L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione di Consiglio del 18 luglio 2000, in particolare nella prosecuzione del 19 luglio 2000; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni; Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e successive modificazioni e integrazioni; Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 17 gennaio 1995 sull'intercettazione legale delle telecomunicazioni; Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 103, riguardante il recepimento della direttiva 90/388/CE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, con il quale e' stato emanato il regolamento riguardante le caratteristiche e le modalita' di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilita'; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 relativa alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, riguardante l'attuazione della direttiva 94/46/CE, che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE, nella parte relativa alla determinazione dei contributi e dei canoni per servizi via satellite; Vista la decisione 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 1997, su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunita', cosi' come estesa con decisione 1215/00/CE del Parlamento e del Consiglio del 16 maggio 2000; Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 marzo 1997, relativo alla determinazione dei contributi e dei canoni per servizi via satellite; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni, cosi' come modificato con la propria delibera n. 217 del 22 settembre 1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1999, n. 247; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 22 gennaio 1998, riguardante la modificazione del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 28 marzo 1997 relativo alla determinazione dei contributi e dei canoni per servizi via satellite; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 5 febbraio 1998, relativo alla determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, ed in particolare l'art. 25; Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della Direttiva 97/66/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio e in tema di attivita' giornalistica"; Vista la legge del 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"; Vista la decisione ERC/DEC (00) 03, 27 marzo 2000, relativa all'esenzione dal rilascio della licenza individuale per i terminali satellitari, cosiddetti "Satellite Interactive Terminals" (SIT); Vista la decisione ERC/DEC (00) 04, 27 marzo 2000, relativa all'esenzione dal rilascio della licenza individuale per i terminali satellitari, cosiddetti "Satellite User Terminals" (SUT); Vista la decisione ERC/DEC (00) 05, 27 marzo 2000, relativa all'esenzione dal rilascio della licenza individuale per i terminali satellitari, cosiddetti "Very Small Aperture Terminal" (VSAT); Vista la decisione ERC/DEC (99) 26, 29 novembre 1999, relativa all'esenzione dal rilascio di licenza individuale per terminali solo riceventi via satellite, cosiddetti "Receive Only Earth Station" (ROES); Vista la comunicazione della Commissione europea "Verso un quadro nuovo per l'infrastruttura delle telecomunicazioni e i servizi correlati - Esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni" (COM (1999) 539); Visto il documento di lavoro della Commissione europea in materia di autorizzazione delle reti e servizi di comunicazioni del 27 aprile 2000; Vista la propria delibera n. 410 del 22 dicembre 1999, "Regolamento relativo alla procedura di autoriz-zazione per il rilascio di licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2000, n. 10, cosi' come modificata dalla propria delibera n. 367 del 14 giugno 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2000, n. 147; Vista la propria delibera n. 388 del 21 giugno 2000, "Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2000, n. 149; Visto quanto disposto dall'art. 6, comma 30, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, secondo il quale "le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, e del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, relative alle condizioni per l'esercizio dei servizi ivi liberalizzati, continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione, sulla base del presente regolamento, delle corrispondenti condizioni di autorizzazione"; Considerata la necessita' di adeguare le predette condizioni di esercizio dei servizi alla normativa nazionale e comunitaria in materia di comunicazioni, uniformandone i diversi contenuti; Considerata l'opportunita' di adeguare il quadro normativo dei servizi via satellite all'evoluzione tecnologica e alla normativa comunitaria del settore, con particolare riferimento alle decisioni del Comitato europeo delle radio comunicazioni (ERC), che prevedono una sostanziale semplificazione delle procedure di