IL RETTORE

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli
6 e 16;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 69 dello statuto, il senato
accademico, sentito il consiglio di amministrazione in data 11 aprile
2000,  ha  deliberato,  nella  seduta del 17 aprile 2000, la modifica
degli  articoli 5, 8, 13, dello statuto e le conseguenti modifiche di
ricaduta agli articoli 4, 42 e 55;
  Considerato che la suddetta modifica e' stata inviata al M.U.R.S.T.
per  i  controlli di competenza con nota rettorale prot. n. 22302 del
20 aprile 2000;
  Considerato  che  il M.U.R.S.T., con nota prot. n. 801 del 9 maggio
2000,  ha  comunicato,  ai  sensi  dell'art.  6, comma 9, della legge
9 maggio 1989, n. 168, di non avere osservazioni da formulare;
  Considerato  che  pertanto per la sopra citata modifica puo' essere
emanato il relativo decreto rettorale;
  Ritenuto  che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo
previsto per l'emanazione delle modifiche dello statuto di ateneo;

                              Decreta:
                                Art. 1.
  E' emanata la seguente modifica allo statuto dell'Universita' degli
studi   di   Genova.  Gli  articoli,  nella  stesura  risultante  dal
recepimento  della  suddetta  modifica, sono pubblicati integralmente
nell'allegato A al presente decreto.
  Art. 4 (L'osservatorio sull'attivita' dell'ateneo), comma 2:
  "2. In particolare, l'osservatorio sull'attivita' dell'ateneo:
    a) predispone  annualmente  un documento contenente valutazioni e
suggerimenti  sulla  relazione  annuale  del nucleo di valutazione di
ateneo,  che  viene  trasmesso  al rettore, al senato accademico e al
consiglio di amministrazione;
    b) effettua annualmente una valutazione delle attivita' culturali
e  formative,  sia istituzionali che aggiuntive, svolte dall'ateneo e
avanza, quando ne ravvisa l'opportunita', suggerimenti e proposte per
il loro miglioramento;
    c) esprime  parere  al  senato  accademico  sul piano di sviluppo
poliennale dell'ateneo;
    d) formula,  in  qualsiasi  momento  ritenuto opportuno, pareri e
proposte   per   il   miglioramento  dell'interazione  culturale  tra
l'Universita' e il contesto territoriale, economico e sociale;
    e) svolge  tutti  gli  altri compiti che gli sono conferiti dalle
norme vigenti".
  Art.  5  (La commissione paritetica di ateneo per la didattica e il
diritto allo studio) comma 2:
  "2. La commissione paritetica di ateneo:
    a) svolge  funzioni  di  osservatorio  sull'attivita'  didattica,
anche in collaborazione con le strutture dell'Universita';
    b) redige  e  approva una relazione annuale sulla didattica e sul
complesso   dei  servizi  forniti  agli  studenti;  la  relazione  e'
trasmessa  agli  organi  di  governo  dell'ateneo che sono chiamati a
pronunciarsi nel merito delle proposte e degli eventuali rilievi;
    c) formula  parere al senato accademico sul regolamento di ateneo
per gli studenti e sulle relative modifiche;
    d) collabora  con  l'ente  regionale per l'attuazione del diritto
allo studio universitario;
    e) formula    pareri    e    proposte    ai   competenti   organi
dell'Universita' o della regione su materie riguardanti gli studenti:
    f) formula  proposte  agli  organi  di governo dell'ateneo per la
organizzazione  e  la  gestione  di un servizio di informazione sulle
iniziative  di interscambio didattico e di mobilita' degli studenti a
livello nazionale, comunitario e internazionale;
    g) formula  proposte  agli  organi  di governo dell'ateneo per lo
svolgimento  di attivita' nei settori della cultura dello sport e del
tempo libero, nell'ambito della normativa vigente;
    h) formula pareri circa la compatibilita' tra i crediti assegnati
alle  attivita' formative e gli obiettivi formativi programmati dalle
strutture didattiche;
    i) esercita  tutte  le  altre  attribuzioni che le sono demandate
dalle norme vigenti".
