IL MINISTRO DELLA SANITA'

   Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il
riordinamento del Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 1, comma
1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in particolare
l'art. 7;
   Visto  il  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  concernente  il " Recepimento delle
direttive della Comunita' economica europea in materia di specialita'
medicinali " e, in particolare, l'articolo 16;
   Visto  il  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, relativo
all'attuazione    della    direttiva    92/26/CEE    riguardante   la
classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano;
   Considerato  che  il  Ministero  della  sanita'  nell'ambito del "
Progetto  di  ricerca  per  il  potenziamento  e  la riqualificazione
dell'assistenza  ai pazienti affetti da Alzheimer " ha predisposto un
"  Protocollo  di monitoraggio dei piani di trattamento farmacologico
per  la  malattia  di  Alzheimer " coordinato dal Dipartimento per la
valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza da attuarsi d'intesa
con  l'Istituto  superiore  di  sanita',  le  regioni  e  le province
autonome;
   Rilevata  l'opportunita'  di  procedere  alla riclassificazione ai
fini  della  rimborsabilita'  da  parte  del S.S.N. delle specialita'
medicinali  a  base  di Donepezil Cloridrato e di Rivastigmina e piu'
precisamente   "  classe  a)  su  diagnosi  e  piano  terapeutico  da
effettuarsi dalle Unita' di valutazione Alzheimer (UVA) ", con regime
di   fornitura   "   medicinale   soggetto   a   prescrizione  medica
specialistica (art. 8 decreto legislativo n. 539/1992) ";
   Vista  la  contrattazione  del  prezzo  per  le  specialita' sopra
menzionate  effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge n.
662/1996;
   Considerato che la contrattazione espletata prevede fra l'altro la
fornitura  a  titolo  gratuito  al  S.S.N.  di  n. 4 confezioni delle
specialita',  per  ogni paziente ammesso al protocollo, per i primi 4
mesi di trattamento;
   Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
   Vista la delibera CIPE 30 gennaio 1997;
   Visto  altresi'  l'art. 29, comma 9, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
   Preso  atto  della  disponibilita'  dichiarata  dalle associazioni
delle  farmacie pubbliche e private a rinunciare a qualsiasi compenso
per   la  cessione  delle  confezioni  delle  specialita'  medicinali
Aricept,  Memac,  Exelon  e  Prometax  di  cui al presente decreto ai
pazienti  ammessi  al " Protocollo di monitoraggio " a partire dal 5o
mese  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto e per
complessivi 4 mesi;
   Acquisite  le  valutazioni  dei  rappresentanti  delle Regioni, di
Federfarma,  della  Federazione degli ordini dei farmacisti italiani,
dell'Assofarm,    dell'Associazione   distributori   farmaceutici   e
dell'Anadisme;
   Vista la deliberazione assunta dalla Commissione unica del farmaco
in data 6-7 giugno 2000;

                              Decreta:

                               Art. 1.
                     Protocollo di monitoraggio

   1.  L'impiego  a  carico del S.S.N. delle specialita' medicinali a
base  di  Donepezil  Cloridrato  e di Rivastigmina per la malattia di
Alzheimer  e'  ammesso  secondo  il  " Protocollo di monitoraggio dei
piani di trattamento farmacologico " riportato nell'allegato 1 che fa
parte integrante del presente decreto.
   2.  Le  regioni  e  le province autonome identificano le Unita' di
valutazione   per   il   monitoraggio   dei   piani   di  trattamento
farmacologico   per   la  malattia  di  Alzheimer  (UVA)  secondo  le
indicazioni contenute nell'allegato 1.