Agli uffici provinciali dell'industria,
                              del commercio e dell'artigianato
                              Alle regioni - Assessorato al commercio
                              All'Anci
                              All'Unioncamere
                              Alla Confcommercio
                              Alla Confesercenti
  La  presente  circolare  intende  fornire  alcune indicazioni sulla
disciplina   applicabile   all'attivita'  di  vendita  tramite  mezzo
elettronico, denominata "commercio elettronico", nei limiti e per gli
effetti di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
  In  via preliminare, va sottolineato che i termini della nozione di
"commercio  elettronico"  sono  assai  piu'  articolati, come risulta
dalla  definizione  data  nella  comunicazione  della  Commissione UE
"un'iniziativa  europea in materia di commercio elettronico", in base
alla  quale  per  tale  deve  intendersi "lo svolgimento di attivita'
commerciali   e  di  transazioni  per  via  elettronica  e  comprende
attivita' diverse quali: la commercializzazione di beni e servizi per
via  elettronica;  la  distribuzione  on-line  di contenuti digitali;
l'effettuazione  per  via  elettronica di operazioni finanziarie e di
borsa; gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di
tipo transattivo delle pubbliche amministrazioni".
  Cio' premesso e restringendo il campo della presente circolare alla
parte  di "commercio elettronico" inteso come attivita' di vendita di
beni, si fa presente quanto segue.
  Il  predetto  decreto  n.  114 contiene un esplicito riferimento al
commercio elettronico solo nell'art. 21.
  Il  predetto articolo non detta la disciplina in materia, ma affida
al  Ministero  dell'industria un ruolo di promozione e diffusione del
commercio elettronico nella sua ampia accezione.
  A  tal  fine  la  norma  prevede,  infatti,  che  l'amministrazione
sviluppi   azioni   volte  a  sostenerne  una  crescita  equilibrata,
favorisca  campagne d'informazione ed apprendimento per gli operatori
del  settore;  incentivi l'uso di strumenti e tecniche di gestione di
qualita'  atte a garantire l'affidabilita' degli operatori al fine di
migliorare  la  competitivita' complessiva delle imprese, soprattutto
piccole e medie.
  Quanto   sopra,   ferme  restando  le  garanzie  della  tutela  del
consumatore  e  la garanzia della partecipazione italiana al processo
di  cooperazione  e  negoziazione  europea  ed  internazionale per lo
sviluppo del commercio elettronico.
  Per  il  raggiungimento degli obiettivi previsti, il Ministero puo'
stipulare, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, convenzioni ed
accordi   di   programma  con  soggetti  pubblici  e  privati  e  con
associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori.
  L'articolo  su citato contiene una serie di principi correlati alle
esigenze di regolare un equilibrato sviluppo delle vendite effettuate
per  via  telematica, anche alla luce delle recenti posizioni assunte
dall'Unione  Europea  che  prevedono  di  facilitare  l'accesso degli
operatori (soprattutto se piccole e medie imprese) alle potenzialita'
offerte dal commercio elettronico.
  Stante   quanto   sopra,   considerata   la   diffusione   che  sta
caratterizzando  il  commercio elettronico e la necessita' di fornire
precisazioni  al  fine  di  garantire  un'uniforme  applicazione  sul
territorio,  si  forniscono gli elementi interpretativi relativi alle
disposizioni  del  citato  decreto  n. 114, applicabili alla forma di
esercizio dell'attivita' commerciale in discorso.
  Ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1, del citato decreto "l'attivita'
commerciale  puo'  essere  esercitata  con  riferimento  ai  seguenti
settori merceologici: alimentare e non alimentare".
  L'art.   4,   comma   1,   denomina  quale  commercio  all'ingrosso
"l'attivita'  svolta da chiunque professionalmente acquista merci per
nome  e  per  conto  proprio  e  le  rivende  ad  altri  commercianti
all'ingrosso  e  al  dettaglio  o  ad utilizzatori professionali o ad
utilizzatori  in  grande (...)  e  dispone  che detta attivita' "puo'
assumere  la  forma  di  commercio  interno,  di  importazione  e  di
esportazione" (cfr. lettera a).
  Il   medesimo  articolo  denomina,  altresi',  quale  commercio  al
dettaglio  "l'attivita' svolta da chiunque professionalmente acquista
merci  in  nome  e per conto proprio e le rivende, su aree private in
sede  fissa  o  mediante altre forme di distribuzione direttamente al
consumatore finale" (cfr. lettera b).
  Ai   fini   dell'attivita'  commerciale,  pertanto,  la  disciplina
individua  due  tipologie  di attivita', all'ingrosso e al dettaglio,
quali definite dal predetto art. 4, comma 1, lettere a) e b).
