IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  l'articolo  3 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto  1982,  n.  777,  come  modificato dall'articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
  Visto  il  Regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti
destinati  a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21  marzo  1973,
pubblicato  nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104
del   20  aprile  1973,  concernente  la  disciplina  igienica  degli
imballaggi,  recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con
le  sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da
ultimo  con  il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali del 10 dicembre 2008, n. 215;
  Visto il decreto del Ministro della salute del 12 dicembre 2007, n.
269  recante  aggiornamento  del  decreto ministeriale 21 marzo 1973,
concernente  la  disciplina  igienica  degli  imballaggi, recipienti,
utensili  destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o
con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili;
  Visto  il parere dell'Istituto Superiore di Sanita' e la tabella di
corrispondenza   predisposta   dall'Ente   Italiano  di  Unificazione
Siderurgica federato all'UNI in merito alla designazione degli acciai
inossidabili secondo la nomenclatura internazionale;
  Ritenuto  di dover aggiornare il decreto del Ministro della sanita'
21  marzo  1973  indicando le denominazioni degli acciai inossidabili
autorizzati  secondo  la nomenclatura internazionale corrispondente a
standard  UNI EN 10088-1:2005 e/o AISI/ASTM e/o UNS, o in sua assenza
con la composizione chimica di colata;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito  il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella
seduta del 29 aprile 2009;
  Vista   la   comunicazione  alla  Commissione  dell'Unione  europea
effettuata in data 1° aprile 2009 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nella sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 16 settembre
2009;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 7 ottobre 2009;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.  L'allegato  II,  sezione  6 - Acciai inossidabili - del decreto
ministeriale  21  marzo  1973 e' sostituito dall'allegato al presente
regolamento.
 
          Avvertenze: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per i  provvedimenti  comunitari  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo
          e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali
          e gli oggetti destinati a venire a contatto con i  prodotti
          alimentari  e  che  abroga  le   direttive   80/590/CEE   e
          89/109/CEE e' stato pubblicato nella GUUE serie  L  n.  338
          del 13 novembre 2004. 
              - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica  23  agosto  1982,  n.  777  (Attuazione   della
          direttiva CEE n.  76/893  relativa  ai  materiali  ed  agli
          oggetti destinati  a  venire  a  contatto  con  i  prodotti
          alimentari), cosi' come modificato dall'art. 3 del  decreto
          legislativo 25  gennaio  1992,  n.  108  (Attuazione  della
          direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli  oggetti
          destinati a venire a contatto con i  prodotti  alimentari),
          e' il seguente: 
              «Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro  della  sanita',
          sentito il Consiglio superiore di  sanita',  sono  indicati
          per i  materiali  e  gli  oggetti,  destinati  a  venire  a
          contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
          da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
          nella loro produzione, e, ove  occorrano,  i  requisiti  di
          purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
          oggetti   debbono   essere   sottoposti   per   determinare
          l'idoneita'  all'uso  cui   sono   destinati   nonche'   le
          limitazioni, le tolleranze e le condizioni di  impiego  sia
          per i limiti di contaminazione degli alimenti che  per  gli
          eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. 
              2. Per i materiali e gli oggetti di  materia  plastica,
          di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
          vetro, di  acciaio  inossidabile,  di  banda  stagnata,  di
          ceramica  e  di  banda  cromata  valgono  le   disposizioni
          contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3  agosto
          1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2  dicembre  1980,
          25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
          1988, n. 243. 
              3. Il Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio
          superiore di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e  alle
          modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2. 
              4.  Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali  o
          oggetti destinati, da soli o in combinazione  tra  loro,  a
          venire  a  contatto  con   le   sostanze   alimentari,   in
          difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
          1 e 2, e' punito per cio' solo con  l'arresto  sino  a  tre
          mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  cinquemilioni   a   lire
          quindicimilioni». 
              - Il decreto ministeriale  12  dicembre  2007,  n.  269
          (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale
          21 marzo 1973, concernente  la  disciplina  igienica  degli
          imballaggi,  recipienti,  utensili  destinati  a  venire  a
          contatto con le sostanze alimentari o  con  sostanze  d'uso
          personale, limitatamente agli acciai inossidabili e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32  del  7  febbraio
          2008. 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione». 
              - Il decreto ministeriale  21  marzo  1973  (Disciplina
          igienica degli imballaggi, recipienti, utensili,  destinati
          a venire in contatto  con  le  sostanze  alimentari  o  con
          sostanze d'uso  personale)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 aprile 1973, n. 104, supplemento ordinario.