Alle Imprese interessate
Alle Banche concessionarie
Agli Istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
All'ASS.I.RE.ME.
Alla CONFINDUSTRIA
Alla CONFAPI
Alla CONFCOMMERCIO
Alla CONFESERCENTI
All'ANCE
Al Comitato di coordinamento delle
confederazioni artigiane
Con decreto del 3 luglio 2000 il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ha redatto il testo unico delle
direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle
attivita' produttive ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488. Tale decreto, di seguito denominato
"direttive", comprende le deliberazioni del CIPE del 27 aprile 1995 e
18 dicembre 1996 ed i decreti ministeriali 20 luglio 1998, 22 luglio
1999 e 2 marzo 2000.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 1 del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e sulla base delle predette
direttive, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con decreto n. 527 del 20 ottobre 1995, modificato
ed integrato dai DD.MM. n. 319 del 31 luglio 1997 e n. 133 del 9
marzo 2000, nel seguito denominato "regolamento", ha fissato le
modalita', le procedure ed i termini per la concessione e
l'erogazione delle predette agevolazioni.
Al fine, dunque, di consentire l'accesso alle agevolazioni di cui si
tratta, nel rispetto dei termini, delle procedure e delle modalita'
fissati dalle direttive e dal regolamento, si forniscono le seguenti
indicazioni nonche', in allegato, il facsimile del nuovo modulo di
domanda, l'elenco della documentazione e gli schemi delle principali
dichiarazioni necessarie per la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni.
Le disposizioni di cui alla presente circolare hanno efficacia con
riferimento alle domande presentate a decorrere dal 2000.
1 - PREMESSE DI CARATTERE GENERALE
1.1 Il sistema agevolativo e' applicato, attraverso una procedura a
bando, in favore delle imprese che svolgono attivita' estrattive,
manifatturiere, di servizi, di costruzioni, di produzione e
distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda. Esso
prevede, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, la
concessione di un contributo in c/impianti alle imprese che ne
abbiano fatto domanda per il relativo bando, nei termini fissati con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, a fronte di programmi concernenti investimenti
produttivi.
1.2 Le risorse finanziarie disponibili per ciascun bando sono
ripartite con riferimento alle aree regionali interessate. La
concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione
assunta dai programmi in specifiche graduatorie di merito, seguendo
l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi
disponibili per ciascuna graduatoria per il bando di riferimento.
Per l'istruttoria dei programmi, il Ministero si avvale di banche o
di societa' di servizi controllate da banche, cosiddette "banche
concessionarie", con le quali stipula apposita convenzione. La
posizione del programma nella graduatoria di merito e' determinata
dal valore che per la stessa assumono i seguenti indicatori:
- valore del capitale proprio investito nel programma rispetto
all'investimento complessivo
- numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento
complessivo
- valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella
richiesta
- punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di
specifiche priorita' regionali
- punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di
specifiche prestazioni ambientali.
1.3 Le graduatorie vengono formate entro il trentesimo giorno
successivo al termine finale di trasmissione delle risultanze
istruttorie da parte delle banche concessionarie al Ministero.
Contestualmente il Ministero stesso provvede alla emissione dei
decreti di concessione provvisoria in favore dei programmi il cui
fabbisogno puo' essere soddisfatto con le risorse disponibili per
ciascuna graduatoria.
1.4 Le agevolazioni concesse vengono rese disponibili, a seconda
della durata del programma e della richiesta dell'impresa, in due o
tre quote annuali di pari importo alla stessa data di ogni anno, la
prima delle quali al trentunesimo giorno dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle graduatorie. Il
Ministero accredita le quote relative a ciascun programma, presso
conti correnti appositamente aperti dalle banche concessionarie, a
seguito delle richieste avanzate da queste ultime dopo aver
verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa
per l'erogazione alle imprese beneficiarie ovvero, per i beni
acquisiti in locazione finanziaria, agli istituti collaboratori. Le
principali condizioni per l'erogazione sono che il programma abbia
raggiunto uno stato d'avanzamento almeno proporzionale alla quota da
erogare e, ad eccezione dell'ultima quota, che l'impresa abbia
versato e/o accantonato, in una o piu' delle forme consentite dalla
presente normativa, una quota corrispondente del capitale proprio di
cui al succesivo punto 6.2. La prima quota puo' anche essere erogata
a titolo di anticipazione, previa presentazione di polizza
assicurativa o fideiussione bancaria. Dall'ultima quota (la seconda o
la terza) viene trattenuto il 10% del contributo totale concesso, da
erogare successivamente al decreto di concessione definitiva.
1.5 A conclusione del programma di investimenti, l'impresa e/o,
secondo il caso, l'istituto collaboratore, deve produrre la relativa
documentazione finale di spesa; sulla base della stessa la banca
concessionaria redige una relazione sullo stato finale del programma.
Sulla scorta di detta relazione e delle risultanze degli accertamenti
sulla realizzazione del programma, il Ministero emana il decreto di
concessione definitiva e dispone l'erogazione, in favore dell'impresa
o, secondo il caso, dell'istituto collaboratore, di quanto
eventualmente ancora dovuto.
2 - SOGGETTI BENEFICIARI E AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
2.1 I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le
imprese che svolgono attivita' estrattive, manifatturiere, di
costruzioni, di produzione e distribuzione di energia elettrica, di
vapore e acqua calda e di servizi, queste ultime costituite sotto
forma di societa' regolari, che intendono promuovere programmi di
investimento nell'ambito di proprie unita' produttive ubicate nelle
"aree depresse". Per unita' produttiva si intende la struttura, anche
articolata su piu' immobili fisicamente separati ma prossimi,
finalizzata allo svolgimento dell'attivita' ammissibile alle
agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa,
gestionale e funzionale. Nel caso in cui l'impresa produca nello
stesso luogo beni e servizi insieme, devono poter essere individuate,
ai fini delle valutazioni per la concessione delle agevolazioni, due
distinte unita' produttive. Le "aree depresse" sono quelle definite
dall'art. 27, comma 16 della legge 22 dicembre 1999, n. 488 e
riguardano quelle individuate dalla Commissione delle Comunita'
europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali,
obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'art. 6 del regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, al sostegno
transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori
gia' obiettivo 5b) e quelle rientranti nella fattispecie di cui
all'art. 87.3.c del Trattato di Roma, nonche', ferme restando le
limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti
di Stato, la regione Abruzzo (si veda l'Allegato n. 1).
Alla data di presentazione del Modulo di domanda di agevolazione di
cui al successivo punto 5.3, tali imprese devono essere gia' iscritte
al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero
esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure
concorsuali ne' ad amministrazione controllata. Le domande presentate
dalle imprese individuali non ancora operanti alla predetta data
possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in
assenza dell'iscrizione al registro delle imprese, purche' le stesse
imprese siano gia' titolari di partita IVA. Per questi ultimi
soggetti detta iscrizione deve comunque avvenire ed essere
tempestivamente comprovata dall'impresa alla banca concessionaria
attraverso lo specifico certificato entro e non oltre la trasmissione
della documentazione finale di spesa. Tutti i soggetti che richiedono
le agevolazioni, in considerazione della particolare procedura
concorsuale che si basa anche sulla puntuale valutazione del concorso
con mezzi propri dell'impresa alla realizzazione del programma,
devono trovarsi in regime di contabilita' ordinaria. Le imprese che
nel periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente circolare
si trovano in contabilita' semplificata, devono, ai fini del
mantenimento delle eventuali agevolazioni concesse, optare per il
regime di contabilita' ordinaria con effetto dal periodo d'imposta
successivo al suddetto.
Per beneficiare delle agevolazioni in argomento i predetti soggetti
devono sostenere un programma di investimenti con un apporto di
capitale proprio in misura non inferiore al 25%; tale misura e'
determinata come rapporto tra il detto capitale proprio (nelle forme
di cui al successivo punto 6.2) e gli investimenti ammissibili,
entrambi in valore nominale. Il detto programma deve essere organico
e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido,
come desumibile dal business plan, e deve essere svolto nell'ambito
di un'unita' produttiva per lo svolgimento di una delle attivita'
ammesse dalla presente normativa. Entro la data di chiusura dei
termini di presentazione delle domande di agevolazioni il soggetto
richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilita' del
suolo e, ove esistenti, degli immobili dell'unita' produttiva ove
viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di
proprieta', diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria,
o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui
all'articolo 1351 del codice civile. Per le imprese operanti nel
settore delle costruzioni che intendano utilizzare i beni agevolati
nell'ambito dei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica
regione (si veda il successivo punto 2.5), la detta disponibilita' e'
riferita alla sola stabile sede operativa di cui l'impresa stessa
deve essere titolare in tali aree. Alla predetta data, gli atti o i
contratti relativi ai detti titoli di disponibilita' devono risultare
gia' registrati, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del
D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro, potendo,
tuttavia, la registrazione intervenire successivamente solo nei casi
in cui la stessa viene effettuata per il tramite di un pubblico
ufficiale. In tale ultimo caso, la registrazione e, ove previsto
dalla legge, la trascrizione, devono essere comunque comprovate
dall'impresa entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla chiusura
dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni. La
registrazione e/o la trascrizione oltre il suddetto termine comporta
la nullita' della domanda. Qualora la piena disponibilita'
dell'immobile sia legata ad una concessione demaniale, occorre
distinguere l'ipotesi in cui la concessione demaniale venga richiesta
per la prima volta (e' il caso dei nuovi impianti) da quella in cui
l'impresa richieda il rinnovo di una concessione gia' ottenuta e
rinnovata periodicamente in passato. Nel primo caso la piena
disponibilita' dell'immobile si determina con la concessione
demaniale. Nel secondo caso, in relazione ai tempi a volte lunghi
intercorrenti tra la richiesta di rinnovo ed il rinnovo stesso, si
ritiene che ai fini della piena disponibilita' dell'immobile sia
sufficiente che entro la data di chiusura dei termini di
presentazione delle domande di agevolazioni l'impresa abbia avanzato
la richiesta di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone e che le
opere da realizzare nell'ambito del programma da agevolare rientrino
nelle previsioni della precedente concessione della quale e' stato
richiesto il rinnovo. Nel caso in cui il programma di investimenti
ricada all'interno di agglomerati industriali ovvero di aree
attrezzate, individuati da Piani Regolatori di Consorzi industriali,
di cui all'art. 36, comma 4 della legge n. 317/91 e successive
modifiche e integrazioni, o da Piani per Insediamenti Produttivi
predisposti da amministrazioni comunali, la piena disponibilita' si
intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un
lotto specificatamente individuato nel quale siano specificati i
tempi massimi entro i quali dovra' essere definita la procedura di
esproprio dell'area o, comunque, potra' essere consentito l'avvio a
realizzazione del programma da parte dell'impresa assegnataria; tali
tempi massimi, ai fini dell'accoglimento della domanda di
agevolazione, dovranno risultare compatibili con quelli previsti
dall'impresa per la realizzazione del programma medesimo.
Alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di
agevolazioni, il suolo e gli immobili interessati dal programma di
investimenti devono essere gia' rispondenti, in relazione
all'attivita' da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi,
urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea
documentazione o da perizia giurata.
2.2 Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o
grande dimensione secondo i criteri stabiliti dai decreti del
Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18
settembre 1997 e del 27 ottobre 1997 con i quali e' stata adeguata la
definizione di piccola e media impresa, da utilizzare ai fini della
concessione di aiuti alle attivita' produttive, ed in particolare di
quelli di cui alla legge n. 488/1992, alla disciplina comunitaria in
materia. Alla luce di tali decreti:
A) per le imprese operanti nel settore delle attivita' estrattive e
manifatturiere, delle costruzioni e della produzione e distribuzione
di energia elettrica, di vapore e acqua calda:
e' definita piccola e media l'impresa che:
1) ha meno di 250 dipendenti e
2) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro, oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro
3) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito
alla successiva lettera m);
e' definita piccola l'impresa che:
1) ha meno di 50 dipendenti e
2) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure un
totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro
3) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito
alla successiva lettera m);
B) per le imprese fornitrici di servizi:
e' definita piccola e media l'impresa che:
1) ha meno di 95 dipendenti e
2) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di euro, oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di euro
3) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito
alla successiva lettera m);
e' definita piccola l'impresa che:
1) ha meno di 20 dipendenti e
2) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di euro, oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di euro
3) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito
alla successiva lettera m).
I requisiti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) sono cumulativi,
nel senso che tutti e tre devono sussistere (si veda l'Appendice,
Esempio n. 1).
Ai fini di cui sopra:
a) il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato e del totale
di bilancio vengono rilevati come somma dei valori riferiti
all'impresa considerata ed alle altre eventuali di cui la stessa
detenga, anche indirettamente, il 25% o piu' del capitale o dei
diritti di voto;
b) il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente
dall'impresa considerata qualora siano detenuti per il tramite di una
o piu' altre imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono
posseduti per il 25% o piu' dall'impresa considerata medesima;
c) le quote di capitale e i diritti di voto vengono rilevati, ai fini
di cui sopra, alla data di presentazione del Modulo di domanda di cui
al successivo punto 5.3;
d) il periodo di rilevazione del numero di dipendenti, del fatturato
annuo e del totale di bilancio e' l'esercizio sociale relativo
all'ultimo bilancio approvato o, per le imprese esonerate dalla
tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio,
l'esercizio sociale relativo all'ultima dichiarazione dei redditi
presentata prima della data di presentazione del Modulo di domanda;
e) qualora la domanda, giudicata ammissibile ma non agevolata per
insufficienza delle disponibilita' finanziarie del bando, venga
riformulata e ripresentata ai sensi dell'art. 6, comma 8 del
regolamento, si fa riferimento, ai fini di cui si tratta, alla data
di presentazione del Modulo della domanda originaria (si veda il
successivo punto 5.6);
f) per le imprese che, alla data di presentazione del Modulo,
risultino costituite da non oltre un anno ovvero non abbiano ancora
approvato il primo bilancio o presentato la prima dichiarazione dei
redditi, i suddetti parametri sono rilevati a tale data ad eccezione
del fatturato, che non viene preso in considerazione;
g) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di
unita'-lavorative-anno (ULA), cioe' al numero medio mensile di
dipendenti occupati a tempo pieno durante l'esercizio di riferimento
di cui alla precedente lettera d), mentre i lavoratori a tempo
parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA; per
dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o
indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, compreso il
personale in G.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i
dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA
in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal
contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di
riferimento;
h) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico
redatto secondo le vigenti norme del codice civile, si intende
l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi
provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi
rientranti nelle attivita' ordinarie della societa', diminuiti degli
sconti concessi sulle vendite nonche' dell'imposta sul valore
aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume
d'affari;
i) per le imprese che alla data di cui alla precedente lettera c)
sono in regime di contabilita' semplificata e/o sono esonerate dalla
redazione del bilancio, il valore dell'attivo patrimoniale e quello
del fatturato sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi
presentata; il primo, in particolare, e' desunto sulla base del
"prospetto delle attivita' e delle passivita'" redatto con i criteri
di cui al DPR n. 689/74 ed in conformita' agli artt.2423 e seguenti
del codice civile;
l) il tasso fisso di conversione lira/euro per i bilanci chiusi a
partire dal 1o gennaio 1999 e' pari a lire £. 1.936,27. Per i bilanci
chiusi nel corso del 1998, i parametri di cui alle precedenti lettere
A) e B) sono espressi in ECU ed il relativo tasso di conversione
lira/ECU pari a £. 1.947,3;
m) e' considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti
di voto non siano detenuti per il 25% o piu' da una sola impresa o
congiuntamente (semplice somma delle quote di partecipazione o dei
diritti di voto) da piu' imprese di dimensioni superiori; per la
determinazione della dimensione di tali ultime imprese si applicano i
medesimi criteri utilizzati per l'impresa considerata; non vanno a
tal fine computate le societa' di investimenti pubblici, le societa'
di capitali di rischio o gli investitori istituzionali, a condizione
che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto
sull'impresa considerata; quest'ultima e' comunque indipendente
qualora il capitale sia disperso in modo tale che risulti impossibile
determinare da chi e' detenuto e l'impresa stessa dichiari di poter
legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di
indipendenza;
n) per societa' di investimenti pubblici si intende la societa' la
cui attivita' e struttura e' definita dall'art. 154 del T.U. delle
leggi sulle Imposte Dirette del 29.1.1958, n. 645, ed al cui capitale
lo Stato e/o gli Enti pubblici partecipano, direttamente o
indirettamente, in misura superiore al 50%; si intende a capitale di
rischio la societa' che investe il proprio capitale in titoli
azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione
che detti titoli offrono in relazione all'andamento economico
dell'impresa cui gli stessi si riferiscono; per investitori
istituzionali si fa riferimento agli enti ed agli organismi che, per
legge o per statuto, sono tenuti ad investire, parzialmente o
totalmente, i propri capitali in titoli o beni immobili (per esempio,
i fondi di investimento, le compagnie di assicurazione, i fondi
pensione, le banche, ecc.);
o) qualora le quote di capitale sociale o i diritti di voto di una
piccola impresa siano detenuti per il 25% o piu' da imprese di grandi
dimensioni, l'impresa considerata assume la dimensione della grande,
a prescindere dalle eventuali quote detenute da medie imprese;
qualora la predetta soglia del 25% sia raggiunta o superata sommando
le quote detenute dalle medie imprese e quelle detenute dalle grandi,
la piccola impresa considerata assume la dimensione della media.
2.3 I programmi di investimento promossi dalle imprese estrattive e
manifatturiere possono riguardare solo uno o piu' dei settori
produttivi di cui alle sezioni C - "Estrazione di minerali" e D -
"Attivita' manifatturiere" della Classificazione delle attivita'
economiche ISTAT '91, fatti salvi i divieti e le limitazioni
derivanti dalle vigenti specifiche normative dell'Unione Europea di
cui al successivo punto 2.6. L'attivita' estrattiva, che deve essere
pertinente alla estrazione di minerali dal suolo, e quella
manifatturiera, che deve essere tesa alla lavorazione di materie
prime e/o semilavorati per l'ottenimento di altri semilavorati e/o
finiti, devono inoltre essere comprovabili dall'impresa attraverso la
puntuale esposizione nella prima parte del business plan (si veda il
successivo punto 3.8) del proprio ciclo tecnologico delle produzioni
effettuate e/o di quelle previste.
I programmi di investimento promossi dalle imprese fornitrici di
servizi possono riguardare uno o piu' dei settori di cui all'Allegato
n. 2.
2.4 I programmi di investimento promossi dalle imprese operanti nel
settore della produzione e distribuzione di energia elettrica, di
vapore ed acqua calda, di cui alle classi 40.10 e 40.30 della
classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91, sono ammessi
limitatamente agli impianti alimentati da fonti rinnovabili o
assimilate, con potenza non superiore a 50 MW elettrici e con indice
energetico non inferiore a 0,60.
Ai fini di cui sopra:
a) per fonti rinnovabili si intendono: il sole, il vento, l'energia
idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la
trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti
vegetali;
b) per impianti alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili
si intendono: quelli di cogenerazione - intesa come produzione
combinata di energia elettrica e di calore, ovvero come diversamente
definita dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas - quelli che
utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di
energia recuperabile in processi e in impianti, quelli che utilizzano
scarti di lavorazione e/o di processi e quelli che utilizzano fonti
fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati;
c) per indice energetico si intende quello definito con delibera del
Comitato Interministeriale dei Prezzi del 29.4.92 e sintetizzato
nella formula seguente:
I = (E /E ) + (E /(0,9E )) - a
en e c t c
ove:
E = Energia elettrica utile prodotta annualmente dall'impianto, al
e netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari
E = Energia termica utile prodotta annualmente dall'impianto
t
E = Energia immessa annualmente nell'impianto attraverso i
c combustibili fossili commerciali
a = ((1/0,60) - 1) x (0,60 - (E /E ))
e c
d) l'impianto deve obbligatoriamente dotarsi, nell'ambito del
programma da agevolare, della strumentazione necessaria per le
verifiche, da effettuare sulla base della vigente normativa, utili
alla rilevazione degli elementi occorrenti per il calcolo del
suddetto indice.
2.5 Nell'ambito dei programmi di investimento promossi dalle imprese
operanti nel settore delle costruzioni di cui alla sezione F della
classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91, in relazione
alla particolarita' del settore ed alle modalita' operative di
utilizzo dei beni strumentali, l'ammissibilita' dei beni stessi,
qualora non vengano utilizzati stabilmente nell'ambito di un'unica
unita' produttiva per il periodo minimo di utilizzo di cui all'art.
