  quantitativi  assegnati  ai sensi del successivo articolo 4, nel
territorio nazionale.
  2.   Nell'ambito   del   programma  agevolativo,  ai  sottoindicati
prodotti,  destinati  ad  essere impiegati, nel territorio nazionale,
come  carburanti,  da soli o in miscela con prodotti energetici, sono
applicate  le  rispettive  aliquote  ridotte  del  programma entro il
limite massimo di spesa annuo di euro 73.000.000,00 comprensivo delle
conseguenti  minori  entrate derivanti dall'applicazione dell'imposta
sul  valore  aggiunto,  ripartito,  per  gli  anni  2009 e 2010, come
indicato nell'allegato 4 al presente regolamento:
   a) bioetanolo di origine agricola;
   b)  etere etilterbutilico, d'ora in avanti indicato ETBE, derivato
da alcole di origine agricola;
   c) additivi prodotti da biomasse per benzina;
   d)   additivi   prodotti  da  biomasse  per  gasolio,  escluso  il
biodiesel;
   e) riformulanti prodotti da biomasse per benzina;
   f)  riformulanti  prodotti  da  biomasse  per  gasolio, escluso il
biodiesel.
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e  3 del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
             -  Il testo degli articoli 21 e 22-bis, commi 5, 5-bis e
          5-ter  e dell'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre
          1995,  n.  504 - Testo unico delle disposizioni legislative
          concernenti  le  imposte  sulla  produzione e sui consumi e
          relative sanzioni penali e amministrative, e' il seguente:
             «Art.  21  (Prodotti  sottoposti  ad  accisa).  -  1. Si
          intendono per prodotti energetici:
              a)  i  prodotti  di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se
          destinati   ad  essere  utilizzati  come  combustibile  per
          riscaldamento o come carburante per motori;
              b)  i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704
          a 2715;
              c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902;
              d)  i  prodotti  di cui al codice NC 2905 11 00, non di
          origine  sintetica,  se destinati ad essere utilizzati come
          combustibile   per  riscaldamento  o  come  carburante  per
          motori;
              e) i prodotti di cui al codice NC 3403;
              f) i prodotti di cui al codice NC 38 11;
              g) i prodotti di cui al codice NC 38 17;
              h)  i  prodotti  di  cui  al  codice  NC 3824 90 99, se
          destinati   ad  essere  utilizzati  come  combustibile  per
          riscaldamento o come carburante per motori.
             2.  I  seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad
          imposizione   secondo   le  aliquote  di  accisa  stabilite
          nell'allegato I:
              a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51
          e 2710 11 59);
              b)  benzina  (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11
          45 e 2710 11 49);
              c)  petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21
          e 2710 19 25);
              d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710
          19 49);
              e)  oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19
          69);
              f)  gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11
          a 2711 19 00);
              g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);
              h)  carbone,  lignite  e  coke  (codici NC 2701, 2702 e
          2704).
             3.  I  prodotti  di  cui  al  comma 1, diversi da quelli
          indicati  al  comma  2,  sono soggetti a vigilanza fiscale.
          Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati,
          come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento
          ovvero  siano  messi  in vendita per i medesimi utilizzi, i
          medesimi  prodotti  sono sottoposti ad accisa, in relazione
          al  loro uso, secondo l'aliquota prevista per il carburante
          per   motori   o   il   combustibile   per   riscaldamento,
          equivalente.
             4.  E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per
          il carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli
          indicati  al  comma  1,  utilizzato,  destinato  ad  essere
          utilizzato  ovvero  messo  in  vendita, come carburante per
          motori  o  come  additivo  ovvero  per accrescere il volume
          finale  dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma
          possono  essere sottoposti a vigilanza fiscale anche quando
          non sono destinati ad usi soggetti ad accisa.
             5. E' sottoposto ad accisa, cori l'aliquota prevista per
          il   prodotto  energetico  equivalente,  ogni  idrocarburo,
          escluso  la  torba, diverso da quelli indicati nel comma 1,
          da  solo  o  in  miscela  con  altre  sostanze, utilizzato,
          destinato  ad  essere  utilizzato  ovvero messo in vendita,
          come  combustibile  per  riscaldamento. Per gli idrocarburi
          ottenuti  dalla depurazione e dal trattamento delle miscele
          e  dei  residui  oleosi  di  recupero,  destinati ad essere
          utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista
          per gli oli combustibili densi.
