IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, con la quale e' stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n.164; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1976 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata "Bianco di Scandiano" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1987 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Visto il decreto dirigenziale 20 settembre 1996 con il quale e' stata revocata la denominazione di origine controllata dei vini "Bianco di Scandiano", e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Colli di Scandiano e di Canossa" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto dirigenziale 22 maggio 1997 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela dei vini a d.o.c. "Colli di Scandiano e di Canossa" intesa ad ottenere modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Visto il parere favorevole della regione Emilia Romagna sulla citata domanda; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli di Scandiano e di Canossa" formulati dal comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2000; Ritenuto di dove accogliere le istanze del Consorzio di tutela "Colli di Scandiano e di Canossa" relative ad alcune correzioni di carattere formale; Ritenuto di dover attendere il parere degli organismi tecnici e del Comitato vitivinicolo della regione Emilia-Romagna in merito alle istanze del comune di Reggiolo e Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, di cui al parere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2000, in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3 del regolamento CEE n. 823/1987 e dall'art. 10 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, per l'inclusione degli stessi nella zona di produzione di cui trattasi; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati; Atteso che l'art. 3, delimitante la zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa", potra' essere modificato sulla base delle risultanze delle indagini della commissione regionale per l'Emilia-Romagna, istituita in seno al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, e del sopracitato parere della regione Emilia-Romagna; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa"; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa", approvato con decreto dirigenziale 26 settembre 1996, e successivamente modificato con decreto dirigenziale 22 maggio 1997, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.