IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in particolare l'art. 7; Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il " Recepimento delle direttive della Comunita' economica europea in materia di specialita' medicinali " e, in particolare, l'articolo 16; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, relativo all'attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano; Considerato che il Ministero della sanita' nell'ambito del " Progetto di ricerca per il potenziamento e la riqualificazione dell'assistenza ai pazienti affetti da Alzheimer " ha predisposto un " Protocollo di monitoraggio dei piani di trattamento farmacologico per la malattia di Alzheimer " coordinato dal Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza da attuarsi d'intesa con l'Istituto superiore di sanita', le regioni e le province autonome; Rilevata l'opportunita' di procedere alla riclassificazione ai fini della rimborsabilita' da parte del S.S.N. delle specialita' medicinali a base di Donepezil Cloridrato e di Rivastigmina e piu' precisamente " classe a) su diagnosi e piano terapeutico da effettuarsi dalle Unita' di valutazione Alzheimer (UVA) ", con regime di fornitura " medicinale soggetto a prescrizione medica specialistica (art. 8 decreto legislativo n. 539/1992) "; Vista la contrattazione del prezzo per le specialita' sopra menzionate effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge n. 662/1996; Considerato che la contrattazione espletata prevede fra l'altro la fornitura a titolo gratuito al S.S.N. di n. 4 confezioni delle specialita', per ogni paziente ammesso al protocollo, per i primi 4 mesi di trattamento; Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la delibera CIPE 30 gennaio 1997; Visto altresi' l'art. 29, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Preso atto della disponibilita' dichiarata dalle associazioni delle farmacie pubbliche e private a rinunciare a qualsiasi compenso per la cessione delle confezioni delle specialita' medicinali Aricept, Memac, Exelon e Prometax di cui al presente decreto ai pazienti ammessi al " Protocollo di monitoraggio " a partire dal 5o mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per complessivi 4 mesi; Acquisite le valutazioni dei rappresentanti delle Regioni, di Federfarma, della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, dell'Assofarm, dell'Associazione distributori farmaceutici e dell'Anadisme; Vista la deliberazione assunta dalla Commissione unica del farmaco in data 6-7 giugno 2000; Decreta: Art. 1. Protocollo di monitoraggio 1. L'impiego a carico del S.S.N. delle specialita' medicinali a base di Donepezil Cloridrato e di Rivastigmina per la malattia di Alzheimer e' ammesso secondo il " Protocollo di monitoraggio dei piani di trattamento farmacologico " riportato nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto. 2. Le regioni e le province autonome identificano le Unita' di valutazione per il monitoraggio dei piani di trattamento farmacologico per la malattia di Alzheimer (UVA) secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1.