             6.  I  prodotti  di  cui  al  comma  2, lettera h), sono
          sottoposti  ad  accisa, con l'applicazione dell'aliquota di
          cui  all'allegato I, al momento della fornitura da parte di
          societa',  aventi  sede  legale  nel  territorio nazionale,
          registrate  presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle
          dogane.  Le  medesime  societa' sono obbligate al pagamento
          dell'imposta  secondo le modalita' previste dal comma 8. Il
          competente   Ufficio   dell'Agenzia   delle   dogane   puo'
          autorizzare  il  produttore nazionale, l'importatore ovvero
          l'acquirente  di  prodotti  provenienti  dagli  altri Paesi
          dell'Unione  europea  a  sostituire  la societa' registrata
          nell'assolvimento  degli  obblighi  fiscali.  Si  considera
          fornitura  anche  l'estrazione o la produzione dei prodotti
          di  cui  al  comma  2,  lettera  h),  da  impiegate per uso
          proprio.
             7.  Le  societa'  di  cui  al comma 6, ovvero i soggetti
          autorizzati  a  sostituirle  ai  sensi  del medesimo comma,
          hanno  l'obbligo  di  prestare  una  cauzione sul pagamento
          dell'accisa,    determinata,    dal    competente   Ufficio
          dell'Agenzia  delle  dogane,  in  misura  pari ad un quarto
          dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Per il primo anno
          di  attivita'  l'importo della cauzione e' determinato, dal
          competente  Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nella misura
          di  un quarto dell'imposta annua da versare in relazione ai
          dati  comunicati  al  momento della registrazione ovvero ai
          dati  in  possesso  del  medesimo  Ufficio. L'Agenzia delle
          dogane  ha  facolta'  di  esonerare  dal predetto obbligo i
          soggetti  affidabili  e  di notoria solvibilita'. L'esonero
          puo'  essere  revocato in qualsiasi momento ed in tale caso
          la  cauzione  deve  essere  prestata  entro quindici giorni
          dalla notifica della revoca.
             8.  L'imposta  di cui al comma 6 e' versata, a titolo di
          acconto,  in  rate  trimestrali  calcolate  sulla  base dei
          quantitativi  dei  prodotti  di cui al comma 2, lettera h),
          forniti  nell'anno  precedente.  Il  versamento  a saldo e'
          effettuato  entro  la  fine  del  primo trimestre dell'anno
          successivo  a  quello  cui  si  riferisce,  unitamente alla
          presentazione  di apposita dichiarazione annuale contenente
          i  dati  dei  quantitativi forniti nell'anno immediatamente
          precedente  e al versamento della prima rata di acconto. Le
          somme  eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal
          versamento  della  prima rata di acconto e, ove necessario,
          delle    rate,    successive.   In   caso   di   cessazione
          dell'attivita'   del   soggetto  nel  corso  dell'anno,  la
          dichiarazione   annuale   e  il  versamento  a  saldo  sono
          effettuati entro i due mesi successivi alla cessazione.
             9.  I  prodotti  energetici  di  cui al comma 1, qualora
          siano  utilizzati  per  la produzione di energia elettrica,
          sono   sottoposti   ad   accisa   per  motivi  di  politica
          ambientale,  con  l'applicazione  delle  aliquote stabilite
          nella tabella A.
             10.   Nella   movimentazione   con   gli   Stati  membri
          dell'Unione  europea, le disposizioni relative ai controlli
          e alla circolazione intracomunitaria dal presente titolo si
          applicano  soltanto  ai seguenti prodotti energetici, anche
          quando destinati per gli impieghi di cui al comma 13:
              a)  i  prodotti  di  cui ai codici NC da 1507 a 1518 se
          destinati   ad  essere  utilizzati  come  combustibile  per
          riscaldamento o come carburante per motori;
              b)  i  prodotti  di  cui ai codici NC 2707 10, 2707 20,
          2707 30 e 2707 50;
              c)  i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710 19
          69;  per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11
          25 e 2710 19 29, limitatamente ai movimenti commerciali dei
          prodotti sfusi;
              d)  i  prodotti di cui ai codici NC 27 11, ad eccezione
          dei  prodotti  di  cui ai codici NC 2711 11, 2711 21 e 2711
          29;
              e) i prodotti di cui ai codici NC 2901 10;
              f)  i  prodotti  di  cui ai codici NC 2902 20, 2902 30,
          2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44;
              g)  i  prodotti  di cui al codice NC 2905 11 00, non di
          origine  sintetica,  se destinati ad essere utilizzati come
          combustibile   per  riscaldamento  o  come  carburante  per
          motori;
              h)  i  prodotti  di  cui  al  codice  NC 3824 90 99, se
          destinati   ad  essere  utilizzati  come  combustibile  per
          riscaldamento o come carburante per motori.