  Art. 8 (Il nucleo di valutazione di ateneo):
  "1. L'ateneo istituisce il nucleo di valutazione per la valutazione
dell'efficienza  e  dell'efficacia delle proprie strutture, nel resto
dell'articolo  denominato  "nucleo",  con il compito di realizzare un
sistema  di  valutazione interna della gestione amministrativa, delle
attivita'  didattiche  e  di ricerca, degli interventi di sostegno al
diritto  allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative
dei  costi  e  dei  rendimenti,  il  corretto  utilizzo delle risorse
pubbliche,  la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche'
l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
  2. L'ateneo assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di
accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita'
e  la  diffusione  degli  atti, nel rispetto della normativa a tutela
della  riservatezza.  Il nucleo propone all'approvazione degli organi
di  governo  i  criteri  e  le  modalita'  per  l'individuazione  dei
parametri  utili  alla  valutazione dell'efficienza e dell'efficacia,
anche  in  base  alle  indicazioni  legislative  e  utilizzando,  ove
possibile,   parametri   uniformi  a  livello  nazionale.  Il  nucleo
acquisisce  periodicamente,  mantenendone  l'anonimato,  le  opinioni
degli  studenti  frequentanti  sulle attivita' didattiche e trasmette
l'apposita  relazione  annuale  al Ministero dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  al comitato nazionale per la
valutazione  del sistema universitario unitamente alle informazioni e
ai dati da comunicare annualmente al comitato stesso.
  3. Il   nucleo  invia  annualmente  una  relazione  sugli  elementi
raccolti  al  rettore, che la trasmette agli organi di governo e alla
commissione  paritetica  di  ateneo.  Il  nucleo  puo'  altresi'  far
pervenire  al  rettore  e,  ove  richiesto, al senato accademico e al
consiglio    di   amministrazione,   suggerimenti   sulle   procedure
organizzative e sulle norme regolamentari e statutarie.
  4. Il  nucleo  e'  formato  da  sei membri, di cui tre docenti, uno
dirigente  o  funzionario amministrativo dell'ateneo e due componenti
designati, anche in ambito non universitario, tra studiosi ed esperti
nel  campo  della  valutazione.  Il  nucleo  e' nominato dal rettore,
sentito  il  senato accademico e dura in carica sino al completamento
del mandato del rettore.
  5. Il  nucleo redige un proprio regolamento interno, nel quale sono
contenute  le  norme  di  funzionamento,  che e' approvato dal senato
accademico".
  Art.  13  (La commissione paritetica di facolta' per la didattica e
il diritto allo studio), comma 3:
  "3. La commissione paritetica di facolta':
    a) esercita  funzioni di osservatorio sull'organizzazione e sullo
svolgimento  dell'attivita'  didattica,  del tutorato e di ogni altro
servizio fornito agli studenti dalla facolta';
    b) formula   alle   strutture   competenti   proposte  dirette  a
migliorare lo svolgimento della didattica, salva restando la liberta'
di insegnamento garantita ai singoli docenti;
    c) redige  e  trasmette alla commissione paritetica di ateneo per
la   didattica  e  il  diritto  allo  studio  una  relazione  annuale
sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio
fornito  agli  studenti  dalla  facolta',  avvalendosi  di  oggettivi
strumenti di valutazione; la relazione e' trasmessa al preside e alle
strutture  didattiche  competenti,  che  si pronunciano sui rilievi e
sulle proposte formulate;
    d) invia  alla  commissione paritetica di ateneo il parere di cui
all'art. 11, comma 1, lettera m);
    e) segnala  al  preside  le  eventuali anomalie riscontrate nello
svolgimento delle attivita' didattiche;
    f) formula pareri circa la compatibilita' tra i crediti assegnati
alle  attivita' formative e gli obiettivi formativi programmati dalle
strutture didattiche;
    g) esercita  tutte  le  altre  attribuzioni che le sono demandate
dalle norme vigenti".
  Art. 42 (Il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza
e la contabilita'), comma 3:
  "3. In particolare, il regolamento di ateneo per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita':
    a) precisa i livelli di responsabilita' e gli ambiti di autonomia
delle strutture e degli uffici preposti alla gestione amministrativa;
    b) definisce   procedure   per   pervenire   a   una  ragionevole
uniformita'  di  assegnazione  di  risorse,  sulla  base di opportuni
indicatori predisposti dal nucleo di valutazione di ateneo;
    c) definisce  le  modalita'  di  gestione contabile e finanziaria
delle  articolazioni  dell'amministrazione  centrale  e  di  tutte le
strutture ed articolazioni interne di ateneo;
    d) disciplina   le   modalita'   di   gestione   del   patrimonio
dell'ateneo,   anche   prevedendo   l'istituzione   di  procedure  di
ammortamento;
    e) disciplina  ogni altro argomento richiesto dalle leggi vigenti
o dal presente statuto".
  Art. 55 (Valutazione e controllo di gestione), comma 1:
  "1. L'ateneo istituisce un'apposita unita' operativa di supporto al
nucleo  di valutazione di ateneo. La struttura funzionale dell'unita'
operativa  viene  approvata  dal  senato  accademico, su proposta del
rettore,  sentito  il consiglio di amministrazione. Nello svolgimento
dei  propri  compiti, essa si avvale della collaborazione di tutto il
personale  dell'ateneo,  per  realizzare  il  piu'  ampio  scambio di
informazioni,  anche  ai  fini di suggerire una tempestiva diffusione
delle innovazioni.