IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  31 marzo  1956,  n.  293,  con  la quale il Fondo
istituito  presso  l'istituto  nazionale della previdenza sociale con
effetto  dal  1o gennaio 1949 ha assunto la denominazione di Fondo di
previdenza   per  i  dipendenti  dell'Ente  nazionale  per  l'energia
elettrica  e  delle aziende elettriche private, di seguito denominato
"Fondo elettrici";
  Vista  la  legge 4 dicembre 1956, n. 1450, istitutiva del Fondo per
le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, di
seguito denominato "Fondo telefonici";
  Visti i decreti legislativi 16 settembre 1996, n. 562, e 4 dicembre
1996, n. 658, in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma
22,    della    legge    8 agosto   1995,   n.   335,   relativamente
all'armonizzazione del regime pensionistico per gli iscritti ai fondi
sopra citati;
  Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1999, n. 488, che
ha  disposto,  con  effetto  dal 1o gennaio 2000, la soppressione dei
fondi  in  parola  e  la  contemporanea iscrizione nell'assicurazione
generale  obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  per  i
superstiti dei lavoratori dipendenti, con evidenza contabile separata
presso  il  Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, dei titolari di
posizioni  assicurative  di  trattamenti  pensionistici  diretti e ai
superstiti   presso   i  soppressi  fondi,  ai  quali  continuano  ad
applicarsi  le regole previste dalla normativa vigente presso i fondi
medesimi;
  Visto  il  comma  2  dello  stesso  articolo  che,  per le maggiori
esigenze  finanziarie derivanti dalle specifiche regole gia' previste
per  i soppressi fondi, rispetto a quelle dell'assicurazione generale
obbligatoria,  stabilisce  alla  lettera a), con riferimento al Fondo
elettrici,  un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro
pari a complessivi 4050 miliardi di lire, da erogare in rate annue di
uguale  importo  nel  triennio  2000-2002  e,  alla  lettera  b), con
riferimento   al   Fondo  telefonici,  per  lo  stesso  triennio,  un
contributo  a carico dei datori di lavoro pari a 150 miliardi di lire
annue;
  Visto  il  comma  3 del medesimo art. 41, che deferisce al Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di concerto con quello del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, il potere di
fissare  con decreto i criteri di ripartizione a carico delle aziende
dei versamenti dei contributi di cui al comma 2, nonche' le modalita'
di corresponsione degli stessi all'INPS;
  Considerati   i   meccanismi  di  gradualita'  con  cui  i  decreti
legislativi  16 settembre  1996,  n.  562, e 4 dicembre 1996, n. 658,
hanno  scandito  l'armonizzazione della previgente normativa presso i
soppressi  Fondi  a  quella  in  vigore  nell'assicurazione  generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
  Ritenuto,  pertanto, doversi fare riferimento, per l'individuazione
dei  criteri  di  ripartizione  del  contributo  a carico di ciascuna
azienda,  al  numero  dei dipendenti iscritti nei soppressi Fondi nel
mese   di dicembre   del   1996,  nonche'  alle  relative  anzianita'
contributive medie;
  Tenuto   conto   delle  risultanze  della  Conferenza  di  servizio
svoltasi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in
data   14 giugno  2000,  presso  il  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Il  contributo  a  carico  dei  datori di lavoro stabilito, con
riferimento  al  soppresso  Fondo  di  previdenza  per  i  dipendenti
dell'Enel e delle aziende elettriche private ed al soppresso Fondo di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia,
rispettivamente  alla  lettera  a)  ed  alla  lettera  b) del comma 2
dell'art.  2  della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ripartito, per
ciascuna azienda, proporzionalmente al numero dei dipendenti iscritti
nei  soppressi  fondi  nel mese di dicembre del 1996 ponderato con le
relative anzianita' contributive medie risultanti alla medesima data.
  2. Al versamento degli importi del contributo, come determinati, ai
sensi  del  comma  1, e comunicati dall'INPS alle aziende interessate
almeno trenta giorni prima della scadenza del pagamento, si provvede,
secondo  le modalita' indicate dall'istituto medesimo, in tre rate di
pari  ammontare,  da  corrispondersi entro il 30 novembre di ciascuno
degli anni 2000, 2001 e 2002.
  3.  Ai soggetti che non provvedano, entro i termini di cui al comma
2,  al  pagamento  del  contributo  di  cui  al  comma  1,  oppure vi
provvedano  in  misura  inferiore  a  quella  dovuta,  si  applica la
disciplina  prevista  nel  caso  di  mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi.
    Roma, 6 luglio 2000

                                            Il Ministro del lavoro
                                           e della previdenza sociale
                                                     Salvi

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
   e della programmazione economica
                Solaroli