8, comma 1, lettera b) del regolamento, e' condizionata all'esclusivo
utilizzo degli stessi per il medesimo periodo nell'ambito dei
cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione, che, ai
fini della presente normativa, viene intesa come "unita' produttiva".
In tale ultima ipotesi, il programma da agevolare viene di
conseguenza inserito nella graduatoria ordinaria o nell'eventuale
speciale per settore di cui al successivo punto 6.1, lettera b)
relative a detta regione, con esclusione, quindi, dell'eventuale
graduatoria speciale per area di cui al medesimo punto 6.1, lettera
b). Il contributo e' calcolato sulla base dell'aliquota minima
prevista, per le aree ammissibili della regione medesima e per la
dimensione dell'impresa, aliquota che viene applicata a tutti i beni
del programma, indipendentemente dall'effettiva localizzazione degli
stessi. L'ubicazione dei detti singoli beni agevolati deve risultare
da uno specifico registro costantemente aggiornato dall'impresa. Ai
fini di cui sopra il legale rappresentante dell'impresa stessa deve
sottoscrivere uno specifico impegno, secondo lo schema di cui
all'Allegato n. 3, facente parte della documentazione a corredo della
domanda di agevolazioni. Qualora vengano meno le condizioni
sottoscritte con tale impegno, le agevolazioni relative ai beni
interessati vengono revocate secondo i criteri e le modalita' fissate
dal predetto art. 8 del regolamento. L'impresa istante che intende
utilizzare i beni del programma nell'ambito delle aree agevolabili
della regione, deve indicare nella domanda stessa in quale regione
intende operare per il suddetto periodo e, ai fini dell'accoglimento
della domanda di agevolazioni, deve essere gia' titolare di una sede
operativa in dette aree risultante dal certificato di iscrizione al
registro delle imprese; per le imprese individuali non ancora
operanti di cui al precedente punto 2.1, ferma restando la piena
disponibilita' dell'immobile di cui al medesimo punto da comprovare
entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande,
il suddetto certificato dal quale risulti la sede operativa dovra'
comunque essere prodotto entro e non oltre la trasmissione della
documentazione finale di spesa. Nei casi di cui si tratta, i livelli
occupazionali utili per la determinazione dell'indicatore di cui al
punto 6.3 sono rilevati con riferimento ai predetti cantieri ubicati
nelle aree agevolabili della regione. L'impresa beneficiaria, anche
ai fini degli accertamenti e delle ispezioni di cui agli articoli 10
e 11 del regolamento, e' obbligata, pena la revoca delle
agevolazioni, a tenere presso la detta sede operativa il richiamato
registro relativo ai beni agevolati ed i libri matricola relativi a
ciascun cantiere dai quali si evincano i livelli occupazionali per
ciascun mese e per ciascun cantiere medesimo. Ai fini della
determinazione dell'indicatore regionale di cui al punto 6.5, ai
programmi relativi a beni utilizzati nell'ambito dei cantieri ubicati
nelle aree ammissibili di un'unica regione, si applica il minore dei
punteggi assegnati per il settore delle costruzioni, in relazione
alle varie aree del territorio ed alla tipologia del programma da
agevolare, ivi compresi quelli assunti pari a zero in quanto non
espressi.
2.6 La legge n. 488/92 costituisce la normativa nazionale da
utilizzare per il cofinanziamento delle misure di aiuto dell'Unione
Europea previste nel Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 e dal
relativo Programma Operativo Nazionale "Sviluppo Imprenditoria
Locale" per le aree Obiettivo 1, e negli eventuali interventi
nell'ambito dei programmi regionali finalizzati all'utilizzo delle
risorse comunitarie.
La legge n. 488/92, in quanto aiuto di Stato e strumento nazionale di
cofinanziamento (FESR), prevede, ai fini della piena rispondenza alle
disposizioni comunitarie, talune limitazioni nell'applicazione del
regime di aiuto, per quanto riguarda in particolare i soggetti
beneficiari delle agevolazioni, i settori agevolabili, la durata dei
programmi di investimento e le spese ammissibili, delle quali alcune
sono gia' esplicitate nell'ambito della presente circolare, altre
saranno oggetto di specifiche comunicazioni allorche' saranno
approvati i predetti programmi regionali.
Limitatamente ai programmi che possono essere ammessi al
cofinanziamento, al fine di consentire il pieno rispetto delle
scadenze fissate dall'Unione europea per gli impegni di spesa e per
l'erogazione a saldo dell'agevolazione, i termini ordinari stabiliti
dalla presente normativa per l'ultimazione dei programmi agevolati e
la presentazione della documentazione finale di spesa, di cui al
successivo punto 8.2, potrebbero subire modifiche che, comunque,
saranno tempestivamente rese note e riportate nei decreti di
concessione provvisoria dei programmi interessati.
Per quanto riguarda i settori agevolabili, occorre rilevare che
taluni di essi, ed in particolare, con riferimento alla
Classificazione ISTAT di cui al precedente punto 2.3, alcune
divisioni, gruppi, classi o categorie sono soggette a divieti e/o
limitazioni come di seguito specificato:
Siderurgia: per le classi indicate alla lettera A) dell'Allegato n. 4
sono ammessi, sia alle risorse cofinanziate che a quelle aggiuntive
nazionali, solo programmi di investimento finalizzati alla protezione
dell'ambiente; la concessione delle agevolazioni e' subordinata alla
notifica della stessa alla Commissione U.E. ed all'approvazione da
parte di quest'ultima. Per le categorie indicate alla lettera B)
dello stesso allegato, invece, sono ammessi tutti i programmi di
investimento; anche per essi, tuttavia, la concessione e' subordinata
alla notifica della stessa ed all'approvazione di cui sopra.
Cantieristica navale: per le categorie indicate alla lettera C)
dell'Allegato n. 4 sono ammessi, sia alle risorse cofinanziate che a
quelle aggiuntive nazionali, solo programmi di investimento
riguardanti:
* l'adeguamento o ammodernamento di cantieri esistenti, non connessi
ad una ristrutturazione finanziaria dei cantieri stessi, allo scopo
di aumentarne la produttivita' purche':
- nelle regioni che soddisfano i criteri per l'opzione di cui
all'art. 87.3.a del Trattato e che corrispondono alla mappa approvata
dalla Commissione per ciascuno Stato membro per la concessione di
aiuti di Stato a finalita' regionale, l'intensita' dell'aiuto non
superi il 22,5% ESN,
- nelle regioni che soddisfano i criteri per l'opzione di cui
all'art. 87.3.c del Trattato e che corrispondono alla mappa approvata
dalla Commissione per ciascuno Stato membro per la concessione di
aiuti di Stato a finalita' regionale, l'intensita' dell'aiuto non
superi il 12,5% ESN o il massimale applicabile per gli aiuti di Stato
a finalita' regionale, se questo e' inferiore,
- riguardino esclusivamente spese ammissibili in base agli
orientamenti comunitari in vigore sugli aiuti di Stato a finalita'
regionale
* l'innovazione di cantieri di costruzione esistenti, fino ad
un'intensita' massima di aiuto del 10% lordo, purche' siano connessi
all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi che
siano effettivamente e sostanzialmente nuovi, che non siano
correntemente utilizzati da altri operatori del settore all'interno
dell'U.E. e che siano sottoposti al rischio di insuccesso tecnologico
o industriale, a condizione che:
- gli aiuti siano limitati a coprire le spese per gli investimenti e
le attivita' di sviluppo direttamente ed esclusivamente connesse alla
parte innovativa del progetto,
- il loro importo e la loro intensita' siano limitati al minimo
indispensabile tenendo conto del grado di rischio associato al
progetto.
L'impresa interessata deve adeguatamente indicare nella prima parte
del business plan, di cui al successivo punto 3.8, e, se del caso,
documentare la sussistenza delle suddette condizioni. La concessione
delle agevolazioni e' in ogni caso subordinata alla notifica della
stessa alla Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di
quest'ultima.
Fibre sintetiche: per la classe indicata alla lettera D)
dell'Allegato n. 4 sono ammessi, sia alle risorse cofinanziate che a
quelle aggiuntive nazionali, solo programmi di investimento che
comportano una riduzione significativa della capacita' produttiva
dell'unita' interessata; la concessione delle agevolazioni e'
subordinata alla notifica della stessa alla Commissione U.E. ed
all'approvazione da parte di quest'ultima.
Industria automobilistica: per i programmi che rientrano nelle classi
indicate alla lettera E) dell'Allegato n. 4 e che comportano
investimenti ammessi pari o superiori a 50 milioni di euro
(96.813.500.000 lire) o che beneficiano di un contributo lordo pari o
superiore a 5 milioni di euro (9.681.350.000 lire), la concessione
delle agevolazioni e' subordinata alla notifica della stessa alla
Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima.
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco: le classi e le
categorie indicate alla lettera F) dell'Allegato n. 4 (colonna a)
sono escluse dal cofinanziamento FESR in considerazione della
contestuale finanziabilita' a carico dei fondi FEOGA. Ferma restando
tale esclusione dal cofinanziamento FESR, in base agli orientamenti
ed ai regolamenti previsti dall'U.E. (Reg. CE 1257/99, Reg. CE
1750/99, Orientamenti Comunitari per gli aiuti di stato nel settore
agricolo GU C28 1.02.2000, Reg. CE 1263/99, Reg. CE 2792/99) e in
base alle condizioni di ammissibilita' definite dal Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali (nota metodologica sulla verifica
dell'esistenza di normali sbocchi di mercato), sono ammissibili alle
sole risorse nazionali le tipologie di investimento indicate nello
stesso Allegato n. 4 (colonna b).
Per le suddette classi e categorie indicate alla lettera F
dell'Allegato n. 4, la concessione delle agevolazioni per i programmi
che comportino un investimento complessivo ammissibile superiore a 25
milioni di euro (48.406,75 milioni di lire) o che prevedano un
contributo superiore a 12 milioni di euro (23.235,24 milioni di lire)
e' subordinata alla notifica della stessa alla Commissione
dell'Unione europea ed all'approvazione da parte di quest'ultima.
Inoltre, sono ammissibili ai soli fondi nazionali gli investimenti
rientranti nella classe 15.20 - "Lavorazione e conservazione di pesce
e di prodotti a base di pesce" della Classificazione delle attivita'
economiche ISTAT '91 che rispettano le condizioni del punto 2.4
dell'allegato III al regolamento CE n. 2792/1999 (si veda l'Allegato
n. 5 alla presente circolare).
Le seguenti classi e categorie sono invece totalmente escluse dalle
agevolazioni:
15.41.3 - Fabbricazioni di oli e grassi animali grezzi
- la produzione di oli e grassi animali non commestibili;
- l'estrazione di oli di pesce e di mammiferi marini.
15.42.2 - Fabbricazione di oli e grassi da semi e da frutti oleosi
raffinati
- la produzione di oli vegetali raffinati : produzione di
olio di semi di soia, di arachidi, mais, ecc.
- la lavorazione degli oli vegetali : soffiatura, cottura,
ossidazione, standolizzazione, disidratazione, idrogenazione.
15.42.3 - Fabbricazione di grassi animali raffinati
15.43 - Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
- fabbricazione di margarina;
- fabbricazione di altri succedanei del burro (creme da
spalmare);
- fabbricazione di grassi da cucina composti.
15.62 - Fabbricazione di prodotti amidacei
- fabbricazione di amidi di riso, di patate, di granoturco;
- macinatura umida del granoturco;
- fabbricazione di glucosio, sciroppo di glucosio, maltosio;
- fabbricazione di glutine;
- fabbricazione di tapioca.
15.72 - Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione di animali
domestici
15.94 - Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
15.95 - Produzione di altre bevande fermentate non distillate
- produzione di altre bevande fermentate non distillate,
quali ad esempio idromele, sake';
15.97 - Fabbricazione di malto
Ai fini delle verifiche istruttorie e della concessione delle
agevolazioni, le imprese che operano in uno dei settori di cui alla
richiamata lettera F) dell'Allegato n. 4 ovvero nel settore della
"Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce",
devono fornire alle banche concessionarie, nella prima parte del
business plan di cui al successivo punto 3.8, tutti gli elementi e le
informazioni utili a comprovare la sussistenza delle condizioni
oggettive e soggettive per l'ammissibilita' alle agevolazioni di cui
al Reg. CE 1257/99, al Reg. CE 1750/99, agli Orientamenti Comunitari
per gli aiuti di stato nel settore agricolo GU C28 1.02.2000, al Reg.
CE 1263/99, al Reg. CE 2792/99 o al punto 2.4 dell'allegato III a
quest'ultimo.
Sulla base delle suesposte considerazioni, corre l'obbligo di
avvertire le imprese ed i soggetti interessati che anche per i
suddetti settori di attivita' ammissibili la concessione delle
agevolazioni sara' disposta secondo l'ordine delle graduatorie di cui
al successivo punto 6.1 ma sulla base delle risorse, secondo il caso,
cofinanziate o nazionali disponibili.
Sono altresi' subordinate alla notifica alla Commissione U.E. ed
all'approvazione da parte di quest'ultima le concessioni delle
agevolazioni relative ai programmi assoggettati alla disciplina
multisettoriale degli aiuti ai grandi progetti d'investimento
(G.U.C.E. C107 del 7 aprile 1998); si tratta dei programmi che
prevedono un contributo pari o superiore a 96.813.500.000 lire
(50.000.000 di euro), ovvero, congiuntamente (nel senso che devono
sussistere tutte e tre le condizioni indicate), un investimento
complessivo ammissibile pari o superiore a 96.813.500.000 lire
(50.000.000 di euro), un contributo pari o superiore al 50% della
misura massima prevista, nell'area interessata, per le grandi imprese
ed un contributo per occupato attivato dal programma pari o superiore
a 77.450.800 lire (40.000 euro). I detti importi di investimento
complessivo ammissibile e di contributo per occupato attivato sono,
per le industrie tessili e dell'abbigliamento (sottosezione DB della
Classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91),
rispettivamente pari a 29.044.050.000 lire (15.000.000 di euro) e a
58.088.100 lire (30.000 euro).
In tutti i casi in cui la concessione delle agevolazioni e'
subordinata alla notifica alla Commissione dell'Unione europea ed
all'approvazione da parte di quest'ultima, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al ricevimento
degli esiti di detta notifica, provvede ad emanare uno specifico
decreto che recepisce tali esiti ed a trasmetterlo ai soggetti
interessati ai fini della successiva fase di erogazione delle
agevolazioni (si vedano i successivi punti 2.10, 2.12, 3.9, 5.1,
7.1).
2.7 Qualora uno stesso programma riguardi piu' attivita'
assoggettabili a differenti regimi agevolativi (ammissibili al
cofinanziamento, ammissibili ai soli fondi nazionali, non
ammissibili), si distinguono i seguenti casi, indipendentemente da
altre eventuali attivita' svolte dall'impresa nella stessa unita'
produttiva:
- se il programma concerne una sola attivita', pur se non prioritaria
nell'economia dell'impresa, o piu' attivita' assoggettabili al
medesimo regime, si applica il regime corrispondente;
- se il programma concerne piu' attivita', in parte ammissibili a
cofinanziamento ed in parte ai soli fondi nazionali, il programma
stesso puo' essere positivamente considerato per l'accesso ai soli
fondi nazionali;
- se il programma concerne piu' attivita', in parte non ammissibili,
il programma stesso non e' ammissibile alle agevolazioni, a meno che
non si riescano ad individuare ed escludere gli investimenti relativi
all'attivita' non ammissibile;
In ogni caso, con esclusivo riferimento all'attivita' ammissibile,
devono risultare univocamente individuabili i parametri tecnici,
economici, finanziari e, soprattutto, occupazionali, al fine di
consentire la valutazione del programma stesso ed il calcolo dei
relativi indicatori di cui al successivo punto 6.1.
2.8 Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in
c/impianti, nei limiti delle misure massime di cui all'Allegato n. 1
approvate dalla Commissione europea per l'attuazione del regime di
aiuto di cui alla legge n. 488/92, articolate per dimensione
dell'impresa beneficiaria (piccola, media o grande) ed ubicazione
dell'unita' produttiva. Nel caso in cui l'unita' produttiva insista
su due o piu' territori comunali, anche appartenenti a regioni
diverse, ai quali vengano riconosciute misure agevolative diverse,
alla stessa intera unita' produttiva si applica la misura relativa al
comune nel quale l'unita' medesima insiste prevalentemente (maggiore
superficie). Ai fini della determinazione delle agevolazioni
concedibili, l'impresa deve necessariamente richiedere, attraverso
l'indicazione di una percentuale nella Scheda Tecnica di cui al
successivo punto 5.3, la misura intera o solo una parte della stessa
(si veda anche il successivo punto 6.4).
2.9 Dette misure massime sono espresse in Equivalente Sovvenzione
Netto (ESN) o Lordo (ESL). Si tratta di un sistema di calcolo che
tiene conto, compensandoli, sia degli eventuali scostamenti temporali
tra la realizzazione degli investimenti e l'erogazione delle
agevolazioni, sia, limitatamente all'ESN, dell'imposizione fiscale
gravante sulle agevolazioni erogate. Le percentuali in ESN o in ESL
esprimono, quindi, l'effettivo beneficio di cui l'impresa gode,
indipendentemente dalle modalita' temporali di realizzazione degli
investimenti e di erogazione delle agevolazioni ed indipendentemente
dalle imposte.
2.10 Per il calcolo del contributo da concedere si seguono le fasi
seguenti:
- l'impresa richiedente indica, nella Scheda Tecnica di cui al
successivo punto 5.3, le spese relative agli investimenti e la
suddivisione delle stesse per anno solare, con riferimento alle date
presunte dei relativi titoli, ancorche' quietanzati o comunque pagati
successivamente;
- dette spese, cosi' come giudicate pertinenti e congrue dalla banca
concessionaria, vengono attualizzate all'anno solare di avvio a
realizzazione del programma di investimenti (si veda l'Appendice:
Formula n. 1);
- l'ammontare delle spese attualizzate viene moltiplicato per la
misura agevolativa massima spettante, procedendo separatamente nel
caso detta misura sia espressa parte in ESN e parte in ESL; il
risultato ottenuto rappresenta l'ammontare massimo delle agevolazioni
nette attualizzate concedibili;
- detto ammontare viene rivalutato, sempre con riferimento all'anno
solare, sulla base del piano di disponibilita' delle agevolazioni,
secondo il caso, in due o tre quote uguali alla stessa data di ogni
anno, la prima delle quali al trentunesimo giorno dalla pubblicazione
nella G.U.R.I. delle graduatorie (si veda anche il successivo punto
7.1); per i programmi da notificare alla Commissione europea il
predetto piano di disponibilita' si assume, convenzionalmente,
differito di un anno;
- limitatamente all'ammontare delle agevolazioni in ESN, ciascuna
quota cosi' determinata viene incrementata della relativa imposizione
fiscale, attualizzata all'epoca della disponibilita' della quota
medesima;
- sommando la parte in ESN come sopra incrementata a quella in ESL e
riducendo il tutto in relazione alla percentuale, della misura
massima, richiesta dall'impresa, si ottiene la quota
dell'agevolazione concedibile ed effettivamente erogabile alle
previste date;
- la somma delle due o tre quote cosi' determinate costituisce
l'ammontare delle agevolazioni concedibili che viene indicato nel
decreto di concessione.
Per una facile determinazione dell'ammontare di ciascuna delle due o
tre quote si veda la Formula n. 2 riportata in Appendice.
