IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza  della  ditta  S.p.a. Societa' Bagnoli tendente ad
ottenere    la   proroga   della   corresponsione   del   trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale   per  ristrutturazione
aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
  Visto  il decreto ministeriale datato 29 maggio 1998, e successivi,
con  i  quali  e'  stato concesso, a decorrere dal 1 gennaio 1997, il
suddetto trattamento;
  Visto il decreto ministeriale datato 17 luglio 2000 con il quale e'
stato  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A   seguito   dell'approvazione  del  programma  di  ristruttazione
aziendale,  intervenuta  con il decreto ministeriale datato 17 luglio
2000, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Societa'  Bagnoli,  con  sede  in Bagnoli (Napoli), unita' di
Cantiere  Bagnoli  (Napoli)  (NID  9915NA0011),  per  un  massimo  di
centocinquanta unita' lavorative per il periodo dal 1 gennaio 1999 al
30 giugno 1999.
  Istanza  aziendale  presentata il 25 febbraio 1999 con decorrenza 1
gennaio  1999,  delibera  CIPE  18  ottobre  1994,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.