IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Visto  l'art.  40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827;
  Visto l'art. 32, lettera b), della legge 29 aprile 1949, n. 264;
  Visto  l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26
aprile 1957, n. 818;
  Vista  l'istanza  della societa' S.p.a. A.C.E.A. - Azienda comunale
energia  ed  ambiente, con sede in Roma, datata 16 gennaio 1998, tesa
ad     ottenere     l'autorizzazione     all'esonero     dall'obbligo
dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria
in favore del personale dipendente;
  Visto  il decreto ministeriale n. 27669 del 21 gennaio 2000, con il
quale   e'   stata  accertata  la  sussistenza  del  requisito  della
stabilita'  di  impiego  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  predetta
societa',  che,  conseguentemente  e'  stata  esonerata  dall'obbligo
dell'assicurazione  contro  la  disoccupazione involontaria in favore
del proprio personale, a far data dal 16 gennaio 1998;
  Vista la nota datata 8 marzo 2000 con la quale la societa' A.C.E.A.
S.p.a.  ha  comunicato  di  avere  dato  l'avvio  ad  un  processo di
riorganizzazione  societaria  consistente  nel  trasferimento di rami
d'azienda  ex  art.  2112 del codice civile dalla societa' capogruppo
A.C.E.A.  S.p.a.  a societa' per azioni appositamente costituite, con
il   conseguente  passaggio,  senza  soluzione  di  continuita',  del
personale  dipendente  da  A.C.E.A.  S.p.a.  alle  stesse societa' di
seguito  citate: A.C.E.A. Trasmissione dal 1o dicembre 1999; A.C.E.A.
Distribuzione  dal  1o  gennaio  2000;  A.C.E.A. ATO 2 dal 1o gennaio
2000;
  Viste  le  istanze  presentate  da  A.C.E.A.  S.p.a. quale societa'
capogruppo  e  dalle  tre  societa'  sopra  indicate, con le quali si
chiede  l'intestazione del sopra citato decreto ministeriale n. 27669
del 21 gennaio 2000 anche alle tre aziende di nuova costituzione;
  Vista la documentazione allegata alle predette istanze, dalle quali
risulta che le tre nuove societa' sono state costituite, ai sensi del
decreto   legislativo   16   marzo  1999,  n.  79,  per  effetto  del
trasferimento di rami d'azienda dell'A.C.E.A. S.p.a.;
  Considerato  che il passaggio del personale dalla societa' A.C.E.A.
S.p.a.  e' stato effettuato ai sensi dell'art. 2112 del codice civile
e   che  i  lavoratori  interessati  hanno  mantenuto  i  trattamenti
economici  e  normativi gia' goduti presso l'A.C.E.A. S.p.a., nonche'
l'applicazione del C.C.N.L. che prevede la stabilita' di impiego;
  Considerato,  pertanto,  che,  nella  fattispecie  si puo' ritenere
garantita la stabilita' di impiego del personale occupato;
  Ritenuto, conseguentemente, di poter esonerare le societa' A.C.E.A.
Trasmissione,  A.C.E.A.  Distribuzione,  A.C.E.A. ATO 2, dall'obbligo
dell'assicurazione  contro  la  disoccupazione involontaria in favore
del personale dipendente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'accertamento  di cui all'art. 1 del decreto ministeriale n. 27669
del  21  gennaio  2000, relativo alla sussistenza del requisito della
stabilita'  di  impiego dei lavoratori dipendenti da A.C.E.A. S.p.a.,
e' esteso al personale delle seguenti societa':
    A.C.E.A. Trasmissione S.p.a., sede di Roma, unita' di Roma;
    A.C.E.A. Distribuzione S.p.a., sede di Roma, unita' di Roma;
    A.C.E.A. ATO 2 S.p.a., sede di Roma, unita' di Roma.