2.11 Ai fini di cui sopra:
- per anno solare di avvio a realizzazione degli investimenti si
intende quello del primo dei titoli di spesa ammissibili ivi
compresi, qualora vi siano beni acquisiti con la locazione
finanziaria, quelli intestati alla societa' di leasing;
- per l'attualizzazione delle spese del programma, si applica un
unico tasso, e cioe' quello in vigore alla data di avvio a
realizzazione del programma medesimo, espresso con due cifre
decimali;
- il tasso di attualizzazione da applicare e' quello fissato con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sulla base delle indicazioni della Commissione
europea che pubblica il predetto tasso su Internet all'indirizzo
http://europa.eu.int/comm/competition/state aid/others/reference rate
s.html. Si riportano in Appendice, Tabella n. 1, i tassi di
attualizzazione in vigore a partire dal 1o gennaio 1997. Ai fini
della concessione provvisoria delle agevolazioni, qualora alla data
della stessa il programma di investimenti sia ancora da avviare a
realizzazione, si applica, in via presuntiva, il tasso in vigore alla
data della concessione medesima;
- per la determinazione dell'imposizione fiscale:
a) per quanto concerne i beni materiali ed immateriali
ammortizzabili, si conviene che ciascuna delle due o tre quote del
contributo erogato concorra indirettamente alla formazione del
reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali, a partire
dall'esercizio in cui la stessa viene resa disponibile e per un
numero di esercizi pari al periodo convenzionale medio di
ammortamento del capitolo di spesa cui i beni stessi appartengono; il
periodo convenzionale medio di ammortamento relativo a ciascun
capitolo di spesa, pari alla media aritmetica tra il valore massimo e
quello minimo di ammortamento fiscale vigente per i beni
riconducibili al capitolo stesso, e' come di seguito individuato:
progettazione, studi e assimilabili: 10 anni
opere murarie e assimilabili: 21 anni
macchinari, impianti e attrezzature: 6 anni
b) per quanto concerne i beni materiali ed immateriali non
ammortizzabili (il terreno e tutti i beni acquisiti in locazione
finanziaria), si conviene che ciascuna delle due o tre quote del
contributo erogato concorra alla formazione del reddito dell'impresa
beneficiaria in parti uguali nell'esercizio in cui la stessa viene
resa disponibile e nei quattro successivi;
c) per quanto concerne l'intero programma di investimenti, tenuto
conto di quanto sopra, si conviene che ciascuna delle due o tre quote
di contributo erogato concorra, direttamente o indirettamente, alla
formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in un numero medio
di esercizi "m" cosi' determinato:
- si moltiplica l'importo delle spese ammissibili relative a ciascun
capitolo di cui alla precedente lettera a) per il periodo
convenzionale medio del capitolo stesso come ivi individuato;
- si moltiplica l'importo delle spese relative al terreno ed a tutti
i beni in leasing di cui alla lettera b) per un periodo di cinque
anni;
- si divide la somma dei prodotti cosi' ottenuti per l'ammontare
delle spese complessivamente ammissibili arrotondando il risultato
per eccesso alla prima cifra decimale.
Ai fini della determinazione dell'imposizione fiscale si conviene che
l'impresa produca, nei singoli periodi annuali considerati, il
sufficiente reddito imponibile; le aliquote fiscali sono, per tutto
il periodo, convenzionalmente quelle vigenti per le societa' di
capitale alla data di chiusura dei termini di presentazione delle
domande.
2.12 Per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea,
l'ammontare delle agevolazioni concesse in via provvisoria e'
rideterminato, nei limiti dello stesso ammontare, a seguito degli
esiti della notifica medesima, sulla base dei tempi delle effettive
disponibilita' previste dall'art. 7, comma 1 del regolamento.
2.13 L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria, di
cui ai punti 2.11 e 2.12, viene rideterminato a conclusione del
programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili
effettivamente sostenute e della relativa effettiva suddivisione per
anno solare e del conseguente valore di "m", nonche' dell'effettivo
tasso di attualizzazione nel caso in cui lo stesso, al momento della
concessione provvisoria, sia stato assunto in via presuntiva per le
motivazioni sopra esposte. L'ammontare delle agevolazioni cosi'
definitivamente determinato non puo' in alcun modo essere superiore a
quello individuato in via provvisoria in forza di quanto disposto
dall'art. 2, comma 14 del regolamento.
3 - PROGRAMMI E SPESE AMMISSIBILI - IL BUSINESS PLAN
3.1 Il programma di investimenti da agevolare puo' riguardare la
realizzazione di un nuovo impianto, l'ampliamento, l'ammodernamento,
la ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione o il
trasferimento di impianti produttivi esistenti. A tal fine si
considera:
I)"ampliamento" il programma che, attraverso un incremento
dell'occupazione, sia volto ad accrescere la capacita' di produzione
dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti
nuovi (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento
una nuova capacita' produttiva a monte o a valle dei processi
produttivi esistenti (ampliamento verticale);
II)"ammodernamento" il programma che sia volto ad apportare
innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento
della produttivita' e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche
legate ai processi produttivi;
III)"ristrutturazione" il programma diretto alla razionalizzazione
dei processi produttivi, alla riorganizzazione, al rinnovo,
all'aggiornamento tecnologico dell'impresa;
IV)"riconversione" il programma diretto a sostituire i prodotti
esistenti tramite l'introduzione di produzioni appartenenti a
comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli
produttivi degli impianti esistenti;
V)"riattivazione" il programma che ha come obiettivo la ripresa
dell'attivita' di insediamenti produttivi inattivi;
VI)"trasferimento" il programma volto a rispondere alle esigenze di
cambiamento della localizzazione degli impianti determinate da
decisioni e/o da ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica
centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto
produttivo e urbanistico, viario, o a finalita' di risanamento e di
valorizzazione ambientale debitamente accertata.
Per una corretta applicazione di tali definizioni, si precisa che i
dati da rilevare ai fini di cui si tratta sono quelli riferiti,
qualora non diversamente specificato, all' "unita' produttiva", cosi'
come definita al precedente punto 2.1, ovvero, secondo il caso, all'
"area produttiva da valutare", cosi' come definita al successivo
punto 3.8 e che, qualora il programma determini un incremento
dell'occupazione, esso e' individuato con i medesimi criteri indicati
al successivo punto 6.3. Si precisa, inoltre, quanto segue:
3.2. Per quanto concerne l'ampliamento, per "capacita' di produzione"
si intende il valore teorico massimo della produzione, espresso in
opportuna unita' di misura (laddove non e' possibile altra soluzione,
espressa in n. di ore-uomo) conseguibile per ogni unita' di tempo
(preferibilmente il turno di otto ore o, per lavorazioni a ciclo
continuo, le 24 ore) e per ciascun prodotto, nelle migliori
condizioni di funzionamento e senza fermate di alcun tipo.
3.3 Per quanto concerne l'ammodernamento:
- per "produttivita'" si intende il rapporto tra il fatturato netto
ed il numero di occupati, determinato come specificato al successivo
punto 6.3;
- per "condizioni ecologiche legate ai processi produttivi" si
intendono sia quelle ambientali che quelle di lavoro.
3.4 Per ristrutturazione si intende il programma teso al
miglioramento e/o alla razionalizzazione del ciclo produttivo,
all'aggiornamento del prodotto, al miglioramento di carattere
gestionale e/o organizzativo, all'adeguamento degli impianti e/o del
prodotto a nuove normative tecniche comunitarie e/o nazionali.
3.5 Per quanto concerne la riconversione si precisa che e' da
intendere tale il programma attraverso il quale, con riferimento alla
Classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91, vengono
sostituite, in tutto o in parte, le produzioni con altre appartenenti
a "gruppi" differenti.
3.6. La riattivazione consiste nell'utilizzo di una unita' produttiva
esistente, della quale sia accertato un permanente stato di
inattivita', per lo svolgimento di un'attivita' ammissibile uguale o
funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente. A tal fine,
per un'univoca e omogenea applicazione della presente definizione, si
intende convenzionalmente "permanente", lo stato di inattivita' che
si e' protratto per almeno i due anni precedenti la data di
presentazione del Modulo di domanda. Ai fini della concedibilita'
delle agevolazioni e' necessario che i soggetti che determinano le
scelte e gli indirizzi dell'impresa richiedente siano diversi da
quelli titolari della struttura inattiva. Per tali iniziative possono
essere ammesse le spese di manutenzione in senso lato purche'
capitalizzate e funzionalmente indispensabili al ripristino
dell'attivita'. Per completezza espositiva si precisa che, nel caso
di stato di inattivita' "permanente", qualora la nuova attivita' non
sia uguale o funzionalmente analoga alla precedente, tanto da non
consentire il prevalente riutilizzo funzionale della struttura
preesistente, l'iniziativa e' da classificare come nuovo impianto;
qualora lo stato di inattivita' non sia "permanente", l'iniziativa
viene classificata, a seconda delle caratteristiche del programma, di
ampliamento o di ammodernamento, nel caso di attivita' uguale o
funzionalmente analoga alla precedente, di riconversione (come
indicato al precedente punto 3.5), nel caso di attivita' diversa da
quella precedente.
3.7 Per quanto concerne il trasferimento si precisa che tale
tipologia sussiste esclusivamente allorche' il programma di
investimenti riguardi il cambiamento della localizzazione dell'unita'
produttiva e detto cambiamento sia imposto da decisioni e/o ordinanze
emanate dall'amministrazione pubblica centrale o locale anche in
riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a
finalita' di risanamento e di valorizzazione ambientale. In tutti gli
altri casi nei quali il cambiamento della localizzazione dell'unita'
produttiva derivi da un'esigenza dell'impresa, il programma e' da
inquadrare, oltre che come trasferimento, anche, a tutti gli effetti,
in una delle altre tipologie di cui il programma stesso presenta le
caratteristiche peculiari ed e' con riferimento a quest'ultima
tipologia che viene attribuito il punteggio relativo all'indicatore
regionale di cui al successivo punto 6.5. E' questo, ad esempio, il
caso legato all'impossibilita' per l'impresa di ampliare la propria
struttura produttiva nell'esistente localizzazione; in tale ipotesi,
in presenza di un cambiamento della localizzazione accompagnato da un
incremento della capacita' di produzione e dell'occupazione, il
programma sarebbe da classificare come "trasferimento ed
ampliamento".
In tutti i casi di cambiamento della localizzazione, e, quindi, non
solo nei casi di semplice trasferimento, ai fini del calcolo delle
agevolazioni, dalle spese ritenute ammissibili dalla banca
concessionaria deve essere portato in detrazione il valore dei
cespiti gia' utilizzati e non piu' reimpiegati nell'attivita'
produttiva compresi tra quelli di cui all'art.4, comma 1, lettere b),
c) e d) del regolamento. Tale detrazione deve essere imputata in
un'unica soluzione all'anno solare in cui e' avvenuta o si prevede
che avvenga la cessazione dall'impiego nell'attivita' produttiva, con
riferimento ai singoli capitoli di spesa cui i cespiti stessi si
riferiscono e nei limiti della spesa ammissibile per il capitolo di
competenza. Il suddetto valore da portare in detrazione e' quello che
risulta da una perizia giurata redatta da un tecnico che l'impresa
deve individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni
professionali necessarie. Tale perizia deve valutare i cespiti di cui
si tratta all'epoca della cessazione dall'impiego nell'attivita'
produttiva, qualora questa sia gia' avvenuta, o alla data di
redazione della perizia stessa, qualora detta cessazione si debba
ancora verificare.
3.8 Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un
programma di investimenti che non puo' riguardare piu' di una sola
unita' produttiva e che deve essere organico e funzionale, da solo
idoneo, cioe', a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed
occupazionali prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di
agevolazione. Uno stesso programma non puo' essere suddiviso in piu'
domande di agevolazione. Allo scopo di evidenziare compiutamente le
caratteristiche del programma e di consentirne la valutazione della
validita' tecnico-economico-finanziaria e l'idoneita' al
conseguimento dei suddetti obiettivi, l'impresa, in ottemperanza alle
indicazioni della Commissione dell'Unione europea, deve corredare la
domanda di agevolazione con il business plan. Si tratta di un piano
strategico aziendale composto di due parti: una prima, descrittiva,
concernente l'impresa, il programma, l'unita' produttiva nell'ambito
della quale il programma stesso viene realizzato e l'eventuale "area
produttiva da valutare"; una seconda parte, analitica e numerica,
che, con riferimento all'impresa nel suo complesso o, ove possibile o
ritenuto piu' rappresentativo, all' "area produttiva da valutare",
partendo da alcuni dati di base relativi all' "ultimo bilancio
consuntivo", sviluppi i prospetti relativi agli stati patrimoniali,
ai conti economici ed ai flussi finanziari, per ciascuno degli
esercizi successivi fino a quello "a regime". A tal fine:
- per "ultimo bilancio consuntivo" si intende l'ultimo bilancio
approvato prima della data di presentazione del business plan.
Tuttavia, qualora a tale data l'impresa disponga di un bilancio
definitivo ancorche' non approvato, o, relativamente all'esercizio in
corso, di un preconsuntivo affidabile, entrambi, a seconda del caso,
possono essere assunti quale "ultimo bilancio consuntivo"; in ogni
caso l'esercizio al quale si riferisce l'ultimo bilancio consuntivo
deve comunque essere quello che precede o che coincide con
l'esercizio di avvio a realizzazione.
- per "area produttiva da valutare" si intende il sottosistema
aziendale minimo identificabile per il quale sussistano entrambe le
seguenti condizioni: 1) e' possibile identificare gli specifici costi
e ricavi e, quindi, calcolare il relativo risultato reddituale ed il
relativo fabbisogno finanziario; 2) nell'ambito dello stesso si
effettua interamente il programma di investimenti da agevolare che
comunque, come indicato sopra, non puo' riguardare piu' di una sola
unita' produttiva. Il concetto di "area produttiva da valutare" viene
introdotto al fine di consentire alle imprese una migliore
esposizione, ed alle banche concessionarie una piu' compiuta e
diretta valutazione, degli effetti derivanti sui conti economici e
patrimoniali delle imprese stesse dalla realizzazione del programma
proposto da imprese gia' in attivita'. Tale concetto va utilizzato
nel caso in cui la struttura organizzativa, produttiva e logistica
dell'impresa e le caratteristiche del programma proposto lo
consentano. Pertanto, qualora ricorrano tutte le precedenti
condizioni, risulta necessario individuare l' "area produttiva da
valutare" e descriverla dettagliatamente nella prima parte del
business plan. L' "area produttiva da valutare", quindi, puo' essere
contenuta all'interno dell'unita' produttiva, puo' coincidere con
essa o puo' riguardare piu' unita' produttive.
La parte descrittiva deve adeguatamente approfondire gli argomenti
indicati in modo necessariamente sintetico nella Scheda Tecnica di
cui al successivo punto 5.3. Particolare attenzione deve essere posta
nella descrizione dell'organizzazione e del campo di attivita'
dell'impresa, del programma di investimenti sia sotto l'aspetto
tecnico che produttivo e delle ragioni che ne giustificano la
realizzazione, del ciclo tecnologico delle produzioni effettuate e/o
di quelle previste, della reale capacita' del mercato di offrire
adeguati sbocchi alle produzioni ipotizzate e delle tematiche
ambientali. Devono essere rappresentate e adeguatamente documentate
sia la solidita' finanziaria dell'impresa stessa e, se del caso,
anche dei soci, sia la reale capacita' di fare fronte in modo
affidabile alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari assunti,
questi ultimi soprattutto con riferimento ad altri eventuali
programmi temporalmente sovrapposti a quello da agevolare. Gli
eventuali altri programmi temporalmente sovrapposti a quello da
agevolare, devono essere puntualmente richiamati nella prima parte
del business plan e, per quelli oggetto di domande presentate a
valere sulla legge n. 488/92, fermi restando i divieti di cui
all'art. 2, comma 3 del regolamento (richiamati al successivo punto
5.1), vi e' l'obbligo, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del regolamento
medesimo, di allegare una fotocopia del relativo Modulo e della
Scheda Tecnica.
Per i programmi inferiori a tre miliardi di lire (1.549.370,70 euro),
promossi dalle imprese estrattive o manifatturiere, da quelle delle
costruzioni e da quelle di produzione e distribuzione di energia
elettrica, di vapore e acqua calda, per quelli inferiori a un
miliardo di lire (516.456,90 euro), promossi dalle imprese di
servizi, e per quelli di importo superiore a detti limiti ma
finalizzati all'adeguamento degli impianti alle norme di legge o che
non determinino variazioni significative nei costi e nei ricavi
dell'impresa o, secondo il caso, dell' "area produttiva da valutare",
il business plan puo' essere limitato alla prima parte descrittiva,
ritenendosi sufficienti, per quanto riguarda la seconda parte, i dati
economico-finanziari forniti attraverso gli specifici prospetti
contenuti nella Scheda Tecnica.
Al fine di agevolare la redazione di tale documento e di consentire
criteri di valutazione uniformi da parte delle banche concessionarie,
si fornisce in Allegato n. 6, un indice ragionato degli argomenti che
devono essere contenuti nella prima parte del business plan, da
adattare alle circostanze ed alle caratteristiche specifiche di
ciascun programma.
Agli stessi fini di cui sopra, le imprese che sono tenute alla
redazione della seconda parte del business plan e quelle che, pur non
tenute, intendono redigerla comunque, devono obbligatoriamente
utilizzare lo specifico software predisposto dal Ministero che
consente, oltre che l'elaborazione della seconda parte del business
plan, anche la compilazione della Scheda Tecnica (si veda il
successivo punto 5.3).
3.9 Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto,
all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di
immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del
codice civile e nella misura in cui sono necessarie alle finalita'
del programma di investimenti. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14.7.2000,
assunto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 9 e
dall'art. 4, comma 2 del regolamento, sono state recepite le
indicazioni formulate dalla Commissione europea in sede di
autorizzazione del regime d'aiuto della legge n. 488/92 per il
periodo 2000-2006, prevedendo, tra l'altro, l'ammissibilita' alle
agevolazioni delle suddette spese solo ed esclusivamente qualora
inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno
successivo a quello di presentazione del Modulo di domanda di cui ai
successivi punti 5.3 e 5.4.
La realizzazione del programma da agevolare o di una parte dello
stesso, solo ed esclusivamente nei casi di impianti di particolare
complessita', puo' essere commissionata con la modalita' del
cosiddetto "contratto chiavi in mano". L'impresa che intenda fare
ricorso a tale particolare modalita' di acquisizione dei beni da
agevolare e' tenuta a darne informazione nel business plan ovvero,
avendo maturato la decisione in corso d'opera e rappresentando tale
modalita' una vera e propria variazione sostanziale del programma, a
darne tempestiva comunicazione alla banca concessionaria.
Quest'ultima valuta la sussistenza della richiamata particolare
complessita' e, soprattutto, la comprovata, specifica esperienza
progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui l'impresa
istante intende affidare la realizzazione del contratto "chiavi in
mano", con particolare riferimento all'avvenuta progettazione e
realizzazione di altri impianti similari da parte dello stesso; a tal
fine l'impresa istante e' tenuta a fornire tutti gli elementi
necessari. La banca concessionaria, sulla base di tali elementi e di
eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all'impresa, formula il
proprio motivato parere circa l'ammissibilita' di tale modalita' e
della conseguente agevolabilita' dell'intero programma ovvero, a
seconda dei casi, dei beni interessati.
L'ultimazione del programma deve avvenire non oltre 48 mesi dalla
data del relativo decreto di concessione provvisoria delle
agevolazioni, ovvero, per i programmi soggetti alla notifica alla
Commissione europea, dalla data del provvedimento ministeriale
relativo agli esiti della detta notifica di cui al punto 2.6. Ad
eccezione di questi ultimi programmi, tale termine e' ridotto a 24
mesi nei soli casi, disciplinati dal successivo punto 7.1, per i
quali sia stata richiesta e concessa l'erogazione delle agevolazioni
in sole due quote. In entrambe tali ipotesi puo' essere concessa una
proroga, di non oltre sei mesi, per eccezionali cause di forza
maggiore, che l'impresa deve richiedere alla banca concessionaria
almeno quattro mesi prima della scadenza dei 48 o dei 24 mesi; non
possono essere agevolate spese effettuate successivamente. Per i
programmi che possono essere ammessi al cofinanziamento, si veda
quanto specificato al precedente punto 2.6.
Ai fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa e' quella
del relativo titolo ancorche' quietanzato o pagato successivamente. I
pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per
contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.
Non sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo
complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore ad un
milione di lire (516,46 euro). Non sono altresi' ammissibili le spese
notarili, quelle relative alle scorte, quelle di pura sostituzione,
quelle di funzionamento in generale e, comunque, tutte le spese non
capitalizzate; sono altresi' escluse le spese relative a imposte e
tasse, fatta eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni
ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto
tali, capitalizzati.
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2 del
regolamento, si riportano nell'Allegato n. 7 le tipologie di spesa
ammissibili e i relativi divieti, limitazioni e condizioni, in parte
mutuati dalle direttive U.E., che si applicano a tutti i territori
interessati dall'intervento agevolativo e con riferimento a tutti i
programmi agevolati sia con l'utilizzo delle risorse cofinanziate che
di quelle nazionali.
3.10 Per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta
realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed
ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica dei
macchinari, impianti di produzione ed attrezzature maggiormente
rilevanti oggetto di agevolazioni, l'impresa deve attestare la
corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, ovvero,
per i beni acquisiti in locazione finanziaria, dei relativi verbali
di consegna, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi,
compresi quelli realizzati con commesse interne di lavorazione. A tal
fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi
dell'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con le modalita' di
cui all'art. 3, comma 11 della legge 15.5.1977, n. 127, come
modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191, e dal
D.P.R. 20.10.1998, n. 403, una specifica dichiarazione corredata di
apposito elenco, utilizzando lo schema di cui all'Allegato 8a ed il
prospetto di cui all'Allegato n. 8b. La dichiarazione puo' essere
resa anche da un procuratore speciale, nel qual caso deve essere
prodotta anche la relativa procura o copia autentica della stessa. I
beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso
l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica targhetta riportante
in modo chiaro ed indelebile il numero con il quale il bene medesimo
e' stato trascritto nell'elenco ed il numero di progetto recato dalla
domanda nella quale e' inserito il bene; a tal fine si puo' fare
riferimento anche al numero di matricola assegnato dal fornitore.