  L'attivita' di commercio al dettaglio rivolta al consumatore finale
puo'  essere  esercitata  su  aree  private  in  sede  fissa, su area
pubblica o mediante le forme speciali di vendita indicate all'art. 4,
comma 1, lettera h).
  Per  forme  speciali  di  vendita s'intendono, a norma del predetto
art. 4, comma 1, le "vendite a favore di dipendenti da parte di enti,
imprese,  pubblici  o  privati, di soci di cooperative di consumo, di
aderenti  a  circoli  privati, nonche' la vendita nelle scuole, negli
ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro
che  hanno titolo ad accedervi" (cfr. punto 1); la "vendita per mezzo
di   apparecchi   automatici"   (cfr. punto   2);   la  "vendita  per
corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comuncazione"
e le "vendite presso il domicilio di consumatori" (cfr. punto 4).
  Il  punto 3 della lettera h), del predetto art. 4, comma 1, indica,
pertanto,   tra  le  forme  speciali  di  vendita  quella  effettuata
"tramite (...) altri sistemi di comunicazione".
  Al   riguardo  si  osserva  che  il  commercio  elettronico,  ossia
l'attivita'   commerciale   svolta   nella   rete  Internet  mediante
l'utilizzo  di un sito web (e-commerce), ove sia svolta nei confronti
del  consumatore  finale  e  assuma la forma di commercio interno, e'
soggetta alla disciplina dell'art. 18 del predetto decreto n. 114.
  Di conseguenza, ai fini e per gli effetti di cui al citato art. 18:
    l'attivita'  in  discorso  e'  soggetta a previa comunicazione al
comune  nel  quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o,
nel caso di societa', la sede legale (cfr. comma 1);
    l'attivita'  puo'  essere  iniziata  decorsi  trenta  giorni  dal
ricevimento della comunicazione da parte del comune (cfr. comma 1);
    nella  comunicazione  deve  essere  dichiarata la sussistenza del
possesso  dei  requisiti  per  l'esercizio  dell'attivita' prescritti
dall'art.  5  del  decreto n. 114, nonche' il settore merceologico di
attivita' (cfr. comma 1);
    nel   caso   di   attivita'   relativa  al  settore  merceologico
alimentare,  il soggetto deve essere in possesso di uno dei requisiti
professionali indicati alle lettere a), b) e c) del comma 5 dell'art.
5.  Il  possesso del requisito professionale prescritto e' necessario
anche  qualora  lo  stoccaggio  dei  prodotti avvenga in un magazzino
distante dal luogo dove e' in uso il mezzo elettronico;
    in  caso  di  societa'  si  richiama l'attenzione sul comma 6 del
predetto  art.  5  il  quale  dispone  che  il  "possesso  di uno dei
requisiti  di  cui  al comma 5 e' richiesto con riferimento al legale
rappresentante   o   ad   altra   persona   specificamente   preposta
all'attivita' commerciale";
    e'  vietato  inviare  prodotti al consumatore se non a seguito di
specifica richiesta (cfr. comma 2);
    e'  consentito  l'invio  di  campioni  di prodotti o di omaggi al
consumatore  solo  se  non  vi  siano  spese  o  vincoli a carico del
medesimo (cfr. comma 2);
    fino  alla predisposizione definitiva della modulistica, prevista
dall'art.  10,  comma 5, del decreto, gli elementi e i dati richiesti
dal  citato  art.  18 possono essere forniti con una comunicazione in
forma libera.
  Va  evidenziato,  altresi',  che le violazioni alle disposizioni di
cui  all'art.  18 sono punite con la sanzione amministrativa prevista
dall'art. 22, comma 1, del decreto n. 114.
  Le  regole  sopra  richiamate,  per  via  del  fatto  che l'art. 18
concerne  le  forme  speciali  di  vendita al dettaglio, si applicano
unicamente agli operatori che svolgono l'attivita' di acquisto per la
rivendita ai consumatori finali.
  Per   quel  che  concerne  la  vendita  all'ingrosso,  infatti,  il
grossista   e'   tenuto   unicamente   a   dichiarare,   al   momento
dell'iscrizione  al registro delle imprese, il possesso dei requisiti
morali,  nonche' quelli professionali, di cui all'art. 5 del decreto,
qualora   venda   prodotti   appartenenti   al  settore  merceologico
alimentare.
  Va  rilevato,  altresi',  che  le  disposizioni  del decreto n. 114
applicabili  riguardano unicamente i soggetti menzionati dal medesimo
che  svolgono  attivita' economica concernente l'acquisto di prodotti
ai fini della successiva rivendita.