             11.  I  prodotti  di  cui  al  comma  10  possono essere
          esonerati, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri
          interessati  alla loro movimentazione, in tutto o in parte,
          dagli  obblighi  relativi  ai controlli e alla circolazione
          intracomunitaria  previsti  dal presente titolo, sempre che
          non siano tassati ai sensi del comma 2.
             12.   Qualora   vengano   autorizzate  miscelazioni  dei
          prodotti  di  cui  al  comma  1,  tra  di  loro o con altre
          sostanze,  l'imposta  e'  dovuta secondo le caratteristiche
          della miscela risultante.
             13.  Le  disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme
          restando  le  norme  nazionali  in  materia  di controllo e
          circolazione  dei  prodotti  sottoposti  ad  accisa, non si
          applicano   ai   prodotti   energetici  utilizzati  per  la
          riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici
          e  mineralogici  classificati  nella  nomenclatura generale
          delle attivita' economiche nelle Comunita' europee sotto il
          codice  DI  26 «Fabbricazione di prodotti della lavorazione
          di minerali non metalliferi» di cui al regolamento (CEE) n.
          3037/90  del  Consiglio,  del 9 ottobre 1990, relativo alla
          classificazione statistica delle attivita' economiche nella
          Comunita' europea.
             14.  Le  aliquote  a volume si applicano con riferimento
          alla   temperatura   di   15°  Celsius  ed  alla  pressione
          normale.».
             «Art.  22-bis  (Disposizioni  particolari  in materia di
          biodiesel  ed  alcuni  prodotti derivati dalla biomassa). -
          (Omissis).
             5.  Allo  scopo  di  incrementare  l'utilizzo  di  fonti
          energetiche  che  determinino un ridotto impatto ambientale
          e'  stabilita,  nell'ambito  di  un  programma  triennale a
          decorrere  dal 1° gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo
          le  aliquote  di seguito indicate, applicabile sui seguenti
          prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con
          oli minerali:
              a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola:
          euro 289,22 per 1.000 litri;
              b)  etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di
          origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;
              c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:
               1)  per  benzina  senza  piombo: euro 289,22 per 1.000
          litri;
               2)  per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per
          1.000 litri.
             5-bis.  Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle
          finanze,   di   concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico,  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e
          del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali,
          sono  fissati,  entro  il limite complessivo di spesa di 73
          milioni  di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore
          aggiunto,   i  criteri  di  ripartizione  dell'agevolazione
          prevista  dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e
          tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti
          singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella
          carburazione,  nonche'  le modalita' di verifica della loro
          idoneita'  ad  abbattere  i  principali  agenti inquinanti,
          valutata  sull'intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale
          dall'inizio  del  programma  triennale di cui al comma 5, i
          Ministeri   dello  sviluppo  economico  e  delle  politiche
          agricole  alimentari  e  forestali  comunicano al Ministero
          dell'economia  e delle finanze i costi industriali medi dei
          prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi
          immediatamente   precedenti.   Sulla  base  delle  suddette
          rilevazioni,  al  fine di evitare la sovracompensazione dei
          costi  addizionali  legati alla produzione, con decreto del
          Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con i
          Ministri  dello  sviluppo  economico, dell'ambiente e della
          tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole
          alimentari  e  forestali,  da emanare entro sessanta giorni
          dalla  fine del semestre, e' eventualmente rideterminata la
          misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 5.