Qualora non si faccia riferimento a quest'ultimo, ciascun bene deve
essere identificato attraverso un solo numero dell'elenco e non puo'
essere attribuito lo stesso numero di riferimento a piu' beni. Dal
momento che l'impresa puo' essere soggetta a controlli ed ispezioni
fin dalla fase istruttoria, e' opportuno che l'elenco dei beni di cui
si tratta venga predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in
relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni
trascritti, riportando, in quest'ultimo caso, nell'apposita colonna,
ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui all'art.8,
comma 1, lettera b) del regolamento, gli elementi comprovanti la data
della dismissione medesima (fattura di vendita, bolla relativa al
trasporto, fattura o documento interno relativi allo smontaggio,
ecc.). Se l'elenco dei beni e' composto da piu' pagine, queste devono
essere numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale
rappresentante o suo procuratore speciale. La dichiarazione di cui si
tratta deve essere resa dall'impresa, su richiesta del personale
incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni,
allegando alla stessa l'elenco di cui sopra. La mancata o incompleta
tenuta di dette scritture puo' dare luogo, previa contestazione, alla
revoca totale o parziale delle agevolazioni.
3.11 La modifica del sistema di acquisizione dei beni del programma
dalla locazione finanziaria all'acquisto diretto o viceversa, pur
essendo di assoluta eccezionalita', e' consentita nel rispetto delle
condizioni e dei principi generali fissati dalla normativa. Non e'
quindi consentito che la suddetta modifica intervenga successivamente
all'acquisizione del bene in quanto, altrimenti, verrebbero a
configurarsi, a seconda dei casi, le ipotesi di acquisto di un bene
usato o di lease-back, entrambe non ammissibili. E' altresi'
necessario che la modifica, qualora intervenga tra la chiusura dei
termini di presentazione delle domande di agevolazioni e la
pubblicazione delle graduatorie, non comporti variazione dei dati
esposti nella Scheda Tecnica rilevanti ai fini del calcolo degli
indicatori (quali, ad esempio, la variazione dell'ammontare
complessivo o dell'articolazione temporale delle spese), caso per il
quale la domanda verrebbe a decadere.
Qualora l'impresa abbia apportato tali modifiche deve darne
tempestiva comunicazione - come da specifico obbligo sottoscritto nel
Modulo di domanda - sia alla banca concessionaria che all'istituto
collaboratore interessati affinche' se ne possa tener conto in sede
di decreto di concessione delle agevolazioni o di modifica dello
stesso. A ciascun programma corrisponde sempre e comunque un unico
decreto contenente la separata indicazione delle spese ammesse per i
beni di acquisto diretto e di quelle per i beni in leasing,
dell'ammontare delle relative agevolazioni e delle rispettive quote,
una (relativa ai beni di acquisto diretto) da erogare direttamente
all'impresa e l'altra (relativa ai beni in leasing) da erogare
tramite l'istituto collaboratore.
In relazione a tali modifiche e' necessario che la banca
concessionaria, prima di darne comunicazione al Ministero, accerti
che non vi siano condizioni ostative al buon fine dell'operazione -
ivi comprese quelle legate alla validita' del piano finanziario di
copertura del programma - ed acquisisca, solo nel caso di passaggio
dall'acquisto diretto alla locazione finanziaria, l'assenso
all'operazione da parte dell'istituto collaboratore.
Le modifiche sono soggette ai vincoli fissati dalla normativa e, in
particolare, all'unica societa' di leasing per tutti i beni del
programma (ad eccezione del "pool") ed agli scostamenti degli
indicatori a consuntivo.
4 - BANCHE CONCESSIONARIE E ISTITUTI COLLABORATORI
4.1 Gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione delle
agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche
necessari all'erogazione delle agevolazioni stesse fino al saldo,
nonche' la gestione delle relative somme, sono affidati in
concessione a banche o societa' di servizi controllate da banche,
denominate "banche concessionarie". I rapporti tra il Ministero e le
banche concessionarie sono regolamentati da apposita convenzione,
predisposta dal Ministero stesso, tesa ad evitare duplicazioni
dell'attivita' istruttoria e ad assicurare snellezza e rapidita'
procedurali ed uniformita' di comportamento da parte delle banche
medesime.
4.2 Ai fini di assicurare il pieno rispetto delle procedure di cui al
regolamento ed alla presente circolare e facilitare le operazioni di
accreditamento delle somme da erogare in favore delle imprese
beneficiarie delle agevolazioni, nonche' alcuni altri adempimenti, le
banche concessionarie possono stipulare sub-convenzioni con altre
banche o societa' di leasing, denominati "istituti collaboratori",
ferma restando, in capo alla banca concessionaria, la titolarita'
dell'attivita' istruttoria. Si riporta, in Allegato n. 9, l'elenco
completo, aggiornato al 1o luglio 2000, delle banche concessionarie
convenzionate con il Ministero e degli istituti collaboratori
convenzionati con le banche concessionarie.
4.3 Nel caso in cui l'impresa intenda realizzare il programma con
l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni con il sistema della
locazione finanziaria, deve rivolgersi ad uno degli istituti
collaboratori a tal fine abilitati (si veda anche il successivo punto
5.2). Una banca concessionaria, ancorche' abilitata alla locazione
finanziaria, non puo' ricoprire il duplice ruolo di soggetto
istruttore e di locatore per la medesima operazione. All'istituto
collaboratore, per tali programmi, vengono riservati, tra l'altro, i
seguenti ulteriori adempimenti:
- ricevere la domanda di agevolazioni (art.5, comma 1 del
regolamento)
- trasmettere tempestivamente il Modulo di domanda e la relativa
documentazione alla banca concessionaria indicata dall'impresa nel
Modulo stesso (art.5, comma 1)
- sottoscrivere le dichiarazioni concernenti lo stato d'avanzamento
dei lavori e documentare la regolarita' delle eventuali opere murarie
ai fini delle erogazioni (punto 7.4 della presente circolare)
- controfirmare e trasmettere alla banca concessionaria l'eventuale
richiesta dell'impresa di proroga per l'ultimazione dei lavori
(art.8, comma 4)
- predisporre la documentazione finale di spesa e trasmetterla alla
banca concessionaria (art.9, comma 1)
- sottoscrivere le dichiarazioni che accompagnano la documentazione
finale di spesa (art.9, comma 7).
In relazione allo specifico adempimento di cui all'art.5, comma 1 del
regolamento, la societa' di leasing deve trasmettere alla banca
concessionaria il Modulo di domanda e la relativa documentazione in
originale entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal relativo
ricevimento ed attraverso un mezzo che garantisca la consegna entro e
non oltre le 48 ore successive.
5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIE DELLE BANCHE
CONCESSIONARIE
5.1 I termini di presentazione delle domande di agevolazioni sono
fissati con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato.
Ai fini della presentazione delle domande valgono i seguenti divieti
e limitazioni:
a) non e' ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un
programma gia' agevolato, ai sensi della legge 488/92 nella misura
richiesta dall'impresa o di altre norme statali, regionali o
comunitarie o agevolato da enti o istituzioni pubbliche, a meno che
l'impresa beneficiaria non vi abbia formalmente rinunciato entro la
data di presentazione del Modulo; e' fatto salvo quanto eventualmente
previsto dalle direttive di cui all'articolo 2, comma 1 del
regolamento;
b) non e' ammessa la presentazione di un'unica domanda di
agevolazioni che riguardi piu' programmi o piu' unita' produttive,
ne' la presentazione di piu' domande, anche su bandi successivi, le
quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano relative a
parte di un medesimo programma organico e funzionale;
c) non e' ammessa la presentazione di piu' domande di agevolazione
sullo stesso bando riconducibili ad uno stesso programma da parte di
un'impresa o di piu' imprese facenti comunque capo ai medesimi
soggetti; ai fini del rispetto di tale divieto, si considerano anche
le domande inserite automaticamente ai sensi dell'articolo 6, comma 8
del regolamento;
d) non e' ammessa, nei sei mesi successivi alla presentazione di una
domanda agevolata ai sensi della legge 488/92 e fatta salva l'ipotesi
della rinuncia all'agevolazione concessa, la presentazione per la
medesima unita' produttiva di una nuova domanda relativa ad un
ulteriore programma; tale divieto vige comunque fino a quando la
banca concessionaria non abbia inserito il programma gia' agevolato
nell'elenco di cui al successivo punto 7.1 per l'erogazione della
prima quota per stato d'avanzamento ovvero, nel caso di nuovo
impianto, non sia stata presentata alla banca concessionaria medesima
la dichiarazione di ultimazione del programma stesso; tali divieti
non ricorrono per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione
europea di cui al precedente punto 2.6.
Con riferimento alle lettere b) e c), nell'ambito dello stesso bando,
fatti salvi i programmi oggetto di domande riformulate o inserite
automaticamente ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del regolamento e
quelli concernenti piu' attivita' assoggettabili a diversi regimi
agevolativi di cui al precedente punto 2.7, sono convenzionalmente
considerati parte del medesimo programma organico e funzionale, e
quindi non possono essere oggetto di separate domande, tutti i
programmi realizzati da un'impresa nella singola unita' produttiva e
relativi alla stessa tipologia di cui al punto 3.1.
Le domande che, alla data di chiusura dei termini di presentazione
delle stesse, risultano inoltrate in difformita' alle ipotesi sopra
indicate non sono considerate ammissibili e le agevolazioni
eventualmente concesse sono annullate previa comunicazione agli
interessati; a tal fine, le domande inserite automaticamente ai sensi
dell'articolo 6, comma 8 del regolamento, si intendono anch'esse
inoltrate alla suddetta data di chiusura dei termini di presentazione
delle domande ovvero, qualora successiva, alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di
formazione delle graduatorie del bando di provenienza di tali
domande.
5.2 La domanda di agevolazioni deve essere necessariamente
presentata:
* alla sola banca concessionaria, qualora il programma d'investimenti
preveda solo spese sostenute direttamente dall'impresa richiedente;
* al solo istituto collaboratore, qualora il programma d'investimenti
preveda, in tutto o anche solo in parte, l'acquisizione di beni
tramite locazione finanziaria.
Ai fini di cui sopra si precisa quanto segue:
- la banca concessionaria e' prescelta dall'impresa tra quelle
convenzionate con il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per l'effettuazione dell'istruttoria
tecnico-economico-finanziaria della domanda (si veda l'elenco di cui
all'Allegato n. 9);
- l'istituto collaboratore deve necessariamente essere convenzionato
con la banca concessionaria prescelta dall'impresa per l'istruttoria
ed essere la societa' di leasing locatrice dei beni oggetto di
agevolazione (si veda l'elenco di cui all'Allegato n. 9);
- l'attivita' svolta dall'istituto collaboratore per gli adempimenti
finalizzati alla concessione delle agevolazioni di cui si tratta non
riveste carattere istruttorio; per detta attivita', pertanto, non e'
dovuto dall'impresa all'istituto medesimo alcun compenso;
- i beni di uno stesso programma non possono essere acquisiti in
locazione finanziaria tramite piu' societa' di leasing, a meno che
queste ultime non siano riunite in "pool"; in tal caso, ai fini
dell'ammissibilita' delle spese relative ai beni interessati:
1) ciascuna societa' di leasing deve aderire al "pool" per la
frazione di propria competenza degli investimenti del programma da
agevolare;
2) tutte le societa' aderenti al "pool" devono essere istituti
collaboratori e cioe' convenzionate con almeno una delle banche
concessionarie;
3) la societa' capofila del "pool", in particolare, deve essere
convenzionata con la banca concessionaria prescelta dall'impresa per
l'istruttoria ed a carico della stessa gravano tutti gli adempimenti
e le responsabilita' derivanti dalla normativa, ed in particolare dal
regolamento e dalla presente circolare, anche in nome e per conto
delle altre societa' aderenti al "pool" medesimo;
4) tra le suddette societa' deve essere sottoscritta una specifica,
formale convenzione di "pool", una per ciascun programma da
agevolare, che, oltre ad individuare la societa' capofila, a
regolamentare i rapporti tra le parti e ad indicare gli adempimenti e
le responsabilita' della capofila medesima come sopra specificato,
indichi la suddivisione dell'investimento tra le societa' stesse;
- nel caso di operazioni in "pool" e' la societa' capofila che svolge
le funzioni di istituto collaboratore e, pertanto, alla stessa
l'impresa deve trasmettere la domanda di agevolazione;
- nel caso di operazioni in "pool" la societa' capofila trasmette
alla banca concessionaria, in uno con il contratto di locazione, una
copia della suddetta convenzione di "pool".
5.3 La domanda di agevolazione deve essere presentata, entro i
termini di cui al precedente punto 5.1, utilizzando il Modulo
appositamente predisposto, il cui facsimile, con le relative
istruzioni per la compilazione, e' riportato nell'Allegato n. 10.
Tale Modulo riporta, tra l'altro, l'ammontare degli investimenti
previsti del programma, ammontare che, in linea con gli orientamenti
comunitari, non puo' subire modifiche in aumento fino alla data di
chiusura dei termini di presentazione delle domande; il medesimo
ammontare, peraltro, in considerazione della particolare procedura
concorsuale, non puo' subire modifiche, neanche in diminuzione, in
quanto rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, tra tale data
e quella di pubblicazione delle graduatorie. Il Modulo deve essere
corredato, pena l'invalidita' della domanda medesima, di tutta la
documentazione di cui all'Allegato n. 11 necessaria per il
completamento dell'attivita' istruttoria. Tale documentazione puo'
essere trasmessa anche separatamente dal Modulo e, comunque, entro la
chiusura dei termini per la presentazione delle domande di
agevolazioni, preferibilmente in un'unica soluzione; in tal caso,
ciascun documento deve recare il numero di progetto del Modulo al
quale si riferisce. Il predetto Modulo e' valido, indifferentemente,
per i programmi promossi dalle imprese estrattive, manifatturiere, di
servizi, di costruzioni e dalle imprese di produzione e distribuzione
di energia elettrica, di vapore e acqua calda e per i programmi
riguardanti beni acquistati direttamente dall'impresa o, in tutto o
in parte, beni acquisiti tramite locazione finanziaria. Elementi
basilari della detta documentazione sono la Scheda Tecnica (il cui
fac-simile, con le relative istruzioni per la compilazione, e'
riportato nell'Allegato n. 12), contenente i principali dati e le
informazioni sull'impresa proponente e sul programma di investimenti,
ed il business plan di cui al punto 3.8. Nel caso in cui il programma
di investimenti preveda, insieme, beni acquistati direttamente
dall'impresa richiedente e beni acquisiti tramite locazione
finanziaria (cosiddetti "programmi misti"), deve essere presentata
un'unica domanda.
Il Modulo deve essere compilato utilizzando esclusivamente il modello
a stampa, che deve essere timbrato e firmato dal legale
rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, ai
sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con le
modalita' di cui all'art. 3, comma 11 della legge 15.5.1977, n. 127,
come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191,
e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403; nel caso in cui a firmare sia un
procuratore speciale, alla domanda deve essere allegata la relativa
procura o copia autentica della stessa. Il Modulo riporta a stampa il
numero di progetto pre-assegnato e, pertanto, al fine di eliminare il
rischio della duplicazione di tali numeri e' rigorosamente vietata la
presentazione di domande redatte su fotocopie del Modulo a stampa,
ancorche' compilate e firmate in originale; qualora, per qualsiasi
motivo, il Modulo di domanda venisse presentato in difformita' da
quanto sopra specificato, la domanda stessa, per i suddetti motivi,
non sara' considerata valida.
La Scheda Tecnica e la parte numerica del business plan, quest'ultima
ove richiesta, devono essere elaborati, pena l'invalidita' della
domanda, tramite personal computer, utilizzando esclusivamente lo
specifico software predisposto dal Ministero, stampando i relativi
file su normali fogli bianchi formato A4; le pagine della Scheda
Tecnica a stampa, quelle della parte descrittiva del business plan e,
ove prevista, della parte numerica dello stesso, devono essere poste
nella corretta sequenza e rese solidali e sull'ultima deve essere
apposta la firma del legale rappresentante della societa' o di un suo
procuratore speciale con le medesime modalita' previste per il Modulo
di domanda. Tra la documentazione da allegare al Modulo di domanda e'
altresi' compresa una doppia copia (n. 2 floppy disk) del supporto
magnetico contenente i suddetti file, generati attraverso il software
medesimo. Il Modulo originale a stampa, il facsimile della Scheda
Tecnica, le relative istruzioni ed il software per la compilazione
della Scheda Tecnica stessa e l'elaborazione del business plan sono
resi disponibili anche presso gli Uffici centrali e periferici della
Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese
del Ministero, presso le banche concessionarie, gli istituti
collaboratori e presso gli uffici centrali e periferici dell'Istituto
per la Promozione Industriale.
L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare tutte le variazioni
riguardanti i dati esposti nella Scheda Tecnica che dovessero
intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora tali
variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli
indicatori ed intervengano tra la chiusura dei termini di
presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la
relativa domanda sara' considerata decaduta. Cio' in considerazione
della particolare procedura (di tipo concorsuale) ed al fine di
evitare alterazioni del principio della parita' di condizioni tra le
imprese partecipanti al medesimo bando.
A garanzia della volonta' dell'impresa di realizzare il programma
agevolato, al Modulo di domanda deve essere allegata, pena
l'invalidita' della domanda stessa, la ricevuta del versamento di una
cauzione ovvero una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa,
di pari importo della cauzione medesima, irrevocabile, incondizionata
ed escutibile a prima richiesta.
L'ammontare della cauzione o della polizza/fidejussione e' composto
di un importo fisso pari a lire 3.500.000 (euro 1.807,60) e di un
importo progressivo rapportato, secondo le seguenti misure,
all'entita' degli investimenti del programma indicati nel Modulo di
domanda:
- 0,222% dell'entita' degli investimenti fino a 1 miliardo di lire
(516.456,90 euro);
- 0,133% per la parte eccedente e fino a 4 miliardi di lire
(2.065.827,60 euro);
- 0,056% per la parte eccedente e fino a 10 miliardi di lire
(5.164.568,99 euro);
- 0,007% per la parte eccedente e fino a 50 miliardi di lire
(25.822.844,95 euro);
- 0,004% oltre i 50 miliardi di lire (25.822.844,95 euro).
L'ammontare di tale cauzione puo' essere agevolmente calcolato
attraverso le Tabelle nn. 2 o 3 riportate in Appendice.
Il versamento della cauzione e' effettuato dall'impresa istante su un
conto appositamente aperto dalla banca concessionaria, intestato al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e
fruttifero di interessi, a partire dalla data del versamento
dell'impresa e fino a quella di restituzione all'impresa medesima o
di versamento al Ministero, al tasso previsto dalle disposizioni
vigenti. Detto versamento puo' avvenire direttamente presso la banca
concessionaria, qualora la struttura organizzativa della stessa lo
consenta, che in tal caso ne rilascia ricevuta secondo lo schema di
cui all'Allegato n. 13, ovvero tramite bonifico bancario; in
quest'ultimo caso nella motivazione del versamento deve essere
indicata la seguente dizione: "Cauzione, di cui all'art.5, comma
4-bis del D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni,
relativa alla domanda di agevolazioni n....../... ai sensi della
legge 488/92."
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono essere
redatte secondo lo schema di cui all'Allegato n. 14; essa ha effetto
dalla data della domanda di agevolazioni e durata fino a quando non
siano maturate le condizioni per lo svincolo e, comunque, fino al
termine massimo di 36 mesi decorrenti dalla data di efficacia del
relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni. Sono
abilitati al rilascio della fideiussione bancaria o della polizza
assicurativa le banche e le imprese di assicurazioni autorizzate,
rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 e del
decreto legislativo n. 175/1995, nonche' gli intermediari finanziari,
limitatamente a quelli iscritti all'elenco speciale tenuto dalla
Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del medesimo decreto
legislativo n. 385/1993. L'impresa istante non puo' avanzare
richiesta di fideiussione alla banca concessionaria alla quale viene
presentata la domanda di agevolazioni
La cauzione viene trattenuta e la fideiussione o la polizza escussa
qualora le agevolazioni gia' concesse nella misura richiesta
dall'impresa siano revocate per successiva rinuncia alle stesse prima
che sia avvenuta un'erogazione per stato d'avanzamento ovvero qualora
non sia rispettata la condizione di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera c1) del regolamento. In tali casi la banca concessionaria,
entro trenta giorni lavorativi dal decreto di revoca delle
agevolazioni, trasferisce al Ministero, con le consuete modalita',
l'importo relativo alla cauzione e gli interessi maturati. Nel caso
di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, entro il predetto
termine la banca provvede, previa richiesta all'impresa medesima, ad
escutere la fideiussione o la polizza stessa ed a trasferire
l'importo garantito al Ministero, in pari data della riscossione
dello stesso, con le suddette modalita'.
