L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella  sua riunione di Consiglio del 18 luglio 2000, in particolare
nella prosecuzione del 19 luglio 2000;
  Vista  la  legge  31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.   318,   relativo   al  regolamento  di  attuazione  di  direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;
  Vista  la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  10 aprile  1997, relativa ad una disciplina comune in materia di
autorizzazioni  generali  e  di  licenze  individuali nel settore dei
servizi di telecomunicazione;
  Vista   la   legge   5 febbraio  1992,  n.  104  per  l'assistenza,
l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone handicappate e
successive modificazioni e integrazioni;
  Vista   la   risoluzione  del  Consiglio  dell'Unione  europea  del
17 gennaio 1995 sull'intercettazione legale delle telecomunicazioni;
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 103, riguardante
il  recepimento  della direttiva 90/388/CE, relativa alla concorrenza
nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995,
n.  420,  con il quale e' stato emanato il regolamento riguardante le
caratteristiche   e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  servizi  di
telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 103;
  Vista  la legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di concorrenza
e regolazione dei servizi di pubblica utilita';
  Vista  la legge 31 dicembre 1996, n. 675 relativa alla tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
  Vista  la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo
in  materia  di  tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
  Visto  il  decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, riguardante
l'attuazione  della  direttiva  94/46/CE,  che  modifica le direttive
88/301/CEE e 90/388/CEE, nella parte relativa alla determinazione dei
contributi e dei canoni per servizi via satellite;
  Vista la decisione 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  24 marzo  1997, su un approccio coordinato di autorizzazione nel
settore  dei  servizi  di comunicazioni personali via satellite nella
Comunita',  cosi' come estesa con decisione 1215/00/CE del Parlamento
e del Consiglio del 16 maggio 2000;
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
28 marzo  1997,  relativo  alla  determinazione  dei contributi e dei
canoni per servizi via satellite;
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997,
recante  disposizioni  per  il rilascio delle licenze individuali nel
settore delle telecomunicazioni, cosi' come modificato con la propria
delibera  n.  217  del  22 settembre  1999  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 20 ottobre 1999, n. 247;
  Visto  il decreto del Ministro delle comunicazioni 22 gennaio 1998,
riguardante  la  modificazione del decreto del Ministro delle poste e
delle    telecomunicazioni    del   28 marzo   1997   relativo   alla
determinazione dei contributi e dei canoni per servizi via satellite;
  Visto  il decreto del Ministro delle comunicazioni 5 febbraio 1998,
relativo  alla  determinazione  dei  contributi per le autorizzazioni
generali  e  le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico
di servizi di telecomunicazioni;
  Vista  la  legge 24 aprile 1998, n. 128, relativa alle disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee, ed in particolare l'art. 25;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 maggio  1998,  n.  171, recante
"Disposizioni  in  materia  di  tutela della vita privata nel settore
delle  telecomunicazioni, in attuazione della Direttiva 97/66/CEE del
Parlamento   europeo   e   del  Consiglio  e  in  tema  di  attivita'
giornalistica";
  Vista  la  legge  del  23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
  Vista  la  decisione  ERC/DEC  (00)  03,  27 marzo  2000,  relativa
all'esenzione  dal rilascio della licenza individuale per i terminali
satellitari, cosiddetti "Satellite Interactive Terminals" (SIT);
  Vista  la  decisione  ERC/DEC  (00)  04,  27 marzo  2000,  relativa
all'esenzione  dal rilascio della licenza individuale per i terminali
satellitari, cosiddetti "Satellite User Terminals" (SUT);
  Vista  la  decisione  ERC/DEC  (00)  05,  27 marzo  2000,  relativa
all'esenzione  dal rilascio della licenza individuale per i terminali
satellitari, cosiddetti "Very Small Aperture Terminal" (VSAT);