             5-ter.  In caso di aumento dell'aliquota di accisa sulle
          benzine   di  cui  all'allegato  I,  l'aliquota  di  accisa
          relativa  all'ETBE,  di  cui  al  comma  5,  lettera b), e'
          conseguentemente  aumentata  nella  misura del 53 per cento
          della  aliquota  di accisa sulle benzine, coerentemente con
          quanto previsto dall'art. 2, paragrafo 2, lettera f), della
          direttiva   2003/30/CE   del   Parlamento   europeo  e  del
          Consiglio,  dell'8  maggio  2003,  relativa alla promozione
          dell'uso   dei   biocarburanti   o   di   altri  carburanti
          rinnovabili nei trasporti.».

                                                          «Allegato I

                  ELENCO PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE
              ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE
                                DEL TESTO UNICO

                                 Oli minerali

             Benzina con piombo: lire 1.111.490 per mille litri;
             Benzina: lire 1.003.480 per mille litri;
             Petrolio lampante o cherosene:
              usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
              usato come combustibile per riscaldamento: lire 415.990
          per mille litri;
             Oli da gas o gasolio:
              usato come carburante: lire 747.470 per mille litri
              usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470
          per mille litri;
             Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg;
             Oli  combustibili  a  basso tenore di zolfo: lire 45.000
          per mille kg;
             Gas di petrolio liquefatti:
              usato come carburante: lire 591.640 per mille kg;
              usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220
          per mille kg;
             Gas naturale:
              per autotrazione: lire zero;
              per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;
              per combustione per usi civili:
               a)  per  usi domestici di cottura cibi e produzione di
          acqua   calda   di   cui   alla  tariffa  T1  prevista  dal
          provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc;
               b)  per  usi di riscaldamento individuale a tariffa T2
          fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc;
               c) per altri usi civili lire 332 al mc;
             per  i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo
          unico   delle   leggi   sugli  interventi  nel  Mezzogiorno
          approvato  con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le
          seguenti aliquote:
              a)  per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b):
          lire 74 al mc;
              b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc;
             Carbone,  lignite  e  coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)
          impiegati  per uso riscaldamento: da parte di imprese: 4,60
          euro  per  mille  chilogrammi; da parte di soggetti diversi
          dalle imprese: 9,20 euro per mille chilogrammi.
                          Alcole e bevande alcoliche

             Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato;
             Vino: lire zero;
             Bevande  fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire
          zero;
             Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro;
             Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro.
                               Energia elettrica

             Per ogni kWh di energia impiegata:
              per  qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10
          per ogni kWh;
              per  qualsiasi  uso  in  locali  e luoghi diversi dalle
          abitazioni: lire 6 al kWh.
                              Imposizioni diverse

             Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg.
             Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.».
             -  La  direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  dell'8  maggio 2003 e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale L 123 del 17 maggio 2003.
             -   Il  decreto  legislativo  30  maggio  2005,  n.  128
          (Attuazione   della   direttiva  2003/30/CE  relativa  alla
          promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti
          rinnovabili  nei  trasporti)  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 12 luglio 2005, n. 160.
             -  Il  testo  dell'art.  2-quater  del  decreto-legge 10
          gennaio  2006,  n.  2  (Interventi  urgenti  per  i settori
          dell'agricoltura,  dell'agroindustria, della pesca, nonche'
          in  materia  di  fiscalita'  d'impresa),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2006, n. 8, e' il seguente:
             «Art.  2-quater (Interventi nel settore agroenergetico).
          -  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2007  i soggetti che
          immettono  in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire
          da  fonti  primarie  non  rinnovabili e destinati ad essere
          impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in
          consumo  nel  territorio  nazionale  una  quota  minima  di
          biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati
          al comma 4, nonche' di combustibili sintetici purche' siano
          esclusivamente ricavati dalle biomasse, con le modalita' di
          cui  al  comma  3. I medesimi soggetti possono assolvere al
          predetto  obbligo  anche  acquistando, in tutto o in parte,
          l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
             2.  Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 e'
          fissata  nella  misura  dell'1,0  per  cento  di  tutto  il
          carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno
          solare   precedente,   calcolata   sulla  base  del  tenore
          energetico;  a partire dall'anno 2008, tale quota minima e'
          fissata  nella  misura  del  2,0 per cento. Con decreto del
          Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con il
          Ministro   dell'economia   e  delle  finanze,  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutele del territorio e del mare e il
          Ministro  delle  politiche agricole alimentari e forestali,
          da  emanare  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente  disposizione,  vengono fissate le sanzioni
          amministrative  pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per
          il  mancato  raggiungimento  dell'obbligo  previsto  per  i
          singoli  anni  di  attuazione  della  presente disposizione
          successivi  al  2007,  tenendo conto dei progressi compiuti
          nello  sviluppo  delle  filiere  agroenergetiche  di cui al
          comma  3.  Gli  importi  derivanti dalla comminazione delle
          eventuali   sanzioni   sono   versati   al   Fondo  di  cui
          all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266,   per   essere  riassegnati  quale  maggiorazione  del
          quantitativo di biodiesel che annualmente puo' godere della
          riduzione  dell'accisa  o  quale  aumento allo stanziamento
          previsto   per   l'incentivazione  del  bioetanolo  e  suoi
          derivati   o  quale  sostegno  della  defiscalizzazione  di
          programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.