In tutti gli altri casi la cauzione medesima, maggiorata dei relativi
interessi maturati, e' rimborsata all'impresa, ovvero la fideiussione
o la polizza sono svincolate, a seconda dei casi, entro 30 giorni
lavorativi dal ritiro della domanda, ovvero dal relativo decreto di
diniego o di concessione parziale delle agevolazioni, ovvero
contestualmente all'erogazione della prima quota di contributo.
Nel caso di inserimento automatico o di riformulazione di cui
all'art. 6, comma 8 del regolamento, l'impresa deve fornire una nuova
garanzia, come sopra specificato, non essendo in alcun caso
considerata valida quella prodotta a fronte della domanda non
agevolata, ancorche' non ancora restituita o svincolata. A tale
riguardo, nel caso di domanda inserita automaticamente, l'impresa
deve produrre alla banca concessionaria la nuova ricevuta del
versamento della cauzione o del relativo bonifico bancario ovvero la
nuova fideiussione o polizza entro e non oltre trenta giorni prima
del termine utile per l'invio delle risultanze istruttorie relative
alle graduatorie nelle quali la domanda verrebbe inserita
automaticamente, pena la perdita del diritto all'inserimento
automatico.
5.4 Sia il Modulo di domanda che la prevista documentazione di cui
all'Allegato n. 11 devono essere presentati a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento o posta celere o a mano o per corriere. Nei
primi due casi, quale data di presentazione, si considera quella del
timbro postale di spedizione; negli altri due si considera la data
del timbro di accettazione del primo soggetto ricevente (la banca
concessionaria o l'istituto collaboratore), apposto nell'apposito
spazio sul frontespizio del Modulo o sulla nota di trasmissione della
documentazione.
5.5 Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle
domande di agevolazioni, l'impresa trasmette una semplice fotocopia
del Modulo e della relativa Scheda Tecnica alla regione o alla
provincia autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) nella quale
insiste, interamente o prevalentemente (si veda il successivo punto
6.5), l'unita' produttiva interessata dal programma di investimenti.
Gli Uffici regionali e delle provincie autonome interessati sono
riportati in Allegato n. 15.
5.6 Una domanda istruita positivamente dalla banca concessionaria ma
non agevolata a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori
all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, viene
inserita automaticamente, per una sola volta, invariata, nelle
graduatorie relative al bando immediatamente successivo, mantenendo
valido il Modulo di domanda originario. A tal fine non e' posto a
carico dell'impresa interessata alcun adempimento, fatto salvo
l'obbligo di versare una nuova cauzione secondo le modalita' di cui
al precedente punto 5.3, di comunicare tempestivamente alla banca
concessionaria eventuali variazioni rilevanti ai fini della
concessione delle agevolazioni che dovessero essere nel frattempo
intervenute e di corrispondere in modo altrettanto tempestivo e
completo alle eventuali richieste di precisazioni e/o chiarimenti
avanzate dalla banca concessionaria medesima.
Le precedenti modalita' di inserimento automatico si applicano anche
alle domande che, sempre a causa dell'insufficienza delle
disponibilita' finanziarie, sono state agevolate parzialmente
rispetto alla richiesta dell'impresa, a condizione che quest'ultima
lo richieda formalmente e che, all'atto della richiesta stessa,
rinunci al contributo parziale concesso e non abbia avanzato alcuna
domanda di erogazione a fronte del contributo medesimo. La detta
richiesta, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato n. 16, deve
essere trasmessa entro e non oltre 30 giorni prima del termine ultimo
utile per l'invio delle risultanze istruttorie relative alle
graduatorie per le quali e' consentito l'inserimento automatico e con
le modalita' di cui al precedente punto 5.4.
In alternativa, l'impresa, mantenendo comunque valida, ai fini
dell'avvio a realizzazione del programma da agevolare, la data di
presentazione del Modulo relativo alla domanda non agevolata, puo'
riformulare quest'ultima attraverso modifiche, anche rilevanti ai
fini della formazione delle graduatorie e per il calcolo delle
agevolazioni, ma non sostanziali del programma. A tal fine:
- l'impresa stessa deve preventivamente trasmettere, entro e non
oltre 30 giorni prima del termine ultimo utile per l'invio delle
risultanze istruttorie relative alle graduatorie nelle quali la
domanda sarebbe inserita automaticamente e con le modalita' di cui al
precedente punto 5.4, una formale rinuncia all'inserimento automatico
secondo lo schema di cui all'Allegato n. 17; tale adempimento,
naturalmente, non ricorre per i programmi agevolati parzialmente;
- le modifiche possono riguardare esclusivamente: il capitale
investito (in modo compatibile con i tempi di realizzazione del
programma), gli occupati attivati, la misura dell'agevolazione
richiesta, i dati "a regime" relativi alle prestazioni ambientali e
le spese complessive a fronte delle quali vengono richieste le
agevolazioni, queste ultime, pero', solo in diminuzione; e', inoltre,
possibile modificare le modalita' di acquisizione dei singoli beni
del programma da acquisto diretto a locazione finanziaria e
viceversa;
- le suddette modifiche devono essere obbligatoriamente rappresentate
attraverso una nuova Scheda Tecnica, accompagnata dalla ricevuta del
versamento di una nuova cauzione o da una nuova polizza/fideiussione
di cui al precedente punto 5.3, dall'altra documentazione di cui
all'Allegato n. 11 eventualmente variata e, solo ai fini
dell'attribuzione alla domanda riformulata di un nuovo numero di
progetto per la relativa gestione amministrativa, dall'originale a
stampa di un nuovo Modulo di domanda; la nuova Scheda Tecnica e la
nuova documentazione dovranno riferirsi al numero di progetto del
detto nuovo Modulo;
- la dimensione dell'impresa richiedente, da indicare nella Scheda
Tecnica riformulata, deve essere rilevata con riferimento alla data
di presentazione del Modulo di domanda originario;
- la domanda riformulata puo' essere presentata, entro i termini
prescritti di cui al precedente punto 5.1, sul solo primo bando utile
successivo alla rinuncia, ivi compreso, qualora i tempi a
disposizione lo consentano, il bando immediatamente successivo a
quello nel quale era inserita la domanda originaria non agevolata; la
domanda riformulata deve evidenziare, nell'apposito spazio del
frontespizio della Scheda Tecnica, che si tratta, appunto, di domanda
riformulata ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento;
- la domanda riformulata deve necessariamente essere presentata alla
banca concessionaria che ha redatto l'istruttoria della domanda
originaria ovvero, nel caso di beni in leasing, all'istituto
collaboratore locatore dei beni stessi; quest'ultimo puo' anche
essere diverso rispetto all'eventuale originario, purche' sia
convenzionato con la suddetta medesima banca concessionaria;
- qualora non vengano seguite le precedenti indicazioni e modalita',
il nuovo Modulo viene considerato a tutti gli effetti come relativo
ad una domanda presentata per la prima volta.
Le precedenti modalita' di riformulazione si applicano anche alle
domande agevolate parzialmente sempre che, al momento della
riformulazione, l'impresa rinunci al contributo parziale concesso e
non abbia richiesto alcuna erogazione del contributo stesso. A tal
fine l'impresa allega alla domanda riformulata una specifica
dichiarazione secondo lo schema di cui all'Allegato n. 18.
Per le domande del quarto bando, presentate dal 1o al 30 giugno 1998,
e per quelle del settimo bando, presentate dal 7 maggio al 30 giugno
1999, istruite positivamente ma non agevolate, si veda il successivo
punto 11.
Nel caso in cui le predette domande, inserite automaticamente o
riformulate, risultassero ancora una volta non agevolate, vengono
archiviate; l'impresa puo' riproporre il relativo programma di
investimenti, qualora non ancora avviato, in uno degli ulteriori
bandi successivi attraverso la presentazione, con le modalita' di cui
ai punti precedenti, di una nuova domanda che verra' considerata a
tutti gli effetti come presentata per la prima volta.
La banca concessionaria trasmette al Ministero l'elenco delle domande
non agevolate per le quali l'impresa ha rinunciato all'inserimento
automatico, quelle agevolate parzialmente per le quali l'impresa ha
richiesto l'inserimento automatico e le risultanze istruttorie delle
domande riformulate, entro i termini di cui all'art. 6, comma 2 del
regolamento.
5.7 Le banche concessionarie, al ricevimento del Modulo di domanda e
della documentazione di cui all'Allegato n. 11 da parte dell'impresa
o, per i casi in cui e' previsto, da parte dell'istituto
collaboratore, sono tenute a verificarne la completezza e la
regolarita', con riferimento, in particolare, ai dati esposti nella
Scheda Tecnica rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed alla
presenza, secondo il caso, in forma parziale o completa, del business
plan (si veda il precedente punto 3.8); le banche, inoltre, devono
verificare che il Modulo sia in originale e compilato in ogni sua
parte, che la Scheda Tecnica e la parte numerica del business plan,
ove richiesta, siano state redatte tramite il software ministeriale e
che sia allegata doppia copia del relativo floppy disk. Nel caso in
cui la piena disponibilita' dell'immobile, di cui al precedente punto
2.1, sia comprovata da un atto formale di assegnazione di un lotto,
la suddetta verifica dovra' riguardare anche la compatibilita' dei
tempi richiamata nel medesimo punto 2.1, ricorrendo, se e' il caso -
tenuto conto di eventuali termini piu' restrittivi di cui al
precedente punto 2.6 - alla modifica da due a tre quote annuali del
richiesto regime di erogazione delle agevolazioni. La domanda che
alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di
agevolazioni risulti carente dei suddetti elementi e dell'ulteriore
documentazione di cui all'Allegato n. 11, fatto salvo quanto
precisato al successivo punto 6.4 in merito alla mancata indicazione
della percentuale dell'agevolazione richiesta, non e' considerata
valida e deve essere respinta, con una specifica nota contenente -
chiare, puntuali ed esaurienti - le relative motivazioni, trattenendo
agli atti il Modulo di domanda e la documentazione a corredo. Detta
nota deve essere trasmessa anche al Ministero, alla regione o alla
provincia autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) competente e,
secondo il caso, anche all'istituto collaboratore.
Con riferimento ai dati ed alla documentazione prodotti dall'impresa,
la banca concessionaria puo' richiedere esclusivamente la rettifica
dei soli errori e irregolarita' formali, nonche' precisazioni e
chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'attivita'
istruttoria, con una specifica, formale nota raccomandata con avviso
di ricevimento. L'impresa e' tenuta a corrispondere in modo puntuale
e completo alla richiesta della banca concessionaria con nota
trasmessa con le medesime modalita', valide per le domande, di cui al
precedente punto 5.4, entro e non oltre quindici giorni solari dal
ricevimento della richiesta medesima; in caso contrario la domanda si
intende a tutti gli effetti decaduta e la banca concessionaria ne da'
tempestiva e motivata comunicazione all'impresa interessata con nota
trasmessa per conoscenza anche al Ministero, alla regione o alla
provincia autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) interessata e,
secondo il caso, all'istituto collaboratore.
5.8 Accertata la regolarita' e la completezza del Modulo di domanda e
della documentazione prevista, la banca concessionaria procede alla
istruttoria e redige una relazione attenendosi allo schema contenuto
nella convenzione con il Ministero. La banca concessionaria puo'
richiedere, nel corso dell'istruttoria, oltre che la rettifica dei
soli errori e irregolarita' formali, anche precisazioni e chiarimenti
ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti
istruttori.
L'accertamento istruttorio riguarda principalmente:
- la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle
agevolazioni;
- la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente
e, ove occorra, anche dei soci, attraverso quanto rappresentato
dall'impresa nella prima parte del business plan, l'analisi degli
ultimi due bilanci approvati prima della presentazione del Modulo di
domanda e la determinazione dei relativi principali e piu'
significativi indici, nonche' attraverso la comparazione dei bilanci
stessi con quelli di aziende dello stesso settore che consentano di
valutarne il grado di affidabilita'; particolare rigore deve essere
riservato alla valutazione della comprovata possibilita' dell'impresa
e, ove ritenuto necessario, anche dei soci di fare fronte, nella
misura e nei tempi previsti dall'impresa e ritenuti necessari dalla
banca concessionaria medesima (tenuto anche conto dell'articolazione
temporale degli investimenti e delle condizioni poste per
l'erogazione delle agevolazioni di cui al successivo punto 6.2), agli
impegni finanziari derivanti dalla realizzazione del programma e dal
collegato eventuale incremento del capitale circolante o, ancor piu',
dalla realizzazione di altri eventuali programmi temporalmente
sovrapposti. Tale valutazione, ove ritenuto necessario, deve essere
estesa anche ad altre imprese che abbiano programmi temporalmente
sovrapposti a quello in esame, qualora il loro capitale sia posseduto
in modo rilevante da un medesimo soggetto che, a sua volta, possegga
il capitale dell'impresa richiedente in misura altrettanto rilevante;
- la validita' tecnico-economico-finanziaria del programma, con
particolare riferimento ai livelli occupazionali, alle potenzialita'
degli impianti, alle produzioni conseguibili, alle prospettive di
mercato, ai previsti effetti di carattere reddituale, finanziario e
patrimoniale derivanti dalla realizzazione del programma stesso;
- la piena disponibilita' dell'immobile (suolo e/o costruzioni)
nell'ambito del quale viene realizzato il programma e la
corrispondenza dell'immobile stesso, in relazione all'attivita' da
svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di
destinazione d'uso;
- il piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle
spese relative alla normale gestione, attraverso il ricorso ai mezzi
propri aziendali - che, si precisa, non puo' essere inferiore, in
valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile - alle fonti di
finanziamento esterne ed alle agevolazioni; dovra' essere accertata,
in particolare, la sussistenza delle condizioni per il ricorso
all'eventuale credito bancario, anche in relazione ad eventuali
preesistenti esposizioni; la banca concessionaria dovra' attestare,
in sede istruttoria e di relazione finale, se sono stati rifiutati,
da parte della banca stessa, eventuali finanziamenti sul medesimo o
su altri programmi, specificandone le motivazioni; al fine di
condurre una corretta istruttoria "secondo le tipiche procedure di
deliberazione ed erogazione dei prestiti degli enti creditizi per
progetti d'investimento", il piano finanziario dovra' essere
analizzato, sulla base dei dati e delle informazioni fornite
dall'impresa nella Scheda Tecnica, nel business plan o nell'altra
prevista documentazione, in relazione alla totalita' dei fabbisogni
finanziari del programma e non limitatamente al capitale proprio
convenzionalmente considerato per la determinazione del relativo
indicatore di cui al successivo punto 6.2;
- l'ammissibilita' degli investimenti indicati dall'impresa, sia per
quanto attiene alla pertinenza che alla congruita' delle spese
prospettate, al fine di proporne l'ammontare per le agevolazioni e la
relativa suddivisione nei principali capitoli di spesa e per anno
solare; a tal fine, eventuali riduzioni, qualora non univocamente
riconducibili ad un determinato anno solare, devono essere
distribuite su tutta la durata del programma in parti proporzionali
agli investimenti esposti in ciascun anno solare ;
- i dati che determinano il valore degli indicatori di cui al
successivo punto 6.1, ad eccezione di quello relativo alla misura
richiesta delle agevolazioni, che viene indicato dall'impresa e non
puo' essere modificato a seguito degli accertamenti istruttori.
Inoltre, per quanto concerne i programmi relativi ai "grandi
progetti" di cui al successivo punto 6.1, punto i), particolare
attenzione dovra' essere posta in merito ai seguenti argomenti:
- valutazione del settore produttivo nel quale l'impresa opera o
intende operare a seguito del programma di investimenti da agevolare,
al fine di evidenziare eventuali situazioni di sovraccapacita'
strutturale ovvero se il programma verra' sviluppato in un settore in
declino, secondo le definizioni di cui alla suddetta disciplina
multisettoriale;
- valutazione circa il numero di posti di lavoro creati o
salvaguardati in connessione con il programma di investimenti da
agevolare, con riferimento sia a quelli dell'impresa beneficiaria che
a quelli dei fornitori o dei clienti di primo livello.
In merito a ciascuno dei detti "grandi progetti", la banca
concessionaria richiede tempestivamente alla regione o alla provincia
autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) nella quale il programma
viene realizzato di formulare eventuali osservazioni che ne possano
orientare le determinazioni istruttorie, ovvero di evidenziare
eventuali motivati elementi ostativi alla realizzabilita' del
programma medesimo. La regione o la provincia autonoma puo' fornire
tali eventuali indicazioni entro trenta giorni dalla richiesta e la
banca concessionaria deve tenerne debito conto ai fini del giudizio
conclusivo di ammissibilita' del programma, riportandone i contenuti
tra le motivazioni finali della relazione istruttoria.
La banca concessionaria puo' rettificare, in esito agli accertamenti
istruttori, i dati relativi al calcolo degli indicatori (con la sola
eccezione della percentuale richiesta dell'agevolazione massima
consentita), ma, comunque, mai in modo da determinare incrementi del
valore degli indicatori medesimi che non siano conseguenza di
riduzioni dell'investimento ammissibile o che non dipendano da
rettifiche di chiari errori o irregolarita' formali comprovati da
riscontri oggettivi. In tal senso, allorche' la banca dovesse
riscontrare che l'impresa ha indicato un capitale proprio esuberante
rispetto ai fabbisogni finanziari e rispetto al valore massimo utile
per il calcolo dell'indicatore (si veda l'ultimo capoverso del
successivo punto 6.2), fatta naturalmente salva la misura minima del
25%, potra' non tenere conto della relativa eccedenza nelle
condizioni da indicare nel decreto di concessione per l'erogazione
delle agevolazioni.
Per quanto concerne l'esame di pertinenza e congruita' delle spese,
si precisa che il primo deve tendere ad evidenziare spese, appunto,
non pertinenti, ai sensi della normativa vigente, al programma da
agevolare e ad escluderle da quelle proposte per le agevolazioni.
Tali spese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono
quelle relative a manutenzioni, beni usati, acquisto di terreno di
superficie eccedente rispetto ai reali fabbisogni produttivi
dell'impresa, fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi diversi
da quelli connessi all'attivita' produttiva, beni la cui natura non
ne consente l'uso per il periodo minimo prescritto, minuterie ed
utensili di uso manuale comune, ecc.. Per quanto concerne l'esame di
congruita', si distingue tra quello condotto ai fini della
concessione provvisoria e quello per la concessione definitiva. Nella
prima fase, tale esame deve essere finalizzato alla valutazione del
costo complessivo del programma, in relazione alle caratteristiche
tecniche ed alla validita' economica dello stesso, senza condurre
accertamenti sul costo dei singoli beni - a meno che non emergano
elementi chiaramente e macroscopicamente incongrui - tenuto conto
dell'esigenza di non aggravare il procedimento di adempimenti che non
siano strettamente necessari agli scopi cui il procedimento stesso e'
finalizzato. L'esame di congruita' da condurre nella seconda fase, in
sede di relazione finale di spesa, dovra' essere, invece, puntuale e
dovra' essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione di
spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e di
prestazione, l'adeguatezza dei piu' significativi costi esposti
rispetto al totale complessivo dell'investimento prospettato.
Le risultanze istruttorie delle banche concessionarie devono
concludersi con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilita'
del programma. Il giudizio positivo puo' anche essere condizionato,
in relazione a quanto indicato al successivo punto 6.2. In caso di
giudizio negativo la banca ne deve fornire circostanziate motivazioni
affinche' il Ministero provveda a comunicare il diniego delle
agevolazioni alle imprese interessate. Il Ministero si riserva di
effettuare verifiche anche a campione sulle domande proposte, in
qualsiasi fase dell'iter procedurale. Contestualmente all'invio delle
risultanze istruttorie al Ministero, le banche concessionarie inviano
alle imprese interessate ed alle regioni competenti una nota
contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori (secondo
lo schema di cui all'Allegato n. 19), cosi' come eventualmente
rettificati in sede istruttoria; la banca concessionaria comunica,
altresi', alle imprese interessate i beni e le relative spese
eventualmente ritenute non ammissibili (a titolo di pertinenza e/o di
congruita').
