IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, con la quale e' stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Lambrusco Reggiano" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978 e 17 aprile 1990 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Visto il decreto dirigenziale 26 novembre 1996 con il quale e' stata revocata la denominazione di origine controllata dei vini "Lambrusco Reggiano", e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Reggiano" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i decreti dirigenziali 5 maggio 1997 e 26 maggio 1997 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela dei vini a d.o.c. Reggiano intesa ad ottenere modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla citata domanda; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Reggiano" formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2000; Ritenuto di dover accogliere l'istanza del Consorzio di tutela Reggiano relativa all'inserimento dei comuni di Albinea e Quattro Castella, gia' presenti nell'area di produzione della d.o.c. "Reggiano", nella zona di produzione delle uve atte a produrre il vino a denominazione di origine controllata "Reggiano rosso"; Vista l'istanza del comune di Guastalla (Reggio Emilia) tesa ad ottenere l'inclusione del proprio territorio amministrativo nell'area di produzione delle uve della denominazione di origine controllata "Reggiano"; Ritenuto di dover attendere il parere degli organismi tecnici e del comitato vitivinicolo della regione Emilia-Romagna in merito alla predetta istanza ed a quella del comune di Reggiolo (Reggio Emilia) di cui al parere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 19 aprile 2000, in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3 del regolamento CEE 823/87 e dall'art. 10 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, per l'inclusione degli stessi nella zona di produzione di cui trattasi; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati; Atteso che l'art. 3, delimitante la zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Reggiano", potra' essere modificato sulla base delle risultanze delle indagini della commissione regionale per l'Emilia-Romagna, istituita in seno al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, e del sopracitato parere della regione Emilia-Romagna; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Reggiano"; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Reggiano", approvato con decreto dirigenziale 26 novembre 1996 e successivamente modificato con i decreti dirigenziali 5 maggio 1997 e 26 maggio 1997, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.