             3.  Con  decreto  del  Ministro delle politiche agricole
          alimentari  e  forestali, di concerto con il Ministro dello
          sviluppo  economico,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela   del   territorio   e   del   mare  e  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze, da emanare entro tre mesi
          dalla   data   di   entrata   in   vigore   della  presente
          disposizione,  sono dettati criteri, condizioni e modalita'
          per  l'attuazione  dell'obbligo  di cui al comma 1, secondo
          obiettivi  di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base
          a  criteri  che  in  via  prioritaria  tengono  conto della
          quantita'  di prodotto proveniente da intese di filiera, da
          contratti quadro o contratti ad essi equiparati.
             4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da
          immettere  in  consumo  ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il
          biodiesel,  il  bioetanolo  e  suoi  derivati,  IETBE  e il
          bioidrogeno.
             5.  La  sottoscrizione  di  un  contratto  di  filiera o
          contratto   quadro,   o   contratti   ad  essi  equiparati,
          costituisce titolo preferenziale:
              a)   nei  bandi  pubblici  per  i  finanziamenti  delle
          iniziative  e  dei  progetti  nel  settore della promozione
          delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;
              b)  nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il
          trasporto ed il riscaldamento pubblici.
             6.  Le  pubbliche  amministrazioni stipulano contratti o
          accordi  di programma con i soggetti interessati al fine di
          promuovere  la  produzione  e  l'impiego  di  biomasse e di
          biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo
          di specie e varieta' vegetali da destinare ad utilizzazioni
          energetiche.
             7. Ai fini dell'art. 21, comma 5, del testo unico di cui
          al  decreto  legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas
          e' equiparato al gas naturale.
             8.   Gli   operatori   della  filiera  di  produzione  e
          distribuzione  dei biocarburanti di origine agricola devono
          garantire  la  tracciabilita'  e la rintracciabilita' della
          filiera.    A   tal   fine   realizzano   un   sistema   di
          identificazioni  e  registrazioni  di tutte le informazioni
          necessarie  a  ricostruire  il  percorso  del biocarburante
          attraverso tutte le fasi della produzione.».
             - La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          legge   finanziaria  2007)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario.
             -  Il  decreto  ministeriale  20  febbraio  2004, n. 96,
          allegato  del  presente  regolamento,  recava: «Regolamento
          recante   agevolazioni  fiscali  al  bioetanolo  di  orgine
          agricola,  da adottare ai sensi dell'art. 22 della legge 23
          dicembre 2000, n. 388.».
             - Il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 (Attazione
          della  direttiva  2003/17/CE  relativa  alla qualita' della
          benzina  e  del  combustibile  diesel)  e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  27  aprile  2005,  n.  96, supplemento
          ordinario.
             -  Il  testo  dell'art.  17, commi 3 e 4, della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, supplemento ordinario, e' il seguente:
             «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».
          Nota all'art. 1:
             -  Per il testo dell'art. 22-bis, commi 5, 5-bis e 5-ter
          del  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si vedano
          le note alle premesse.
             -   Il  decreto  ministeriale  25  marzo  1996,  n.  210
          (Regolamento  recante norme per estendere alla circolazione
          interna   le   disposizioni   relative   alla  circolazione
          intracomunitaria  dei  prodotti  soggetti  al  regime delle
          accise)  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile
          1996, n. 97, supplemento ordinario.