L'invio delle risultanze istruttorie avviene, ai sensi dell'art. 6,
comma 2 del regolamento, tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno
successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle
domande (si veda il precedente punto 5.1), salvo modifiche apportate
dal Ministero ai sensi del comma 3bis dello stesso articolo.
5.9 Nel caso in cui, successivamente alla domanda di agevolazioni, al
soggetto richiedente le agevolazioni ne subentri un altro a seguito
di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo
d'azienda, il soggetto subentrante puo' richiedere di subentrare
nella titolarita' della domanda e, qualora gia' emessa, della
concessione delle agevolazioni. A tal fine:
a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalita', le
dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi gia'
sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di
agevolazioni; qualora sia gia' stata prodotta la Scheda Tecnica, lo
stesso soggetto subentrante aggiorna, tramite una specifica
dichiarazione sostitutiva di notorieta' del proprio legale
rappresentante o procuratore speciale, solo i dati e le informazioni
di cui ai punti A e D della Scheda Tecnica medesima variati a seguito
del subentro, fermi restando tutti gli altri, e trasmette la
documentazione, di cui al precedente punto 5.3 ed all'Allegato 11,
limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo;
b) la banca concessionaria verifica, con riferimento al nuovo
soggetto, alla dimensione dello stesso ed al programma di cui alla
domanda di agevolazioni, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed
oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni
medesime;
c) la dimensione del soggetto subentrante viene rilevata, con i
criteri di cui al precedente punto 2.2 e con riferimento alla data in
cui lo stesso diviene legittimamente titolare del programma e,
quindi, a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si
tratta;
d) le agevolazioni vengono calcolate sulla base della misura
agevolativa massima relativa al soggetto subentrante, applicando la
percentuale richiesta indicata nella domanda dal primo soggetto; nel
caso di concessione gia' emessa, il nuovo valore dell'agevolazione
non puo', comunque, superare l'importo indicato nel decreto relativo
a detta concessione. Qualora l'operazione societaria di cui si tratta
abbia effetto nel corso del prescritto quinquennio d'obbligo di
mantenimento dei beni agevolati, nel calcolo delle agevolazioni si
tiene conto delle frazioni di detto quinquennio relative al soggetto
originario ed a quello subentrante;
e) l'indicatore n. 1, ricalcolato con riferimento al soggetto
subentrante, deve essere pari a quello calcolato sulla base dei dati
esposti nella domanda dal primo soggetto, fatta salva, nel caso di
concessione ancora da emettere, l'eventuale riduzione, conseguente ad
una maggiore agevolazione, per effetto del limite di cui al
successivo punto 6.2, ultimo capoverso. Il capitale proprio ancora da
deliberare, ai detti fini ovvero del rispetto del limite minimo del
25%, da' luogo ad una specifica condizione nel decreto di concessione
in favore del soggetto subentrante;
f) gli altri dati relativi al calcolo degli indicatori di cui alla
Scheda Tecnica sono soggetti ai medesimi vincoli ed alle medesime
condizioni sussistenti in capo al primo soggetto.
5.10 Nel caso in cui un'impresa che intenda richiedere o abbia
richiesto le agevolazioni della legge n. 488/92 per un programma di
investimenti che essa stessa intende sostenere o che ha sostenuto
nell'ambito di una propria unita' produttiva, ceda o abbia ceduto ad
un altro soggetto, mediante contratto di affitto, la gestione
dell'azienda o del ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa
il detto programma, essa puo', in particolari ed eccezionali casi e
fornendo le necessarie garanzie, rispettivamente, avanzare la domanda
di agevolazioni o una specifica istanza tesa al mantenimento della
validita' della domanda stessa o dell'eventuale decreto di
concessione.
A tale riguardo giova ricordare comunque che, in ogni caso, non
possono essere prese in considerazione le istanze, tese al
mantenimento della validita' della domanda o dell'eventuale decreto
di concessione, relative a contratti di affitto rilevanti ai fini del
calcolo degli indicatori utili per la formazione delle graduatorie ed
intervenuti successivamente alla chiusura dei termini di
presentazione delle domande di agevolazioni e fino alla pubblicazione
delle graduatorie, in quanto gli stessi, ai sensi della vigente
normativa, comportano la decadenza della domanda.
Ai fini di cui sopra:
a) il soggetto interessato, insieme alla domanda di agevolazioni
ovvero all'istanza per il mantenimento della validita' della domanda
stessa o dell'eventuale decreto di concessione, fornisce gli elementi
che evidenzino compiutamente il piano industriale nell'ambito del
quale si colloca strategicamente la decisione di procedere
all'affitto del complesso aziendale, le motivazioni che stanno alla
base della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la
continuazione della gestione in proprio, il momento in cui la
decisione stessa e' maturata, le notizie e le informazioni sul
soggetto subentrante nella conduzione, sul piano industriale di
quest'ultimo e su ogni altro elemento utile ad una piena ed
incontrovertibile valutazione, da parte della banca concessionaria,
circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito
dell'operazione di affitto, l'interesse pubblico che potrebbe
condurre o che ha condotto alla concessione delle agevolazioni;
b) il medesimo soggetto interessato, inoltre, allega alla domanda di
agevolazioni ovvero alla predetta istanza una dichiarazione
sostitutiva di notorieta' del proprio legale rappresentante o
procuratore speciale con la quale aggiorna/integra i dati e le
informazioni della propria Scheda Tecnica con quelli del conduttore,
un business plan relativo a quest'ultimo e concernente, nella parte
numerica, l'esercizio antecedente l'affitto ed i successivi fino a
quello di regime del programma da agevolare o agevolato, nonche'
l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa a corredo del
Modulo di domanda, limitatamente alla parte per la quale rileva il
contratto di affitto;
c) la banca concessionaria effettua le proprie valutazioni
istruttorie in merito a quanto rappresentato dall'impresa attraverso
la domanda o l'istanza e la documentazione di cui ai predetti punti
a) e b), con particolare riferimento alle motivazioni
dell'operazione, alla necessita' strategico-economica della stessa,
all'affidabilita' del soggetto subentrante nella conduzione, alla
capacita' dello stesso di condurre l'attivita' in modo da garantire
il pieno soddisfacimento dell'interesse pubblico per la concessione
delle agevolazioni e, in particolare, degli impegni dalla stessa
derivanti;
d) la banca concessionaria, sulla base delle valutazioni di cui al
precedente punto c), avanza al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato una propria motivata proposta di
accoglimento o di rigetto della domanda o dell'istanza dell'impresa;
e) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sulla base della proposta della banca concessionaria in merito,
rispettivamente, alla domanda di agevolazioni ovvero all'istanza per
il mantenimento della validita' della domanda stessa o dell'eventuale
decreto di concessione, provvede agli adempimenti di cui all'art. 6,
comma 3 del regolamento ovvero autorizza l'operazione di affitto ai
fini del mantenimento della validita' della concessione gia' emessa o
respinge l'istanza dell'impresa. In tale ultima ipotesi, qualora la
cessione in affitto sia gia' avvenuta o avvenga comunque, la
concessione decade automaticamente a far data dalla cessione medesima
e le eventuali agevolazioni erogate e non dovute vengono restituite
dall'impresa beneficiaria secondo le modalita' ed i criteri previsti
dalla normativa.
Ottenuta la concessione delle agevolazioni ovvero l'autorizzazione di
cui sopra, il proprietario ed il conduttore, ai fini della prima
erogazione utile successiva alla concessione ovvero
all'autorizzazione medesima, sottoscrivono ciascuno uno specifico
atto, secondo gli schemi di cui agli Allegati nn. 20 e 21, attraverso
il quale prendono atto dell'obbligo del pieno rispetto degli impegni
che la concessione comporta - quali, ad esempio, quelli riferiti al
rispetto delle norme urbanistiche, ambientali, sul lavoro,
settoriali, ecc. - ed il proprietario, che rimane, comunque, l'unico
titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva
responsabilita' in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della
conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente
da comportamenti tenuti dal conduttore. A tale riguardo, i livelli
occupazionali precedenti e finali del programma agevolato dovranno
essere rilevati, secondo le usuali modalita', con riferimento a tutti
i soggetti coinvolti nella conduzione dell'unita' produttiva
interessata del programma medesimo. Analoga disposizione vale per la
rilevazione delle variazioni dell'indicatore ambientale, mentre
restano esclusivamente in capo al proprietario gli impegni assunti in
materia di capitale proprio.
5.11 Nel caso in cui un'impresa che abbia richiesto le agevolazioni
della legge n. 488/92 per un programma di investimenti che essa
stessa ha sostenuto o che intende sostenere nell'ambito di una
propria unita' produttiva, trasferisca o abbia trasferito ad un altro
soggetto parte delle attivita' produttive o di servizio e dei
relativi beni strumentali agevolati nell'ambito del detto programma,
mediante atto di conferimento, scorporo o cessione di ramo d'azienda
(comunemente denominato "outsourcing"), essa puo', fermi restando i
propri requisiti soggettivi di ammissibilita', in particolari casi
opportunamente motivati e fornendo le necessarie garanzie, avanzare
una specifica istanza tesa al mantenimento della validita' della
domanda stessa o dell'eventuale decreto di concessione delle
agevolazioni in relazione alle sole spese del programma dalla stessa
sostenute.
A tale riguardo giova ricordare comunque che, in ogni caso, non
possono essere prese in considerazione le istanze, tese al
mantenimento della validita' della domanda o dell'eventuale decreto
di concessione, relative ai suddetti trasferimenti che abbiano
effetto ai fini del calcolo degli indicatori utili per la formazione
delle graduatorie ed intervenuti successivamente alla chiusura dei
termini di presentazione delle domande di agevolazioni e fino alla
pubblicazione delle graduatorie, in quanto gli stessi, ai sensi della
vigente normativa, comportano la decadenza della domanda.
Ai fini di cui sopra:
a) il soggetto interessato, insieme all'istanza per il mantenimento
della validita' della domanda di agevolazioni o dell'eventuale
decreto di concessione, fornisce:
- gli elementi che evidenzino compiutamente le attivita' produttive
e/o di servizio interessate dal trasferimento e che assicurino circa
il mantenimento, anche a seguito dell'operazione, della organicita' e
funzionalita' del programma da agevolare o agevolato,
- un elenco dei beni agevolati interessati dal trasferimento secondo
le modalita' di cui al precedente punto 3.10 e l'impegno circa
l'esclusivo utilizzo degli stessi per le finalita' del detto
programma,
- il piano industriale nell'ambito del quale si colloca
strategicamente la decisione di procedere al trasferimento,
- le motivazioni che stanno alla base della decisione e che
impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione
in proprio ed il momento in cui la decisione stessa e' maturata,
- le notizie e le informazioni sul soggetto destinatario del
trasferimento, sul piano industriale di quest'ultimo e su ogni altro
elemento utile ad una piena ed incontrovertibile valutazione, da
parte della banca concessionaria, circa le necessarie garanzie che
venga salvaguardato, a seguito dell'operazione, l'interesse pubblico
che potrebbe condurre o che ha condotto alla concessione delle
agevolazioni;
b) la banca concessionaria effettua le proprie valutazioni
istruttorie in merito a quanto rappresentato dall'impresa attraverso
l'istanza e la documentazione di cui al predetto punto a), con
particolare riferimento alle motivazioni del trasferimento, alla
necessita' strategico- economica dello stesso, all'affidabilita' del
soggetto destinatario, alla capacita' dello stesso di condurre
l'attivita' in modo da garantire il pieno soddisfacimento
dell'interesse pubblico per la concessione delle agevolazioni e, in
particolare, degli impegni dalla stessa derivanti;
c) la banca concessionaria, sulla base delle valutazioni di cui al
precedente punto b), avanza al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato una propria motivata proposta di
accoglimento o di rigetto dell'istanza dell'impresa;
d) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sulla base della proposta della banca concessionaria in merito
all'istanza per il mantenimento della validita' della domanda di
agevolazioni o dell'eventuale decreto di concessione, provvede agli
adempimenti di cui all'art. 6, comma 3 del regolamento ovvero
autorizza o respinge l'istanza dell'impresa ai fini del mantenimento
della validita' della domanda o della concessione gia' emessa. In
tale ultima ipotesi, qualora il trasferimento sia gia' avvenuto o
avvenga comunque, la domanda decade o le agevolazioni concesse a
fronte dei beni interessati dal trasferimento stesso vengono revocate
con le modalita' e le procedure di cui all'art. 8 del regolamento.
Ottenuta la concessione delle agevolazioni ovvero l'autorizzazione di
cui sopra, l'impresa istante ed il destinatario del trasferimento, ai
fini della prima erogazione utile successiva alla concessione ovvero
all'autorizzazione medesima, sottoscrivono ciascuno uno specifico
atto, secondo gli schemi di cui agli Allegati nn. 22 e 23, attraverso
il quale assumono gli obblighi che la concessione comporta - quali,
ad esempio, quelli riferiti al rispetto delle norme urbanistiche,
ambientali, sul lavoro, settoriali, ecc. - e l'impresa istante, in
particolare, in quanto unico titolare delle agevolazioni, mantiene la
piena ed esclusiva responsabilita' in ordine al mancato rispetto di
tali impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni
anche se dipendente da comportamenti tenuti dal destinatario del
trasferimento. In merito all'erogazione delle agevolazioni si precisa
che, anche nell'ipotesi in cui i beni oggetto del trasferimento siano
acquisiti in locazione finanziaria, le erogazioni stesse vengono
disposte in favore dell'impresa istante pur se nei relativi contratti
subentri il soggetto destinatario del trasferimento. In relazione ai
suddetti impegni, i livelli occupazionali precedenti e finali del
programma agevolato dovranno essere rilevati, secondo le usuali
modalita', con riferimento a tutti i soggetti coinvolti nella
conduzione dell'unita' produttiva interessata dal programma medesimo.
Anche per la rilevazione delle variazioni dell'indicatore ambientale
si fa riferimento a tutti i detti soggetti, mentre restano
esclusivamente in capo all'impresa titolare delle agevolazioni gli
impegni assunti in materia di capitale proprio, considerato che i
soli investimenti agevolabili sono quelli sostenuti dall'impresa che
ha avanzato la domanda di agevolazioni, fatti salvi i casi di
subentro gia' disciplinati al precedente punto 5.9 .
6 - GRADUATORIE E CONCESSIONI PROVVISORIE
6.1 La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della
posizione assunta dai programmi in specifiche graduatorie di merito,
seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei
fondi disponibili per ciascuna graduatoria per il bando di
riferimento. Ai fini della formazione delle graduatorie, si
distinguono due categorie di programmi:
i) i cosiddetti "grandi progetti", e cioe' quelli con investimenti
complessivamente ammissibili superiori a 50 miliardi di lire
(25.822.844,95 euro) e quelli assoggettabili alla disciplina
multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti
d'investimento (si veda il precedente punto 2.6),
ii) quelli diversi dai "grandi progetti", e cioe' i programmi con
investimenti complessivamente ammissibili minori o uguali a 50
miliardi di lire (25.822.844,95 euro) e non assoggettabili alla
disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti
d'investimento (si veda il precedente punto 2.6).
Le graduatorie sopra richiamate sono:
a) una graduatoria ordinaria per ciascuna regione dei programmi
diversi dai "grandi progetti";
b) un'eventuale graduatoria speciale che ciascuna regione ha facolta'
di attivare con riferimento ai programmi diversi dai "grandi
progetti" relativi ad un'"area" o ad almeno due settori di attivita'
individuati come prioritari dalla regione medesima tra quelli
ammissibili;
c) due graduatorie dei cosiddetti "grandi progetti", una relativa a
quelli ubicati nelle aree di cui all'obiettivo 1 (ivi incluse quelle
ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise) e l'altra a quelli
ubicati nelle restanti aree ammissibili; alla copertura di tali
graduatorie e' destinata una quota delle risorse complessivamente
disponibili nella misura fissata dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, tenuto conto dell'ammontare delle
risorse stesse e, comunque, nel limite massimo del 30% di queste
ultime.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo'
formare eventuali ulteriori graduatorie finalizzate al raggiungimento
di specifici obiettivi di sviluppo territoriale e/o produttivo di
volta in volta ritenuti prioritari per la promozione delle aree
depresse ed individuati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato sentita la Conferenza Stato-Regioni,
anche con riferimento a quelli definiti nell'ambito della
programmazione negoziata. Alla copertura di dette eventuali
graduatorie speciali si provvede con il predetto decreto, che
individua altresi' i relativi indicatori applicabili tra quelli utili
per le graduatorie regionali ordinarie, ovvero indicandone altri
sulla base degli specifici obiettivi da perseguire.
Per quanto concerne le graduatorie regionali speciali di cui alla
precedente lettera b):
- non e' consentita una combinazione tra i due criteri di formazione
per aree o per settori ne' la formulazione di due distinte
graduatorie;
- ciascuna "area" e' costituita dall'intero territorio ammissibile di
comuni la cui superficie complessiva non superi il 50% di quella
ammissibile della regione;
- ciascun settore merceologico e' individuato con riferimento alle
"Divisioni" ammissibili della Classificazione della attivita'
economiche ISTAT '91;
- ciascuna regione puo' destinare a tale graduatoria non piu' del 50%
delle proprie risorse disponibili;
- le regioni formulano le proposte relative alle graduatorie speciali
entro il 31 ottobre di ciascun anno con riferimento alle domande da
presentare entro l'anno successivo; qualora la regione non formuli
tale proposta entro tali termini, la graduatoria speciale relativa
alla regione medesima non viene formata;
- eventuali programmi che, per esaurimento delle specifiche risorse,
dovessero risultare non agevolati nella misura richiesta dall'impresa
nelle graduatorie regionali speciali, concorrono automaticamente
all'attribuzione delle risorse disponibili per le corrispondenti
graduatorie regionali ordinarie di cui alla lettera a);
- le risorse destinate dalle regioni alle graduatorie speciali ed
eventualmente non attribuite, sono automaticamente utilizzate per le
corrispondenti graduatorie di cui alla lettera a).
Tutte le dette graduatorie vengono formate dal Ministero entro il
trentesimo giorno successivo al termine finale di invio delle
risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie e vengono
dallo stesso Ministero pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. In ciascuna graduatoria vengono inseriti i
programmi i cui esiti istruttori delle banche concessionarie siano
positivi, indicando, in relazione ai fabbisogni finanziari di ciascun
programma e delle disponibilita' attribuite alla graduatoria
medesima, quelli agevolabili per i quali si potra' provvedere alla
emanazione dei decreti di concessione provvisoria, dal primo in
graduatoria in poi, e quelli che ne restano esclusi per insufficienza
delle disponibilita' medesime. Ai fini dell'attribuzione delle
risorse, con riferimento a ciascuna graduatoria, si tiene conto di
una riserva del 70% in favore delle piccole e medie imprese nel caso
delle graduatorie di cui alle precedenti lettere a) e b), e di una
limitazione del 5% nei confronti delle imprese operanti nel settore
dei servizi; le somme della suddetta riserva del 70% eventualmente
non utilizzate dalle piccole e medie imprese vengono assegnate alle
grandi imprese della medesima graduatoria; nel caso di graduatorie
speciali per settori, in considerazione della particolarita' delle
stesse, le imprese di servizi eventualmente indicate dalla regione
non saranno soggette alla predetta limitazione del 5%.
Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile
di ciascuna graduatoria, ad eccezione di quelle di cui alla
precedente lettera b), dovesse essere solo in parte coperto dalle
disponibilita' residue, si procede alla concessione della somma pari
a dette disponibilita' residue, agevolando, comunque, l'intero
programma. E' fatta salva la facolta' per l'impresa interessata di
rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte e di richiedere
l'inserimento nel bando successivo come specificato nel precedente
punto 5.6. Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a
seguito di successive esclusioni dalle graduatorie, di rinunce o di
revoche delle agevolazioni concesse, affluiscono nelle disponibilita'
dell'anno o del bando successivo. Il Ministero comunica alle imprese
titolari delle domande per le quali l'istruttoria ha avuto esito
negativo le motivazioni dell'esclusione, dandone informazione, ove
del caso, agli istituti collaboratori. Nei casi di domande respinte,
in quanto incomplete o difformi, le relative motivazioni sono
comunicate dalla banca concessionaria.
