Al Senato della Repubblica
                                  Alla Camera dei deputati
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri - Segretariato generale
                                  Alle amministrazioni centrali dello
                                  Stato  ed  amministrazioni autonome
                                  dello Stato
                                  Alle  ragionerie centrali ed uffici
                                  centrali  di  ragioneria  presso le
                                  amministrazioni    autonome   dello
                                  Stato
                                  Alle   ragionerie  regionali  dello
                                  Stato
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  Alla direzione generale dei servizi
                                  periferici del Tesoro
                                  Alla direzione generale del Tesoro
                                  Alla   direzione   generale  affari
                                  generali del personale del Tesoro
                                  All'ispettorato    generale   degli
                                  affari  generali  del  personale  e
                                  degli studi
                                  Alle Universita' degli studi
                                  Agli    Osservatori    astronomici,
                                  astrofisici e vesuviano
                                      e, per conoscenza:
                                  All'Azienda   nazionale  assistenza
                                  volo
                                  Alla Cassa depositi e prestiti
                                  All'Ente  nazionale  per  le strade
                                  statali

  Com'e'  noto  l'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
ha  definito  un  nuovo criterio di calcolo delle pensioni di tutti i
lavoratori dipendenti commisurando il trattamento alla contribuzione.
  Il  nuovo metodo di calcolo, definito appunto sistema contributivo,
sostituira' gradualmente il sistema retributivo tuttora applicato.
  Con  il nuovo metodo la pensione viene determinata prendendo a base
l'ammontare dei contributi, calcolato in base all'aliquota di computo
del  33  per  cento  della  retribuzione,  versati  per  ogni singolo
dipendente   durante   l'intera   vita   lavorativa.  Tale  ammontare
costituira' il capitale individuale (montante), che, al momento della
cessazione dal servizio, sara' moltiplicato per appositi coefficienti
di trasformazione, fissati dalla tabella A allegata alla citata legge
n.  335/1995,  correlati all'eta' ed "alla speranza di vita" ossia al
periodo  presunto intercorrente tra la data di pensionamento a quella
di  morte.  L'aliquota  di  computo ed i coefficienti sono soggetti a
rivalutazione periodica.
  Ora,   poiche'  il  comma  23  del  citato  articolo  prevede:  "Ai
lavoratori  e'  data  facolta'  di  optare  per  la  liquidazione del
trattamento  pensionistico  esclusivamente  con le regole del sistema
contributivo,  ivi  comprese  quelle relative ai requisiti di accesso
alla  prestazione ... a condizione che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva  pari  o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque
(a  decorrere  dal  1o  gennaio 1996) nel sistema medesimo", la prima
data  utile  per  conferire la pensione contributiva e' quella del 1o
gennaio  2001. Nei confronti di costoro, per l'integrale applicazione
di  un  sistema  di  calcolo contributivo, si dovra' rideterminare la
posizione  assicurativa  gia'  acquisita  trasformandola  in montante
contributivo  individuale,  seguendo  le  norme  dettate  dal decreto
legislativo  30  aprile  1997,  n. 180. In particolare il montante e'
costituito  dalla  somma di due quote: la prima riguardante i periodi
contributivi   maturati  fino  al  31  dicembre  1995  e  la  seconda
riguardante  l'anzianita' contributiva conseguita dal 1o gennaio 1996
alla  data  di  cessazione  dal servizio. Oltre al servizio effettivo
dovranno  poi essere considerati anche eventuali periodi riscattati o
ricongiunti in base alla loro collocazione temporale.
  L'ipotesi  prospettata  del  citato  comma  23  puo' riguardare sia
dipendenti  che  alla  data  del 31 dicembre 1992 avevano maturato un
anzianita'  contributiva  inferiore  a  quindici anni, che quelli con
anzianita'  pari o superiore a tale limite. Per i primi il periodo di
riferimento e' da individuare nell'intero arco temporale compreso tra
il  1o  gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995, mentre per i secondi, il
corrispondente  periodo andra' ridotto nella misura del cinquanta per
cento.
  Per  ogni  anno  di  riferimento, individuato nel modo predetto, la
retribuzione   contributiva   e'  quella  comprensiva  di  tutti  gli
emolumenti  che il lavoratore ha percepito in costanza di rapporto di
lavoro,  con  esclusione  di  tutte  le  voci tassativamente indicate
dall'art.  12  della  legge  30  aprile  1969,  n.  153, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  Per  ciascun  anno  di  riferimento  si  applichera'  l'aliquota di
finanziamento  in  vigore  presso  il  Fondo  pensioni dei lavoratori
dipendenti  dell'INPS,  dal  momento che sino al 31 dicembre 1995 non
era prevista alcuna aliquota a carico dello Stato.
