IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio 1996 - registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista  l'istanza  della societa' S.p.a. Welko industriale inoltrata
presso   il   competente  ufficio  regionale  del  lavoro  e  massima
occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 16 maggio 2000,
che  unitamente  al contratto di solidarieta' per riduzione di orario
di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  5  aprile  2000
stabilisce  per  un  periodo di dodici mesi, decorrente dal 17 aprile
2000,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali  -  come  previsto dal contratto collettivo nazionale del
settore   metalmeccanico   industria  applicato  -  a  15  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
37 unita' su un organico complessivo di 145 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'Ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 17 aprile 2000 al 16 aprile
2001,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,   in   favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Welko
industriale,  con  sede  in  Milano, unita' di Spino D'Adda (Cremona)
(NID  0003000010),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  15  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
37 unita', su un organico complessivo di 145 unita'.