  Ne  consegue,  pertanto,  che  tale  disciplina non si applica alla
figura  degli  intermediari  come gli agenti di commercio, ovvero gli
agenti di affari in mediazione, i quali sono tenuti al rispetto delle
regole  civilistiche,  amministrative  e  fiscali  che  concernono lo
svolgimento   di  dette  attivita',  a  cominciare  dall'obbligatoria
iscrizione  ai  relativi  ruoli  tenuti  dalla  camera di commercio e
all'apertura della partita I.V.A.
  Va  rilevato,  altresi',  che  l'art. 4, nel definire le figure del
dettagliante   e   del   grossista,   evidenzia   il   carattere   di
professionalita'  nell'organizzazione  e  conduzione  dell'attivita':
restano, pertanto, escluse dall'applicazione del decreto le attivita'
esercitate  in  maniera meramente occasionale, fatte salve le diverse
indicazioni contenute nella legislazione fiscale.
  Tutto  cio'  premesso,  in caso di esercizio congiunto di commercio
all'ingrosso  e  al  dettaglio  per  via  elettronica,  la scrivente,
relativamente  al divieto di cui all'art. 26, comma 2, precisa quanto
segue.
  L'operatore  che  intenda vendere sia all'ingrosso sia al dettaglio
ha facolta' di utilizzare un solo sito, ma e' tenuto a destinare aree
del sito distinte per l'attivita' all'ingrosso e al dettaglio: in tal
modo,  infatti,  il  potenziale  acquirente e' messo in condizione di
individuare chiaramente le zone del sito destinate alle due tipologie
di attivita'.
  Si  conclude  richiamando l'attenzione sugli aspetti riguardanti il
contenuto  del  rapporto  di  vendita nella tipologia di attivita' in
discorso  e,  nello  specifico, sul rispetto degli obblighi di tutela
del consumatore connessi al rapporto contrattuale a distanza.
  Ai  fini  della tutela del consumatore si applicano le disposizioni
contenute  nel decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia
di  contratti  negoziati  fuori dei locali commerciali (cfr. art. 15,
comma   7).   Si  applicano,  altresi'  le  intervenute  disposizioni
contenute  nel  decreto  legislativo  22 maggio 1999, n. 185, recante
l'attuazione  della  direttiva n. 97/7CE relativa alla protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza.
  Detti decreti, infatti, contengono specifiche disposizioni relative
ai  termini  per  l'esercizio del diritto di recesso e alle modalita'
dell'esercizio,  ivi  comprese  spese  e rimborsi; all'esecuzione del
contratto;  al  pagamento  mediante carta; agli aspetti sanzionatori,
alle  informazioni  per  il  consumatore ed al foro competente per le
controversie civili inderogabilmente stabilito nel luogo di residenza
o di domicilio del consumatore.
  Contengono,  altresi', disposizioni atte a disciplinare il rapporto
tra  impresa  e  consumatori,  nella  fase  sia  precontrattuale  che
contrattuale, i cui aspetti salienti concernono:
    Informazioni per il consumatore: nella presentazione dell'offerta
devono   essere   fornite   al   consumatore  informazioni  chiare  e
comprensibili,  in  particolare  con  riferimento  all'identita'  del
fornitore e alle caratteristiche essenziali del bene, del suo prezzo,
delle spese di consegna, delle modalita' di pagamento, del diritto di
recesso;
    Conferma   scritta   delle   informazioni:  prima  o  al  momento
dell'esecuzione  del  contatto,  le informazioni sopra elencate vanno
confermate  per  iscritto  o,  su richiesta del consumatore, su altro
supporto  duraturo.  In  questa  fase  il  consumatore  ha diritto di
ottenere  informazioni sulle condizioni e sulle modalita' del diritto
di recesso, nonche' sulle garanzie commerciali esistenti e i connessi
servizi di assistenza;
    Modalita'  di esercizio del diritto di recesso, spese e rimborsi:
il  diritto  di  recesso  si  esercita (entro il termine indicato dal
decreto  legislativo n. 185 del 1999) con una comunicazione scritta e
il  consumatore deve conservare l'avviso di ricevimento della lettera
raccomandata  con  cui  comunica  o  conferma l'esercizio del proprio
diritto  di  recesso.  Le  sole  spese dovute per l'esercizio di tale
diritto sono quelle di restituzione del bene. Il fornitore e' tenuto,
dal canto suo, a rimborsare le somme versate dal consumatore a titolo
di corrispettivo per la vendita del bene;
    Esecuzione del contratto: Il contratto concluso va eseguito entro
trenta giorni dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha
trasmesso l'ordinazione.
  Gli    uffici   provinciali   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  sono pregati di trasmettere la presente circolare a
tutti i comuni della loro circoscrizione.
  Il  testo  della  presente  circolare  e'  disponibile  al seguente
indirizzo Internet: www.minindustria.it/dgcas/commercio/indice.htm
                                                   Il Ministro: Letta