Con  provvedimento  n.  1612 del 17 luglio 2000 l'Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo ha
approvato,  ai  sensi  dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  175,  il nuovo testo dello statuto sociale della
Norwich  Union  assicurazioni  S.p.a., con le modifiche deliberate in
data  20 aprile  2000  dall'assemblea  straordinaria  degli azionisti
relative  ai  seguenti  articoli:  art.  16  (Riformulazione  e nuova
disciplina  in  materia di: a) raduno e convocazione del consiglio di
amministrazione:  "Il  consiglio  si  raduna,  sia  nella  sede della
societa',  sia  altrove, purche' in un Paese della Comunita' europea,
tutte le volte che il presidente lo giudichi opportuno nonche' quando
ne  sia fatta domanda da oltre la meta' dei suoi membri" (in luogo di
"Il  consiglio  si  raduna  tutte  le  volte che il presidente o vice
presidente  lo  ritenga opportuno, ovvero due altri amministratori ne
facciano richiesta per iscritto, ovvero quando ne sia fatta richiesta
per  iscritto  dal presidente del collegio sindacale. Il consiglio si
raduna  presso  la  sede  sociale  o  altrove in Italia o all'estero,
purche'  in  Inghilterra  o  negli altri Paesi membri della Comunita'
economica  europea");  b) modalita' di convocazione: "La convocazione
del  consiglio  si  fara' dal presidente con lettera raccomandata tre
giorni  liberi prima e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax
almeno un giorno prima al domicilio di ciascun consigliere" (in luogo
di  "Le  convocazioni del consiglio di amministrazione sono fatte dal
presidente  o  dal  vice  presidente  o  dall'amministratore delegato
mediante  avviso  indicante  giorno,  ora,  luogo e ordine del giorno
della   riunione,  spedito  per  lettera  raccomandata  a  tutti  gli
amministratori  e  sindaci effettivi, almeno sette giorni prima della
data  stabilita  per  la  riunione.  In  caso  di urgenza l'avviso e'
validamente  comunicato  per  lettera,  telegramma,  telex o telefax,
qualora  esso  pervenga  al  domicilio  di  ciascun  amministratore e
sindaco  effettivo,  non  piu'  tardi  di due giorni prima della data
fissata  per  la riunione"). Nuova disciplina: possibilita' di tenere
le   riunioni   del   consiglio   di   amministrazione   in   tele  o
videoconferenza  -  condizioni ed effetti; art. 20 (Riformulazione in
materia  di:  "Il  collegio  sindacale  e'  composto  da  tre sindaci
effettivi;  vengono inoltre nominati due sindaci supplenti" (in luogo
di  "Il  collegio sindacale e' composto di tre membri effettivi e due
supplenti,  e'  nominato e funziona ai sensi di legge"). Soppressione
dell'espressione  "I  sindaci  durano  in  carica  un triennio e sono
rieleggibili").