  Una volta acquisiti tali elementi, per ogni anno di riferimento, si
dovra'  moltiplicare  la  retribuzione contributiva per l'aliquota di
finanziamento  vigente  nello stesso anno; il prodotto cosi' ottenuto
dovra'   essere   rivalutato   sulla   base  della  variazione  media
quinquennale  del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall'ISTAT
e pubblicata in data 28 marzo 1997 (pari a 1.088.611 per l'anno 1993,
a 1.072.990 per l'anno 1994 ed a 1.065.726 per l'anno 1995).
  La  somma  delle  contribuzioni  cosi'  calcolate  e rivalutate per
l'arco  temporale  dal  1o  gennaio  1993 al 31 dicembre 1995, dovra'
essere  divisa per il numero di anni o frazione di anno relativi allo
stesso  periodo  di  riferimento  (3  anni, qualora l'iscritto sia in
possesso  di un'anzianita' contributiva al 31 dicembre 1992 inferiore
a  quindici  anni,  ovvero  di 18 mesi nel caso sia in possesso di un
anzianita' pari o superiore a tale limite).
  Per  ottenere,  infine,  il  montante individuale da imputare sulla
posizione  assicurativa  dell'interessato  sino  al 31 dicembre 1995,
sara'  sufficiente  moltiplicare  la media delle contribuzioni annue,
cosi'  ottenute,  per l'anzianita' contributiva complessiva posseduta
alla stessa data.
  La  seconda  quota  del  montante  relativo ai periodi contributivi
successivi al 31 dicembre 1995, dovra' essere calcolata applicando le
vigenti  regole del sistema contributivo indicate sempre nell'art. 1,
comma 6, della piu' volte citata legge n. 335/1995.
  In  esecuzione  di  tali  disposizioni  l'INPDAP  deve  provvedere,
quindi,  alla  raccolta  di  tutte  le notizie utili per assicurare a
ciascun  dipendente della p.a. la liquidazione immediata ed in misura
definitiva  della  pensione,  dell'indennita'  di  fine rapporto e di
tutte  le altre prestazioni previdenziali ed assistenziali (riscatti,
ricongiunzioni, piccoli prestiti ...).
  Le   notizie   organizzate   in   una   banca   dati   aggiornabile
automaticamente,  saranno a disposizione in qualsiasi momento sia per
il   lavoratore,   che   potra'   verificare   la  propria  posizione
assicurativa,  sia per l'INPDAP, che potra' liquidare puntualmente le
prestazioni.  Anche  gli organismi istituzionali interessati potranno
cosi' conoscere e governare i flussi finanziari presenti e futuri.
  Per  il  lavoratore, la conoscenza delle notizie previdenziali e la
loro  combinazione  sono elementi indispensabili per compiere, con le
necessarie  informazioni, le scelte individuali previste dalla legge,
con  riguardo  in  particolare  alla  adesione  alle  nuove  forme di
previdenza  complementare  ed al calcolo totale della pensione con il
nuovo sistema contributivo.
  A  tal  fine  e'  necessario che le amministrazioni forniscano, per
ogni  dipendente,  le retribuzioni corrisposte dal 1o gennaio 1993 al
31  dicembre  1998  comprensive del trattamento accessorio, in quanto
dal  1999  sara'  possibile  utilizzare  il modello 770 del Ministero
delle  finanze che, com'e' noto, prevede la compilazione da parte del
datore  di  lavoro  di  un quadro specifico per i dati previdenziali.
Analogamente  dovra'  essere  trasmessa a questo Istituto, sempre per
tutti  i dipendenti, ogni notizia utile in merito al servizio svolto,
come  la  data di inizio del rapporto (decorrenza economica), il tipo
di  ritenuta  previdenziale  applicata,  eventuali  supervalutazioni,
eventuale  riduzione  di  orario, ecc. Il tutto seguendo le modalita'
illustrate nei tracciati record allegati.
  In  particolare  per  la liquidazione delle pensioni con il sistema
retributivo   e'   indispensabile   conoscere  per  ogni  dipendente,
l'anzianita'   di   servizio  acquisita  al  31  dicembre  1992  (con
esclusione  dei  dati retributivi) comprensiva di eventuali periodi o
servizi  ammessi  a  riscatto o ricongiunzione che, indipendentemente
dalla  data  di presentazione della domanda di valoriz-zazione, siano
posti temporalmente prima del 31 dicembre 1992.
  Tale   flusso  di  informazioni  consentira'  a  quell'Istituto  di
adempiere ad un altro compito, attribuito dall'art. 1, comma 6, della
legge  n.  335/1995,  che  cita  testualmente: "Ad ogni assicurato e'
inviato,  con  cadenza  annuale,  un  estratto  conto  che indichi le
contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e
le notizie relative alla posizione assicurativa".
                                          Il direttore generale: Simi