IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARGIANATO

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  l'art.  5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  la  competenza  in  materia di adempimenti tecnici,
amministrativi  e  di controllo per la concessione delle agevolazioni
alle attivita' produttive;
  Visto  il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente
le  modalita'  e  le procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse
del  Paese  di  cui  alla citata legge n. 488/1992, gia' modificato e
integrato  dal  decreto  ministeriale  31 luglio  1997,  n. 319 e, da
ultimo, modificato e integrato dal decreto ministeriale 9 marzo 2000,
n. 133;
  Visto  il  decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi
della  predetta  legge  n. 488/1992, che prevede, in particolare, una
rilevante   partecipazione  delle  regioni  nella  programmazione  ed
assegnazione   delle   risorse  finanziarie  e  nel  procedimento  di
formazione delle graduatorie;
  Visto,  in  particolare,  che,  secondo  le condizioni ed i termini
indicati  nelle  predette  direttive, ciascuna regione puo' formulare
proprie  proposte  relative  a  settori  di attivita' o aree ritenuti
prioritari,  ai  fini  della  formazione di una graduatoria regionale
speciale, nonche' specifiche priorita', con riferimento a particolari
aree  del  territorio,  specifici settori merceologici e tipologie di
investimento,  sia  in  relazione  alla  graduatoria  ordinaria che a
quella  speciale, ai fini della determinazione del punteggio relativo
all'indicatore di cui al punto 5.c5.4 delle predette direttive;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 7 giugno 2000 con il quale e'
stato  definito  il  piano  programmatico  di  riparto  delle risorse
finanziarie  tra le regioni dell'obiettivo 1 per il bando "industria"
del  2000 ed e' stato fissato al 30 giugno 2000 il termine ultimo per
l'indicazione  da parte delle regioni Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia,  Sardegna  e  Sicilia  delle  proprie proposte concernenti la
formazione  delle  graduatorie  speciali  e  le  relative risorse, le
specifiche  priorita'  e i relativi punteggi, secondo quanto previsto
dalle citate direttive, con riferimento al suddetto bando;
  Viste le proposte avanzate dalle regioni;
  Considerato  che  l'art.  1-bis  del citato decreto ministeriale n.
527/1995  e  successive  modifiche  e  integrazioni.  prevede  che il
Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato promuova
un piu' stretto raccordo con le amministrazioni regionali interessate
per l'esame degli interessi pubblici coinvolti e, in particolare, per
la   valutazione  delle  proposte  regionali,  tramite  ricorso  agli
strumenti  procedimentali  di coordinamento di cui agli articoli 14 e
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Considerato  che  l'art.  6-bis  del  medesimo decreto ministeriale
prevede   che   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  valutata la compatibilita' delle proposte avanzate
dalle  singole  regioni  con lo sviluppo di tutte le aree interessate
oltre  che  con  le  disposizioni del medesimo decreto, le approvi ai
fini della formazione delle graduatorie;
  Viste le determinazioni concordate tra il Ministero dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato e le regioni Basilicata, Calabria,
Campania,  Puglia,  Sardegna  e  Sicilia nel corso della riunione del
13 luglio  2000,  convocata  ai  sensi  del  citato art. 1-bis per le
valutazioni di cui al citato art. 6-bis;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 14 luglio 2000 concernente la
fissazione  dei  termini  per  la  presentazione  delle  domande  del
richiamato  bando  "industria"  per l'anno 2000 relativo alle regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Sono  approvate le proposte formulate dalle regioni Basilicata,
Calabria,  Campania,  Puglia, Sardegna e Sicilia ai sensi del decreto
ministeriale   3 luglio   2000,  concernente  il  testo  unico  delle
direttive  per  la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle
attivita'  produttive  nelle  aree  depresse  ai sensi della predetta
legge n. 488/1992, in merito alle domande presentate nell'anno 2000 e
riferite   alle   predette   regioni  per  le  attivita'  estrattive,
manifatturiere,  di  servizi,  delle  costruzioni  e  di produzione e
distribuzione  di  energia  elettrica,  di vapore e acqua calda; tali
proposte,  concernenti  la formazione delle graduatorie speciali e le
risorse  finanziarie  alle  stesse  destinate  nonche'  le  priorita'
regionali  ed i relativi punteggi utili per l'indicatore regionale di
cui  al  punto 5.c5.4 del detto testo unico, sia con riferimento alle
graduatorie   regionali   ordinarie  che  speciali,  sono  riportate,
rispettivamente, negli allegati numeri 1 e 2 al presente decreto.
  2.  Per  le  regioni che non hanno proposto la graduatoria speciale
viene formata la sola graduatoria regionale ordinaria. Per le regioni
che  non  hanno  avanzato alcuna proposta di priorita' con i relativi
punteggi  finalizzata  all'indicatore di cui al comma 1, quest'ultimo
assume   valore   pari   a   zero   per  tutte  le  iniziative  della
corrispondente  graduatoria,  ordinaria  o  speciale,  della  regione
medesima.  Analogamente  assumono  valore  pari  a  zero  le  singole
priorita' non espresse.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 4 agosto 2000
                                                   Il Ministro: Letta