Al   Ministero   per  le  politiche
                                  agricole  e  forestali  - Direzione
                                  generale       delle      politiche
                                  comunitarie   ed  internazionali  -
                                  Divisione cereali
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  coltivatori diretti (Coldiretti)
                                  Alla     Confederazione    generale
                                  dell'agricoltura           italiana
                                  (Confagricoltura)
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  agricoltori (C.I.A.)
                                  Al   Coordinamento   organizzazioni
                                  professionali   agricole   italiane
                                  (Copagri)
                                  All'Associazione          nazionale
                                  cerealisti
                                  All'Associazione    nazionale   tra
                                  produttori  di  alimenti zootecnici
                                  (Assolzoo)
                                  All'Associazione Italmopa
                                  All'Unipi

  La   presente   circolare   reca   istruzioni   e  chiarimenti  per
l'applicazione  della  normativa comunitaria relativa al conferimento
dei    cereali   all'intervento   nel   corso   della   campagna   di
commercializzazione 2000/2001.
  1.  La  campagna  di  commercializzazione  dei cereali ha inizio il
1o luglio  2000  e  termina il 30 giugno 2001. Tuttavia, gli acquisti
dei  cereali  offerti  all'intervento  sono  effettuati  soltanto nel
periodo dal 1o agosto 2000 al 30 aprile 2001, come disposto dall'art.
4 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del 30 giugno 1992. Si precisa che
il  termine  del  30 aprile  2001  e'  perentorio e pertanto verranno
considerate  decadute  le  offerte  pervenute  successivamente a tale
termine   all'A.I.M.A.   in   liquidazione   (di  seguito  denominata
A.I.M.A.).
  2.  Per  poter  essere conferiti all'intervento i cereali (frumento
tenero,  frumento  duro,  segale,  orzo,  granturco  e  sorgo) devono
soddisfare   alle  seguenti  condizioni  e  requistiti  previsti  dal
regolamento (CE) n. 824/2000 del 19 aprile 2000:
    essere raccolti nella Comunita';
    essere offerti dai detentori in lotti omogenei di un minimo di 10
tonnellate  per  il  frumento  duro  e di 80 tonnellate per gli altri
cereali;
    essere di qualita' sana, leale e mercantile;
    presentare  i requisiti qualitativi minimi riportati nell'annessa
tabella A.
  3.  Le offerte all'intervento devono essere presentate all'A.I.M.A.
a   pena   di   inammissibilita',  con  domanda  scritta  redatta  in
conformita'  del  modello  (allegato 1) in ogni sua parte, spedita in
plico  raccomandato  o  trasmesso  tramite  telefax,  con  obbligo di
inviare  senza  indugio  la documentazione in originale. Alla domanda
deve   essere   allegata   la  documentazione  prevista  dal  decreto
legislativo  8 agosto  1994,  n.  490, e successive modifiche ai fini
della richiesta della prescritta certificazione antimafia.
  Qualora  l'offerta  sia ammissibile l'A.I.M.A. comunichera' al piu'
presto  all'offerente il centro di intervento e l'assuntore presso il
quale dovra' essere effettuato il conferimento.
  La  quantita' di prodotto offerta in vendita deve essere consegnata
franco veicolo magazzino dell'assuntore non scaricata.
  L'ultima  consegna  deve  aver  luogo entro la fine del quarto mese
successivo  al  mese  di  ricezione  dell'offerta;  tuttavia non puo'
essere superato il termine del 1o luglio 2001.
  4. Le spese di trasporto del prodotto dal magazzino ove e' stoccato
al  momento dell'offerta fino al centro di intervento, verso il quale
sara' avviato con la minore spesa, sono a carico dell'offerente.
  Se  invece  il  magazzino  designato dall'A.I.M.A. non e' il centro
d'intervento  verso  il  quale il prodotto puo' essere avviato con la
minore  spesa, le spese di trasporto supplementari sono determinate e
sostenute  dall'A.I.M.A.  stessa.  A  tal  fine  il conferente dovra'
inviare   apposita   documentazione  giustificativa  delle  spese  di
trasporto  sostenute;  qualora  tali  spese  siano superiori a quelle
riconosciute dall'A.I.M.A., la stessa rimborsera' la somma inferiore.
  Nel   caso   in   cui   i  cereali  siano  presi  in  carico  senza
movimentazione  fisica  nel  magazzino  ove  sono giacenti al momento
dell'offerta,  dal prezzo di intervento verranno detratte le spese di
uscita   dal   magazzino,  corrispondenti  ai  compensi  riconosciuti
dall'A.I.M.A. all'ente assuntore nonche' le minori spese di trasporto
che  l'offerente  avrebbe sostenuto se la consegna del prodotto fosse
avvenuta nel magazzino del centro di intervento piu' vicino.
  5.  La presa in consegna dei cereali e' subordinata alla condizione
dell'accertamento  preventivo  che l'intera partita da consegnare nei
magazzini  dell'Assuntore  possieda  la qualita' e le caratteristiche
previste per il conferimento all'intervento.
  Tale   accertamento   deve   essere   effettuato   su  un  campione
rappresentativo  della  partita offerta, costituito da un prelievo in
contraddittorio  con  l'offerente  per  ogni  consegna  e comunque da
almeno un prelievo ogni 60 tonnellate di prodotto.
