All'art.  6 del disciplinare di produzione della denominazione di
origine  protetta  "Pane  di  Altamura",  (pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  69 del 23 marzo 2000) alla voce "infornata e cottura",
pag.  73,  prima colonna, della Gazzetta Ufficiale della sopra citata
Repubblica italiana alla frase "E' consentita la commercializzazione,
all'interno   del   territorio   definito  all'art.  3  del  presente
disciplinare   di   produzione,   secondo  le  disposizioni  in  esso
contenute,  del pane di Altamura ottenuto mediante cottura in forni a
legna  a  riscaldamento  diretto  alimentati  con  legna  del  genere
quercia" e' sostituita con la frase: "I forni a riscaldamento diretto
utilizzati  per  la  cottura  del  "Pane  di  Altamura  devono essere
alimentati con legna del genere quercia".