Con  provvedimento  n.  1614 del 21 luglio 2000 l'Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo ha
approvato,  ai  sensi  dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  174,  e  dell'art.  40,  comma  4,  del  decreto
legislativo  17 marzo  1995,  n.  175,  il  nuovo testo dello statuto
sociale  della  Axa Assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate
in  data  28 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti
relative  ai  seguenti articoli: art. 15 (nuova disciplina in materia
di   modalita'   di   riunione   del  consiglio  di  amministrazione:
soppressione dell'espressione "quando questi lo ritenga opportuno" in
relazione  alla  convocazione  da parte del Presidente e introduzione
della locuzione temporale "con periodicita' almeno trimestrale" anche
al fine dell'introdotto obbligo di informativa al collegio sindacale,
da  parte  del consiglio, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di
maggiore  rilievo  economico,  finanziario e patrimoniale, effettuate
dalla  societa'  o  dalle  societa' controllate e sulle operazioni in
potenziale   conflitto   di   interesse);   art.  20  (Riformulazione
dell'articolo:  "il  collegio  sindacale  si  compone  di  tre membri
effettivi  e due supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi -
quindi  sino  all'assemblea  di  approvazione  del bilancio del terzo
esercizio, salve diverse disposizioni di legge - e sono rieleggibili.
Le  attribuzioni  ed  i doveri sono quelli stabiliti dalla legge" (in
luogo  della precedente previsione statutaria: "L'assemblea ordinaria
nomina tre sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica un
triennio.  Ai  sindaci  competono  le  attribuzioni  stabilite  dalla
legge"); inserimento nuovo art. 21 (Nuova disciplina in materia di:
      a) nomina e retribuzione del collegio sindacale;
      b)  cause  di  ineleggibilita', di decadenza e limiti al cumulo
degli incarichi per i membri del collegio sindacale;
      c)  presidente  del  collegio sindacale: requisiti richiesti ai
fini  della  nomina;  ex  art.  21, rinumerato art. 22 (invariato nel
testo); ex art. 22, rinumerato art. 23 (invariato nel testo); ex art.
23,  rinumerato art. 24 (invariato nel testo); ex art. 24, rinumerato
art.  25  (invariato  nel  testo);  ex  art.  25,  rinumerato art. 26
(invariato  nel testo); ex art. 26, rinumerato art. 27 (invariato nel
testo).