IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio 1996 - registrato
dalla  Corte  dei Conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio   di   cui  al  comma 4,  dell'art.  6,  del  decreto-legge
1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n.  608, a fronte dei limiti finanziari posti dal
comma stesso;
  Vista  l'istanza  della  societa'  S.p.a.  Amuco  International dal
21 luglio   1999   American   Uniform  Company  inoltrata  presso  il
competente  ufficio  regionale  del lavoro e M.O., come da protocollo
dello  stesso,  in  data  1o giugno  1999,  relativa  al  periodo dal
1o giugno  1999  al  31 maggio  2000,  che unitamente al contratto di
solidarieta'  per  riduzione  di  orario di lavoro, costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data 21 maggio 1998 e
19 novembre  1998,  22 aprile  1999 - 29 novembre 1999 e 16 settembre
1999  stabilisce  per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 1o giugno
1999,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali,  come  previsto  dal  Contratto collettivo nazionale del
settore industria abbigliamento applicato, a 28 ore medie settimanali
nei  confronti  di  un  numero  massimo  di  lavoratori pari a n. 171
unita',  di cui 9 lavoratori in contratto part-time che effettueranno
una  riduzione di orario da 20 ore a 14 ore medie settimanali pari al
30% su un organico complessivo di 180 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 1o giugno 1999 al 31 maggio
2000,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dell'art.  6, comma 3 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,   in   favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Amuco
International dal 21 luglio 1999 American Uniform Company con sede in
Avellino  unita'  di  Pianodardine (Avellino) (NID 9915000006), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  24  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali  a 28.00 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  171  unita', di cui 9 lavoratori in
contratto  part-time  che effettueranno una riduzione di orario da 20
ore  a  14  ore  medie  settimanali  pari  al  30%  -  su un organico
complessivo di 180 unita'.