IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni,
recante la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il
regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;
  Vista  la  legge  17 febbraio  1982, n. 41, recante il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26 luglio  1995 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 203 del 21 agosto 1995) recante la disciplina
del  rilascio  delle licenze di pesca e successive modificazioni, con
particolare  riferimento  al  decreto  ministeriale  22 novembre 1996
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1997);
  Visto   il  decreto  14 gennaio  1999  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  76  del  1o aprile  1999) concernente le dichiarazioni
statistiche sulle catture del tonno rosso;
  Visto  il  regolamento  (CE)  del consiglio n. 2742 del 17 dicembre
1999  che  stabilisce, per l'anno 2000, le possibilita' di pesca e le
condizioni  ad  essa  associate  per alcuni stocks o gruppi di stocks
ittici,   applicabili   nelle   acque  comunitarie  e,  per  le  navi
comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che
modifica il regolamento (CE) n. 66/98;
  Visti  i  decreti  ministeriali 14 settembre 1999 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  258  del  3 novembre 1999) e 7 febbraio 2000
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.35  del  12 febbraio 2000)
concernenti rispettivamente la determinazione delle quote individuali
per la pesca del tonno rosso nell'anno 1999 e nell'anno 2000;
  Considerato    il   parere   favorevole   espresso   nella   seduta
dell'8 maggio  2000  dal comitato nazionale per la conservazione e la
gestione  delle  risorse  biologiche  del  mare  e  dalla commissione
consultiva  centrale  della  pesca marittima sui risultati conseguiti
dal   gruppo   di   lavoro  per  la  determinazione  dei  criteri  di
ripartizione  delle  quote  di  tonno,  istituito dai medesimi organi
consultivi in data 27 gennaio 2000;
  Sentiti  il  comitato  nazionale per la conservazione e la gestione
delle  risorse  biologiche  del  mare  e  la  commissione  consultiva
centrale  della  pesca  marittima  che,  nella riunione del 13 giugno
2000, hanno reso parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            Tonnara fissa
  1. L'esercizio  della  pesca  del  tonno  con  la  tonnara fissa e'
consentito  esclusivamente  ai titolari degli impianti iscritti in un
apposito  elenco  tenuto  presso  la direzione generale della pesca e
dell'acquacoltura.
  2. Saranno   iscritti   nell'elenco  di  cui  al  precedente  comma
esclusivamente   i  titolari  di  concessione  in  essere  alla  data
dell'8 maggio  2000 o i titolari di diritti storici che presenteranno
domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali - direzione
generale  della  pesca  e  dell'acquacoltura, viale dell'Arte n. 16 -
00144 Roma, entro il termine perentorio del 30 settembre 2000.
  3. La  domanda  di  cui  al  precedente comma deve essere corredata
dalla copia autenticata dell'atto di concessione dell'impianto e, per
i   titolari   di   diritti  storici,  di  documento  comprovante  la
titolarita' e la tipologia del diritto.
  4. Le  domande  pervenute  oltre  il  termine  di  cui al comma 2 o
carenti  della  documentazione  di  cui al comma 3 saranno dichiarate
inammissibili.