autorizzazione per le stazioni terrene di modeste dimensioni, quali i terminali d'utente di una rete di comunicazione via satellite; Considerato che la costante evoluzione dell'offerta di servizi di telecomunicazioni su tutte le reti rende necessaria una normativa adeguata a tale evoluzione tecnologica e commerciale; Considerato che la categoria generale dei servizi di telecomunicazioni si riferisce a numerose tipologie di servizi, quali la trasmissione dati a commutazione di pacchetto e di circuito - nella quale rientrano, ad esempio, i servizi Internet, offerti su reti fisse e mobili, e i servizi a valore aggiunto, che si avvalgono di collegamenti diretti della rete pubblica - nonche' la semplice rivendita di capacita' e la telefonia vocale per gruppi chiusi di utenti; Considerato che e' richiesta una licenza individuale nel caso di imposizione di "obblighi specifici alle imprese che detengono una notevole forza di mercato per quanto riguarda l'offerta su tutto il territorio nazionale, di linee affittate o di servizi pubblici di telecomunicazioni", ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997; Considerato che, nelle more dell'adozione di una specifica disciplina in materia di contributi, in ottemperanza a quanto disposto a livello comunitario, si applicano i vigenti decreti ministeriali che determinano i contributi a carico dei soggetti licenziatari e autorizzati; Considerati i risultati della consultazione pubblica, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2000, n. 48, ai sensi della delibera n. 278/1999; Delibera: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per: a) "regolamento", il provvedimento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318; b) "Autorita'", l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249; c) "autorizzazione generale", un'autorizzazione che, indipendentemente dal fatto di essere regolata da una disciplina per categoria o da una normativa generale e di prevedere o meno una registrazione, e' ottenuta su semplice denuncia di inizio attivita' ovvero mediante l'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso; d) "licenza individuale", un'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' ad una impresa per il conferimento di diritti specifici ovvero per assoggettarla ad obblighi specifici che, se del caso, possono aggiungersi a quelli dell'autorizzazione generale; detta impresa non puo' esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previo provvedimento dell'Autorita'; e) "gruppo chiuso di utenti", una pluralita' di soggetti che risultino legati fra loro da uno stabile interesse professionale comune, tale da giustificare esigenze interne di comunicazione connesse direttamente al predetto interesse; f) "servizi di rete via satellite", servizi che consistono nell'impianto ed esercizio di reti di stazioni terrene e/o terminali per collegamenti via satellite al fine di realizzare radiocomunicazioni con il segmento spaziale; g) "servizi di comunicazione via satellite", i servizi per la cui fornitura si ricorra, integralmente o parzialmente, a servizi di rete via satellite; h) "VSAT" (Very Small Aperture Terminal) terminale satellitare bidirezionale (ricevente e trasmittente) per le trasmissioni dati, video e voce (a esclusione dei terminali portatili per la telefonia vocale); i) "ROES" (Receive Only Earth Station), terminale per ricezione satellitare conforme alla Decisione ERC/DEC(99)26; j) "SNG" (Satellite News Gathering), servizio espletato mediante una stazione terrena trasportabile utilizzata a titolo temporaneo per effettuare riprese televisive da trasmettere ad un centro di produzione di programmi; k) "S-PCS" (Satellite Personal Communication Services), servizi di comunicazione personale via satellite, compresa la telefonia vocale, offerti al pubblico; l) "banda protetta", la banda 14.0 - 14.25 GHz (collegamento ascendente via satellite) e 12.5 - 12.75 GHz (collegamento discendente via satellite), nonche' la banda 19,7 GHz - 20,2 GHz (collegamento discendente via satellite) e 29,5 GHz - 30 GHz (collegamento ascendente via satellite); m) "SIT" (Satellite Interactive Terminal) terminale per ricetrasmissione satellitare conforme alla Decisione ERC/DEC (00) 03; n) "SUT" (Satellite User Terminal) terminale per ricetrasmissione satellitare conforme alla Decisione ERC/DEC (00) 04; o) "servizio di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di rete per comunicare con un altro punto terminale; p) "semplice rivendita di capacita'", la fornitura al pubblico, come servizio distinto, della trasmissione di dati su linee affittate in cui la commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati o la conversione di protocollo sono compresi solo nella misura necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata. 2. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1, comma 1, del regolamento.