La posizione di ciascun programma nella graduatoria di pertinenza e'
determinata in relazione ai valori assunti dai seguenti indicatori:
1) valore del capitale proprio investito nel programma rispetto
all'investimento complessivo
2) numero di occupati attivati dal programma rispetto
all'investimento complessivo
3) valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella
richiesta
4) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di
specifiche priorita' regionali
5) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di
specifiche prestazioni ambientali,
dei quali, quello contrassegnato dal n. 4, non si applica alle
graduatorie di cui alla precedente lettera c).
In merito alla determinazione di ciascuno dei detti indicatori, si
specifica quanto indicato nei punti seguenti.
6.2 L'indicatore n. 1 e' il rapporto tra il capitale proprio
investito e da investire nel programma e l'investimento complessivo
del programma medesimo, risultanti dalla istruttoria della banca
concessionaria.
Il capitale proprio investito o da investire nel programma, che, si
ricorda, non puo' essere comunque inferiore, in valore nominale, al
25% dell'investimento ammissibile, e' costituito dagli aumenti del
capitale sociale e/o dai conferimenti dei soci in conto aumento del
capitale stesso, deliberati, ad eccezione delle ditte individuali,
dai competenti organi sociali entro la prima erogazione dei
contributi e versati, anche da parte delle ditte individuali, in
un'unica o piu' soluzioni, a partire dall'anno solare di
presentazione del Modulo di domanda e fino a quello di ultimazione
del programma e, comunque, non oltre la data di ultimazione medesima
ovvero, qualora il programma venga ultimato prima del decreto di
concessione provvisoria, fino all'anno solare del decreto medesimo. I
versamenti devono avvenire in ogni caso prima della richiesta delle
singole quote di erogazione del contributo ed in misura percentuale
almeno pari a quella della relativa quota come specificato nel
seguito.
Nel caso in cui, nel corso dei suddetti anni solari, l'impresa
produca utili o effettui ammortamenti anticipati e li accantoni in un
apposito fondo del patrimonio netto per tutta la durata del
programma, gli stessi possono essere presi in considerazione, in
sostituzione dei versamenti dei suddetti aumenti e/o conferimenti, al
netto delle eventuali perdite prodotte anno per anno nello stesso
periodo e non ripianate, purche' risultino da bilanci approvati o,
secondo il caso, da dichiarazioni dei redditi presentate. L'ammontare
di detti utili e/o ammortamenti, nonche' delle eventuali perdite non
ripianate, relativi all'anno solare di ultimazione del programma,
viene preso in considerazione in proporzione ai mesi dello stesso
anno solare interessati dal programma medesimo. Qualora alla data
della presentazione della documentazione finale di spesa di cui al
successivo punto 8.2 l'impresa non disponga di bilanci approvati o,
secondo il caso, di dichiarazioni dei redditi presentate relativi ad
esercizi interessati dal periodo di realizzazione del programma, la
banca concessionaria effettua le verifiche e redige la relazione
sullo stato finale del programma di investimenti di cui al successivo
punto 8.5 sulla base dei bilanci approvati o delle dichiarazioni dei
redditi presentate. Il Ministero provvede conseguentemente ad emanare
il decreto di concessione definitivo di cui al successivo punto 8.6
ovvero a sospenderne l'emanazione a seconda che dalle verifiche della
banca concessionaria risultino eventuali scostamenti provvisori degli
indicatori, rispettivamente, nei limiti o fuori dai limiti fissati
dalla normativa. Ai fini delle verifiche degli scostamenti degli
indicatori in via definitiva e, qualora sospeso, del decreto di
concessione definitivo, l'impresa e' comunque tenuta a dichiarare i
dati in argomento secondo le modalita' di cui al successivo punto
10.1 e, comunque, ad esibire i bilanci approvati o le dichiarazioni
dei redditi presentate mancanti entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo a quello fissato dalla normativa fiscale per
l'esercizio di riferimento, pena la revoca delle agevolazioni
concesse. Entro tale stesso termine le eventuali perdite eccedenti
devono essere ripianate (si veda il primo alinea del successivo punto
6.8).
Le delibere relative ai suddetti aumenti, conferimenti e/o
accantonamenti, ovvero una specifica dichiarazione del legale
rappresentante dell'impresa nel caso di ammortamenti anticipati,
devono esplicitamente fare riferimento al programma agevolato o da
agevolare al quale gli stessi sono destinati, con l'indicazione del
relativo numero di progetto; tali indicazioni possono essere
perfezionate anche successivamente alle delibere stesse, e comunque
entro la prima erogazione delle agevolazioni, attraverso una
specifica delibera in tal senso di assemblea ordinaria.
Qualora una delibera o una dichiarazione riguardi piu' programmi, la
stessa deve indicare, oltre al riferimento suddetto, anche le singole
quote destinate a ciascun programma.
Ai fini di cui sopra:
- l'eventuale accantonamento al fondo sovrapprezzo azioni relativo ad
un aumento di capitale sociale viene computato come capitale proprio
investito nel programma in proporzione alla quota parte dell'aumento
stesso utilmente considerato;
- gli aumenti di capitale sociale e/o i conferimenti dei soci in
c/aumento del capitale sociale possono essere realizzati, oltre che
con apporto di mezzi freschi, anche mediante conversione di
finanziamenti dei soci, prestiti obbligazionari ed altri debiti
assimilabili e/o mediante utilizzo di utili di bilancio rilevabili
dal bilancio approvato o dalla dichiarazione dei redditi presentata
relativi all'esercizio precedente quello di presentazione del Modulo
di domanda, nella misura in cui le poste utilizzate non abbiano
concorso ad assicurare il preesistente equilibrio finanziario di cui
nel seguito.
Per ottenere la prima erogazione l'impresa beneficiaria, ad eccezione
di quella individuale, deve produrre alla banca concessionaria,
qualora non gia' prodotta in fase istruttoria, la documentazione,
indicata nell'Allegato n. 26, utile a comprovare l'impegno ad
apportare il capitale proprio in una o piu' delle forme consentite,
fino al raggiungimento dell'ammontare complessivo eventualmente
indicato nella specifica condizione riportata nel provvedimento di
concessione. Inoltre, ai fini delle erogazioni, ivi compresa
l'eventuale quota a titolo di anticipazione, l'impresa beneficiaria
deve produrre alla banca concessionaria la documentazione utile a
comprovare l'avvenuto versamento e/o accantonamento:
- nel caso di due quote: per la prima, almeno della meta' del
suddetto ammontare complessivo del capitale proprio indicato nella
specifica condizione riportata nel provvedimento di concessione
provvisoria;
- nel caso di tre quote: per la prima, di almeno un terzo, e per la
seconda di almeno due terzi del suddetto ammontare complessivo.
Per quanto concerne le imprese individuali, il capitale proprio e'
pari alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti dai
bilanci relativi a ciascuno degli anni solari di realizzazione del
programma.
L'ammontare e la ripartizione temporale del capitale proprio come
sopra determinato devono essere attribuiti all'anno solare di
competenza. A tal fine si conviene quanto segue: gli aumenti e/o i
conferimenti realizzati mediante apporto di mezzi freschi devono
essere imputati all'anno solare di effettivo versamento; gli aumenti
e/o i conferimenti realizzati mediante conversione delle poste
dell'esercizio precedente quello di presentazione del Modulo di
domanda devono essere imputati all'anno solare della relativa
delibera di conversione; gli utili accantonati e gli ammortamenti
anticipati e, per le imprese individuali, gli incrementi di
patrimonio netto devono essere imputati con riferimento all'esercizio
sociale nel quale sono maturati; qualora l'esercizio sociale non
coincida con l'anno solare, gli utili accantonati e/o gli
ammortamenti anticipati vengono attribuiti pro-quota a ciascuno degli
anni solari nei quali gli stessi sono maturati.
Ai fini del calcolo dell'indicatore, la banca concessionaria puo'
prendere in considerazione l'ammontare indicato dall'impresa solo
dopo aver valutato che il nuovo capitale proprio sia utilmente
destinabile al programma e non, piuttosto, alla copertura di un
preesistente squilibrio finanziario dell'impresa stessa. In tal senso
la banca concessionaria, con riferimento all'ultimo bilancio
approvato prima della presentazione del Modulo di domanda ed al
relativo stato patrimoniale dell'impresa, redatto secondo gli artt.
2423 e seguenti c.c. o, per le imprese esonerate dalla tenuta della
contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, al relativo
"prospetto delle attivita' e passivita'", redatto con i criteri di
cui al D.P.R. n. 689/74 ed in conformita' ai suddetti artt. 2423 e
seguenti c.c., deve rilevare se vi sia eccedenza di attivita'
immobilizzate rispetto ai capitali permanenti. Per attivita'
immobilizzate si intende la somma delle poste dell'attivo
patrimoniale di cui ai punti A (Crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti), B (Immobilizzazioni) e C.II (Crediti), quest'ultima
limitatamente agli importi esigibili oltre l'esercizio successivo;
per capitali permanenti si intende la somma delle poste del passivo
patrimoniale di cui ai punti A (Patrimonio netto), B (Fondi per
rischi e oneri), C (Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato) e D (Debiti), quest'ultima limitatamente agli importi
esigibili oltre l'esercizio successivo. Allorche' tale eccedenza vi
sia, la banca concessionaria, anche alla luce dell'eventuale nuovo
assetto patrimoniale dell'impresa risultante in fase istruttoria,
deve valutare l'opportunita', ai fini del giudizio
sull'agevolabilita' del programma, che l'impresa stessa provveda o si
impegni a provvedere in tempi brevi ed in modo adeguato, e comunque
prima dell'erogazione delle agevolazioni, a ricorrere ad uno o piu'
dei seguenti strumenti per il ripristino dell'equilibrio finanziario,
da effettuare, comunque, entro la prima erogazione:
a) aumenti del capitale sociale;
b) conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale;
c) strumenti di raccolta anche presso i soci, in qualsiasi forma,
purche' previsti dallo Statuto e in linea con le apposite istruzioni
della Banca d'Italia;
d) finanziamenti per il consolidamento dei debiti a breve;
e) finanziamenti a fronte di fabbisogni estranei agli investimenti
del programma da agevolare.
Gli strumenti di cui alle lettere c), d) ed e) devono avere durata
non inferiore a cinque anni. La banca concessionaria deve indicare
nella propria istruttoria gli strumenti ai quali l'impresa si e'
impegnata a ricorrere ed il relativo ammontare, in modo che il
Ministero possa compiutamente formulare nel decreto di concessione
provvisoria le relative condizioni che l'impresa stessa deve
soddisfare ai fini dell'erogazione delle agevolazioni. E' poi compito
della banca concessionaria verificare che l'impresa abbia adempiuto a
quanto previsto prima di erogare la prima delle quote di cui al
successivo punto 7.1.
Per quanto riguarda le societa' cooperative, l'art. 3 della legge 31
gennaio 1992, n. 59, fissa un limite massimo di quote o azioni che
possono essere possedute da ciascun socio persona fisica. Tale
limite, di fatto, in costanza della compagine sociale, impedisce
l'incremento del capitale sociale oltre determinate consistenze. Dal
momento che, per le stesse societa' cooperative, le eventuali riserve
indivisibili, costituite ai sensi dell'art. 12 della legge 16
dicembre 1977, n. 904, non possono essere distribuite tra i soci
sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della societa' cooperativa
che all'atto del suo scioglimento, dette riserve possono essere prese
in considerazione, ai fini di cui si tratta, senza richiederne la
conversione in capitale sociale, purche' sia stato raggiunto il
limite del capitale sopra richiamato per tutti i soci persone
fisiche; in tal caso il relativo ammontare viene convenzionalmente
imputato all'anno solare di avvio a realizzazione del programma.
Restano ferme le disposizioni in materia di esplicita destinazione
del capitale proprio e di equilibrio finanziario preesistente.
Ai fini del calcolo dell'indicatore, per tenere conto oltre che
dell'adeguatezza anche della tempestiva immissione di capitale
proprio in tempi congruenti con la realizzazione del programma, sia
il valore del capitale proprio a quest'ultimo destinabile che quello
degli investimenti vengono attualizzati all'anno solare di avvio a
realizzazione del programma medesimo, con gli stessi criteri
impiegati per il calcolo delle agevolazioni (vedi precedenti punti
2.10 e 2.11).
Fatta salva la misura nominale del 25% richiamata in precedenza, il
capitale proprio computato ai fini del calcolo dell'indicatore non
puo', in ogni caso, essere superiore alla differenza tra
l'investimento attualizzato e l'ammontare delle agevolazioni nette
attualizzate concedibili nella misura in cui richieste dall'impresa
(per semplicita' di calcolo, non si fa differenza tra percentuali in
ESN e in ESL) (si veda il precedente punto 2.9).
6.3 L'indicatore n. 2 e' il rapporto tra il numero di occupati
attivati dal programma e l'investimento complessivo. Il valore di
quest'ultimo e' lo stesso di quello impiegato per il calcolo
dell'indicatore n. 1. Il numero di occupati attivati dal programma e'
rilevato, con riferimento alla sola ed intera unita' produttiva
interessata dal programma medesimo, come differenza, positiva o
uguale a zero, tra il dato riferito all'esercizio "a regime" e quello
riferito ai dodici mesi precedenti quello di presentazione del Modulo
di domanda (per l'individuazione dell'esercizio "a regime" si veda il
successivo punto 6.8). Il dato "a regime" da considerare e' quello
che rileva, rispetto alla detta situazione precedente, la sola
variazione occupazionale strettamente riconducibile al programma.
Ai fini di cui sopra:
- il numero dei dipendenti e' quello medio mensile degli occupati
durante i dodici mesi di riferimento; esso e' determinato sulla base
dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli
occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro
matricola, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello
in C.I.G.S.; i lavoratori a tempo parziale vengono considerati in
frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro
previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto
collettivo di riferimento;
- il numero dei dipendenti e' espresso in unita' intere e un
decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore;
- qualora i dodici mesi "precedenti" siano antecedenti, in tutto o in
parte, all'esercizio "a regime" di un eventuale programma precedente,
quale dato "precedente" si deve assumere quello "a regime" previsto
per detto precedente programma, come eventualmente aggiornato con
nota ufficiale alla competente banca concessionaria e da quest'ultima
confermato;
- nei casi in cui vi sia una diminuzione del numero di occupati, ai
fini del calcolo dell'indicatore, la relativa variazione e' assunta
pari a zero, indipendentemente dall'effettiva variazione connessa al
programma risultante dal prospetto di cui al punto B9 della Scheda
Tecnica;
- nel caso di programmi promossi dalle imprese di costruzioni che
prevedano l'utilizzo dei beni agevolati nei cantieri ubicati nelle
aree ammissibili di un'unica regione, di cui al precedente punto 2.5,
i livelli occupazionali sono rilevati con riferimento a detti
cantieri. L'impresa e' obbligata, pena la revoca delle agevolazioni,
a tenere presso la sede operativa, di cui al medesimo punto 2.5, i
libri matricola relativi a ciascun cantiere dai quali si evincano i
livelli occupazionali per ciascun mese e per ciascun cantiere
medesimo.
6.4 L'indicatore n. 3 e' pari al rapporto tra la misura massima
dell'agevolazione concedibile, per dimensione di impresa ed
ubicazione dell'unita' produttiva, e la misura richiesta. Ciascuna
impresa, all'atto della presentazione della domanda di agevolazioni,
deve richiedere tutta la misura agevolativa massima (100%),
consentita dall'art. 2, comma 9 del regolamento, ovvero una parte
della stessa (dall'1% al 99%). Detto indicatore non puo' essere
oggetto di rettifica da parte della banca concessionaria e l'impresa,
una volta indicata la misura richiesta nella Scheda Tecnica, non puo'
piu' modificarla una volta trascorsi i termini per la presentazione
delle domande; la misura deve risultare coerente con il piano di
copertura del fabbisogno finanziario del programma e cio' in
relazione a quanto esposto al precedente punto 5.8 in merito alle
valutazioni istruttorie da parte della banca concessionaria.
Ai fini di cui sopra:
- la misura dell'agevolazione richiesta deve essere necessariamente
espressa in punti percentuali interi, in lettere ed in cifre; in caso
di difformita' tra le due indicazioni si assume la percentuale in
lettere; nel caso in cui vengano indicate frazioni decimali, come
misura richiesta viene assunta la parte intera precedente la virgola;
- in caso di mancata indicazione nella Scheda Tecnica di tale
percentuale si considera che l'impresa non abbia inteso rinunciare ad
una quota dell'agevolazione massima concedibile e, pertanto, la
misura richiesta viene assunta pari al 100%.
6.5 L'indicatore n. 4 e' determinato dal punteggio complessivo
conseguito da ciascun programma sulla base di specifiche priorita'
regionali individuate:
a) per le graduatorie regionali ordinarie di cui al precedente punto
6.1, lettera a), con riferimento alle aree del territorio, ai settori
merceologici ed alle tipologie di investimento ammissibili alle
agevolazioni;
b) per le graduatorie regionali speciali, di cui al precedente punto
6.1, lettera b):
- con riferimento ai settori ed alle tipologie di investimento, nel
caso di graduatorie speciali per aree;
- con riferimento alle aree ed alle tipologie di investimento, nel
caso di graduatorie speciali per settori.
Tali priorita' sono indicate da ciascuna regione attraverso
l'attribuzione a ciascuna combinazione dei detti elementi di un
punteggio numerico intero compreso tra zero e trenta, per le
graduatorie regionali ordinarie, ovvero tra zero e venti, per quelle
speciali.
Ai fini di cui sopra:
- per aree del territorio si fa riferimento a quelle dei singoli
Comuni;
- per settori merceologici si fa riferimento alla Classificazione
delle Attivita' economiche ISTAT '91 (per quanto concerne le
attivita' di servizi si veda l'Allegato n. 2 alla presente
circolare);
- per tipologie di investimento si fa riferimento a ciascuna delle
tipologie di cui al precedente punto 3.1.
Entro il medesimo termine del 31 ottobre di ciascun anno di cui al
precedente punto 6.1, insieme alle proposte relative alle graduatorie
speciali ed utilizzando lo specifico software definito dal Ministero,
le regioni possono formulare al Ministero stesso le proprie proposte,
riferite alle domande da presentare entro l'anno successivo, relative
alle priorita' regionali, con riferimento alle graduatorie ordinarie
e/o a quelle speciali, individuando i corrispondenti punteggi.
Qualora la regione non formuli le proposte entro il termine suddetto,
l'indicatore regionale assume, per tutti i programmi della
graduatoria regionale di competenza, valore pari a zero.
Sulla base delle proposte avanzate dalle singole regioni il
Ministero, valutata la compatibilita' delle stesse con lo sviluppo
complessivo di tutte le aree interessate e con le disposizioni del
regolamento, approva entro il 30 novembre successivo i punteggi
attribuiti ai singoli elementi e li rende noti ai soggetti
interessati.
A ciascun programma viene, pertanto, attribuito un punteggio numerico
intero compreso tra zero e trenta o tra zero e venti, determinato dal
punteggio attribuito dalla regione alle combinazioni degli elementi
sopra indicati, cosi' come approvati dal Ministero; il punteggio
complessivo cosi' ottenuto costituisce il valore dell'indicatore
regionale del programma medesimo.
Ai fini di cui sopra:
- il punteggio relativo all'elemento territoriale viene attribuito
con riferimento all'ubicazione dell'unita' produttiva indicata al
punto B1 della Scheda Tecnica; quello relativo all'elemento
settoriale, con riferimento al punto B4.2; quello relativo alla
tipologia, con riferimento al punto B5 (si veda l'Allegato n. 12);
nel caso in cui l'unita' produttiva insista su due o piu' territori
comunali, anche appartenenti a regioni diverse, ai quali vengano
riconosciuti punteggi diversi, alla stessa intera unita' produttiva
si applica il punteggio regionale relativi al comune nel quale
l'unita' medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie) ed il
programma viene inserito nella graduatoria regionale di pertinenza di
detto comune;
- nel caso di programma classificato, insieme, di "trasferimento" e
di un'altra tipologia (si veda il precedente punto 3.7), il punteggio
relativo all'elemento tipologico assume, per il programma stesso, il
valore attribuito dalla regione a tale altra tipologia;
- nel caso in cui un programma di investimenti riguardi due o piu'
attivita' diverse cui la regione ha attribuito punteggi differenti,
all'intero programma viene attribuito il punteggio minore tra quelli
attribuibili alle singole attivita' qualora separatamente
considerate.
Nel caso di programmi promossi dalle imprese di costruzioni che
prevedano l'utilizzo dei beni agevolati nei cantieri ubicati nelle
aree ammissibili di un'unica regione, di cui al precedente punto 2.5,
si applica il minore dei punteggi assegnati dalla regione al settore
delle costruzioni, con riferimento alle aree del territorio ed alla
tipologia del programma da agevolare.
