L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
                  PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione   sulla   vita   e   le   successive  disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4,  concernente  le disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto   il   decreto  ministeriale  in  data  26 novembre  1986  di
autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'    assicurativa   e
riassicurativa  in  tutti  i  rami  danni  rilasciata  alla  Multiass
assicurazioni  S.p.a.,  con sede in Milano, via Ripamonti n. 89, ed i
successivi provvedimenti autorizzativi;
  Vista  la  delibera  assunta  in data 20 aprile 2000 dall'assemblea
straordinaria degli azionisti della Multiass assicurazioni S.p.a. che
ha  approvato  le  modifiche apportate agli articoli 5, 13 e 17 dello
statuto sociale;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'  approvato  il  nuovo testo dello statuto sociale della Multiass
assicurazioni  S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate
agli articoli:
  Art.  5 (Capitale sociale - azioni). - Nuovo ammontare del capitale
sociale: L. 10.000.000.000, suddiviso in n. 10.000 azioni nominative,
da  L. 1.000.000  ciascuna  (in  luogo del precedente capitale pari a
L. 10.988.000.000,  aumentato,  con delibera assunta in data 20 marzo
1999,  a  L. 48.988.000.000,  da  eseguirsi  entro il 30 giugno 2001,
sottoscritto   e   versato   perL. 13.988.000.000  e  successivamente
revocato,  con delibera assunta in data 20 aprile 2000, limitatamente
alla  parte  di  aumento  di  capitale non ancora sottoscritta a tale
data,  pari a L. 35.000.000.000) [a seguito di riduzione del capitale
a  L. 6.843.000.000  per ripianamento integrale perdite e contestuale
aumento per L. 3.157.000.000 interamente sottoscritto e versato];
  Art.   13   (Consiglio   di   amministrazione  -  attribuzioni).  -
Introduzione  dell'obbligo  di  informativa al collegio sindacale, da
parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle
operazioni  di  maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate  dalla  societa'  ed,  in particolare, sulle operazioni in
potenziale  conflitto di interesse: modalita' di comunicazione, anche
in presenza di particolari circostanze;
  Art.   17   (Collegio  sindacale  -  attribuzioni  e  funzioni).  -
Riformulazione  dell'articolo  in  materia di composizione e compenso
del  collegio  sindacale:  "Il  collegio sindacale e' composto di tre
sindaci  effettivi  e  due  supplenti,  le cui attribuzioni, doveri e
durata  sono  quelli  stabiliti  dalla legge ... Il compenso annuo e'
determinato dall'assemblea all'atto della nomina ..." (in luogo della
precedente  previsione statutaria: "Il collegio sindacale e' composto
da tre sindaci effettivi; devono essere altresi' nominati due sindaci
supplenti.  I  loro  emolumenti  sono  fissati  dall'assemblea  degli
azionisti.").
  Nuova disciplina in materia di:
    a) cause  di  ineleggibilita',  di  decadenza  e limiti al cumulo
degli incarichi per i membri del collegio sindacale;
    b) nomina del presidente: modalita' e criteri;
    c) rieleggibilita' dei sindaci effettivi e supplenti;
    d) possibilita'  per  il  collegio  sindacale,  o almeno due suoi
membri,  di convocare l'assemblea ed il consiglio di amministrazione:
modalita'.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 25 luglio 2000
                                             Il presidente: Manghetti