  Dal  campione rappresentativo verranno costituiti sei esemplari, di
cui  due  devono  essere  inviati  con  la  massima sollecitudine, ma
comunque  non  oltre  tre  giorni,  presso  un laboratorio di analisi
designato dall'A.I.M.A.
  L'A.I.M.A.  fa  eseguire le analisi delle caratteristiche fisiche e
tecnologiche  dei  campioni  prelevati,  entro  20  giorni lavorativi
decorrenti dalla data di costituzione del campione rappresentativo.
  In caso di esito negativo delle analisi, risultante dal certificato
rilasciato  dal  predetto  laboratorio,  i cereali saranno restituiti
all'offerente  con  spese a suo carico, comprese quelle sostenute per
l'ammasso. Nell'ipotesi di controversia si procedera' ad effettuare i
controlli necessari e le relative spese saranno sostenute dalla parte
soccombente.
  L'assuntore  emettera'  la  bolletta  di acquisto per la partite di
cereali  conferita  in  conformita'  delle disposizioni stabilite dal
contratto di assuntoria.
  Fermo restando l'obbligo dell'assuntore di provvedere alla verifica
del  peso  della  partita  consegnata  alla  presenza dell'offerente,
l'A.I.M.A.   sottoporra'   successivamente   la  partita  medesima  a
controlli  ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, paragrafo 6,
lettere  a),  b)  e c) del regolamento (CE) n. 824/2000 del 19 aprile
2000.
  La  bolletta  di acquisto, unitamente alla fattura di vendita, deve
essere  trasmessa  dall'assuntore  all'A.I.M.A.  via  fax entro e non
oltre  tre  giorni dalla ricezione della comunicazione della presa in
consegna. Contestualmente devono essere inviati in plico raccomandato
gli  originali  dei  predetti  documenti  insieme  con  la prescritta
fidejussione  bancaria  di  importo  pari al 30% del controvalore del
prodotto  conferito,  da redigere in conformita' del modello allegato
2.
  Nel  caso  in  cui  l'offerente sia lo stesso assuntore o legato da
vincolo  di parentela fino al secondo grado o facente parte, anche in
forme societarie, dello stesso gruppo finanziario al quale appartiene
l'assuntore,  il  prelevamento  dei  campioni  e la verifica del peso
della  partita  verranno effettuate, con le modalita' sopra indicate,
da  personale  dell'A.I.M.A.  e/o  organismi  di controllo incaricati
dall'A.I.M.A. medesima.
  Qualora  il  conferimento  dei cereali avvenga senza movimentazione
fisica,  nel  magazzino nel quale il prodotto e' ammassato al momento
dell'offerta, la presa in consegna puo' essere effettuata soltanto se
risultano soddisfatte le seguenti condizioni previste dall'art. 4 del
regolamento (CE) n. 824/2000:
    nella  contabilita'  di  magazzino  siano  indicati  la quantita'
constatata  per  ogni  pesata, le caratteristiche qualitative fisiche
del  prodotto  accertate  al momento della pesatura in particolare il
grado   di   umidita',   i   trattamenti   effettuati  gli  eventuali
trasferimenti;  la  pesatura deve aver avuto luogo negli ultimi dieci
mesi;
    l'Ente  assuntore  dichiari che la partita offerta corrisponde in
tutti  i  suoi elementi alle indicazioni riportate nella contabilita'
di magazzino;
    le  caratteristiche qualitative accertate all'atto della pesatura
e  riportate  nella  contabilita'  di magazzino coincidano con quelle
risultanti  dal  campione rappresentativo della partita costituito in
base  ai campioni prelevati da personale dell'A.I.M.A. o da organismi
di controllo incaricati dall'A.I.M.A. medesima.
  6.  Per  tutti  i  cereali  il  prezzo  di  intervento e' di 110,25
euro/tonnellata.
  Per  il granturco e il sorgo il prezzo d'intervento applicabile nei
mesi  di luglio,  agosto e settembre e' quello di maggio 2000 e cioe'
126,19 euro/tonnellata.
  Tale  prezzo  e'  suscettibile delle maggiorazioni o detrazioni per
effettive caratteristiche, calcolate applicando al prezzo medesimo le
percentuali  riportate  nel le allegate tabelle (B-C-D-E-F-G) nonche'
della maggiorazione mensile prevista in relazione al mese di consegna
del prodotto.
  Il  pagamento del prezzo dei cereali conferiti all'intervento viene
effettuato   direttamente   dall'A.I.M.A.  tra  il  trentesimo  e  il
trentacinquesimo giorno successivo alla data di presa in consegna del
prodotto al conferente, il quale puo' scegliere il pagamento anche in
euro.
  Considerata la perentorieta' del termine stabilito per il pagamento
del  prezzo  di acquisto, eventuali conseguenze finanziarie derivanti
dal  superamento  del  termine  medesimo,  per  cause  non imputabili
all'A.I.M.A., saranno a carico degli operatori responsabili.
  Le  associazioni  di  categoria  sono invitate a dare alla presente
circolare  la  massima  diffusione  tra  gli  associati  e  gli altri
operatori del settore.
                                     Il commissario liquidatore: Pilo