  Vista  la  decisione  ERC/DEC  (99)  26, 29 novembre 1999, relativa
all'esenzione  dal rilascio di licenza individuale per terminali solo
riceventi  via  satellite,  cosiddetti  "Receive  Only Earth Station"
(ROES);
  Vista  la  comunicazione della Commissione europea "Verso un quadro
nuovo  per  l'infrastruttura  delle  telecomunicazioni  e  i  servizi
correlati  - Esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni"
(COM (1999) 539);
  Visto  il  documento di lavoro della Commissione europea in materia
di autorizzazione delle reti e servizi di comunicazioni del 27 aprile
2000;
  Vista la propria delibera n. 410 del 22 dicembre 1999, "Regolamento
relativo alla procedura di autoriz-zazione per il rilascio di licenze
individuali   per   i   sistemi  di  comunicazioni  mobili  di  terza
generazione",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 14 gennaio
2000,  n. 10, cosi' come modificata dalla propria delibera n. 367 del
14 giugno  2000  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale del 26 giugno
2000, n. 147;
  Vista la propria delibera n. 388 del 21 giugno 2000, "Procedure per
il  rilascio  delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza
generazione  e  misure  atte  a  garantire  condizioni  di  effettiva
concorrenza"  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2000,
n. 149;
  Visto  quanto  disposto  dall'art.  6,  comma  30,  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  19 settembre  1997, n. 318, secondo il
quale "le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103,
del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420,
e  del  decreto  legislativo  11 febbraio  1997, n. 55, relative alle
condizioni  per l'esercizio dei servizi ivi liberalizzati, continuano
ad  applicarsi  fino  alla  pubblicazione,  sulla  base  del presente
regolamento, delle corrispondenti condizioni di autorizzazione";
  Considerata  la  necessita'  di  adeguare le predette condizioni di
esercizio  dei  servizi  alla  normativa  nazionale  e comunitaria in
materia di comunicazioni, uniformandone i diversi contenuti;
  Considerata  l'opportunita'  di  adeguare  il  quadro normativo dei
servizi  via  satellite  all'evoluzione  tecnologica e alla normativa
comunitaria  del  settore, con particolare riferimento alle decisioni
del  Comitato  europeo delle radio comunicazioni (ERC), che prevedono
una sostanziale semplificazione delle procedure di autorizzazione per
le stazioni terrene di modeste dimensioni, quali i terminali d'utente
di una rete di comunicazione via satellite;
  Considerato  che  la costante evoluzione dell'offerta di servizi di
telecomunicazioni  su  tutte  le  reti rende necessaria una normativa
adeguata a tale evoluzione tecnologica e commerciale;
  Considerato    che   la   categoria   generale   dei   servizi   di
telecomunicazioni si riferisce a numerose tipologie di servizi, quali
la  trasmissione  dati  a  commutazione  di pacchetto e di circuito -
nella  quale  rientrano,  ad  esempio, i servizi Internet, offerti su
reti  fisse e mobili, e i servizi a valore aggiunto, che si avvalgono
di  collegamenti  diretti  della  rete pubblica - nonche' la semplice
rivendita  di  capacita'  e  la telefonia vocale per gruppi chiusi di
utenti;
  Considerato  che  e'  richiesta una licenza individuale nel caso di
imposizione  di  "obblighi  specifici  alle imprese che detengono una
notevole  forza  di mercato per quanto riguarda l'offerta su tutto il
territorio  nazionale,  di  linee  affittate o di servizi pubblici di
telecomunicazioni",  ai  sensi  dell'art. 6, comma 6, lettera f), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997;
  Considerato   che,   nelle  more  dell'adozione  di  una  specifica
disciplina  in  materia  di  contributi,  in  ottemperanza  a  quanto
disposto  a  livello  comunitario,  si  applicano  i  vigenti decreti
ministeriali  che  determinano  i  contributi  a  carico dei soggetti
licenziatari e autorizzati;
  Considerati  i  risultati  della  consultazione  pubblica,  di  cui
all'avviso  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2000,
n. 48, ai sensi della delibera n. 278/1999;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
    a) "regolamento",   il   provvedimento   per  l'attuazione  delle
direttive  comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato
con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 19 settembre 1997, n.
