IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 21 agosto 1995) recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca e successive modificazioni, con particolare riferimento al decreto ministeriale 22 novembre 1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1997); Visto il decreto 14 gennaio 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1o aprile 1999) concernente le dichiarazioni statistiche sulle catture del tonno rosso; Visto il regolamento (CE) del consiglio n. 2742 del 17 dicembre 1999 che stabilisce, per l'anno 2000, le possibilita' di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stocks o gruppi di stocks ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98; Visti i decreti ministeriali 14 settembre 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999) e 7 febbraio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.35 del 12 febbraio 2000) concernenti rispettivamente la determinazione delle quote individuali per la pesca del tonno rosso nell'anno 1999 e nell'anno 2000; Considerato il parere favorevole espresso nella seduta dell'8 maggio 2000 dal comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e dalla commissione consultiva centrale della pesca marittima sui risultati conseguiti dal gruppo di lavoro per la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di tonno, istituito dai medesimi organi consultivi in data 27 gennaio 2000; Sentiti il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 13 giugno 2000, hanno reso parere favorevole; Decreta: Art. 1. Tonnara fissa 1. L'esercizio della pesca del tonno con la tonnara fissa e' consentito esclusivamente ai titolari degli impianti iscritti in un apposito elenco tenuto presso la direzione generale della pesca e dell'acquacoltura. 2. Saranno iscritti nell'elenco di cui al precedente comma esclusivamente i titolari di concessione in essere alla data dell'8 maggio 2000 o i titolari di diritti storici che presenteranno domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali - direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, entro il termine perentorio del 30 settembre 2000. 3. La domanda di cui al precedente comma deve essere corredata dalla copia autenticata dell'atto di concessione dell'impianto e, per i titolari di diritti storici, di documento comprovante la titolarita' e la tipologia del diritto. 4. Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 2 o carenti della documentazione di cui al comma 3 saranno dichiarate inammissibili.