IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191; Visti il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437; Sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ha espresso il proprio avviso nella riunione del 22 giugno 2000; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto si intende: a) per "D.P.C.M.": il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 1999, n. 437; b) per "documento": la carta d'identita' elettronica e/o il documento d'identita' elettronico di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costituito dall'insieme del supporto fisico e dei supporti informatici; c) per "S.S.C.E.": il sistema di sicurezza del circuito di emissione dei documenti; d) per "S.A.I.A.": il sistema predisposto dal Ministero dell'interno per l'accesso e l'interscambio anagrafico; e) per "Istituto": l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; f) per "dati": i dati identificativi della persona di cui all'art. l, comma 1, lettera d) e gli altri elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettere da b) ad h), del D.P.C.M.; g) per "carta-servizi": l'insieme dei dati di cui alla precedente lettera f) - ad esclusione della fotografia e della firma - e delle informazioni amministrative di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M.; h) per "codice cifrato": la coppia di codici alfanumerici che identificano univocamente il microprocessore di ogni documento; i) per "cartellino elettronico": la trasposizione, in formato digitale e cifrata, del cartellino cartaceo di cui all'art. 290 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; j) per "P.I.N.": il numero identificativo personale necessario alla fruizione dei servizi che ne richiedono l'utilizzo.