Con  deliberazione  n. 32 del 24 gennaio 2000, la Giunta camerale
ha  adottato il seguente regolamento di attuazione dell'art. 24 della
legge  7 agosto  1990,  n.  241,  nel  testo che qui di seguito viene
riportato:
    Art.  1  (Oggetto)  -  1.  Il  presente regolamento individua, in
conformita'  all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
le  categorie  di  documenti  formati  o  comunque  rientranti  nella
disponibilita'   della  Camera  di  Commercio  di  Milano,  sottratti
all'accesso,  ai  sensi  dell'art. 24 della medesima legge n. 241 del
1990  e  dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
27 giugno 1992, n. 352.
    Per  determinate  categorie  di  documenti  e'  anche  fissato il
periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
    2.  La  Camera  di  Commercio di Milano garantisce il diritto dei
cittadini di accedere, nelle forme di cui al presente regolamento, ai
documenti   amministrativi   da  essa  formati  o  comunque  detenuti
stabilmente,  al  fine  di  assicurare  la trasparenza dell'attivita'
amministrativa  e di favorirne lo svolgimento imparziale, assicurando
peraltro  la  riservatezza dei dati personali nei casi previsti dalla
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
    Art.  2  (Ambito  di  applicazione)  -  1.  Il diritto di accesso
riguarda   sia   i   provvedimenti   conclusivi  di  un  procedimento
amministrativo  (deliberazioni,  autorizzazioni,  licenze, contratti,
ordinanze  ed  altri),  sia  gli  atti  che  ne  costituiscono  parte
integrante,  gli  allegati,  nonche'  gli  atti  interni  preparatori
(relazioni,  istanze, pareri, documentazioni, certificati ed altri) e
comunque   tutti   gli   atti   utilizzati   ai  fini  dell'attivita'
amministrativa dell'Ente.
    Art. 3 (Categorie di documenti sottratti al diritto di accesso) -
1.  Ai  sensi  dell'art.  8,  comma  5,  lettera  d), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  27 giugno  1992,  n. 352, in relazione
all'esigenza  di  salvaguardare  la  riservatezza  di terzi, persone,
gruppi  ed  imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli
atti  relativi  ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia
necessaria  per  curare  o  per difendere i loro interessi giuridici,
sono  sottratte  all'accesso,  per il periodo eventualmente segnato a
fianco di ciascuna, le seguenti categorie di documenti:
      a) documenti  riguardanti  il  personale  dipendente contenenti
notizie sulla situazione familiare, sanitaria, sindacale, matricolare
e reddituale, in questi due ultimi casi solo per la parte relativa ai
dati  la  cui  conoscenza  puo'  portare  alla  rilevazione  di  dati
riservati  ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati
personali;
      b) documentazione  attinente  a procedimenti penali, nei limiti
del segreto istruttorio, a procedimenti disciplinari, a provvedimenti
sanzionatori,   di   dispensa  dal  servizio,  nonche'  ad  inchieste
ispettive  sommarie  e  formali;  Periodo  di differimento: fino alla
definitiva conclusione del procedimento;
      c) documenti  contenenti  dati e notizie di carattere economico
presentati  da  aspiranti all'iscrizione in elenchi, albi, registri e
ruoli  camerali;  Periodo  di differimento: fino alla conclusione del
procedimento amministrativo;
      d) documenti  contenenti  dati e notizie di carattere sanitario
presentati  da  aspiranti all'iscrizione in elenchi, albi, registri e
ruoli camerali;
      e) documenti      contenenti      dati      o      informazioni
economico-statistiche  presentati  da  ditte  o  soggetti  esterni  a
seguito di richiesta o rilevazione dell'Ente assistita da garanzia di
elaborazione globale e di non divulgazione individuale;
      f) verbali  di  ispezioni  effettuate  su determinati prodotti,
istruttorie  relative  al  rilascio  di  autorizzazioni,  verbali  di
indagini   conoscitive   su   richiesta   ministeriale,  accertamenti
sull'utilizzo  di determinate sostanze; Periodo di differimento: fino
alla conclusione del procedimento;
      g) documenti  relativi  all'impatto  ambientale  delle  singole
imprese   che   possano  pregiudicare  in  concreto  la  riservatezza
commerciale  e  industriale  ivi compresa la proprieta' intellettuale
relativa alle tecnologie di produzione;
      h) elenchi  dei  soggetti che hanno presentato offerte nel caso
di  pubblici  incanti;  Periodo di differimento: dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte;
      i)   elenchi dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o
che  hanno  segnalato  il  loro  interesse  nei  casi  di licitazione
privata,  di  appalto-concorso  o  di  gara  informale che precede la
trattativa  privata;  Periodo  di differimento: dopo la comunicazione
ufficiale  da  parte  dell'Ente  dei candidati da invitare ovvero del
soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata;
      l)  elaborati  e  schede  di  valutazione  dei  partecipanti al
concorso;  Periodo  di  differimento:  fino  alla  conclusione  delle
singole  fasi  del  procedimento  ai  cui  fini  gli atti stessi sono
preordinati;
    Fino  a  quando  il  procedimento  concorsuale  non  e'  concluso
l'accesso  e'  limitato  ai  soli atti che riguardino direttamente il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
      m)  altra  documentazione  delle  commissioni  giudicatrici  di
concorso;    Periodo   di   differimento:   fino   all'adozione   del
provvedimento che approva la graduatoria;
      n) documenti  contenenti  informazioni  raccolte  ai  fini  del
rilascio   di   onorificenze;  Periodo  di  differimento:  fino  alla
conclusione del procedimento;
      o) verbali di contestazioni di illeciti amministrativi, memorie
difensive ed ordinanze ingiuntive; Periodo di differimento: fino alla
conclusione  del  procedimento.  La  temporanea  inaccessibilita' dei
documenti ivi indicati non riguarda la parte interessata;
