IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei  conti  il  6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista  l'istanza della societa' S.p.a. Co.Se.F. inoltrata presso il
competente  ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione,
come  da  protocollo  dello  stesso,  in  data  25 maggio  2000,  che
unitamente  al  contratto  di solidarieta' per riduzione di orario di
lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  12 aprile  2000
stabilisce  per  un  periodo di dodici mesi, decorrente dal 19 aprile
2000,  la  riduzione massima dell'orario di lavoro da trentotto ore e
quaranta  minuti  settimanali, come previsto dal contratto collettivo
nazionale del settore industria-lavorazione carta applicato, a trenta
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari  a  ventidue  unita',  su un organico complessivo di
ventisei unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  intessato,  anche  attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 19 aprile 2000 al 18 aprile
2001,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Se.F. con
sede   in   Balangero   (Torino),   unita'   di   Balangero  (Torino)
(NID 0001000008),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  38  ore  e quaranta minuti settimanali a
trenta  ore  medie  settimanali nei confronti di un numero massimo di
lavoratori  pari  a  ventidue  unita',  su un organico complessivo di
ventisei unita'.