IL MINISTRO DELL'INTERNO
    Visto   l'art.  2  della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  come
modificato dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Visti il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il regio decreto
6 maggio 1940, n. 635;
    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 ottobre 1999, n. 437;
    Sentita    l'Autorita'    per    l'informatica   nella   pubblica
amministrazione;
    Sentita  la  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali, che ha
espresso il proprio avviso nella riunione del 22 giugno 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
    1. Ai sensi del presente decreto si intende:
      a) per  "D.P.C.M.": il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 22 ottobre 1999, n. 437;
      b) per  "documento":  la  carta  d'identita' elettronica e/o il
documento  d'identita'  elettronico di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri costituito dall'insieme del
supporto fisico e dei supporti informatici;
      c) per  "S.S.C.E.":  il  sistema  di  sicurezza del circuito di
emissione dei documenti;
      d) per   "S.A.I.A.":   il  sistema  predisposto  dal  Ministero
dell'interno per l'accesso e l'interscambio anagrafico;
      e) per "Istituto": l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
      f) per  "dati":  i  dati  identificativi  della  persona di cui
all'art.  l, comma 1, lettera d) e gli altri elementi di cui all'art.
3, comma 1, lettere da b) ad h), del D.P.C.M.;
      g) per   "carta-servizi":   l'insieme  dei  dati  di  cui  alla
precedente  lettera f) - ad esclusione della fotografia e della firma
-  e  delle  informazioni  amministrative di cui all'art. 1, comma 1,
lettera e) e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M.;
      h) per  "codice  cifrato": la coppia di codici alfanumerici che
identificano univocamente il microprocessore di ogni documento;
      i) per  "cartellino  elettronico": la trasposizione, in formato
digitale  e  cifrata, del cartellino cartaceo di cui all'art. 290 del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
      j)  per "P.I.N.": il numero identificativo personale necessario
alla fruizione dei servizi che ne richiedono l'utilizzo.