6.6 L'indicatore n. 5 e' determinato dal punteggio complessivo
attribuito a ciascun programma in relazione al livello di attenzione
dimostrato dall'impresa richiedente nei confronti delle tematiche
ambientali, con riferimento, in generale, alla certificazione
ambientale dei processi produttivi, all'utilizzazione di tecnologie
atte a ridurre gli impatti sull'ambiente attraverso la riduzione
delle risorse naturali impiegate e dei quantitativi di rifiuti
prodotti, nonche' alle prestazioni ambientali che si impegna ad
ottenere in termini di eliminazione dell'uso di sostanze pericolose
negli impianti e/o processi produttivi e nei prodotti
commercializzati, di qualita' e quantita' degli scarichi idrici e
delle emissioni gassose.
Gli elementi necessari per la determinazione dell'indicatore vengono
rilevati dalle informazioni che l'impresa fornisce in sede di domanda
di agevolazioni, con riferimento all'intera unita' produttiva
interessata dal programma, attraverso la compilazione di uno
specifico questionario della Scheda Tecnica (riportata all'Allegato
n. 12) composto di due parti (punti C3.1 e C3.2), i cui dati devono
essere adeguatamente supportati da specifiche ulteriori informazioni
fornite attraverso la parte descrittiva del business plan. La prima
parte di detto questionario (C3.1) comprende due quesiti alternativi
riguardanti le politiche che l'impresa ha attivato o intende
attivare, entro il completamento dell'esercizio "a regime" del
programma da agevolare, con attenzione all'adesione ai sistemi
certificati di gestione ambientale (l'esercizio "a regime" e' il
primo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a
regime, come definito al successivo punto 6.8), ed in particolare:
1) l'adesione o meno al sistema di gestione ambientale conforme al
regolamento EMAS (1836/93) e successive modificazioni, ovvero
2) l'adesione o meno a sistemi di gestione ambientale conformi alla
norma UNI EN ISO 14001.
Se l'impresa compila la prima parte del questionario (C3.1)
dichiarando che ha gia' aderito o che aderira', acquisendo la
relativa certificazione, nei termini suddetti, ad EMAS o, in
alternativa, ad ISO 14001, ricevera' il punteggio, come di seguito
specificato, esclusivamente sulla base di queste dichiarazioni e non
sulla base della seconda parte (C3.2); quest'ultima, infatti, ai fini
del punteggio, e' alternativa alla prima e, nel suddetto caso, non
sara' utile per la determinazione del punteggio ma dovra' comunque
essere obbligatoriamente compilata a fini statistici e di
monitoraggio. Una risposta positiva ad uno dei due quesiti della
prima parte, comporta l'obbligo per l'impresa di indicare nella parte
descrittiva del business plan lo stato della procedura di
certificazione.
Per i soli nuovi impianti la seconda parte (C3.2) deve essere
compilata limitatamente ai "grandi progetti" ed alla Sezione B (si
veda il seguito), indicando esclusivamente i dati "a regime" a soli
fini statistici e di monitoraggio ma non ai fini del punteggio; i
nuovi impianti, pertanto, potranno ottenere esclusivamente il
punteggio relativo alla sola prima parte (C3.1).
Per quanto concerne l'attribuzione del punteggio alla prima parte del
questionario:
- una risposta positiva al primo quesito (EMAS) comporta
l'attribuzione di dieci punti (pari al punteggio massimo relativo
all'indicatore ambientale) e l'impresa, come detto, non deve
rispondere al secondo; una risposta negativa al primo quesito
comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero e la possibilita'
di acquisire un punteggio, ancorche' minore, rispondendo al secondo;
- una risposta positiva al secondo quesito (ISO 14001) comporta
l'attribuzione di sette punti; una risposta negativa comporta
l'attribuzione di un punteggio pari a zero e la possibilita' di
acquisire un punteggio, fino al medesimo valore massimo di sette
punti, rispondendo ai quesiti della seconda parte (C3.2) del
questionario.
In ogni caso, come detto, il punteggio relativo alla prima parte del
questionario non puo' essere cumulato con altri punteggi legati alla
seconda parte del questionario medesimo rispetto ai quali e'
alternativo.
Per quanto concerne la seconda parte del questionario (C3.2), che,
come specificato, per i nuovi impianti non e' utile per la
determinazione del punteggio e che, e' bene chiarire, rappresenta per
l'impresa un'opportunita' di conseguire un punteggio per l'indicatore
ambientale nell'ipotesi in cui la stessa non abbia e non intenda
aderire a nessuno dei sistemi di certificazione citati nella prima
parte (C3.1), occorre distinguere due categorie di programmi:
a) quelli diversi dai cosiddetti "grandi progetti",
b) i cosiddetti "grandi progetti",
la cui definizione e' fornita al precedente punto 6.1.
L'impresa che abbia risposto negativamente anche al secondo quesito
della prima parte del questionario, puo' raggiungere comunque un
massimo di sette punti, calcolati come di seguito specificato,
attraverso:
- i quesiti della sola "Sezione A" della seconda parte (C3.2),
qualora il programma da agevolare sia rispondente alle
caratteristiche di cui alla precedente lettera a);
- i quesiti della sola "Sezione B" della seconda parte (C3.2),
qualora il programma da agevolare sia rispondente alle
caratteristiche dei "grandi progetti" di cui alla precedente lettera
b).
In relazione ai criteri di determinazione del punteggio, legati, come
detto, alla rispondenza o meno del programma alle caratteristiche dei
"grandi progetti" che, a loro volta, tra l'altro, sono riferiti
all'ammontare degli investimenti ritenuti ammissibili dalla banca
concessionaria ed all'incremento occupazionale (che potrebbero essere
quindi diversi rispetto a quelli indicati dall'impresa nella
domanda), nonche' al contributo concedibile (si vedano le condizioni
di cui alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai
grandi progetti d'investimento illustrate al precedente punto 2.6),
variabile, tra l'altro, con il tasso di attualizzazione, occorre
preliminarmente precisare che i programmi rispondenti, sulla base dei
dati della domanda, alle dette caratteristiche dei "grandi progetti",
che non abbiano acquisito un punteggio attraverso i quesiti della
prima parte del questionario (C3.1), devono obbligatoriamente
compilare entrambe le Sezioni A e B al fine di consentire, in sede di
compilazione delle graduatorie, la corretta determinazione del
punteggio dell'indicatore ambientale sulla base dei dati della sola
Sezione A o della sola Sezione B in relazione all'ammontare degli
investimenti ammissibili risultanti dall'istruttoria e del tasso di
attualizzazione da applicare secondo quanto previsto dall'art. 2,
comma 13 del regolamento (per i "grandi progetti" che hanno acquisito
un punteggio attraverso i quesiti della prima parte del questionario
resta l'obbligo, a fini statistici e di monitoraggio, di compilare la
sola Sezione B).
In merito alla "Sezione A", si precisa quanto segue.
L'impresa, ad eccezione, come detto, dei nuovi impianti, deve
indicare se, con riferimento alle sostanze pericolose presenti
nell'esercizio "precedente" negli impianti e/o processi produttivi
e/o nei prodotti commercializzati relativi all'unita' produttiva
interessata dal programma, intende eliminare (punto C3.2.1) l'uso di
tali sostanze ovvero sostituirle (punto C3.2.2) con altre meno
pericolose prima dell'avvio dell'esercizio "a regime"; la presenza
nel corso dell'esercizio "a regime" di una o piu' delle sostanze
pericolose segnalate comporta, pertanto, l'annullamento del relativo
punteggio eventualmente attribuito, con il conseguente scostamento
dell'indicatore ambientale. Inoltre, qualora il programma di
investimenti da agevolare consista in un ammodernamento (come
definito al precedente punto 3.1.II), l'impresa dovra' indicare se
l'unita' produttiva, al momento della presentazione del Modulo di
domanda, sia ubicata, in un'area naturale protetta inclusa
nell'elenco ufficiale "Aree Naturali Protette" pubblicato sulla G.U.
n. 141 del 19 giugno 1997, specificandone la denominazione ed il
Comune di riferimento. Ai fini di cui sopra:
- l'esercizio "precedente" e' l'ultimo esercizio sociale chiuso prima
della data di presentazione del Modulo di domanda;
- l'esercizio "a regime" e' il primo esercizio sociale intero
successivo alla data di entrata a regime (si veda il successivo punto
6.8);
- le sostanze pericolose da eliminare o sostituire, utili per la
determinazione dell'indicatore ambientale, sono quelle afferenti alle
"frasi di rischio" individuate dall'Allegato III del decreto del
Ministro della Sanita' del 28 aprile 1997 e successive modifiche e
integrazioni (GU n. 192 del 19.8.97, GU n. 271 del 19.11.98 e GU n.
226 del 25.9.99) contraddistinte dalle seguenti sigle: R23 (Tossico
per inalazione), R24 (Tossico a contatto con la pelle), R25 (Tossico
per ingestione), R26 (Molto tossico per inalazione), R27 (Molto
tossico a contatto con la pelle), R28 (Molto tossico per ingestione),
R45 (Puo' provocare il cancro), R46 (Puo' provocare alterazioni
genetiche ereditarie), R48 (Pericolo di gravi danni per la salute in
caso di esposizione prolungata), R49 (Puo' provocare il cancro per
inalazione), R50 (Altamente tossico per gli organismi acquatici), R60
(Puo' ridurre la fertilita') e R61 (Puo' danneggiare i bambini non
ancora nati) o combinazioni delle frasi "R" previste dallo stesso
Allegato III, nelle quali sia presente almeno una di quelle sopra
specificate (ad esempio: 39/25);
- le sostanze meno pericolose che, qualora sostituite a quelle
pericolose, sono utili per la determinazione dell'indicatore
ambientale sono quelle caratterizzate da frasi di rischio
dell'Allegato III diverse da quelle di cui all'alinea precedente;
- ai fini di cui si tratta, si considera eliminata anche una sostanza
pericolosa sostituita con una non caratterizzata da alcuna delle
frasi di rischio dell'Allegato III (sostanza non classificata).
Per quanto concerne l'attribuzione del punteggio alla "Sezione A"
della seconda parte C3.2 del questionario:
- tale sezione puo' consentire di raggiungere un punteggio massimo di
7 punti eliminando e/o sostituendo le suddette sostanze in base alle
seguenti modalita':
- l'eliminazione di almeno tre sostanze pericolose comporta
l'attribuzione di un punteggio pari a 7, quella di almeno due
sostanze, l'attribuzione di un punteggio pari a 5, quella di una sola
sostanza, un punteggio pari a 3; l'assenza di sostanze pericolose
nell'esercizio "precedente" o la mancata eliminazione di almeno una
sostanza pericolosa comporta un punteggio pari a zero;
- la sostituzione di almeno tre sostanze pericolose con sostanze meno
pericolose comporta l'attribuzione di un punteggio pari a 3,5, quella
di almeno due sostanze, l'attribuzione di un punteggio pari a 2,5,
quella di una sola sostanza, un punteggio pari a 1,5; l'assenza di
sostanze pericolose nell'esercizio "precedente" o la mancata
sostituzione di almeno una sostanza pericolosa comporta un punteggio
pari a zero;
- qualora il programma sia di ammodernamento e l'impresa operi
all'interno di un'Area Naturale Protetta (G.U. n. 141 del 19.6.97),
il punteggio sopra individuato viene attribuito assegnando 7 punti
per l'eliminazione di almeno due sostanze e 5 punti per
l'eliminazione di una sola sostanza pericolosa; 5 punti per la
sostituzione di almeno tre sostanze pericolose con sostanze meno
pericolose, 3,5 punti per la sostituzione di due sostanze pericolose
e 2,5 punti per la sostituzione di una sola sostanza pericolosa; e'
confermata l'attribuzione di un punteggio pari a zero in assenza di
sostanze pericolose nell'esercizio "precedente" o nel caso di mancata
eliminazione o sostituzione di almeno una di tali sostanze;
- e' possibile indicare insieme l'eliminazione (C3.2.1) e la
sostituzione (C3.2.2) di sostanze pericolose, sommando i relativi
punteggi comunque nel massimo di 7 punti.
In merito alla "Sezione B", si precisa quanto segue.
L'impresa deve indicare, con riferimento alla situazione rilevata
nell'esercizio "precedente" ed a quella prevista nel corso
dell'esercizio "a regime" nell'unita' produttiva interessata dal
programma, i consumi di risorse naturali, l'incidenza dell'energia da
fonti rinnovabili derivante da autoproduzione sull'energia totale
consumata, le quantita' di rifiuti non pericolosi e di quelli
pericolosi prodotti, le prestazioni in termini di scarichi idrici ed
emissioni gassose. A tal fine:
- l'anno dell'esercizio "precedente" e' l'ultimo esercizio sociale
chiuso prima della data di presentazione del Modulo di domanda;
- l'esercizio "a regime" e' il primo esercizio sociale intero
successivo alla data di entrata a regime;
- le risorse naturali consumate sono quelle idriche totali, l'energia
totale e quella da autoproduzione da fonti rinnovabili:
* le risorse idriche totali consumate sono espresse in metri cubi;
* l'energia totale consumata e' espressa in Tonnellate Equivalenti di
Petrolio (T.E.P.); il valore in T.E.P. delle principali fonti
energetiche e' riportato in calce alle istruzioni per la compilazione
della Scheda Tecnica di cui all'Allegato n. 12;
* l'incidenza dell'energia da fonti rinnovabili derivante da
autoproduzione rispetto a quella totale consumata, entrambe espresse
in T.E.P., e' espressa in punti percentuali;
- i rifiuti non pericolosi e quelli pericolosi sono quelli di cui,
rispettivamente, agli allegati A e D del D.L.vo 5.2.97, n. 22,
pubblicato sul Supplemento Ordinario della G.U.R.I. n. 38 del 15.2.97
e sono espressi in chilogrammi; i non pericolosi includono gli urbani
e gli assimilati agli urbani;
- le emissioni gassose tendono ad evidenziare l'impatto
dell'attivita' dell'unita' produttiva sull'atmosfera; tali dati
devono essere forniti esclusivamente dalle imprese i cui impianti o
attivita' dell'unita' produttiva interessata dal programma da
agevolare sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni in
atmosfera, ai sensi del DPR 203/88 e relativa normativa di
integrazione ed attuazione, ed una copia di tale autorizzazione, con
esclusione dei nuovi impianti, deve essere allegata alla domanda di
agevolazioni; non devono fornire i dati quelle attivita' non
autorizzate ai sensi del citato DPR ovvero autorizzate ma per
sostanze diverse da ossidi di azoto, biossido di zolfo, polveri,
sostanze organiche volatili o dalle sostanze appartenenti alle
Tabelle A1, A2 e B del DM 12.7.90; ai fini della compilazione dei
relativi punti del questionario occorre tenere presente quanto segue:
* tutti i dati da esporre sono espressi in chilogrammi ed indicano la
quantita' totale di ciascun inquinante emessa durante l'anno di
riferimento; in caso di piu' sostanze appartenenti alla stessa
Tabella A1, A2 o B, le quantita' delle stesse vanno sommate;
* quattro degli inquinanti interessati dal questionario sono
individuati e si tratta degli ossidi di azoto, del biossido di zolfo,
delle polveri e delle sostanze organiche volatili; sono poi indicate
tre categorie di sostanze appartenenti, rispettivamente, alle Tabelle
A1, A2 e B del DM 12.7.90, per ognuna delle quali deve essere
indicata la somma delle quantita' delle relative sostanze emesse;
* le quantita' annuali di inquinanti emessi devono essere calcolate
secondo le istruzioni fornite nel punto B4 della parte descrittiva
del business plan;
- gli scarichi idrici tendono ad evidenziare l'impatto dell'attivita'
dell'unita' produttiva sulla qualita' delle acque pubbliche e sono
assoggettati al decreto legislativo n. 152 del 1999 (supplemento G.U.
n. 177 del 30.7.99); tali dati devono essere forniti esclusivamente
dalle imprese i cui impianti o attivita' utilizzino l'acqua nei
processi produttivi, originando scarichi idrici qualificati, ai sensi
dell'art. 2, lettera h) del citato decreto legislativo n. 152/99,
come scarichi di acque reflue industriali e per i quali l'impresa
detenga regolare autorizzazione ai sensi degli artt. 45 e 46 del
medesimo decreto legislativo n. 152/99; una copia di tale
autorizzazione, con esclusione dei nuovi impianti, deve essere
allegata alla domanda di agevolazioni. Quattro degli inquinanti
interessati dal questionario sono individuati e sono i solidi sospesi
totali e il COD (tabella 3, allegato 5 del citato decreto
legislativo), insieme a cadmio e mercurio (tabella 3/A dello stesso
allegato 5); gli altri, fino ad un massimo di quattro, sono lasciati
alla libera scelta dell'impresa, che potra' indicare quelli la cui
riduzione, tra l'esercizio "precedente" e quello "a regime", sia tale
da poter concorrere positivamente alla formazione del punteggio
ambientale, individuandoli tra i seguenti due gruppi:
* arsenico, azoto ammoniacale, cromo totale, fosforo totale, nichel,
piombo, rame, solventi clorurati (somma in peso di cloroformio,
tetracloruro di carbonio, dicloroetano EDC, diclorometano,
dicloropropano, tricloroetilene e percloroetilene) e zinco;
* inquinanti di cui alla tabella 3/A dell'allegato n. 5 del decreto
legislativo n. 152 del 1999 diversi dal cadmio e mercurio,
limitatamente ai casi in cui l'attivita' svolta sia tra quelle
comprese nella prima colonna della medesima tabella 3/A.
Per quanto concerne l'attribuzione del punteggio alla "Sezione B"
della seconda parte (C3.2) del questionario:
- tale sezione puo' consentire di raggiungere un punteggio massimo di
sette punti secondo la seguente composizione:
1) consumi:
- risorse idriche: 1 punto
- energia totale: 0,6 punti
- energia da fonti rinnovabili: 0,4 punti
2) inquinamento:
- rifiuti: 1 punto
- aria: 2 punti
- acqua: 2 punti
- tutte le quantita' esposte, ad eccezione dell'energia da fonti
rinnovabili derivante da autoproduzione (espressa in punti
percentuali), sono rapportate, ai fini del calcolo del punteggio, al
valore della produzione, espressa in milioni di lire (o in migliaia
di euro), di cui al punto "A" del conto economico dell'unita'
produttiva redatto secondo le norme del codice civile ovvero, nel
caso in cui l'unita' produttiva rappresenti un centro di costo, al
valore, sempre espresso in milioni di lire (o in migliaia di euro),
di cui alla sommatoria dei costi di produzione dell'unita' produttiva
stessa come evidenziati dalla contabilita' gestionale;
- qualora una delle due componenti, aria o acqua, del settore
inquinamento, in relazione all'attivita' svolta, non sia presente, e'
comunque possibile raggiungere il punteggio massimo previsto per il
settore "inquinamento" (5 punti) ripartendo il punteggio della
componente mancante (2 punti) in proporzione a quelli delle altre due
componenti (la componente presente e quella dei rifiuti); qualora non
siano presenti entrambe le componenti aria e acqua, solo il 50% del
relativo punteggio (50% di 4 punti) viene assegnato attraverso la
componente rifiuti.
- risorse idriche: una riduzione del consumo "a regime" rispetto a
quello "precedente" superiore al 10% comporta l'attribuzione di un
punto; una riduzione uguale o inferiore al 10% un punteggio pari a
zero;
- energia totale: una riduzione del consumo "a regime" rispetto a
quello "precedente" superiore al 10% comporta l'attribuzione di 0,6
punti; una riduzione uguale o inferiore al 10% un punteggio pari a
zero;
- energia da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione: un
aumento di oltre dieci punti percentuali dell'incidenza "a regime"
sul totale di energia consumata rispetto a quella "precedente"
comporta un punteggio pari a 0,4; un aumento uguale o inferiore a
dieci punti percentuali un punteggio pari a zero; nel caso in cui
l'energia da fonti rinnovabili costituisca nell'esercizio "a regime"
non meno dell'85% del totale dell'energia consumata, viene comunque
attribuito un punteggio pari ad 1, indipendentemente dal dato
"precedente", comprensivo del punteggio di 0,6 relativo all'energia
totale, che viene cosi' assegnato indipendentemente dalle relative
variazioni indicate;
- rifiuti pericolosi e non pericolosi: dette Rp ed Rnp,
rispettivamente, la riduzione della produzione "a regime" di rifiuti
pericolosi e non pericolosi rispetto a quella "precedente":
* se vengono prodotti solo rifiuti pericolosi:
- se e' Rp>20%, viene attribuito un punteggio pari a uno
- se e' 10%