      p) atti   inerenti   all'attivita'  difensiva  quali  i  pareri
professionali  la cui esibizione possa tradursi in eventuale elemento
di prova all'interno di possibili giudizi civili intentati avverso la
Camera,  da  cui  potrebbe  derivare  un  grave  danno  alla pubblica
amministrazione;
      q) documentazione   relativa   alla   situazione   finanziaria,
economica  e  patrimoniale  di  persone,  gruppi  ed imprese comunque
utilizzata ai fini dell'attivita' amministrativa dell'ente;
      r) segnalazioni,  atti  o  esposti  informali  di  privati,  di
organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni; Periodo
di differimento: fino alla conclusione della necessaria istruttoria;
      s) dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei
documenti  conservati  nell'Archivio  storico  concernenti situazioni
puramente  riservate  di  persone ed imprese, secondo quanto previsto
dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963,  n.  1409;  Periodo  di differimento: 40 anni ad esclusione dei
dati  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute o la vita sessuale o
rapporti  riservati  di  tipo  familiare  che  diventano  liberamente
consultabili dopo 70 anni;
      t) relazioni riservate riguardanti considerazioni personali che
non  rientrano  in  un  procedimento  amministrativo,  indirizzate al
Segretario   generale,   sull'attivita'   di  comitati,  commissioni,
osservatori, gruppi di studio e/o di lavoro;
      u) altri  documenti  contenenti dati personali sensibili di cui
agli  articoli 22  e  24  della  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, e
successive  modificazioni, sempreche' l'interesse sotteso all'istanza
di  accesso  non possa essere agevolmente soddisfatto con il rilascio
di copie di atti prive delle parti contenenti i dati di cui sopra.
    2. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altri enti
o amministrazioni pubbliche escludono dall'accesso e che la Camera di
commercio  detiene  stabilmente  in quanto atti di un procedimento di
propria competenza.
    Art.  4  (Tutela  dei  terzi). - 1. Qualora la decisione positiva
sull'istanza   di  accesso  possa  arrecare  grave  pregiudizio  alla
riservatezza  dei  terzi, l'amministrazione verifica se sussistono le
condizioni  per  procedere  all'avviso  di cui all'art. 7 della legge
7 agosto  1990  n.  241,  valutando  in  particolare  se  vi  sia  la
possibilita'  di  un  utile apporto procedimentale da parte dei terzi
interessati.
    2. In caso positivo l'avviso allega l'istanza di accesso ricevuta
ed assegna un termine, non superiore a quindici giorni, per eventuali
controdeduzioni.
    3.  L'eventuale  decisione  positiva  sull'istanza  di accesso e'
comunicata  al  controinteressato  che  abbia  manifestato la propria
opposizione.
    Art.  5  (Costi  dell'accesso).  -  1.  La copia dei documenti e'
rilasciata subordinatamente al pagamento dei seguenti importi:
      a)  per  il  rilascio  di  una  copia  estratta  dagli  archivi
elettromagnetici  e'  dovuto  il  diritto  di segreteria nella misura
prevista dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49 e successive modifiche e
dal   decreto   del   Ministero   dell'industria,   del  commercio  e
dell'artigianato del 7 febbraio 1996;
      b) per  il  rilascio  di  semplice fotocopia di un documento e'
dovuto    un   rimborso   spese   secondo   gli   importi   stabiliti
dall'amministrazione  e  comunque nel limiti indicati dalla direttiva
della    Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   nella   nota
UCA27720/928/46 del 19 marzo 1993;
      c) per  il rilascio di copie autentiche e' dovuto il diritto di
segreteria nella misura prevista dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49,
e   successive   modifiche.   Non  possono  essere  rilasciate  copie
autentiche di documenti detenuti non in originale;
      d) le     copie     autentiche,     espressamente     richieste
dall'interessato,   sono  soggette  all'imposta  di  bollo  nei  casi
previsti dalla normativa vigente;
      e) nell'ambito  dell'esercizio  del  diritto di accesso ai dati
personali ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
qualora  non  risulti  confermata  l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato  e'  dovuto  un  contributo spese nella misura indicata
dalle disposizioni riguardanti il trattamento dei dati personali.
    Art.   6   (Aziende   speciali).  -  1.  L'accesso  ai  documenti
amministrativi  formati o stabilmente detenuti dalle Aziende speciali
resta  regolato dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti
assunti da queste ultime, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge
7 agosto  1990,  n.  241,  secondo  le  disposizioni  dei  rispettivi
statuti.
    Art.  7  (Norma  di  rinvio).  - 1. Per quanto non previsto dalle
disposizioni  del  presente  regolamento, si applicano le norme della
legge  7 agosto  1990,  n.  241,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  27 giugno  1992, n. 352, della legge 31 dicembre 1996, n.
675  e  successive  modificazioni  e del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
    Art. 8 (Integrazione e modificazione del regolamento). - 1. Entro
due  anni  dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e
successivamente almeno ogni tre anni, la Camera di commercio verifica
la  congruita'  delle  categorie di documenti individuate dall'art 3,
valutando  altresi' la possibilita' di disciplinare, nelle prescritte
forme  regolamentari,  ulteriori  casi  di limitazione del diritto di
accesso.
    Art.   9   (Entrata   in   vigore  del  regolamento  e  forme  di
pubblicita').  -  1.  Il  presente  regolamento  entra  in  vigore il
quindicesimo  giorno  successivo  alla  data  di  affissione all'albo
camerale.
    2.  La  Camera di commercio ne assicura la massima diffusione fra
gli operatori economici, le organizzazioni di categoria, gli ordini e
i collegi professionali.