IL MINISTRO DELL'INTERNO
           e per il coordinamento della protezione civile

  Visto l'art. 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1992, n. 300;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19  febbraio  1999,  concernente  la  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  nel territorio della citta' di Roma e provincia, in ordine
alla situazione di crisi socio-ambientale di protezione civile;
  Vista   l'ordinanza   del   Ministro   dell'interno   delegato   al
coordinamento   della  protezione  civile  in  data  23  giugno  1999
concernente  immediati  interventi  per fronteggiare la situazione di
crisi nel settore dei rifiuti;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, con il
quale  il sindaco di Roma e' stato nominato commissario straordinario
del  Governo  per  il  coordinamento operativo degli interventi e dei
servizi   di   accoglienza   del   grande  Giubileo  dell'anno  2000,
nell'ambito del territorio comunale di Roma;
  Considerato  che  il  commissario  straordinario del Governo per il
grande  Giubileo  dell'anno  2000 ed il comitato centrale della Santa
Sede  per  lo  stesso  evento hanno individuato l'area di Tor Vergata
quale luogo idoneo per lo svolgimento dei grandi eventi che ricorrono
nell'anno del Giubileo;
  Considerato   che,   come  previsto  nel  protocollo  d'intesa  del
30 giugno   1998  tra  il  Governo  italiano  e  la  Santa  Sede,  la
pianificazione   e   la  realizzazione  delle  misure  organizzative,
strutturali  ed  infrastrutturali,  all'interno  ed  all'esterno  del
comprensorio  di  Tor  Vergata  coinvolgono  le competenze dirette di
molteplici  istituzioni e soggetti pubblici e privati, tra i quali il
Dipartimento della protezione civile;
  Vista  la  direttiva  n.  7  emanata  in  data  4 aprile  2000  dal
commissario   straordinario   del  Governo  per  il  grande  Giubileo
dell'anno   2000,   che   prevede   un   coinvolgimento  diretto  del
Dipartimento  della  protezione  civile  nella  gestione degli eventi
giubilari;
  Ravvisata  la necessita' e l'urgenza di adottare provvedimenti atti
a   favorire  la  partecipazione  alla  XV  Giornata  mondiale  della
gioventu', che si terra' a Roma dal 14 al 20 agosto 2000;
  Vista   la  nota  del  prefetto  di  Roma  in  data  2 marzo  2000,
concernente  l'utilizzo  di  edifici scolastici pubblici da destinare
all'accoglienza dei giovani;
  Su  proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof.
Franco Barberi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per consentire l'utilizzazione di edifici scolastici pubblici da
parte dei partecipanti alla XV Giornata mondiale della gioventu', che
si  terra'  a  Roma,  dal  14  al  20 agosto 2000, le amministrazioni
interessate  provvedono  nell'ambito  delle rispettive competenze, ad
assicurare  la  funzionalita'  degli edifici medesimi anche in deroga
alle normative vigenti.
  2. Dovranno  comunque  rispettare  le seguenti prescrizioni, di cui
alla  nota del prefetto di Roma citata in premessa per la prevenzione
del rischio d'incendio:
    collocamento degli arredi in aree contrapposte alle vie di esodo:
evitando la contemporanea presenza di elementi che possono costituire
innesco   (corpi   illuminati   ad   incandescenza,   apparecchiature
elettriche sotto costante tensione, ecc.);
    vie  di  esodo:  di  larghezza  non  inferiore a 1,20 metri e non
intralciate da materiale che ne possa ridurre la percorribilita';
    ricettivita': un ospite ogni 3 mq;
    luci  di  emergenza: non inferiori a 3 lux in ogni locale e lungo
le  vie  di  esodo (in mancanza si provvedera' a dotare gli ospiti di
una torcia a pile);
    estintori:  di capacita' non inferiore a 13 A 89 BC, uno ogni 150
mq (e comunque almeno 2 per piano), opportunamente segnalati;
    segnaletica di sicurezza;
    sistema di allarme acustico: attivabile da un posto costantemente
presidiato deve essere udibile in ogni locale della struttura;
    controllo efficienza idranti: (ove presenti);
    conformita' degli impianti elettrici alla legge 1o marzo 1986, n.
186,  evitando  il  collegamento  di piu' spine ad una stessa presa e
l'uso di prolunghe arrotolate;
    percorso  di  esodo,  a  partire  dalla  porta di ogni locale non
superiore  a:  60 mt per raggiungere una uscita sul luogo sicuro o su
scala di sicurezza;
    30 mt per raggiungere una scala protetta;
    lunghezza dei corridoi ciechi non superiore a 20 mt.
  Per la prevenzione dei rischi igienico-sanitari:
    aspetti  igienistici generali di abitabilita' e sicurezza: tenuto
conto  della  idoneita'  di locali ad ospitare in media 25 alunni per
classe, e' possibile che ogni aula ospiti 15 pernottanti;
    WC e  lavabi: dovra' essere assicurata la disponibilita' di un WC
e di un lavabo ogni 8-10 pernottanti (con esclusione dei disabili);
    docce:  laddove  gli  impianti  scolastici  non  siano forniti di
docce,  sia  possibile  assicurare  ad  ogni  singolo partecipante di
utilizzare  le  docce  di  strutture  esterne  dotate di tali servizi
(bagni   pubblici,   impianti   sportivi,   palestre,  altre  dimore)
attraverso   apposite  convenzioni  che  verranno  stipulate  a  cura
dell'ente organizzatore.