318;
    b) "Autorita'",  l'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni
istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
    c) "autorizzazione      generale",     un'autorizzazione     che,
indipendentemente  dal fatto di essere regolata da una disciplina per
categoria  o  da  una  normativa  generale  e di prevedere o meno una
registrazione,  e'  ottenuta su semplice denuncia di inizio attivita'
ovvero mediante l'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso;
    d) "licenza     individuale",     un'autorizzazione    rilasciata
dall'Autorita'   ad  una  impresa  per  il  conferimento  di  diritti
specifici  ovvero per assoggettarla ad obblighi specifici che, se del
caso,  possono  aggiungersi  a  quelli  dell'autorizzazione generale;
detta  impresa  non  puo'  esercitare  i  diritti  di cui trattasi in
assenza di previo provvedimento dell'Autorita';
    e) "gruppo  chiuso  di  utenti",  una  pluralita' di soggetti che
risultino  legati  fra  loro  da  uno stabile interesse professionale
comune,  tale  da  giustificare  esigenze  interne  di  comunicazione
connesse direttamente al predetto interesse;
    f) "servizi  di  rete  via  satellite",  servizi  che  consistono
nell'impianto  ed esercizio di reti di stazioni terrene e/o terminali
per    collegamenti    via    satellite   al   fine   di   realizzare
radiocomunicazioni con il segmento spaziale;
    g) "servizi di comunicazione via satellite", i servizi per la cui
fornitura si ricorra, integralmente o parzialmente, a servizi di rete
via satellite;
    h) "VSAT"  (Very  Small  Aperture Terminal) terminale satellitare
bidirezionale  (ricevente  e  trasmittente) per le trasmissioni dati,
video  e  voce (a esclusione dei terminali portatili per la telefonia
vocale);
    i) "ROES"  (Receive  Only Earth Station), terminale per ricezione
satellitare conforme alla Decisione ERC/DEC(99)26;
    j) "SNG"  (Satellite News Gathering), servizio espletato mediante
una stazione terrena trasportabile utilizzata a titolo temporaneo per
effettuare   riprese  televisive  da  trasmettere  ad  un  centro  di
produzione di programmi;
    k) "S-PCS"  (Satellite  Personal Communication Services), servizi
di  comunicazione  personale  via  satellite,  compresa  la telefonia
vocale, offerti al pubblico;
    l) "banda  protetta",  la  banda  14.0  - 14.25 GHz (collegamento
ascendente   via   satellite)   e  12.5  -  12.75  GHz  (collegamento
discendente  via  satellite),  nonche'  la  banda 19,7 GHz - 20,2 GHz
(collegamento  discendente  via  satellite)  e  29,5  GHz  -  30  GHz
(collegamento ascendente via satellite);
    m) "SIT"   (Satellite   Interactive   Terminal)   terminale   per
ricetrasmissione satellitare conforme alla Decisione ERC/DEC (00) 03;
    n) "SUT" (Satellite User Terminal) terminale per ricetrasmissione
satellitare conforme alla Decisione ERC/DEC (00) 04;
    o) "servizio  di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto
o  di  circuito",  la  fornitura al pubblico del trasporto diretto di
dati  in  partenza  e  a  destinazione dei punti terminali della rete
pubblica,  che  consente  ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura
collegata  al suo punto terminale di rete per comunicare con un altro
punto terminale;
    p) "semplice  rivendita  di capacita'", la fornitura al pubblico,
come servizio distinto, della trasmissione di dati su linee affittate
in  cui la commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati o la
conversione  di protocollo sono compresi solo nella misura necessaria
per la trasmissione in tempo reale in partenza e a destinazione della
rete pubblica commutata.
  2.  Ai  fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
di cui all'art. 1, comma 1, del regolamento.