IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio ed il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE; Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, ed in particolare l'articolo 3; Ritenuto necessario fornire disposizioni applicative del suddetto regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto concerne in particolare le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del citato regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinche' esse siano attuate in applicazione degli articoli 125 e 126 del regolamento medesimo; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Considerata la necessita' di introdurre nel testo modifiche ulteriori rispetto a quelle derivanti dai rilievi formulati dalle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con particolare riferimento all'armonizzazione delle sanzioni previste agli articoli 14 e 16; Vista l'ulteriore preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2009; Acquisiti nuovamente i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, di seguito denominato: «regolamento».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE) Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il regolamento (CE) n. 1907/2006 e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396. - La direttiva 1999/45/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396. - Il regolamento (CE) n. 793/93 e' pubblicato nella G.U.C.E. 5 aprile 1993, n. L 84. - Il regolamento (CE) n. 1488/94 e' pubblicato nella G.U.C.E. 29 giugno 1994, n. 161. - La direttiva 76/769/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 settembre 1976, n. L 262. - La direttiva 91/155/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 marzo 1991, n. L 76. - La direttiva 93/67/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 8 settembre 1993, n. L 227. - La direttiva 93/105/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 novembre 1993, n. L 294. - La direttiva 2000/21/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 28 aprile 2000, n. L 103. - L'art. 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2007.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, S.O., cosi' recita: «Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative. 2. La delega di cui al comma 1, e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c). 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.». Nota all'art. 1: - Per il regolamento (CE) n. 1907/2006 vedi note alle premesse.